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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III Sezione civile
Verbale dell'udienza CARTOLARE del 28/05/2025 della causa iscritta al n. 3100 dell'anno 2018 tra Avv. Pt_1
BARTOLOMEO contro RO
.
[...]
Il giudice
Lette le note di discussione di cui all'art. 281 sexies c.p.c. depositate dalle parti decide la controversia pronunciando la seguente sentenza di cui si dà lettura:
n. 3100/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
1 Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c nella causa civile iscritta al n. R.G. 3100/2018, riunita con la causa n.
R.G. 4135/2022:
Avv. BARTOLOMEO, procuratore di sé stesso, Pt_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Vairano Patenora
(CE), via Volturno n. 93;
-ricorrente-
Contro
RO
(C.F.: ), in persona del Capo ISP. pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso in giudizio dai propri funzionari ai sensi ex art. 6 c.9 Dlgs. 150/2011 congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa
, Dott.ssa Dott.ssa Controparte_2 Controparte_3
ed elettivamente domiciliato in Caserta (CE) Viale CP_4
Lincoln-Area ex Saint Gobain Fabb. A/3;
-resistente-
2 All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981, il ricorrente Pt_1
proponeva opposizione avverso: il verbale di ispezione n. 30-56 del
17/01/2018, prot. n. 1371 del 18/01/2018; il verbale del 28/02/2018, prot. n. 5419; il verbale di mancato adempimento prescrizioni n. 30-
56, prot. n. 6414 del 09/03/2018 nonché l'ordinanza-ingiunzione n.
149/SIL emessa dall' di in data 09/05/2022. CP_1
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità dei provvedimenti per omessa audizione personale nonostante formale richiesta, nonché
l'illegittimità degli stessi nel merito per insussistenza delle violazioni contestate.
L' si costituiva con RO
articolata memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando l'inesistenza di profili di illegittimità, la correttezza formale e sostanziale dei verbali e la ritualità dell'ordinanza- ingiunzione.
3 A seguito dell'emissione di provvedimenti di riunione per connessione oggettiva e soggettiva con il procedimento R.G. 4135/2022, la causa è stata trattata nella forma cartolare e riservata per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'esame degli atti e delle difese svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere disattesa l'eccezione di nullità formulata dal ricorrente con riferimento alla presunta omessa audizione personale, trattandosi di censura priva di fondamento.
Invero, dall'esame degli atti risulta che il ricorrente è stato Pt_1
regolarmente audito in data 08/02/2022, circostanza confermata nella memoria di costituzione dell' e dalla documentazione allegata.
L'omessa menzione dell'audizione nei verbali successivi non incide sulla validità del procedimento amministrativo, non trattandosi di adempimento prescritto a pena di nullità. Sul punto, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata audizione del soggetto ispezionato non determina la nullità dell'atto ispettivo ove l'audizione non sia espressamente prevista a pena di invalidità, né
risulti ingiustificatamente negata a fronte di una formale richiesta (cfr.
4 Cons. Stato, Sez. V, 24.04.2014, n. 2122; Cass. civ., Sez. lav.,
13.01.2020, n. 342).
Mentre, sulla legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 149/SIL, la stessa si fonda su verbale ispettivo redatto in data 17/01/2018 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 90, comma 9, lett. c), D.Lgs.
81/2008, per omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria. Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che la “ditta risultava già cancellata Controparte_6
dal registro delle imprese, rendendo impossibile la trasmissione del
DURC e della documentazione prevista dalla norma violata.
Il ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare la regolarità
della posizione dell'impresa né l'esistenza di una valida verifica preliminare.
Neppure la documentazione edilizia prodotta, costituita da permesso a costruire e perizia asseverata, risulta idonea a superare le risultanze dell'accertamento tecnico svolto dagli ispettori. In effetti, sebbene una perizia asseverata possa attestare la conformità dell'intervento edilizio sotto il profilo urbanistico, essa non è in alcun modo sostitutiva dell'obbligo, posto a carico del committente, di verificare
5 preliminarmente l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice.
Pertanto, deve concludersi che la documentazione allegata non è
sufficiente a escludere la fondatezza delle violazioni contestate.
Per completezza di esposizione va evidenziato che l'art. 90, comma 9,
lett. c) del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dell'opera, verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici tramite
DURC, visura camerale e documentazione specifica, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 157, comma 1, lett. c).
Dunque, da un punto di vista legislativo, la violazione contestata è
pertinente e la norma è correttamente richiamata negli atti contestati.
Deve altresì rilevarsi che la circostanza per cui l'impresa risulti cancellata dal registro delle imprese al momento del controllo ispettivo non esonera il committente dall'obbligo di preventiva verifica dell'idoneità tecnico-professionale, che andava effettuata prima dell'affidamento dei lavori. Anzi, la successiva impossibilità di reperire il DURC e la documentazione richiesta ex art. 90, comma 9, lett. c),
D.Lgs. 81/2008 non attenua, ma piuttosto conferma e aggrava la violazione, evidenziando una originaria carenza dell'adempimento
6 dovuto. In tal senso si è espressa la giurisprudenza penale di legittimità, affermando che “l'idoneità tecnico-professionale deve essere accertata dal committente prima dell'inizio dei lavori, e la mancanza di documentazione è elemento costitutivo della violazione”
(Cass. Pen., Sez. III, 29 ottobre 2015, n. 49690). Analogamente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “il rilascio di titoli edilizi o asseverazioni tecniche non può supplire all'obbligo di verifica preventiva dell'idoneità dell'impresa affidataria da parte del committente” (TAR Lazio, Sez. II, n. 2312/2018).”
Non può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata nelle note depositate nel presente giudizio.
Al riguardo, va osservato che l'estinzione del procedimento penale,
intervenuta con sentenza n. 1614/2023 emessa dal Tribunale di Santa
M.C.V. I° sez. penale, non produce alcun effetto estintivo automatico sul parallelo procedimento amministrativo sanzionatorio, trattandosi di procedimenti ontologicamente autonomi, fondati su presupposti e finalità differenti.
In materia di illeciti amministrativi, l'efficacia dell'ordinanza- ingiunzione non è subordinata all'esito del procedimento penale
7 eventualmente connesso, né tantomeno viene meno per effetto della sua estinzione, essendo vincolata alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo accertati nel corso dell'attività
ispettiva. La giurisprudenza ha più volte affermato che “la coesistenza di un procedimento penale non implica la sospensione né tantomeno l'estinzione di quello amministrativo, salvo specifiche ipotesi di pregiudizialità tecnica non ricorrenti nella specie” (cfr. Cons. Stato,
Sez. VI, n. 5083/2020; Cass. civ., Sez. II, n. 21234/2017).
Pertanto, l'illecito contestato conserva piena efficacia sul piano amministrativo, non essendo stato né escluso né superato nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
D'altra parte le difese spiegate dal ricorrente sono state tutte superate dalle esaustive precisazioni in punto di fatto e di diritto svolte dalla parte resistente nella comparsa di costituzione depositata in data
19.12.2022 di cui al procedimento riunito N. 4135/2022 cui si rimanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando,
8 - rigetta il ricorso proposto dall'Avv. Bartolomeo Spaziano;
- conferma i verbali e l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal resistente;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.000,00 CP_7
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
9
III Sezione civile
Verbale dell'udienza CARTOLARE del 28/05/2025 della causa iscritta al n. 3100 dell'anno 2018 tra Avv. Pt_1
BARTOLOMEO contro RO
.
[...]
Il giudice
Lette le note di discussione di cui all'art. 281 sexies c.p.c. depositate dalle parti decide la controversia pronunciando la seguente sentenza di cui si dà lettura:
n. 3100/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
1 Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c nella causa civile iscritta al n. R.G. 3100/2018, riunita con la causa n.
R.G. 4135/2022:
Avv. BARTOLOMEO, procuratore di sé stesso, Pt_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Vairano Patenora
(CE), via Volturno n. 93;
-ricorrente-
Contro
RO
(C.F.: ), in persona del Capo ISP. pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso in giudizio dai propri funzionari ai sensi ex art. 6 c.9 Dlgs. 150/2011 congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa
, Dott.ssa Dott.ssa Controparte_2 Controparte_3
ed elettivamente domiciliato in Caserta (CE) Viale CP_4
Lincoln-Area ex Saint Gobain Fabb. A/3;
-resistente-
2 All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981, il ricorrente Pt_1
proponeva opposizione avverso: il verbale di ispezione n. 30-56 del
17/01/2018, prot. n. 1371 del 18/01/2018; il verbale del 28/02/2018, prot. n. 5419; il verbale di mancato adempimento prescrizioni n. 30-
56, prot. n. 6414 del 09/03/2018 nonché l'ordinanza-ingiunzione n.
149/SIL emessa dall' di in data 09/05/2022. CP_1
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità dei provvedimenti per omessa audizione personale nonostante formale richiesta, nonché
l'illegittimità degli stessi nel merito per insussistenza delle violazioni contestate.
L' si costituiva con RO
articolata memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando l'inesistenza di profili di illegittimità, la correttezza formale e sostanziale dei verbali e la ritualità dell'ordinanza- ingiunzione.
3 A seguito dell'emissione di provvedimenti di riunione per connessione oggettiva e soggettiva con il procedimento R.G. 4135/2022, la causa è stata trattata nella forma cartolare e riservata per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'esame degli atti e delle difese svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere disattesa l'eccezione di nullità formulata dal ricorrente con riferimento alla presunta omessa audizione personale, trattandosi di censura priva di fondamento.
Invero, dall'esame degli atti risulta che il ricorrente è stato Pt_1
regolarmente audito in data 08/02/2022, circostanza confermata nella memoria di costituzione dell' e dalla documentazione allegata.
L'omessa menzione dell'audizione nei verbali successivi non incide sulla validità del procedimento amministrativo, non trattandosi di adempimento prescritto a pena di nullità. Sul punto, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata audizione del soggetto ispezionato non determina la nullità dell'atto ispettivo ove l'audizione non sia espressamente prevista a pena di invalidità, né
risulti ingiustificatamente negata a fronte di una formale richiesta (cfr.
4 Cons. Stato, Sez. V, 24.04.2014, n. 2122; Cass. civ., Sez. lav.,
13.01.2020, n. 342).
Mentre, sulla legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 149/SIL, la stessa si fonda su verbale ispettivo redatto in data 17/01/2018 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 90, comma 9, lett. c), D.Lgs.
81/2008, per omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria. Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che la “ditta risultava già cancellata Controparte_6
dal registro delle imprese, rendendo impossibile la trasmissione del
DURC e della documentazione prevista dalla norma violata.
Il ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare la regolarità
della posizione dell'impresa né l'esistenza di una valida verifica preliminare.
Neppure la documentazione edilizia prodotta, costituita da permesso a costruire e perizia asseverata, risulta idonea a superare le risultanze dell'accertamento tecnico svolto dagli ispettori. In effetti, sebbene una perizia asseverata possa attestare la conformità dell'intervento edilizio sotto il profilo urbanistico, essa non è in alcun modo sostitutiva dell'obbligo, posto a carico del committente, di verificare
5 preliminarmente l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice.
Pertanto, deve concludersi che la documentazione allegata non è
sufficiente a escludere la fondatezza delle violazioni contestate.
Per completezza di esposizione va evidenziato che l'art. 90, comma 9,
lett. c) del D.Lgs. 81/2008 prescrive che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dell'opera, verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici tramite
DURC, visura camerale e documentazione specifica, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 157, comma 1, lett. c).
Dunque, da un punto di vista legislativo, la violazione contestata è
pertinente e la norma è correttamente richiamata negli atti contestati.
Deve altresì rilevarsi che la circostanza per cui l'impresa risulti cancellata dal registro delle imprese al momento del controllo ispettivo non esonera il committente dall'obbligo di preventiva verifica dell'idoneità tecnico-professionale, che andava effettuata prima dell'affidamento dei lavori. Anzi, la successiva impossibilità di reperire il DURC e la documentazione richiesta ex art. 90, comma 9, lett. c),
D.Lgs. 81/2008 non attenua, ma piuttosto conferma e aggrava la violazione, evidenziando una originaria carenza dell'adempimento
6 dovuto. In tal senso si è espressa la giurisprudenza penale di legittimità, affermando che “l'idoneità tecnico-professionale deve essere accertata dal committente prima dell'inizio dei lavori, e la mancanza di documentazione è elemento costitutivo della violazione”
(Cass. Pen., Sez. III, 29 ottobre 2015, n. 49690). Analogamente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “il rilascio di titoli edilizi o asseverazioni tecniche non può supplire all'obbligo di verifica preventiva dell'idoneità dell'impresa affidataria da parte del committente” (TAR Lazio, Sez. II, n. 2312/2018).”
Non può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata nelle note depositate nel presente giudizio.
Al riguardo, va osservato che l'estinzione del procedimento penale,
intervenuta con sentenza n. 1614/2023 emessa dal Tribunale di Santa
M.C.V. I° sez. penale, non produce alcun effetto estintivo automatico sul parallelo procedimento amministrativo sanzionatorio, trattandosi di procedimenti ontologicamente autonomi, fondati su presupposti e finalità differenti.
In materia di illeciti amministrativi, l'efficacia dell'ordinanza- ingiunzione non è subordinata all'esito del procedimento penale
7 eventualmente connesso, né tantomeno viene meno per effetto della sua estinzione, essendo vincolata alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo accertati nel corso dell'attività
ispettiva. La giurisprudenza ha più volte affermato che “la coesistenza di un procedimento penale non implica la sospensione né tantomeno l'estinzione di quello amministrativo, salvo specifiche ipotesi di pregiudizialità tecnica non ricorrenti nella specie” (cfr. Cons. Stato,
Sez. VI, n. 5083/2020; Cass. civ., Sez. II, n. 21234/2017).
Pertanto, l'illecito contestato conserva piena efficacia sul piano amministrativo, non essendo stato né escluso né superato nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
D'altra parte le difese spiegate dal ricorrente sono state tutte superate dalle esaustive precisazioni in punto di fatto e di diritto svolte dalla parte resistente nella comparsa di costituzione depositata in data
19.12.2022 di cui al procedimento riunito N. 4135/2022 cui si rimanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando,
8 - rigetta il ricorso proposto dall'Avv. Bartolomeo Spaziano;
- conferma i verbali e l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal resistente;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.000,00 CP_7
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 28/05/2025
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