TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11995/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola Farina, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 11995/2022 promossa da:
(Avv. TAVERNESE MARCO) Parte_1 ricorrente contro
(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) . Controparte_1
Resistente
CP_2
Terzo chiamato
OGGETTO: differenze retributive lavoro carcerario.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.22 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affermando: di aver lavorato, durante la detenzione presso diversi istituti di pena, per il da Maggio 2009 a marzo 2020, con mansioni Controparte_1 di scopino, inserviente di cucina, addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione pasti;
di aver percepito sino a settembre 2017 compensi inferiori a quelli spettanti in base al CCNL del settore alberghi e mense, avendo il convenuto aggiornato le mercedi ai contratti collettivi in vigore soltanto da ottobre CP_1
2017; di avere diritto, in relazione ai periodi lavorati e agli orari osservati risultanti dalle buste paga e descritti in ricorso, al pagamento della somma lorda di € 7543,20, di cui € 468,16 a titolo di tfr, quali somme percepite in meno rispetto a quelle dovute, somme di cui ha chiesto il pagamento nei confronti del convenuto, oltre alla regolarizzazione contributiva. CP_1
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti Controparte_1 rivendicati. CP_ L' non si è costituito in giudizio, e ne va dichiarata la contumacia in quanto il ricorrente ha regolarmente e tempestivamente notificato il ricorso introduttivo.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario da maggio 2009 a marzo 2020. In merito all'eccezione di prescrizione, si ritiene la stessa infondata essendo il ricorrente ancora detenuto al momento del deposito del ricorso, e avendo la Corte di Cassazione chiarito (cfr. ord. 2092/2024) che il termine di prescrizione nel caso di rapporto di lavoro carcerario è sospeso, in ragione del peculiare metus che caratterizza il rapporto sotteso, sino alla cessazione della sottoposizione al regime detentivo.
Pertanto i crediti rivendicati non sono prescritti, e il ricorso svolto nei confronti del va CP_1 integralmente accolto, non avendo l'amministrazione convenuta peraltro svolto alcuna altra difesa, ad eccezione dell'eccepito decorso del termine prescrizionale, che nel caso di specie è stata ritenuta infondata.
A ciò si aggiunga che in ogni caso, parte ricorrente ha prodotto copia della circolare del Ministero della
Giustizia del 10.11.93, prot. 889518, relativa alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento: dalla lettura del documento si evince che le mercedi sono state determinate utilizzando come riferimento le tabelle retributive dei CCNL appropriati in relazione alle attività specificamente svolte dai detenuti (nel caso di specie CCNL Edilizia e Alberghi e mense). Inoltre, dal raffronto fra le tabelle allegate alla citata circolare ed i cedolini in atti si evince che per l'arco temporale oggetto di causa (maggio 2009 - marzo 2020, essendo le parti concordi nel ritenere che da ottobre 2017 le pagina 1 di 2 mercedi sono state adeguate ai CCNL vigenti) la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nelle richiamate tabelle, senza essere mai aggiornata.
Il che, giova ribadirlo, non ha svolto nessuna contestazione nel merito della pretesa attorea, non CP_1 ha comunque adempiuto all'obbligo di procedere agli aggiornamenti dei parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede. È quindi fondata la pretesa della parte ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione, la tredicesima, le ferie residue e il tfr per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione, da applicarsi, però, sui minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo e con riferimento alle ore già conteggiate nelle buste paga e per le mansioni in esse specificate, mentre è infondata la deduzione del circa la mancata specificazione delle ragioni poste alla base CP_1 della domanda.
I conteggi prodotti non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione e sono stati elaborati facendo applicazione dei criteri di corrispondenza con riferimento alle attività svolte nel corso del tempo ed indicate nelle buste paga.
Deve, quindi, in conformità con i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, quantificarsi il dovuto nella somma di € 7.543,20 di cui € 468,16 a titolo di tfr, oltre agli interessi legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo (Cass. 17860/14).
Quanto ai contributi relativi al periodo compreso tra maggio 2009 e settembre 2017, in assenza di validi atti interruttivi provenienti dall' antecedenti al ricorso introduttivo del presente processo, notificato in data CP_2
19.9.22, la domanda di regolarizzazione va rigettata per intervenuta prescrizione quinquennale su tutto il periodo: ed infatti la Suprema Corte ha da tempo chiarito che in materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata si sottrae alla disponibilità delle parti;
di conseguenza una volta decorso il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, poiché l'ente previdenziale creditore non puoi rinunziarvi: opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, .
Peraltro va ricordata in ogni caso l'applicazione dell'ulteriore seguente principio giurisprudenziale: “In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia CP_2 posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro” (Cass. ord. 3661/2019). Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra parte ricorrente e CP_1 convenuto, mentre si dichiara l'irripetibilità di quelle relative alla chiamata in causa dell'Istituto contumace, visto il relativo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore della parte ricorrete della somma di € Controparte_1
7053,20, per i titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- dichiara prescritti i contributi previdenziali;
- condanna il al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, ovvero al pagamento della somma di € 1314,00, oltre accessori come per legge;
CP_
- compensa le spese di lite relative alla chiamata in causa dell'
Roma, 5.2.2025
Il Giudice
P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola Farina, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 11995/2022 promossa da:
(Avv. TAVERNESE MARCO) Parte_1 ricorrente contro
(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) . Controparte_1
Resistente
CP_2
Terzo chiamato
OGGETTO: differenze retributive lavoro carcerario.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.22 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affermando: di aver lavorato, durante la detenzione presso diversi istituti di pena, per il da Maggio 2009 a marzo 2020, con mansioni Controparte_1 di scopino, inserviente di cucina, addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione pasti;
di aver percepito sino a settembre 2017 compensi inferiori a quelli spettanti in base al CCNL del settore alberghi e mense, avendo il convenuto aggiornato le mercedi ai contratti collettivi in vigore soltanto da ottobre CP_1
2017; di avere diritto, in relazione ai periodi lavorati e agli orari osservati risultanti dalle buste paga e descritti in ricorso, al pagamento della somma lorda di € 7543,20, di cui € 468,16 a titolo di tfr, quali somme percepite in meno rispetto a quelle dovute, somme di cui ha chiesto il pagamento nei confronti del convenuto, oltre alla regolarizzazione contributiva. CP_1
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti Controparte_1 rivendicati. CP_ L' non si è costituito in giudizio, e ne va dichiarata la contumacia in quanto il ricorrente ha regolarmente e tempestivamente notificato il ricorso introduttivo.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario da maggio 2009 a marzo 2020. In merito all'eccezione di prescrizione, si ritiene la stessa infondata essendo il ricorrente ancora detenuto al momento del deposito del ricorso, e avendo la Corte di Cassazione chiarito (cfr. ord. 2092/2024) che il termine di prescrizione nel caso di rapporto di lavoro carcerario è sospeso, in ragione del peculiare metus che caratterizza il rapporto sotteso, sino alla cessazione della sottoposizione al regime detentivo.
Pertanto i crediti rivendicati non sono prescritti, e il ricorso svolto nei confronti del va CP_1 integralmente accolto, non avendo l'amministrazione convenuta peraltro svolto alcuna altra difesa, ad eccezione dell'eccepito decorso del termine prescrizionale, che nel caso di specie è stata ritenuta infondata.
A ciò si aggiunga che in ogni caso, parte ricorrente ha prodotto copia della circolare del Ministero della
Giustizia del 10.11.93, prot. 889518, relativa alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento: dalla lettura del documento si evince che le mercedi sono state determinate utilizzando come riferimento le tabelle retributive dei CCNL appropriati in relazione alle attività specificamente svolte dai detenuti (nel caso di specie CCNL Edilizia e Alberghi e mense). Inoltre, dal raffronto fra le tabelle allegate alla citata circolare ed i cedolini in atti si evince che per l'arco temporale oggetto di causa (maggio 2009 - marzo 2020, essendo le parti concordi nel ritenere che da ottobre 2017 le pagina 1 di 2 mercedi sono state adeguate ai CCNL vigenti) la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nelle richiamate tabelle, senza essere mai aggiornata.
Il che, giova ribadirlo, non ha svolto nessuna contestazione nel merito della pretesa attorea, non CP_1 ha comunque adempiuto all'obbligo di procedere agli aggiornamenti dei parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede. È quindi fondata la pretesa della parte ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione, la tredicesima, le ferie residue e il tfr per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione, da applicarsi, però, sui minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo e con riferimento alle ore già conteggiate nelle buste paga e per le mansioni in esse specificate, mentre è infondata la deduzione del circa la mancata specificazione delle ragioni poste alla base CP_1 della domanda.
I conteggi prodotti non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione e sono stati elaborati facendo applicazione dei criteri di corrispondenza con riferimento alle attività svolte nel corso del tempo ed indicate nelle buste paga.
Deve, quindi, in conformità con i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, quantificarsi il dovuto nella somma di € 7.543,20 di cui € 468,16 a titolo di tfr, oltre agli interessi legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo (Cass. 17860/14).
Quanto ai contributi relativi al periodo compreso tra maggio 2009 e settembre 2017, in assenza di validi atti interruttivi provenienti dall' antecedenti al ricorso introduttivo del presente processo, notificato in data CP_2
19.9.22, la domanda di regolarizzazione va rigettata per intervenuta prescrizione quinquennale su tutto il periodo: ed infatti la Suprema Corte ha da tempo chiarito che in materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata si sottrae alla disponibilità delle parti;
di conseguenza una volta decorso il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, poiché l'ente previdenziale creditore non puoi rinunziarvi: opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, .
Peraltro va ricordata in ogni caso l'applicazione dell'ulteriore seguente principio giurisprudenziale: “In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia CP_2 posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro” (Cass. ord. 3661/2019). Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra parte ricorrente e CP_1 convenuto, mentre si dichiara l'irripetibilità di quelle relative alla chiamata in causa dell'Istituto contumace, visto il relativo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore della parte ricorrete della somma di € Controparte_1
7053,20, per i titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- dichiara prescritti i contributi previdenziali;
- condanna il al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, ovvero al pagamento della somma di € 1314,00, oltre accessori come per legge;
CP_
- compensa le spese di lite relative alla chiamata in causa dell'
Roma, 5.2.2025
Il Giudice
P. Farina
pagina 2 di 2