CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Società Consolidante - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL30CT205498 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso. Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Genova ha notificato in data 9 giugno 2025 alla società Ricorrente_1 Srl l'avviso di accertamento n. TL30CT205498/2024 IRAP anno 2018, oggetto del presente contendere.
Con ricorso notificato in data 01/09/2025, la Società ha impugnato l'avviso di accertamento sulla base dei seguenti motivi: 1) in via pregiudiziale, decadenza dell'azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate;
2) nel merito, infondatezza della pretesa. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Genova, contestando integralmente i motivi di ricorso avversari e chiedendo la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali replica alle argomentazioni presentate dall'Ufficio e ribadendo quanto già sostenuto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso non è a parere di questo giudice fondato. Il giudice osserva che la ricorrente omette di considerare che il termine del 31.12.2024 si deve considerare prorogato, per effetto dell'art. 67, comma
1, 3 del DL 18/2020, di 85 gg. Seppur la citata disposizione legislativa sia stata oggetto di interpretazioni divergenti nella giurisprudenza di merito, è intervenuta la pronuncia della Cassazione (Cfr. Ordinanza n.
960/2025 della Corte di Cassazione), alla quale il collegio ritiene di dover aderire, ha osservato, in motivazione, che “l'art. 67 dispone una sospensione generale dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori.
Si tratta di una sospensione atta a “congelare” determinate attività, ossia i termini che scadono in questo intervallo temporale vengono differiti, riprendendo il loro corso alla fine del periodo di sospensione”. Quindi, la predetta proroga, non essendo riferibile ad uno specifico anno di imposta, determina una sospensione generalizzata dei termini ivi contemplati, ivi compresi quelli di accertamento che, dunque, riprendono a decorrere dallo spirare del termine di sospensione. Nel contesto dell'anno d'imposta 2018, dunque, rileva quanto segue: - il termine ordinario per la notifica dell'atto impositivo è fissato al 31/12/2024; - rispetto al termine ordinario, trova applicazione la sospensione di 85 giorni, e pertanto il termine ultimo per la notifica subisce uno spostamento in avanti fino al 26/03/2025; - se l'Amministrazione Finanziaria notifica lo schema d'atto entro il (nuovo) termine ordinario, attivando in tal modo il contraddittorio preventivo ma ricorre una delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 6bis della Legge 212/2000, il termine di decadenza per l'emissione dell'atto impositivo viene posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. Alla luce di quanto sopra, posto che lo schema d'atto è stato notificato alla
Società in data 27/12/2024 (cfr. all. 10), i termini per la notifica dell'avviso di accertamento (notificato alla
Società a mezzo pec in data 09/06/2025) risultano ampiamente rispettati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis, comma 3, Legge 212/2000.
Riguardo al merito il giudice letti gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. La società ha prodotto in fase istruttoria tutta la documentazione richiesta dai verificatori, con riferimento ai documenti relativi al lavoratore dipendente Nominativo_1 e alle sue mansioni (buste paga, certificazioni uniche, contratto di assunzione, comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto), ha, inoltre, fornito ogni chiarimento al riguardo, nonché trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta in un secondo tempo (contratti di lavoro precedentemente stipulati, Libro unico del lavoro relativo all'anno 2020, attestati della partecipazione a corsi di formazione in campo agricolo-forestale). Questi documenti attestano l'esistenza, la regolarità e l'inerenza del costo. L'effettivo svolgimento delle mansioni in campo agricolo, inoltre, è stato documentato tramite attestati e patenti che sono allegati al ricorso, conseguiti dal Sig. Nominativo_1 durante il 2017 e negli anni successivi, in cui il dipendente ha continuato nelle medesime mansioni. Il fatto che tali attestati non siano stata conseguiti prima dell'assunzione non ci sembra francamente tale da privarli della loro concludenza agli effetti della contestazione giacché, mentre, evidentemente, non toglie che il dipendente avesse già competenze tecniche nel settore, comunque e soprattutto, trattandosi di corsi e patenti pacificamente strumentali ai compiti espletati dal Nominativo_1, essi confermano positivamente il giudizio di inerenza del quale l'Ufficio dubita. Che il dipendente ricevesse le istruzioni operative dall'allora Presidente del Consiglio di amministrazione è circostanza riferita dalla stessa società in sede di verifica (cfr foglio 24 del p.v.c.) che, peraltro, non deve stupire in considerazione del fatto che non vi erano figure intermedie alle quali il sig. Nominativo_1 doveva rispondere. Quanto all'asserita sproporzione del trattamento riservato al dipendente sul piano economico e dell'inquadramento rispetto a quello di un operaio agricolo giova ricordare che in linea generale la “congruità” di un costo è ininfluente sul giudizio di inerenza. L'inerenza del costo deducibile con l'attività di impresa va intesa in senso ampio e non con riferimento all'idoneità della spesa a produrre ricavi specifici per l'azienda, pur dovendo essere idoneo a formare reddito d'impresa, anche solo potenziale.
In tal senso, l'ufficio nel valutare la riferibilità della spesa all'attività d'impresa non deve soffermarsi solo sul dato quantitativo, andando a sindacare le scelte aziendali, anche perché l'ordinamento riconosce all'imprenditore la libertà di impostare come meglio crede la sua strategia d'impresa, ma dovrà solo verificare se questo costo serve a produrre ricavi. In definitiva non emergono dall'istruttoria eseguita elementi idonei a smentire che il costo disconosciuto è stato sostenuto in stretto rapporto all'attività di impresa esercitata.
Dalla stessa infatti si evince che la società aveva adibito alcuni beni all'attività di coltivazione, in particolare, del noccioleto. La documentazione esibita con specifico riferimento al costo contestato è funzionalmente coerente a detta attività.
Per i suesposti motivi il ricorso merita accoglimento.
La particolarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Società Consolidante - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL30CT205498 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso. Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Genova ha notificato in data 9 giugno 2025 alla società Ricorrente_1 Srl l'avviso di accertamento n. TL30CT205498/2024 IRAP anno 2018, oggetto del presente contendere.
Con ricorso notificato in data 01/09/2025, la Società ha impugnato l'avviso di accertamento sulla base dei seguenti motivi: 1) in via pregiudiziale, decadenza dell'azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate;
2) nel merito, infondatezza della pretesa. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Genova, contestando integralmente i motivi di ricorso avversari e chiedendo la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali replica alle argomentazioni presentate dall'Ufficio e ribadendo quanto già sostenuto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso non è a parere di questo giudice fondato. Il giudice osserva che la ricorrente omette di considerare che il termine del 31.12.2024 si deve considerare prorogato, per effetto dell'art. 67, comma
1, 3 del DL 18/2020, di 85 gg. Seppur la citata disposizione legislativa sia stata oggetto di interpretazioni divergenti nella giurisprudenza di merito, è intervenuta la pronuncia della Cassazione (Cfr. Ordinanza n.
960/2025 della Corte di Cassazione), alla quale il collegio ritiene di dover aderire, ha osservato, in motivazione, che “l'art. 67 dispone una sospensione generale dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori.
Si tratta di una sospensione atta a “congelare” determinate attività, ossia i termini che scadono in questo intervallo temporale vengono differiti, riprendendo il loro corso alla fine del periodo di sospensione”. Quindi, la predetta proroga, non essendo riferibile ad uno specifico anno di imposta, determina una sospensione generalizzata dei termini ivi contemplati, ivi compresi quelli di accertamento che, dunque, riprendono a decorrere dallo spirare del termine di sospensione. Nel contesto dell'anno d'imposta 2018, dunque, rileva quanto segue: - il termine ordinario per la notifica dell'atto impositivo è fissato al 31/12/2024; - rispetto al termine ordinario, trova applicazione la sospensione di 85 giorni, e pertanto il termine ultimo per la notifica subisce uno spostamento in avanti fino al 26/03/2025; - se l'Amministrazione Finanziaria notifica lo schema d'atto entro il (nuovo) termine ordinario, attivando in tal modo il contraddittorio preventivo ma ricorre una delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 6bis della Legge 212/2000, il termine di decadenza per l'emissione dell'atto impositivo viene posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. Alla luce di quanto sopra, posto che lo schema d'atto è stato notificato alla
Società in data 27/12/2024 (cfr. all. 10), i termini per la notifica dell'avviso di accertamento (notificato alla
Società a mezzo pec in data 09/06/2025) risultano ampiamente rispettati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis, comma 3, Legge 212/2000.
Riguardo al merito il giudice letti gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. La società ha prodotto in fase istruttoria tutta la documentazione richiesta dai verificatori, con riferimento ai documenti relativi al lavoratore dipendente Nominativo_1 e alle sue mansioni (buste paga, certificazioni uniche, contratto di assunzione, comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto), ha, inoltre, fornito ogni chiarimento al riguardo, nonché trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta in un secondo tempo (contratti di lavoro precedentemente stipulati, Libro unico del lavoro relativo all'anno 2020, attestati della partecipazione a corsi di formazione in campo agricolo-forestale). Questi documenti attestano l'esistenza, la regolarità e l'inerenza del costo. L'effettivo svolgimento delle mansioni in campo agricolo, inoltre, è stato documentato tramite attestati e patenti che sono allegati al ricorso, conseguiti dal Sig. Nominativo_1 durante il 2017 e negli anni successivi, in cui il dipendente ha continuato nelle medesime mansioni. Il fatto che tali attestati non siano stata conseguiti prima dell'assunzione non ci sembra francamente tale da privarli della loro concludenza agli effetti della contestazione giacché, mentre, evidentemente, non toglie che il dipendente avesse già competenze tecniche nel settore, comunque e soprattutto, trattandosi di corsi e patenti pacificamente strumentali ai compiti espletati dal Nominativo_1, essi confermano positivamente il giudizio di inerenza del quale l'Ufficio dubita. Che il dipendente ricevesse le istruzioni operative dall'allora Presidente del Consiglio di amministrazione è circostanza riferita dalla stessa società in sede di verifica (cfr foglio 24 del p.v.c.) che, peraltro, non deve stupire in considerazione del fatto che non vi erano figure intermedie alle quali il sig. Nominativo_1 doveva rispondere. Quanto all'asserita sproporzione del trattamento riservato al dipendente sul piano economico e dell'inquadramento rispetto a quello di un operaio agricolo giova ricordare che in linea generale la “congruità” di un costo è ininfluente sul giudizio di inerenza. L'inerenza del costo deducibile con l'attività di impresa va intesa in senso ampio e non con riferimento all'idoneità della spesa a produrre ricavi specifici per l'azienda, pur dovendo essere idoneo a formare reddito d'impresa, anche solo potenziale.
In tal senso, l'ufficio nel valutare la riferibilità della spesa all'attività d'impresa non deve soffermarsi solo sul dato quantitativo, andando a sindacare le scelte aziendali, anche perché l'ordinamento riconosce all'imprenditore la libertà di impostare come meglio crede la sua strategia d'impresa, ma dovrà solo verificare se questo costo serve a produrre ricavi. In definitiva non emergono dall'istruttoria eseguita elementi idonei a smentire che il costo disconosciuto è stato sostenuto in stretto rapporto all'attività di impresa esercitata.
Dalla stessa infatti si evince che la società aveva adibito alcuni beni all'attività di coltivazione, in particolare, del noccioleto. La documentazione esibita con specifico riferimento al costo contestato è funzionalmente coerente a detta attività.
Per i suesposti motivi il ricorso merita accoglimento.
La particolarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.