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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4090 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_1 Parte_2
, con sede legale in Catania, Viale Africa n. 12-14, (c.f. ), ed elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
Catania, via Androne n. 39, presso lo studio dell'avv. Pietro Ferlito, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Rainund Bauer e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar Persona_1 di Roma.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.04.2024 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00002917 83
000, notificato il 19.03.2024, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 9.387,95,
1 comprensivo delle spese di notifica, a titolo di contributi Gestione Aziende con Lavoratori Dipendenti per il periodo dal 01/2018 al 03/2018.
La società ricorrente eccepiva la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999; CP_ l'intervenuta prescrizione ed ancora contestava le motivazioni addotte dall a fondamento del rigetto delle domande di Integrazione Guadagni RD (C.I.G.O.), che avevano generato l'avviso di addebito Pt_3 impugnato, nonostante l'integrazione istruttoria richiesta, per come specificatamente indicato nei punti n. 9.2,
9.3 e 9.4 del ricorso. CP_ Pertanto, alla luce delle contestazioni formulate in ricorso contestava la legittimità dell'operato dell' nell'emissione dell'avviso di addebito qui impugnato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- In via preliminare. Ai sensi e per gli effetti dell'art.24, comma 6, del D.lgs. n.46/1999, sospendere l'esecuzione CP_ dell'avviso di addebito opposto ed il ruolo ad esso relativo, inibendo all' di procedere ad esecuzione e di trasmettere il ruolo all' , stante la gravità dei motivi di opposizione e le Controparte_2 motivazioni tutte dettagliatamente esposte con l'apposita istanza dianzi proposta.
- Nel merito. Ritenere e dichiarare la nullità e/o illegittimità della ingiunzione formulata con l'avviso di addebito opposto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, anche previa disapplicazione dei provvedimenti di rigetto delle domande Cigo 10000005 -10000006 – 10000007 per “mancanza commesse” del 16.01.2018, periodo 01.01.2018 – 01.04.2018, ditta Agrosan Sicilia srl, Matricola 210670099, adottati dal Direttore di Sede CP_ dell' di Siracusa in data 07.12.2018 e comunicati il successivo 17.12.2018, ritenere e dichiarare infondata
e/o illegittima e/o nulla la pretesa di pagamento avanzata con l'opposto avviso di addebito numero 593 2024
00002917 83 000 formato il 9 marzo 2024 e notificato a mezzo pec in data 19 marzo 2024. In ogni caso, CP_ annullare per l'effetto l'avviso di addebito medesimo con qualsivoglia formula, con condanna dell' , in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con espressa riserva di ogni ulteriore difesa, deduzione, eccezione e richiesta, anche istruttoria.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente l previdenziale resistente, che contestava nel merito l'opposizione, rilevando come l'avviso di addebito opposto era stato emesso per il recupero della contribuzione dovuta, essendo stato rigettato lo strumento Pt_4 richiesto. Eccepiva la definitività dei provvedimenti di rigetto, in quanto si era formato il silenzio rigetto, non impugnato innanzi al TAR, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo.
Contestava l'eccezione di prescrizione, poiché il termine era stato preceduto – interrompendolo - dalla Diffida CP_ Prot. .2100.22/11/2023.0754590 notificata il 23.11.2023. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
2 Con ordinanza del 12.11.2024, reso all'esito dell'udienza dell'8.11.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato. CP_ CP_ Con ordinanza del 31.01.2025, l veniva onerata del deposito della Prot. .2100.22/11/2023.0754590 notificata il 23.11.2023 e la causa veniva da ultimo differita per la decisione.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente, con riguardo alla competenza a decidere sui ricorsi contro i rigetti di domanda di cassa integrazione (C.I.G.), essa dipende dal tipo di C.I.G. e dalla fase del procedimento. In linea generale, per la
C.I.G. RD e Straordinaria, i ricorsi amministrativi si presentano al Comitato amministratore della CP_ Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti , entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, se notificato dopo il 17.05.2023, invece per quelli precedenti il termine rimane quello di 60 giorni. Per la C.I.G. edile, invece, il ricorso in via giudiziaria si presenta al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento.
Conseguentemente, la competenza in via giudiziaria per la C.I.G. RD e Straordinaria, resta radicata in capo al Tribunale Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro.
Sempre in via preliminare, va dato atto della tempestività del deposito del ricorso avvenuta nei termini di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, ma non anche di quelli fissati dall'art. 617 c.p.c., entro cui contestare i profili di carattere formale (violazione dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999) e costituenti motivi di opposizione agli atti esecutivi, che pertanto devono ritenersi inammissibili per tardività.
Quanto all'eccezione di prescrizione essa risulta infondata;
infatti, a seguito di ordine di esibizione emesso nell'ambito dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., l'ente previdenziale ha depositato la Diffida Prot. CP_
.2100.22/11/2023.0754590, notificata a mezzo p.e.c. il 25.11.2023. Tale atto ha effettivamente e validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di scadenza dei contributi omessi, che andava a scadere il 16.02.2018, il 16.03.2018 ed il 16.04.2018, che sommato ai 311 giorni di sospensione a causa del Covid-19, andava a maturare rispettivamente il 24.12.2023, il 21.01.2024 ed il
21.02.2024.
3 Pertanto, l'avviso di addebito notificato in data 19.03.2024, tenuto conto che la prescrizione era stata interrotta con l'atto notificato il 25.11.2023, risulta notificato entro il nuovo termine prescrizionale decorrente dal
25.11.2023 e con scadenza al 25.11. 2028. CP_ Con riguardo all'istituto richiesto e rigettato dall' , va brevemente rilevato che la Cassa Integrazione rappresenta un importante strumento di supporto per le aziende che attraversano periodi di crisi temporanea, consentendo ai lavoratori di ricevere una parte della loro retribuzione anche in caso di riduzione o sospensione dell'attività; è un ammortizzatore sociale che garantisce ai dipendenti un'integrazione salariale quando l'azienda si trova in difficoltà temporanee.
Il sistema si suddivide in diverse tipologie, ognuna delle quali risponde a esigenze specifiche: la Cassa
Integrazione Guadagni RD (CIGO) è destinata a situazioni temporanee dovute a crisi di mercato, eventi metereologici, o carenza di materie prime;
la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è prevista per eventi di lunga durata come crisi aziendali profonde, ristrutturazioni o riorganizzazioni;
la Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento straordinario destinato alle imprese non coperte dagli strumenti ordinari.
La Cassa Integrazione Guadagni RD (CIGO) può essere richiesta dalle aziende in settori specifici, come industria ed edilizia, che si trovano a fronteggiare difficoltà temporanee e impreviste. Questa misura consente ai lavoratori di percepire l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito CP_ annualmente dall' .
Le circostanze in cui la Cassa Integrazione Guadagni RD (CIGO) può essere attivata includono 1) la riduzione della domanda di prodotti o servizi;
l'interruzione dell'attività per cause meteorologiche;
gli scioperi esterni che bloccano la produzione;
gli incidenti, disastri naturali o interventi delle autorità.
La Cassa Integrazione Guadagni RD (CIGO) può essere concessa per un massimo di 13 settimane CP_ consecutive, prorogabili fino a 52 settimane in un biennio mobile ed il contributo erogato dall' varia a seconda del periodo e delle ore di sospensione dal lavoro.
La procedura per l'attivazione della CIGO prevede alcuni passaggi fondamentali, innanzitutto la comunicazione ai sindacati, ovvero l'azienda deve informare le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, specificando le cause, la durata e i lavoratori coinvolti;
l'eventuale consultazione con i sindacati e su richiesta, CP_ CP_ le parti possono effettuare un confronto congiunto;
infine, l'invio della richiesta all' , tramite il portale , indicando la causa della sospensione o riduzione dell'orario, la durata e i lavoratori coinvolti.
La società contestava in questa sede il diniego - già opposto dinanzi al Comitato Amministratore della
Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti e sul quale si era format il silenzio rigetto - motivato sulla mancanza del requisito della non imputabilità alle politiche di gestione aziendale.
4 CP_ L' ha rigettato le domande di ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria per l'inesistenza di una causa di imprevedibilità e non imputabilità alla normale sfera di controllo dell'imprenditore sul processo produttivo dell'evento che aveva determinato la lamentata crisi aziendale. CP_ L'azienda, contestando gli assunti del l , ha affermato l'erroneità del presupposto logico argomentativo secondo cui, in sostanza, l'evento avrebbe costituito una conseguenza di scelte imprenditoriali, le cui conseguenze economiche dovevano ricadere sul datore di lavoro.
Ai fini della decisione è utile in via preliminare rammentare i consolidati indirizzi giurisprudenziali, anche recenti
(Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023, n. 2330), sul fondamento e i limiti di applicabilità dell'istituto della Cassa
Integrazione Guadagni RD.
Nello specifico, l'art. 1, comma 1, n. 1 della legge n. 164 del 20.05.1975 - sostanzialmente riproposto dall'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo del 14.09.2015 n. 148 - dispone che agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: lett. a) "situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai"; lett. b) "situazioni temporanee di mercato".
In presenza di tali presupposti è prevista la corresponsione dell'integrazione salariale ordinaria, chiesta dalla società ricorrente, in due ipotesi, l'una correlata a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore e agli operai, e l'altra a situazioni temporanee di mercato, ipotesi che fanno riferimento a situazioni dipendenti da caso fortuito o forza maggiore indipendenti dal normale andamento dell'azienda.
L'istituto della Cassa Integrazione Guadagni opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, così che la relativa disciplina è di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento di garanzia del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza gli eventi idonei a giustificare l'ammissione alla C.I.G.O. possono consistere "tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa", quali "il caso fortuito, la forza maggiore, i lfactum principis ovvero il fatto o
l'illecito del terzo" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,22 aprile 2014, n. 2009), specificando inoltre che il requisito della
"non imputabilità" all'imprenditore, previsto dal succitato art. 1 della l. n. 164 del1975, deve intendersi nel senso che "i fatti che hanno causato la contrazione ola sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa" (cfr. Cons. St. 1251 del 2019; sez. III, 11dicembre 2019 n.
8434; 15 ottobre 2019, n. 7000; 19 agosto 2019 n. 5743; 30luglio 2019 n. 5398; Sez. VI, 28 gennaio 2013, n.
497 e 23 febbraio 2011, n.1131).
5 Deve, poi, rilevarsi che la "transitorietà" della contingente situazione aziendale va valutata in termini di prevedibilità della ripresa produttiva al momento della presentazione della domanda, secondo un giudizio prognostico ex ante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8129); più in generale, la valutazione dei requisiti di ammissione all'integrazione salariale ha carattere prognostico e, quindi, deve essere effettuata soltanto sulla base delle informazioni disponibili ex ante e, naturalmente, in primis fornite dallo stesso imprenditore richiedente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 4084/2013; n. 3783/2013; n.2503/2012).
Il sindacato del giudice sui provvedimenti di diniego dell'ammissione alla Integrazione Guadagni, sia Pt_3 essa ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale, di modo che le scelte dell'Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto" (ex multis, cfr. Cons. Stato sez. III, 12 ottobre
2021, n.6851; id. 30luglio 2019, n. 5398; Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084 e 15 luglio2013, n.
3783).
Nel caso di specie deve rilevarsi come l'ampio margine di discrezionalità tecnico-amministrativa di cui è titolare in materia l'amministrazione si estende anche alla valutazione, con riferimento alla causa dedotta dall'azienda, della effettiva ricorrenza o meno delle condizioni di ammissibilità della richiesta di Cassa Integrazione
RD (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2503;Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8685; Sez. VI,5 agosto 2013, n. 4084; Sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2713, Sez. III, 10 agosto2017, n. 3987) ) e implica da parte del giudice la verifica di come l'Amministrazione abbia hanno fatto corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1, n. 1, lett. a), della legge n. 164/1975, applicabile ratione temporis, recante provvedimenti per la garanzia del salario.
Ciò posto deve ritenersi corretta, perché non manifestamente illogica, arbitraria, irrazionale o irragionevole, la CP_ valutazione dell' in ordine alla circostanza che la sospensione dell'attività lavorativa nel periodo in esame sia stata dovuta a circostanze prevedibili e, quindi derivanti da scelte imprenditoriali.
Sul punto, peraltro, parte ricorrente non ha comprovato la non imputabilità a sé o all'organizzazione aziendale delle cause di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa o che gli interventi non fossero “programmabili con modalità organizzative diverse”, né possono essere considerate come prova le mere considerazioni al riguardo, sostanziandosi in mere opinioni dissenzienti rispetto alle valutazioni dell'amministrazione.
Ne consegue che le ragioni rappresentate dalla società ricorrente sono destituite di fondamento, in quanto l'avviso di addebito è stato correttamente emesso per il recupero dei contributi relativi alla C.I.G.O. non autorizzata.
Alla luce di quanto sopra, le differenze contributive reclamate devono ritenersi sussistenti ed il ricorso rigettato.
3. Spese.
6 Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.04.2024 dalla società in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 dell' ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1 CP_1 ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti dell' che CP_1 liquida in complessivi € 2.608,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A nelle aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 15.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4090 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_1 Parte_2
, con sede legale in Catania, Viale Africa n. 12-14, (c.f. ), ed elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
Catania, via Androne n. 39, presso lo studio dell'avv. Pietro Ferlito, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Rainund Bauer e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar Persona_1 di Roma.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.04.2024 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00002917 83
000, notificato il 19.03.2024, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 9.387,95,
1 comprensivo delle spese di notifica, a titolo di contributi Gestione Aziende con Lavoratori Dipendenti per il periodo dal 01/2018 al 03/2018.
La società ricorrente eccepiva la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999; CP_ l'intervenuta prescrizione ed ancora contestava le motivazioni addotte dall a fondamento del rigetto delle domande di Integrazione Guadagni RD (C.I.G.O.), che avevano generato l'avviso di addebito Pt_3 impugnato, nonostante l'integrazione istruttoria richiesta, per come specificatamente indicato nei punti n. 9.2,
9.3 e 9.4 del ricorso. CP_ Pertanto, alla luce delle contestazioni formulate in ricorso contestava la legittimità dell'operato dell' nell'emissione dell'avviso di addebito qui impugnato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- In via preliminare. Ai sensi e per gli effetti dell'art.24, comma 6, del D.lgs. n.46/1999, sospendere l'esecuzione CP_ dell'avviso di addebito opposto ed il ruolo ad esso relativo, inibendo all' di procedere ad esecuzione e di trasmettere il ruolo all' , stante la gravità dei motivi di opposizione e le Controparte_2 motivazioni tutte dettagliatamente esposte con l'apposita istanza dianzi proposta.
- Nel merito. Ritenere e dichiarare la nullità e/o illegittimità della ingiunzione formulata con l'avviso di addebito opposto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, anche previa disapplicazione dei provvedimenti di rigetto delle domande Cigo 10000005 -10000006 – 10000007 per “mancanza commesse” del 16.01.2018, periodo 01.01.2018 – 01.04.2018, ditta Agrosan Sicilia srl, Matricola 210670099, adottati dal Direttore di Sede CP_ dell' di Siracusa in data 07.12.2018 e comunicati il successivo 17.12.2018, ritenere e dichiarare infondata
e/o illegittima e/o nulla la pretesa di pagamento avanzata con l'opposto avviso di addebito numero 593 2024
00002917 83 000 formato il 9 marzo 2024 e notificato a mezzo pec in data 19 marzo 2024. In ogni caso, CP_ annullare per l'effetto l'avviso di addebito medesimo con qualsivoglia formula, con condanna dell' , in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con espressa riserva di ogni ulteriore difesa, deduzione, eccezione e richiesta, anche istruttoria.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente l previdenziale resistente, che contestava nel merito l'opposizione, rilevando come l'avviso di addebito opposto era stato emesso per il recupero della contribuzione dovuta, essendo stato rigettato lo strumento Pt_4 richiesto. Eccepiva la definitività dei provvedimenti di rigetto, in quanto si era formato il silenzio rigetto, non impugnato innanzi al TAR, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo.
Contestava l'eccezione di prescrizione, poiché il termine era stato preceduto – interrompendolo - dalla Diffida CP_ Prot. .2100.22/11/2023.0754590 notificata il 23.11.2023. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
2 Con ordinanza del 12.11.2024, reso all'esito dell'udienza dell'8.11.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato. CP_ CP_ Con ordinanza del 31.01.2025, l veniva onerata del deposito della Prot. .2100.22/11/2023.0754590 notificata il 23.11.2023 e la causa veniva da ultimo differita per la decisione.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente, con riguardo alla competenza a decidere sui ricorsi contro i rigetti di domanda di cassa integrazione (C.I.G.), essa dipende dal tipo di C.I.G. e dalla fase del procedimento. In linea generale, per la
C.I.G. RD e Straordinaria, i ricorsi amministrativi si presentano al Comitato amministratore della CP_ Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti , entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, se notificato dopo il 17.05.2023, invece per quelli precedenti il termine rimane quello di 60 giorni. Per la C.I.G. edile, invece, il ricorso in via giudiziaria si presenta al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento.
Conseguentemente, la competenza in via giudiziaria per la C.I.G. RD e Straordinaria, resta radicata in capo al Tribunale Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro.
Sempre in via preliminare, va dato atto della tempestività del deposito del ricorso avvenuta nei termini di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, ma non anche di quelli fissati dall'art. 617 c.p.c., entro cui contestare i profili di carattere formale (violazione dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999) e costituenti motivi di opposizione agli atti esecutivi, che pertanto devono ritenersi inammissibili per tardività.
Quanto all'eccezione di prescrizione essa risulta infondata;
infatti, a seguito di ordine di esibizione emesso nell'ambito dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., l'ente previdenziale ha depositato la Diffida Prot. CP_
.2100.22/11/2023.0754590, notificata a mezzo p.e.c. il 25.11.2023. Tale atto ha effettivamente e validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di scadenza dei contributi omessi, che andava a scadere il 16.02.2018, il 16.03.2018 ed il 16.04.2018, che sommato ai 311 giorni di sospensione a causa del Covid-19, andava a maturare rispettivamente il 24.12.2023, il 21.01.2024 ed il
21.02.2024.
3 Pertanto, l'avviso di addebito notificato in data 19.03.2024, tenuto conto che la prescrizione era stata interrotta con l'atto notificato il 25.11.2023, risulta notificato entro il nuovo termine prescrizionale decorrente dal
25.11.2023 e con scadenza al 25.11. 2028. CP_ Con riguardo all'istituto richiesto e rigettato dall' , va brevemente rilevato che la Cassa Integrazione rappresenta un importante strumento di supporto per le aziende che attraversano periodi di crisi temporanea, consentendo ai lavoratori di ricevere una parte della loro retribuzione anche in caso di riduzione o sospensione dell'attività; è un ammortizzatore sociale che garantisce ai dipendenti un'integrazione salariale quando l'azienda si trova in difficoltà temporanee.
Il sistema si suddivide in diverse tipologie, ognuna delle quali risponde a esigenze specifiche: la Cassa
Integrazione Guadagni RD (CIGO) è destinata a situazioni temporanee dovute a crisi di mercato, eventi metereologici, o carenza di materie prime;
la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è prevista per eventi di lunga durata come crisi aziendali profonde, ristrutturazioni o riorganizzazioni;
la Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento straordinario destinato alle imprese non coperte dagli strumenti ordinari.
La Cassa Integrazione Guadagni RD (CIGO) può essere richiesta dalle aziende in settori specifici, come industria ed edilizia, che si trovano a fronteggiare difficoltà temporanee e impreviste. Questa misura consente ai lavoratori di percepire l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito CP_ annualmente dall' .
Le circostanze in cui la Cassa Integrazione Guadagni RD (CIGO) può essere attivata includono 1) la riduzione della domanda di prodotti o servizi;
l'interruzione dell'attività per cause meteorologiche;
gli scioperi esterni che bloccano la produzione;
gli incidenti, disastri naturali o interventi delle autorità.
La Cassa Integrazione Guadagni RD (CIGO) può essere concessa per un massimo di 13 settimane CP_ consecutive, prorogabili fino a 52 settimane in un biennio mobile ed il contributo erogato dall' varia a seconda del periodo e delle ore di sospensione dal lavoro.
La procedura per l'attivazione della CIGO prevede alcuni passaggi fondamentali, innanzitutto la comunicazione ai sindacati, ovvero l'azienda deve informare le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, specificando le cause, la durata e i lavoratori coinvolti;
l'eventuale consultazione con i sindacati e su richiesta, CP_ CP_ le parti possono effettuare un confronto congiunto;
infine, l'invio della richiesta all' , tramite il portale , indicando la causa della sospensione o riduzione dell'orario, la durata e i lavoratori coinvolti.
La società contestava in questa sede il diniego - già opposto dinanzi al Comitato Amministratore della
Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti e sul quale si era format il silenzio rigetto - motivato sulla mancanza del requisito della non imputabilità alle politiche di gestione aziendale.
4 CP_ L' ha rigettato le domande di ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria per l'inesistenza di una causa di imprevedibilità e non imputabilità alla normale sfera di controllo dell'imprenditore sul processo produttivo dell'evento che aveva determinato la lamentata crisi aziendale. CP_ L'azienda, contestando gli assunti del l , ha affermato l'erroneità del presupposto logico argomentativo secondo cui, in sostanza, l'evento avrebbe costituito una conseguenza di scelte imprenditoriali, le cui conseguenze economiche dovevano ricadere sul datore di lavoro.
Ai fini della decisione è utile in via preliminare rammentare i consolidati indirizzi giurisprudenziali, anche recenti
(Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023, n. 2330), sul fondamento e i limiti di applicabilità dell'istituto della Cassa
Integrazione Guadagni RD.
Nello specifico, l'art. 1, comma 1, n. 1 della legge n. 164 del 20.05.1975 - sostanzialmente riproposto dall'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo del 14.09.2015 n. 148 - dispone che agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: lett. a) "situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai"; lett. b) "situazioni temporanee di mercato".
In presenza di tali presupposti è prevista la corresponsione dell'integrazione salariale ordinaria, chiesta dalla società ricorrente, in due ipotesi, l'una correlata a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore e agli operai, e l'altra a situazioni temporanee di mercato, ipotesi che fanno riferimento a situazioni dipendenti da caso fortuito o forza maggiore indipendenti dal normale andamento dell'azienda.
L'istituto della Cassa Integrazione Guadagni opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, così che la relativa disciplina è di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento di garanzia del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza gli eventi idonei a giustificare l'ammissione alla C.I.G.O. possono consistere "tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa", quali "il caso fortuito, la forza maggiore, i lfactum principis ovvero il fatto o
l'illecito del terzo" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,22 aprile 2014, n. 2009), specificando inoltre che il requisito della
"non imputabilità" all'imprenditore, previsto dal succitato art. 1 della l. n. 164 del1975, deve intendersi nel senso che "i fatti che hanno causato la contrazione ola sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa" (cfr. Cons. St. 1251 del 2019; sez. III, 11dicembre 2019 n.
8434; 15 ottobre 2019, n. 7000; 19 agosto 2019 n. 5743; 30luglio 2019 n. 5398; Sez. VI, 28 gennaio 2013, n.
497 e 23 febbraio 2011, n.1131).
5 Deve, poi, rilevarsi che la "transitorietà" della contingente situazione aziendale va valutata in termini di prevedibilità della ripresa produttiva al momento della presentazione della domanda, secondo un giudizio prognostico ex ante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8129); più in generale, la valutazione dei requisiti di ammissione all'integrazione salariale ha carattere prognostico e, quindi, deve essere effettuata soltanto sulla base delle informazioni disponibili ex ante e, naturalmente, in primis fornite dallo stesso imprenditore richiedente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 4084/2013; n. 3783/2013; n.2503/2012).
Il sindacato del giudice sui provvedimenti di diniego dell'ammissione alla Integrazione Guadagni, sia Pt_3 essa ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale, di modo che le scelte dell'Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto" (ex multis, cfr. Cons. Stato sez. III, 12 ottobre
2021, n.6851; id. 30luglio 2019, n. 5398; Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084 e 15 luglio2013, n.
3783).
Nel caso di specie deve rilevarsi come l'ampio margine di discrezionalità tecnico-amministrativa di cui è titolare in materia l'amministrazione si estende anche alla valutazione, con riferimento alla causa dedotta dall'azienda, della effettiva ricorrenza o meno delle condizioni di ammissibilità della richiesta di Cassa Integrazione
RD (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2503;Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8685; Sez. VI,5 agosto 2013, n. 4084; Sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2713, Sez. III, 10 agosto2017, n. 3987) ) e implica da parte del giudice la verifica di come l'Amministrazione abbia hanno fatto corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1, n. 1, lett. a), della legge n. 164/1975, applicabile ratione temporis, recante provvedimenti per la garanzia del salario.
Ciò posto deve ritenersi corretta, perché non manifestamente illogica, arbitraria, irrazionale o irragionevole, la CP_ valutazione dell' in ordine alla circostanza che la sospensione dell'attività lavorativa nel periodo in esame sia stata dovuta a circostanze prevedibili e, quindi derivanti da scelte imprenditoriali.
Sul punto, peraltro, parte ricorrente non ha comprovato la non imputabilità a sé o all'organizzazione aziendale delle cause di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa o che gli interventi non fossero “programmabili con modalità organizzative diverse”, né possono essere considerate come prova le mere considerazioni al riguardo, sostanziandosi in mere opinioni dissenzienti rispetto alle valutazioni dell'amministrazione.
Ne consegue che le ragioni rappresentate dalla società ricorrente sono destituite di fondamento, in quanto l'avviso di addebito è stato correttamente emesso per il recupero dei contributi relativi alla C.I.G.O. non autorizzata.
Alla luce di quanto sopra, le differenze contributive reclamate devono ritenersi sussistenti ed il ricorso rigettato.
3. Spese.
6 Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.04.2024 dalla società in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1 dell' ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1 CP_1 ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti dell' che CP_1 liquida in complessivi € 2.608,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A nelle aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 15.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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