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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1213/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3728/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003098000 BOLLO 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003098000 BOLLO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003098000 BOLLO 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003098000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170001844631000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016649019000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005375475000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 926/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Gitto Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3728/2025) per l'annullamento del preavviso di fermo n.2958020250003098 , a lui notificato il 25/2/2025, contenente la richiesta di versamento di euro
1.726,64 derivante da quattro cartelle non pagate.
Le cartelle sono state le seguenti:
2952017000184631000, tassa automobilistica per euro 449,69 per l'anno 2012;
295201700166490190000 ,tassa automobilistica per euro 442,22 per l'anno 2012;
295201800537547500,tassa automobilistica per euro 432,76 per l'anno 2014;
295202100257633044000, tassa automobilistica per euro 401,97 per l'anno 2015.
Il fermo ha riguardato il veicolo targato Targa_1 ed è stato comunicato, nella data suddetta, al contribuente dall'Agenzia delle Entrate riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.86 del DPR 602/1973 dispone che ,decorso inutilmente il termine di cui all'art.50 , comma1, dello stesso decreto il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati iscritti nei pubblici registri .La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che , in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari ,salvo che il debitore o i coobbligati ,nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione la strumentalità del bene all'attività dell'impresa o della professione.
Il ricorrente ha, nel proprio ricorso notificato sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia delle Entrate riscossione, eccepito le seguenti invalidità del contestato provvedimento di fermo:
strumentalità del bene, necessario, a sua detta, per l'esercizio della sua attività;
mancata dimostrazione di notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità del fermo, nonché la validità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate riscossione.
In realtà, dall'esame del fascicolo non si rileva alcuna prova di notifica delle sopra citate cartelle prodromiche.
La comunicazione del preavviso di fermo non è altro che una fase di un procedimento che culmina nella citata iscrizione dei pubblici registri e, quindi, l'omissione di un atto prodromico non può che ripercuotersi su tutto il procedimento e o sul provvedimento finale. Il procedimento amministrativo è, secondo la definizione ad esso attribuita dalla dottrina, la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura compiuti sia da soggetti privati che da organi stata ma tutti rivolti nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, al conseguimento dello stesso fine.
Le fasi del procedimento sono generalmente cinque :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione ma ,nel procedimento tributario,le fasi sono quattro, mancando quella di controllo.
E' evidente dalla suddetta definizione, che tutte le fasi sono tra di loro collegate strumentalmente e l'invalidità o la mancanza di una non può che comportare l'invalidità di quella successiva e o finale.
Nel presente caso, dalla mancata dimostrazione della notifica delle cartelle presupposte deriva l'invalidità del contestato preavviso di fermo.
Per quanto detto, è evidente che il suddetto avviso, proprio per i motivi illustrati, è invalido e ,quindi, questo Giudice accoglie il ricorso del Ricorrente_1, ritenendo che la eccezione accolta sia assorbente dell'altra.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 250,00 oltre accessori per legge, se dovuti, a favore del ricorrente e con distrazione all'avv. Difensore_1
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3728/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003098000 BOLLO 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003098000 BOLLO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003098000 BOLLO 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003098000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170001844631000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016649019000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005375475000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 926/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Gitto Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3728/2025) per l'annullamento del preavviso di fermo n.2958020250003098 , a lui notificato il 25/2/2025, contenente la richiesta di versamento di euro
1.726,64 derivante da quattro cartelle non pagate.
Le cartelle sono state le seguenti:
2952017000184631000, tassa automobilistica per euro 449,69 per l'anno 2012;
295201700166490190000 ,tassa automobilistica per euro 442,22 per l'anno 2012;
295201800537547500,tassa automobilistica per euro 432,76 per l'anno 2014;
295202100257633044000, tassa automobilistica per euro 401,97 per l'anno 2015.
Il fermo ha riguardato il veicolo targato Targa_1 ed è stato comunicato, nella data suddetta, al contribuente dall'Agenzia delle Entrate riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.86 del DPR 602/1973 dispone che ,decorso inutilmente il termine di cui all'art.50 , comma1, dello stesso decreto il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati iscritti nei pubblici registri .La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che , in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari ,salvo che il debitore o i coobbligati ,nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione la strumentalità del bene all'attività dell'impresa o della professione.
Il ricorrente ha, nel proprio ricorso notificato sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia delle Entrate riscossione, eccepito le seguenti invalidità del contestato provvedimento di fermo:
strumentalità del bene, necessario, a sua detta, per l'esercizio della sua attività;
mancata dimostrazione di notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità del fermo, nonché la validità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate riscossione.
In realtà, dall'esame del fascicolo non si rileva alcuna prova di notifica delle sopra citate cartelle prodromiche.
La comunicazione del preavviso di fermo non è altro che una fase di un procedimento che culmina nella citata iscrizione dei pubblici registri e, quindi, l'omissione di un atto prodromico non può che ripercuotersi su tutto il procedimento e o sul provvedimento finale. Il procedimento amministrativo è, secondo la definizione ad esso attribuita dalla dottrina, la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura compiuti sia da soggetti privati che da organi stata ma tutti rivolti nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, al conseguimento dello stesso fine.
Le fasi del procedimento sono generalmente cinque :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione ma ,nel procedimento tributario,le fasi sono quattro, mancando quella di controllo.
E' evidente dalla suddetta definizione, che tutte le fasi sono tra di loro collegate strumentalmente e l'invalidità o la mancanza di una non può che comportare l'invalidità di quella successiva e o finale.
Nel presente caso, dalla mancata dimostrazione della notifica delle cartelle presupposte deriva l'invalidità del contestato preavviso di fermo.
Per quanto detto, è evidente che il suddetto avviso, proprio per i motivi illustrati, è invalido e ,quindi, questo Giudice accoglie il ricorso del Ricorrente_1, ritenendo che la eccezione accolta sia assorbente dell'altra.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 250,00 oltre accessori per legge, se dovuti, a favore del ricorrente e con distrazione all'avv. Difensore_1