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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2945/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2945/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDONI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 8 ottobre 2024, , Parte_1
premesso che in data 24.07.2022 contraeva matrimonio civile, presso il Comune di Cepagatti, con la sig.ra , unione dalla quale non nascevano figli, concludeva affinchè CP_1
venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi.
2. In data 15.10.2024, il Tribunale emetteva decreto di fissazione udienza per il giorno
22.01.2025, mai notificato alla controparte dal che decedeva nelle more dell'udienza, Pt_1
come dichiarato dal proprio difensore con atto depositato in data 21 gennaio 2025, laddove insisteva affinchè il Tribunale adito dichiarasse l'estinzione dell'incardinato procedimento di separazione personale.
3. Ritiene il Tribunale che nella specie debba essere pronunciata l'estinzione del processo, atteso che la morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio determina la cosiddetta «cessazione della materia del contendere» (Cassazione ord. n. 26489/17 dell'8.11.2017), in quanto l'evento morte è per sé sufficiente a produrre l´estinzione del matrimonio.
4. La mancata instaurazione del contraddittorio esime da una pronuncia sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese di giudizio
Pescara 23 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2945/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDONI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 8 ottobre 2024, , Parte_1
premesso che in data 24.07.2022 contraeva matrimonio civile, presso il Comune di Cepagatti, con la sig.ra , unione dalla quale non nascevano figli, concludeva affinchè CP_1
venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi.
2. In data 15.10.2024, il Tribunale emetteva decreto di fissazione udienza per il giorno
22.01.2025, mai notificato alla controparte dal che decedeva nelle more dell'udienza, Pt_1
come dichiarato dal proprio difensore con atto depositato in data 21 gennaio 2025, laddove insisteva affinchè il Tribunale adito dichiarasse l'estinzione dell'incardinato procedimento di separazione personale.
3. Ritiene il Tribunale che nella specie debba essere pronunciata l'estinzione del processo, atteso che la morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio determina la cosiddetta «cessazione della materia del contendere» (Cassazione ord. n. 26489/17 dell'8.11.2017), in quanto l'evento morte è per sé sufficiente a produrre l´estinzione del matrimonio.
4. La mancata instaurazione del contraddittorio esime da una pronuncia sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese di giudizio
Pescara 23 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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