TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IS NI e dell'Avv. Federica Manzo
e
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. IS NI e dell'Avv. Federica Manzo
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate nella nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 20.01.2025 Controparte_1 Parte_1 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi.
1 davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in data 21/08/2021, in Campiglia Marittima (LI), alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 10.4.2025 (sent. n.
179/2025 pubblicata il 10.4.2025, divenuta irrevocabile il 11.11.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
27.11.2025, successivamente rinviata al 18/12/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in pct in data
17/12/2025, dando atto che sono stati eseguiti gli atti di trasferimento della proprietà della casa coniugale e di mutuo in conformità alle condizioni di separazione e che non vi sono alte condizioni tra le parti.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (10.4.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Deve darsi atto che le parti hanno dichiarato non essersi provvedimenti accessori da rendersi, anche l'assenza di figli e avendo le parti già provveduto ad eseguire gli atti di trasferimento della proprietà della casa coniugale e di mutuo in conformità alle condizioni di separazione.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Campiglia Marittima (LI), il
21/08/2021 tra e e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Campiglia Marittima (LI), nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 2021 Parte 1 n. 12.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campiglia Marittima (LI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IS NI e dell'Avv. Federica Manzo
e
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. IS NI e dell'Avv. Federica Manzo
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate nella nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 20.01.2025 Controparte_1 Parte_1 ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi.
1 davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in data 21/08/2021, in Campiglia Marittima (LI), alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 10.4.2025 (sent. n.
179/2025 pubblicata il 10.4.2025, divenuta irrevocabile il 11.11.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
27.11.2025, successivamente rinviata al 18/12/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in pct in data
17/12/2025, dando atto che sono stati eseguiti gli atti di trasferimento della proprietà della casa coniugale e di mutuo in conformità alle condizioni di separazione e che non vi sono alte condizioni tra le parti.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (10.4.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Deve darsi atto che le parti hanno dichiarato non essersi provvedimenti accessori da rendersi, anche l'assenza di figli e avendo le parti già provveduto ad eseguire gli atti di trasferimento della proprietà della casa coniugale e di mutuo in conformità alle condizioni di separazione.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Campiglia Marittima (LI), il
21/08/2021 tra e e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Campiglia Marittima (LI), nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 2021 Parte 1 n. 12.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campiglia Marittima (LI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3