Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4550 del 2025, proposto da
NZ AE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Ranucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania – Direzione Pianificazione Territoriale Paesaggistica Area Metropolitana di Napoli e Commissione Locale Paesaggio del Comune di Marano di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - Inwit S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- della nota del Responsabile p.t. del SETTORE AMBIENTE – II Servizio –Ufficio SUAP del Comune di Marano di Napoli, avente prot. RU 34548-2025 del 02.09.2025inviata a mezzo pec in pari data, di parziale diniego sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss., L. 241/1990 in data 02/08/2025 dalla ricorrente sig.ra AE NZ per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima ed assunta al Prot. nn. 31433-31435 del 04/08/2025 del Comune di Marano di Napoli, con la quale è stato limitato il diritto di accesso della ricorrente alla sola estrazione della copia degli atti indicati ai punti “V”, “VI” e “XI” della suddetta nota, negando il rilascio degli ulteriori atti e documenti richiesti, ed in possesso dell’Ente, in quanto definiti genericamente “endoprocedimentali” rispetto alla Conferenza dei Servizi indetta in data 21/03/2025, scaturita dalla “Pratica impresainungiorno.gov.it | “08936640963- 06022025-1556” presentata dalla società INWIT S.p.A.;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
NONCHE' CONTRO
-il mancato rilascio della documentazione richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Area Metropolitana di Napoli (MIC_SABAP_NA-MET), nonostante l'autorizzazione concessa dal medesimo Ente all'odierna ricorrente, con Nota RU 18586-P del 07/08/2025, a seguito della medesima istanza formulata a mezzo p.e.c. in data 02/08/2025 ed assunta al Prot. SABAP-NA-MET n. 18293 del 05/08/2025;
NONCHE' AVVERSO
il silenzio inadempimento di tutte le altre Amministrazioni convenute, e partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Marano di Napoli in data 21/03/2025, a seguito dell'istanza formulata da INWIT SPA sopra indicata;
NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 02.08.2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione di tutta la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, di A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e del Comune di Marano di Napoli;
Vista la dichiarazione resa nella Camera di Consiglio dell’11 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NN BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato l’08/09/2025 e depositato in giudizio il 13/09/2025, impugna la nota del Responsabile p.t. del SETTORE AMBIENTE – II Servizio –Ufficio SUAP del Comune di Marano di Napoli, avente prot. RU 34548-2025 del 02.09.2025 inviata a mezzo p.e.c. in pari data, di parziale diniego sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss., L. 241/1990 in data 02/08/2025 per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima ed assunta al Prot. nn. 31433-31435 del 04/08/2025 del Comune di Marano di Napoli, con la quale è stato limitato il diritto di accesso della ricorrente alla sola estrazione della copia degli atti indicati ai punti “V”, “VI” e “XI” della suddetta nota, negando il rilascio degli ulteriori atti e documenti richiesti, ed in possesso dell’Ente, in quanto definiti genericamente “endoprocedimentali” rispetto alla Conferenza dei Servizi indetta in data 21/03/2025, scaturita dalla “Pratica impresainungiorno.gov.it | “08936640963- 06022025-1556” presentata dalla società INWIT S.p.A.; nonchè ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto. Impugna, altresì, il mancato rilascio della documentazione richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Area Metropolitana di Napoli (MIC_SABAP_NA-MET), nonostante l'autorizzazione concessa dal medesimo Ente all'odierna ricorrente, con Nota RU 18586-P del 07/08/2025, a seguito della medesima istanza formulata a mezzo p.e.c. in data 02/08/2025 ed assunta al Prot. SABAP-NA-MET n. 18293 del 05/08/2025; nonché il silenzio inadempimento di tutte le altre Amministrazioni convenute, e partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Marano di Napoli in data 21/03/2025, a seguito dell'istanza formulata da INWIT S.p.A. sopra indicata; e chiede l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 02.08.2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione di tutta la documentazione richiesta.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24 L. 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEL DATO NORMATIVO – MANIFESTA ILLOGICITA’ E ILLEGITTIMITA’.
2 - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 E ART. 44 co. 5 D.LGS. N. 259/03 – CARENZA DI MOTIVAZIONE MANIFESTA ILLOGICITA’ ED ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PARZIALE DI ACCESSO AGLI ATTI.
3 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24 L.241/90 E S.M.I. PER IL MANCATO ADEMPIMENTO AUTORIZZAZIONE ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA.
4 - VIOLAZIONE DELL’ART. 2 L. 241/90 – TERMINE A PROVVEDERE – ULTERIORE VIOLAZIONE ARTT. 22 E 24 L. 241/90 IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.
5 - VIOLAZIONE DEGLI ART. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 22, L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE.
6 - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Il 18/09/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con la difesa dell’Avvocatura di Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale.
Il 03/10/2025, si è costituita in giudizio l’A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, con la difesa dell’Avvocatura di Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale.
Il 03/10/2025 l’A.R.P.A.C. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha evidenziato che “ alla data odierna non sono ancora decorsi i termini secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 ”, essendo stata la richiesta di accesso formalmente indirizzata all’A.R.P.A.C. (solo) con la nota prot. n. 54946 del 01/09/2025 e, comunque, per spirito collaborativo, ha versato in atti i pareri di competenza dell’A.R.P.A.C., chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa.
Il 06/11/2025, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa, versando in atti, riguardo la posizione della Soprintendenza, la nota del 6/11/2025 di accoglimento della istanza di accesso.
L’11/11/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Marano di Napoli, depositando all’uopo una memoria di costituzione, nella quale ha eccepito che il ricorso è inammissibile, improcedibile e/o infondato.
Il 18/11/2025, il Comune di Marano di Napoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha evidenziato di avere provveduto (in pari data) al deposito di tutta la documentazione relativa alla procedura autorizzativa di cui si controverte e in particolare di avere provveduto alla allegazione della documentazione (pareri) richiesti dalla ricorrente, chiarendo altresì che l’atto conclusivo del procedimento non esiste, e chiedendo, pertanto, di dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, ritenendo che sia stato pienamente soddisfatto l’interesse vantato dalla ricorrente.
Il 20/11/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale ha rappresentato che “ Il Comune di Marano di Napoli solo in data 18.11.2025, e per effetto delle impugnative e contestazioni insorte nel giudizio recante RG. 4861/2025 pure incardinato presso la medesima Sezione VII del Tribunale Amministrativo Regionale in intestazione, ha inteso depositare, direttamente nel fascicolo del presente giudizio, oltreché in quello del procedimento sopra citato, la documentazione richiesta in sede di accesso dalla sig.ra AE NZ con l’istanza del 02-04/08/2025, e rimasta denegata per effetto del riscontro fornito con nota del Responsabile p.t. del SETTORE AMBIENTE – II Servizio -Ufficio SUAP del Comune di Marano di Napoli, avente prot. RU 34548-2025 del 02.09.2025, impugnata nella presente sede ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso e “ tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del solo Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli che in data 28.10.2025 ha consentito l’accesso, seppur tardivo, e la completa estrazione degli atti detenuti in suo possesso sino alla detta data ”.
Il 09/12/2025, il Comune di Marano di Napoli ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, con declaratoria di improcedibilità del ricorso, avendo l’Ente locale depositato in giudizio la documentazione relativa alla istanza formulata dalla ricorrente.
Nella Camera di Consiglio dell’11/12/2025, il difensore della ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per le spese legali, quindi, a esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso ex art. 116 c.p.a. deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Osserva, infatti, il Tribunale che la ricorrente, nella memoria di replica del 20/11/2025 ha rappresentato che “ Il Comune di Marano di Napoli solo in data 18.11.2025 … ha inteso depositare, direttamente nel fascicolo del presente giudizio, … la documentazione richiesta in sede di accesso dalla sig.ra AE NZ con l’istanza del 02-04/08/2025 ” e ha chiesto la “ sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del solo Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli che in data 28.10.2025 ha consentito l’accesso, seppur tardivo, e la completa estrazione degli atti detenuti in suo possesso sino alla detta data ”, mentre, nella successiva Camera di Consiglio dell’11/12/2025, ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo (solo) per le spese di lite.
Non resta, quindi, al Tribunale, alla stregua della dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata da parte ricorrente nella Camera di Consiglio dell’11/12/2025 e della documentazione versata in atti dalle parti resistenti, che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
2. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’esito del giudizio di accesso) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI UR NA, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
NN BB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BB | RI UR NA |
IL SEGRETARIO