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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Composta dai Magistrati
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 398/2024, promosso in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Palermo n.4, C.F.: , elettivamente domiciliato a Enna in via C.F._1
IV novembre n.2, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Vittoria Conte che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, domicilio pec:
Email_1
appellante
CONTRO
1 , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gambuto n.12, C.F.: , elettivamente domiciliata a Enna in C.F._2
via Libertà n. 38 presso lo studio dell'Avv. Orazio Marazzotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti, domicilio pec: Email_2
appellato
Conclusioni per l'appellante:
“Chiede alla Ecc.ma Corte di Appello adita di volere riformare la sentenza del
Tribunale di Enna appellata, nella parte in cui prevede l'assegno divorzile in
favore della sign.ra o, in subordine, di ridurne l'impatto. Con CP_1
vittoria di spese e onorari”
Conclusioni per l'appellato:
“previo accertamento dell'infondatezza dell'atto di appello di parte appellante:
confermare la sentenza di primo grado confermare come assegno divorzile la
somma di euro 150,00 a carico di per l'effetto rigettare l'appello Parte_1
con condanna alle spese. Con vittoria di onorari di lite e spese documentate ai
sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie, accessori e
successive spese occorrende”
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 293/2024 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villarosa il 3 agosto 1996
da e , da cui non sono nati figli. Parte_1 CP_1
2 Il Giudice di prime cure, premessa la funzione assistenziale e perequativo-
compensativa dell'assegno divorzile, ha rilevato il disequilibrio reddituale esistente tra i coniugi: dipendente a tempo determinato il marito, disoccupata e priva di altri redditi la moglie.
Il Tribunale ha, quindi, argomentato in ordine all'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ed all'impossibilità di procurarseli in ragione dell'età e CP_1
in quanto priva di capacità lavorativa o di pregressa esperienza;
ha tenuto in considerazione il contributo fornito da ciascuno dei coniugi al sostentamento della famiglia e all'assetto economico già statuito con negoziazione assistita in sede di separazione, ritenendo infine non provata la relazione di convivenza more uxorio asseritamente instaurata dalla donna, rilevando piuttosto che “la scelta del
ricorrente di formare una nuova famiglia non può ridondare in danno dell'ex
coniuge priva di redditi”.
Sulla scorta delle superiori premesse, il giudice di prime cure ha, dunque,
riconosciuto in capo a il diritto all'assegno divorzile, ponendo a carico CP_1
di l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile pari ad euro Parte_1
150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese processuali sono state interamente compensate.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello il quale, Parte_1
sulla base di un unico motivo di impugnazione, ha censurato il capo riguardante il
3 riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della invocandone, in via CP_1
principale, l'esclusione ed, in via residuale, la riduzione.
Ha eccepito, in particolare, l'appellante l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata ritenuta l'impossibilità, per la ex moglie, di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento sul rilievo dell'età della beneficiaria, da considerarsi, invece a suo dire, “in piena età lavoro” e in possesso di pregresse esperienze lavorative.
Nel resto, rappresentando di essere gravato da numerosi debiti, contratti durante la vita matrimoniale, ha evidenziato, quale circostanza sopravvenuta, come la casa familiare fosse ormai oggetto di esecuzione immobiliare, in virtù dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto.
Ritenendo, poi, che il contributo economico fornito dalla moglie in costanza di matrimonio e le eventuali occasioni lavorative e professionali dalla stessa rinunciate per dedicarsi alla famiglia fossero rimasti privi di adeguato riscontro, ha reiterato, anche in questo grado, le necessità legate al sostentamento del nuovo nucleo familiare nonché il miglioramento della situazione economica della CP_1
in ragione della stabile relazione di convivenza dalla stessa instaurata, “per quanto
il ricorrente non abbia gli strumenti per provarlo”.
, nel costituirsi, ha eccepito l'infondatezza del proposto gravame, CP_1
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Ha, in particolare, rappresentato di essere impossibilitata a ricercare una nuova occupazione anche in considerazione delle proprie condizioni di salute, come confermato dal ricovero ospedaliero del Marzo 2024 e del grave disturbo ansioso -
4 depressivo da cui è affetta, desumibile dalla documentazione allegata per la prima volta in questo grado, in quanto sopravvenuta, con conseguenti esborsi per visite mediche, affrontati solo grazie al sostegno della sua famiglia di origine.
Ha poi evidenziato di aver svolto dei lavori saltuari solo in passato e di essere attualmente disoccupata e priva di cespiti immobiliari, precisando di vivere in un garage di 22 mq, concessole in comodato d'uso gratuito dalla madre.
Per converso, ha evidenziato la stabile posizione lavorativa dell'ex marito,
dipendente a tempo indeterminato di e della sua “certamente migliore” CP_2
condizione economica.
La sperequazione delle posizioni reddituali, secondo l'appellata, sarebbe stata dunque correttamente vagliata dal Tribunale di Enna nella sentenza impugnata,
anche alla luce dell'esiguità dell'assegno divorzile fissato.
Premesso che tutti i beni mobili e immobili sono poi rimasti nella disponibilità
del marito secondo gli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita,
l'appellata ha inoltre precisato che i debiti originariamente gravanti sul coniuge,
con rate mensili rispettivamente di euro 100,00, euro 62,00 ed euro 100,00, sono ormai estinti e che la rata di euro 340,00 afferisce invece ad una cessione del quinto effettuata per consentire un'estinzione anticipata del finanziamento contratto per l'acquisto di una roulotte, poi venduta.
Quanto al mutuo della casa coniugale, ha rilevato come lo stesso fosse rimasto insoluto, sì da condurre ad un pignoramento immobiliare, circostanza riferita tuttavia dall'appellante solo in questo grado.
5 Ha poi contestato la sussistenza di una relazione more uxorio di stabile convivenza, oggetto di mera allegazione astratta e mai provata.
La Corte, preso atto delle conclusioni delle parti, rassegnate con le note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 5 febbraio 2025, in assenza di attività
istruttoria ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da risulti infondato e Parte_1
non meritevole, in quanto tale, di accoglimento.
Deve premettersi che l'istituto de quo, disciplinato dall'art. 5 comma 6 L.
898/1970 è stato oggetto di vari interventi interpretativi in sede di legittimità,
nell'ambito di una complessa elaborazione giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, in un primo momento, ne avevano affermato la funzione prevalentemente assistenziale, sul rilievo dell'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, intesa non quale effettivo stato di bisogno, ma quale parametro del godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto e/o atteso in costanza di convivenza matrimoniale.
La successiva giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11504/2017) pur ribadendo la netta distinzione tra presupposto attributivo e criteri determinativi del quantum, aveva precisato come la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti di riconoscimento dell'an dovesse svolgersi in via preliminare rispetto al vaglio dei criteri di quantificazione.
6 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, premesso un accurato excursus storico-sistematico dell'impianto normativo e della lettura giurisprudenziale dell'art. 5 comma 6 L. n.898/70 nella formulazione antecedente e successiva alla
Legge n.74/1987, ha segnato un vero e proprio revirement giurisprudenziale abbandonando la distinzione netta tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno, “alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente
con il quadro costituzionale di riferimento costituito (…) dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.”
Valorizzando la funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, la Suprema Corte ha quindi chiarito che la valutazione sull'attribuzione del contributo “richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla
durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'attribuzione dell'assegno di divorzio, dunque, deve fondarsi su una considerazione complessiva e unitaria di tutti i criteri espressamente richiamati nella norma, ivi compreso il contributo personale ed economico di ciascuno dei coniugi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o
7 di quello comune”, dovendosi valutare tutti i parametri “anche in rapporto alla
durata del matrimonio”.
Il focus del vaglio giurisdizionale si incentra dunque sul rispetto dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà su cui si erge il vincolo matrimoniale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle scelte personali dei coniugi e di quelle compiute nell'interesse della famiglia.
Ne consegue che l'inadeguatezza dei mezzi o l'impossibilità oggettiva di procurarseli vanno raffrontati con i ruoli assunti da ciascuno dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e con le eventuali e connesse rinunce e diseguaglianze,
rispetto ad ogni scelta funzionale al contributo di ciascuno alla formazione del patrimonio comune e al benessere del nucleo, oltre che alla crescita economica e professionale dell'altro coniuge.
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ribadito come “In tema di
attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione
assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito
deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente
e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato,
durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro
coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex
coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio” (cfr. Cass. civ.
n. 9144/2023).
8 In applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, pienamente condivisibili, mette conto evidenziare che la sperequazione economica esistente tra i coniugi ha trovato causa anche nelle scelte funzionali al benessere familiare potendosi presumere, sulla base del notorio, che la decisione di costituire un nucleo monoreddito durante tutta la convivenza matrimoniale ( di durata ultraventennale)
è frutto di una valutazione condivisa o quantomeno accettata da entrambi i coniugi.
Né può esigersi la prova di occasioni lavorative rinunciate, non risultando particolari competenze professionali della , tali da giustificare delle formali CP_1
proposte lavorative, ancor più tenendo conto del contesto lavorativo di riferimento,
connotato da uno scarso dinamismo economico.
Il ruolo di cura della casa e della famiglia, presumibilmente svolto dalla CP_1
in considerazione degli impegni lavorativi del marito e in assenza di asserzioni di segno opposto, ha poi indubbiamente consentito al marito di dedicarsi al proprio lavoro e di raggiungere l'indipendenza e la stabilità economica di cui attualmente gode.
Venendo all'inadeguatezza dei mezzi e all'impossibilità di procurarseli ed, in particolare, alle problematiche di salute di cui alla documentazione allegata per la prima volta in questo grado, mette conto premettersi che si applicano al presente procedimento le disposizioni in materia di rito camerale nella formulazione precedente all'entrata in vigore della riforma Cartabia, applicabile solo ai procedimenti introdotti sin dal primo grado prima del 28 febbraio 2023.
9 Ne discende l'ammissibilità delle produzioni effettuate dall'appellata in quanto
“nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma
quindicesimo, della L. n. 898/197, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato
dalla sommarietà della cognizione e della semplicità delle forme, va esclusa la
piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi
ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a
condizione che sia assicurato un pieno e completo contradditorio delle
parti…”(Cass. ord. n. 27234 del 30 novembre 2020).
Contraddittorio che, nel caso di specie, risulta ampiamente assicurato, come desumibile dalle allegazioni difensive di cui alle memorie ex art. 127 ter c.p.c.
depositate dall'appellante.
Ne risulta la piena ammissibilità della documentazione, di formazione peraltro successiva rispetto alla scadenza dei termini di preclusione istruttoria.
Nel merito, giova premettere come “In tema di diritto all'assegno divorzile,
l'attitudine dell'ex coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata una
effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa
retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e
non già sulla base di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (cfr. Cass. civ., sez.
VI, n.18522 del 04/09/2020).
Venendo al caso di specie, osserva il Collegio come le condizioni di salute della ivi attestate, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante con memoria CP_1
del 5 febbraio 2025, depongano nel senso di una chiara riduzione della capacità
10 lavorativa della , a nulla rilevando la mancanza di allegazioni in ordine CP_1
all'eventuale riconoscimento di un'invalidità sul piano previdenziale.
Ed invero, le gravi patologie di cui l'odierna appellata risulta affetta, tra cui
“diabete mellito insulino dipendente con episodi di coma diabetico”, “pielonefrite
acuta” e “versamento pleurico”, unitamente al diagnosticato “stato ansioso
depressivo cronico grave con attacchi di panico” inducono a ritenere che la capacità lavorativa della stessa ne risulti, già in astratto, assai compromessa.
In concreto, deve poi evidenziarsi come l'appellata, ormai quasi sessantenne,
risulti priva di titoli professionali concretamente spendibili nel difficoltoso mercato locale del lavoro.
Né a diversa conclusione possono condurre i riferimenti di cui in atto di gravame alle precedenti esperienze lavorative, sostanziatesi in brevi periodi di lavoro come assistente scolastica per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19, nell'ambito di una
“azione di sostegno economico in favore di soggetti svantaggiati”, come risultante dal compendio documentale acquisito agli atti del processo di primo grado.
Si è, nella sostanza, trattato di un contributo economico di soli 250,00 euro mensili, limitato al periodo mesi da ottobre a giugno, come riferito dalla stessa appellata e non contestato dalla controparte.
Va da sé che l'esiguità delle somme percepite, il carattere saltuario dell'attività
e il contesto di svolgimento, costituito da un intervento di sostegno economico, non appaiono idonei a comprovare la sussistenza, in capo alla , di una reale ed CP_1
11 effettiva capacità lavorativa, confermando viceversa la mancanza di un'occupazione e di risorse reddituali cui fare concreto riferimento.
Sotto il profilo del patrimonio immobiliare, non sembra poi superfluo rilevare come l'appellata, comproprietaria per il 50% dell'immobile adibito a casa familiare e attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare (e successiva vendita all'incanto) a seguito del mancato pagamento dei ratei da parte del marito, risieda presso un immobile di circa 22 mq - circostanza anch'essa non contestata -
concessole in comodato gratuito dalla madre.
Ne consegue una situazione di evidente precarietà economica che ha condotto,
nell'anno 2020, persino all'assegnazione, da parte del Comune di Butera ed in favore dell'appellata, di voucher per l'acquisto di beni di prima necessità.
Venendo, infine, alle allegazioni difensive dall'appellante sull'asserito miglioramento della situazione economica della , infondato risulta il CP_1
riferimento, del tutto generico, alla relazione di stabile convivenza dalla stessa instaurata, trattandosi di dato rimasto privo di qualsiasi riscontro, persino in punto di mera allegazione, stante il difetto di qualsiasi riferimento di maggior dettaglio.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere, in favore dell'appellata, il diritto alla percezione di un assegno divorzile, in considerazione dell'insussistenza di mezzi adeguati al sostentamento e di impossibilità oggettiva di procurarseli.
Per altro verso, l'estinzione, eccepita da parte avversa e mai contestata, dei prestiti gravanti sull'odierno appellante e, soprattutto, il mancato pagamento delle
12 rate del mutuo, che ha condotto all'esecuzione immobiliare sopra citata, valgono a dimostrare un miglioramento delle condizioni economiche dell' , peraltro Parte_1
non gravato da spese di alloggio, dimorando presso la casa della compagna,
secondo quanto dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale nel processo di primo grado.
A nulla rilevano poi in questa sede le sopravvenute esigenze di sostentamento del nuovo nucleo familiare, costituendo oggetto di un'allegazione astratta, priva di qualsiasi riferimento alla tipologia ed alla concreta incidenza di tali oneri.
Le superiori argomentazioni conducono quindi a confermare la sentenza appellata, dovendosi escludere anche una pur minima riduzione dell'assegno determinato dal giudice di prime cure, stante l'esiguità della somma accordata,
finanche inferiore a quanto concordemente stabilito dalle parti in sede di negoziazione assistita, almeno a decorrere da dicembre 2016.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod. in complessivi euro 2.974,50, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'appellante ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellata al beneficio del gratuito patrocinio.
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, l'appellante è tenuta a versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
13 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
- conferma la sentenza del Tribunale di Enna n. 293/2024, pubblicata in data 17
giugno 2024 appellata da;
Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite,
pari ad € 2.974,50 in favore dell'Erario, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, il 5.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Giuseppe Melisenda Giambertoni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Composta dai Magistrati
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 398/2024, promosso in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Palermo n.4, C.F.: , elettivamente domiciliato a Enna in via C.F._1
IV novembre n.2, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Vittoria Conte che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, domicilio pec:
Email_1
appellante
CONTRO
1 , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gambuto n.12, C.F.: , elettivamente domiciliata a Enna in C.F._2
via Libertà n. 38 presso lo studio dell'Avv. Orazio Marazzotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti, domicilio pec: Email_2
appellato
Conclusioni per l'appellante:
“Chiede alla Ecc.ma Corte di Appello adita di volere riformare la sentenza del
Tribunale di Enna appellata, nella parte in cui prevede l'assegno divorzile in
favore della sign.ra o, in subordine, di ridurne l'impatto. Con CP_1
vittoria di spese e onorari”
Conclusioni per l'appellato:
“previo accertamento dell'infondatezza dell'atto di appello di parte appellante:
confermare la sentenza di primo grado confermare come assegno divorzile la
somma di euro 150,00 a carico di per l'effetto rigettare l'appello Parte_1
con condanna alle spese. Con vittoria di onorari di lite e spese documentate ai
sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie, accessori e
successive spese occorrende”
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 293/2024 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villarosa il 3 agosto 1996
da e , da cui non sono nati figli. Parte_1 CP_1
2 Il Giudice di prime cure, premessa la funzione assistenziale e perequativo-
compensativa dell'assegno divorzile, ha rilevato il disequilibrio reddituale esistente tra i coniugi: dipendente a tempo determinato il marito, disoccupata e priva di altri redditi la moglie.
Il Tribunale ha, quindi, argomentato in ordine all'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ed all'impossibilità di procurarseli in ragione dell'età e CP_1
in quanto priva di capacità lavorativa o di pregressa esperienza;
ha tenuto in considerazione il contributo fornito da ciascuno dei coniugi al sostentamento della famiglia e all'assetto economico già statuito con negoziazione assistita in sede di separazione, ritenendo infine non provata la relazione di convivenza more uxorio asseritamente instaurata dalla donna, rilevando piuttosto che “la scelta del
ricorrente di formare una nuova famiglia non può ridondare in danno dell'ex
coniuge priva di redditi”.
Sulla scorta delle superiori premesse, il giudice di prime cure ha, dunque,
riconosciuto in capo a il diritto all'assegno divorzile, ponendo a carico CP_1
di l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile pari ad euro Parte_1
150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese processuali sono state interamente compensate.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello il quale, Parte_1
sulla base di un unico motivo di impugnazione, ha censurato il capo riguardante il
3 riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della invocandone, in via CP_1
principale, l'esclusione ed, in via residuale, la riduzione.
Ha eccepito, in particolare, l'appellante l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata ritenuta l'impossibilità, per la ex moglie, di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento sul rilievo dell'età della beneficiaria, da considerarsi, invece a suo dire, “in piena età lavoro” e in possesso di pregresse esperienze lavorative.
Nel resto, rappresentando di essere gravato da numerosi debiti, contratti durante la vita matrimoniale, ha evidenziato, quale circostanza sopravvenuta, come la casa familiare fosse ormai oggetto di esecuzione immobiliare, in virtù dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto.
Ritenendo, poi, che il contributo economico fornito dalla moglie in costanza di matrimonio e le eventuali occasioni lavorative e professionali dalla stessa rinunciate per dedicarsi alla famiglia fossero rimasti privi di adeguato riscontro, ha reiterato, anche in questo grado, le necessità legate al sostentamento del nuovo nucleo familiare nonché il miglioramento della situazione economica della CP_1
in ragione della stabile relazione di convivenza dalla stessa instaurata, “per quanto
il ricorrente non abbia gli strumenti per provarlo”.
, nel costituirsi, ha eccepito l'infondatezza del proposto gravame, CP_1
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Ha, in particolare, rappresentato di essere impossibilitata a ricercare una nuova occupazione anche in considerazione delle proprie condizioni di salute, come confermato dal ricovero ospedaliero del Marzo 2024 e del grave disturbo ansioso -
4 depressivo da cui è affetta, desumibile dalla documentazione allegata per la prima volta in questo grado, in quanto sopravvenuta, con conseguenti esborsi per visite mediche, affrontati solo grazie al sostegno della sua famiglia di origine.
Ha poi evidenziato di aver svolto dei lavori saltuari solo in passato e di essere attualmente disoccupata e priva di cespiti immobiliari, precisando di vivere in un garage di 22 mq, concessole in comodato d'uso gratuito dalla madre.
Per converso, ha evidenziato la stabile posizione lavorativa dell'ex marito,
dipendente a tempo indeterminato di e della sua “certamente migliore” CP_2
condizione economica.
La sperequazione delle posizioni reddituali, secondo l'appellata, sarebbe stata dunque correttamente vagliata dal Tribunale di Enna nella sentenza impugnata,
anche alla luce dell'esiguità dell'assegno divorzile fissato.
Premesso che tutti i beni mobili e immobili sono poi rimasti nella disponibilità
del marito secondo gli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita,
l'appellata ha inoltre precisato che i debiti originariamente gravanti sul coniuge,
con rate mensili rispettivamente di euro 100,00, euro 62,00 ed euro 100,00, sono ormai estinti e che la rata di euro 340,00 afferisce invece ad una cessione del quinto effettuata per consentire un'estinzione anticipata del finanziamento contratto per l'acquisto di una roulotte, poi venduta.
Quanto al mutuo della casa coniugale, ha rilevato come lo stesso fosse rimasto insoluto, sì da condurre ad un pignoramento immobiliare, circostanza riferita tuttavia dall'appellante solo in questo grado.
5 Ha poi contestato la sussistenza di una relazione more uxorio di stabile convivenza, oggetto di mera allegazione astratta e mai provata.
La Corte, preso atto delle conclusioni delle parti, rassegnate con le note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 5 febbraio 2025, in assenza di attività
istruttoria ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da risulti infondato e Parte_1
non meritevole, in quanto tale, di accoglimento.
Deve premettersi che l'istituto de quo, disciplinato dall'art. 5 comma 6 L.
898/1970 è stato oggetto di vari interventi interpretativi in sede di legittimità,
nell'ambito di una complessa elaborazione giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, in un primo momento, ne avevano affermato la funzione prevalentemente assistenziale, sul rilievo dell'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, intesa non quale effettivo stato di bisogno, ma quale parametro del godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto e/o atteso in costanza di convivenza matrimoniale.
La successiva giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11504/2017) pur ribadendo la netta distinzione tra presupposto attributivo e criteri determinativi del quantum, aveva precisato come la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti di riconoscimento dell'an dovesse svolgersi in via preliminare rispetto al vaglio dei criteri di quantificazione.
6 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, premesso un accurato excursus storico-sistematico dell'impianto normativo e della lettura giurisprudenziale dell'art. 5 comma 6 L. n.898/70 nella formulazione antecedente e successiva alla
Legge n.74/1987, ha segnato un vero e proprio revirement giurisprudenziale abbandonando la distinzione netta tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno, “alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente
con il quadro costituzionale di riferimento costituito (…) dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.”
Valorizzando la funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, la Suprema Corte ha quindi chiarito che la valutazione sull'attribuzione del contributo “richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla
durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'attribuzione dell'assegno di divorzio, dunque, deve fondarsi su una considerazione complessiva e unitaria di tutti i criteri espressamente richiamati nella norma, ivi compreso il contributo personale ed economico di ciascuno dei coniugi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o
7 di quello comune”, dovendosi valutare tutti i parametri “anche in rapporto alla
durata del matrimonio”.
Il focus del vaglio giurisdizionale si incentra dunque sul rispetto dei principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà su cui si erge il vincolo matrimoniale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle scelte personali dei coniugi e di quelle compiute nell'interesse della famiglia.
Ne consegue che l'inadeguatezza dei mezzi o l'impossibilità oggettiva di procurarseli vanno raffrontati con i ruoli assunti da ciascuno dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e con le eventuali e connesse rinunce e diseguaglianze,
rispetto ad ogni scelta funzionale al contributo di ciascuno alla formazione del patrimonio comune e al benessere del nucleo, oltre che alla crescita economica e professionale dell'altro coniuge.
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ribadito come “In tema di
attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione
assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito
deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente
e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato,
durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro
coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex
coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio” (cfr. Cass. civ.
n. 9144/2023).
8 In applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, pienamente condivisibili, mette conto evidenziare che la sperequazione economica esistente tra i coniugi ha trovato causa anche nelle scelte funzionali al benessere familiare potendosi presumere, sulla base del notorio, che la decisione di costituire un nucleo monoreddito durante tutta la convivenza matrimoniale ( di durata ultraventennale)
è frutto di una valutazione condivisa o quantomeno accettata da entrambi i coniugi.
Né può esigersi la prova di occasioni lavorative rinunciate, non risultando particolari competenze professionali della , tali da giustificare delle formali CP_1
proposte lavorative, ancor più tenendo conto del contesto lavorativo di riferimento,
connotato da uno scarso dinamismo economico.
Il ruolo di cura della casa e della famiglia, presumibilmente svolto dalla CP_1
in considerazione degli impegni lavorativi del marito e in assenza di asserzioni di segno opposto, ha poi indubbiamente consentito al marito di dedicarsi al proprio lavoro e di raggiungere l'indipendenza e la stabilità economica di cui attualmente gode.
Venendo all'inadeguatezza dei mezzi e all'impossibilità di procurarseli ed, in particolare, alle problematiche di salute di cui alla documentazione allegata per la prima volta in questo grado, mette conto premettersi che si applicano al presente procedimento le disposizioni in materia di rito camerale nella formulazione precedente all'entrata in vigore della riforma Cartabia, applicabile solo ai procedimenti introdotti sin dal primo grado prima del 28 febbraio 2023.
9 Ne discende l'ammissibilità delle produzioni effettuate dall'appellata in quanto
“nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma
quindicesimo, della L. n. 898/197, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato
dalla sommarietà della cognizione e della semplicità delle forme, va esclusa la
piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi
ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a
condizione che sia assicurato un pieno e completo contradditorio delle
parti…”(Cass. ord. n. 27234 del 30 novembre 2020).
Contraddittorio che, nel caso di specie, risulta ampiamente assicurato, come desumibile dalle allegazioni difensive di cui alle memorie ex art. 127 ter c.p.c.
depositate dall'appellante.
Ne risulta la piena ammissibilità della documentazione, di formazione peraltro successiva rispetto alla scadenza dei termini di preclusione istruttoria.
Nel merito, giova premettere come “In tema di diritto all'assegno divorzile,
l'attitudine dell'ex coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata una
effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa
retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e
non già sulla base di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (cfr. Cass. civ., sez.
VI, n.18522 del 04/09/2020).
Venendo al caso di specie, osserva il Collegio come le condizioni di salute della ivi attestate, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante con memoria CP_1
del 5 febbraio 2025, depongano nel senso di una chiara riduzione della capacità
10 lavorativa della , a nulla rilevando la mancanza di allegazioni in ordine CP_1
all'eventuale riconoscimento di un'invalidità sul piano previdenziale.
Ed invero, le gravi patologie di cui l'odierna appellata risulta affetta, tra cui
“diabete mellito insulino dipendente con episodi di coma diabetico”, “pielonefrite
acuta” e “versamento pleurico”, unitamente al diagnosticato “stato ansioso
depressivo cronico grave con attacchi di panico” inducono a ritenere che la capacità lavorativa della stessa ne risulti, già in astratto, assai compromessa.
In concreto, deve poi evidenziarsi come l'appellata, ormai quasi sessantenne,
risulti priva di titoli professionali concretamente spendibili nel difficoltoso mercato locale del lavoro.
Né a diversa conclusione possono condurre i riferimenti di cui in atto di gravame alle precedenti esperienze lavorative, sostanziatesi in brevi periodi di lavoro come assistente scolastica per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19, nell'ambito di una
“azione di sostegno economico in favore di soggetti svantaggiati”, come risultante dal compendio documentale acquisito agli atti del processo di primo grado.
Si è, nella sostanza, trattato di un contributo economico di soli 250,00 euro mensili, limitato al periodo mesi da ottobre a giugno, come riferito dalla stessa appellata e non contestato dalla controparte.
Va da sé che l'esiguità delle somme percepite, il carattere saltuario dell'attività
e il contesto di svolgimento, costituito da un intervento di sostegno economico, non appaiono idonei a comprovare la sussistenza, in capo alla , di una reale ed CP_1
11 effettiva capacità lavorativa, confermando viceversa la mancanza di un'occupazione e di risorse reddituali cui fare concreto riferimento.
Sotto il profilo del patrimonio immobiliare, non sembra poi superfluo rilevare come l'appellata, comproprietaria per il 50% dell'immobile adibito a casa familiare e attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare (e successiva vendita all'incanto) a seguito del mancato pagamento dei ratei da parte del marito, risieda presso un immobile di circa 22 mq - circostanza anch'essa non contestata -
concessole in comodato gratuito dalla madre.
Ne consegue una situazione di evidente precarietà economica che ha condotto,
nell'anno 2020, persino all'assegnazione, da parte del Comune di Butera ed in favore dell'appellata, di voucher per l'acquisto di beni di prima necessità.
Venendo, infine, alle allegazioni difensive dall'appellante sull'asserito miglioramento della situazione economica della , infondato risulta il CP_1
riferimento, del tutto generico, alla relazione di stabile convivenza dalla stessa instaurata, trattandosi di dato rimasto privo di qualsiasi riscontro, persino in punto di mera allegazione, stante il difetto di qualsiasi riferimento di maggior dettaglio.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere, in favore dell'appellata, il diritto alla percezione di un assegno divorzile, in considerazione dell'insussistenza di mezzi adeguati al sostentamento e di impossibilità oggettiva di procurarseli.
Per altro verso, l'estinzione, eccepita da parte avversa e mai contestata, dei prestiti gravanti sull'odierno appellante e, soprattutto, il mancato pagamento delle
12 rate del mutuo, che ha condotto all'esecuzione immobiliare sopra citata, valgono a dimostrare un miglioramento delle condizioni economiche dell' , peraltro Parte_1
non gravato da spese di alloggio, dimorando presso la casa della compagna,
secondo quanto dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale nel processo di primo grado.
A nulla rilevano poi in questa sede le sopravvenute esigenze di sostentamento del nuovo nucleo familiare, costituendo oggetto di un'allegazione astratta, priva di qualsiasi riferimento alla tipologia ed alla concreta incidenza di tali oneri.
Le superiori argomentazioni conducono quindi a confermare la sentenza appellata, dovendosi escludere anche una pur minima riduzione dell'assegno determinato dal giudice di prime cure, stante l'esiguità della somma accordata,
finanche inferiore a quanto concordemente stabilito dalle parti in sede di negoziazione assistita, almeno a decorrere da dicembre 2016.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod. in complessivi euro 2.974,50, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'appellante ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellata al beneficio del gratuito patrocinio.
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, l'appellante è tenuta a versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
13 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
- conferma la sentenza del Tribunale di Enna n. 293/2024, pubblicata in data 17
giugno 2024 appellata da;
Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite,
pari ad € 2.974,50 in favore dell'Erario, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, il 5.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Giuseppe Melisenda Giambertoni
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