Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2025, proposto da
DI ER De LO IO IN, personalmente e quale titolare dell’impresa individuale New Blanco, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Borghi e Michele Casano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati LU De Paoli e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento in data 2.5.2025, recante il rigetto della richiesta di concessione dell’occupazione di suolo pubblico con dehor in via Innocenzo IV n. 7/R;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi inclusa la nota del 13.3.2025 recante il preavviso di rigetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026, la dott.ssa LI TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 9 maggio 2025 il signor DI ER De LO IO IN ha impugnato il provvedimento in data 2 maggio 2025, con cui il Comune di Genova ha rigettato la sua istanza di concessione dell’occupazione di suolo pubblico ( rectius , privato soggetto ad uso pubblico) con dehor , a servizio del proprio esercizio di bar e tavola calda.
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo: Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 5, 3, comma 3, 12 e 15 del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dell’art. 100 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Carenza ed erroneità dell’istruttoria. Difetto ed erroneità della motivazione. Sproporzione. Ingiustizia manifesta. Illogicità. Abnormità. Contraddittorietà della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa . Sostiene, in sintesi, che:
- l’atto reiettivo sarebbe inficiato da difetto istruttorio e motivazionale, perché l’Amministrazione civica non avrebbe dimostrato che l’area privata su cui insiste il dehor sia gravata da un diritto di pubblico passaggio, mentre il deducente avrebbe provato che la superficie in questione è da sempre annessa ad attività di somministrazione di alimenti e bevande; tanto più che la servitù di uso pubblico non potrebbe costituirsi per il mero utilizzo di fatto del bene da parte di persone diverse dal proprietario, ma occorrerebbe sempre un atto formale, quali un provvedimento amministrativo, una convenzione o un testamento;
- la condotta dell’esponente non sarebbe contraddittoria, perché – pur avendo impugnato avanti al Giudice di Pace la precedente ingiunzione di rimessa in pristino, negando l’uso pubblico del suolo e la conseguente necessità di titolo autorizzativo – egli avrebbe comunque deciso di avanzare l’istanza concessoria a fini cautelativi;
- il provvedimento avversato indicherebbe che l’occupazione è sprovvista di titolo anche dal punto di vista edilizio, senza che nel procedimento sia mai stata affrontata la questione della regolarità del manufatto sotto tale aspetto, violando così il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dell’amministrato;
- il termine di dieci giorni per liberare la zona abusivamente occupata, stabilito dall’art. 100 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, risulterebbe manifestamente insufficiente ed in contrasto con il disposto dell’art. 15 del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in base al quale il tempo per la rimozione dei materiali dev’essere congruo.
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difendendo la piena legittimità del provvedimento oppugnato.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. L’Amministrazione resistente ha, altresì, eccepito il difetto di specialità della procura alle liti.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione della difesa civica relativa alla procura alle liti del ricorrente, attesa l’inaccoglibilità dell’impugnativa per altri profili di rito e di merito.
2. In punto di fatto si rileva che:
- il signor DI ER De LO IO IN esercita l’attività di bar e tavola calda sotto l’insegna “New Blanco”, corrente in Genova, via Innocenzo IV n. 7R (doc. 3 ricorrente);
- l’esercizio è svolto nei locali condotti in locazione in forza di contratto del 1° luglio 2004, a suo tempo stipulato tra la proprietaria e King’s s.a.s. (doc. 4 ricorrente), dante causa del signor De LO IO IN, dalla quale quest’ultimo ha acquistato l’azienda di somministrazione di alimenti e bevande con atto del 20 dicembre 2017. Inoltre, il ricorrente fruisce di un dehor coperto, ubicato sul marciapiede privato che appartiene al Condominio civ. 5 di via Innocenzo IV (v. atto di compravendita rep. n. 10474 del 14.2.1949 notaio Porcile e planimetria allegata, sub doc. 12 ricorrente): il ristoratore utilizza la tensostruttura in virtù di una scrittura transattiva sottoscritta il 16 settembre 2015 dal Condominio proprietario dell’area e da King’s s.r.l., a seguito della sentenza del Tribunale di Genova n. 677/2013 che aveva condannato la società a rimuovere il manufatto (doc. 5 ricorrente), in quanto eccedente l’uso gratuito consentito dall’art. 1 del regolamento condominiale per la posa di piante, tavolini e seggiole (doc. 6 ricorrente);
- con verbale del 30 maggio 2024, notificato il 3 giugno 2024, la Polizia Locale ha contestato al signor De LO IO IN la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 285/1992, mancando il titolo autorizzativo per l’occupazione del suolo con il dehor , e gli ha comminato la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria di rimozione delle opere (doc. 5 resistente);
- con successiva ordinanza-ingiunzione del 9 dicembre 2024 la Prefettura ha respinto il ricorso amministrativo proposto dal deducente avverso il verbale municipale, ritenendo che l’area sia aperta al pubblico passaggio e che, quindi, occorra la concessione comunale, come sarebbe comprovato dal reperimento negli archivi civici del titolo abilitativo per gli anni 2014 - 2019 (doc. 9 ricorrente);
- l’amministrato ha, allora, adito il Giudice di Pace (doc. 10 ricorrente), il quale, con ordinanza del 5 marzo 2025, ha sospeso il provvedimento prefettizio (doc. 11 ricorrente); il giudizio è, allo stato, pendente;
- nel frattempo, con istanza del 13 febbraio 2025 il signor De LO IO IN ha richiesto la concessione per l’occupazione del suolo con il dehor , a servizio dell’esercizio di bar e tavola calda (doc. 7 ricorrente);
- dopo la comunicazione di motivi ostativi ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 e la ricezione della memoria dell’istante (docc. 2 e 8 ricorrente), il Comune di Genova ha rigettato la domanda. L’ente resistente, rilevata la contraddittorietà del comportamento del signor De LO IO IN (per avere contemporaneamente contestato la necessità di titolo autorizzativo davanti al Prefetto e, poi, al Giudice di Pace), ha posto a fondamento della ripulsa il fatto che egli non abbia tempestivamente chiesto il rinnovo del titolo concessorio n. 13547 dell’8 aprile 2014, scaduto il 31 dicembre 2019 e necessario per via della servitù pubblica di passaggio: pertanto, attualmente il ricorrente occuperebbe abusivamente il marciapiede, con la conseguenza che, in base all’art. 100 del regolamento in materia di commercio e polizia annonaria, dovrebbe rimuovere la struttura prima di presentare la domanda di concessione.
3. Ciò posto, si rileva l’inammissibilità per difetto di interesse della censura con cui il ricorrente sostiene che lo spazio privato sul quale è installato il dehor non sarebbe gravato da servitù di uso pubblico.
Infatti, qualora tale tesi fosse fondata, il signor De LO IO IN non potrebbe conseguire il titolo abilitativo denegato con il provvedimento impugnato, perché il Comune risulterebbe in radice sprovvisto del potere di disciplinare l’area e rilasciare la concessione.
Inoltre, diversamente da quanto ventilato dal deducente, questo T.A.R. non può accertare se il suolo su cui è posizionata la tensostruttura sia o meno sottoposto a servitù pubblica di passaggio.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. Orbene, l’accertamento con la forza del giudicato dell’esistenza del diritto reale di uso pubblico spetta al giudice ordinario, mentre, per le ragioni testé esposte, nel presente giudizio la verifica incidenter tantum non è rilevante al fine di delibare la legittimità del diniego del titolo (v., ex aliis , Cons. St., sez. V, 19 dicembre 2022, n. 11068; T.A.R. Liguria, sez. I, 20 aprile 2023, n. 450).
4. Le restanti doglianze non sono meritevoli di condivisione.
4.1. Anzitutto, pur comprendendosi l’esigenza che ha mosso il ricorrente a chiedere il titolo concessorio, legata all’eventualità che l’autorità giudiziaria adita in sede civile lo reputi necessario, ravvisando un diritto di uso pubblico del bene, il Comune non può rilasciare una concessione condizionata all’esito della causa.
Infatti, se in linea generale è ammissibile che un provvedimento sia condizionato all’adempimento di prescrizioni imposte dall’Amministrazione a carico del beneficiario del titolo, non è, invece, consentita l’apposizione di elementi accidentali contrastanti con la natura e la tipicità del provvedimento amministrativo (in argomento cfr., ex multis , Cons. St., sez. VII, 17 giugno 2025, n. 5288; Cons. St., sez. II, 24 dicembre 2024, n. 10371; Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2024, n. 8115; Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1952; Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2018, n. 6327).
Nel caso in esame, l’assentimento di una concessione di occupazione del suolo condizionata risolutivamente all’annullamento dell’ordinanza impugnata avanti al Giudice di Pace snaturerebbe il contenuto tipico del provvedimento ampliativo, perché l’Amministrazione trasferirebbe al privato una posizione di privilegio assumendo, in sostanza, che potrebbe non essere titolare del relativo potere pubblico.
4.2. In secondo luogo, anche se nelle premesse del provvedimento viene dato atto che il manufatto è privo di titolo edilizio, tale circostanza non è posta a base del diniego. Invero, in conformità ai motivi ostativi comunicati con nota del 13 marzo 2025 (doc. 2 ricorrente), la ripulsa si fonda esclusivamente sulla contestata protratta occupazione abusiva dell’area, per non avere l’odierno esercente domandato il rinnovo della concessione n. 13547 dell’8 aprile 2014 intestata a G.M. s.r.l., all’epoca affittuaria dell’azienda di King’s s.r.l., che è scaduta il 31 dicembre 2019 (doc. 6 ricorrente). Dunque, non è stata perpetrata alcuna violazione delle garanzie difensive del ricorrente.
4.3. Infine, contrariamente all’assunto attoreo, il provvedimento oppugnato si limita a respingere la richiesta concessoria, senza ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di dieci giorni, contemplato in via generale dall’art. 100 del regolamento in materia di commercio e polizia annonaria (doc. 7 resistente).
Ciò risulta coerente con il fatto che il signor De LO IO IN è già destinatario di ordine di rimozione del dehor , disposto ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992 prima dalla Polizia Locale e poi dalla Prefettura, attualmente sospeso dal Giudice di Pace. Sicché l’Amministrazione civica non ha impartito una nuova ingiunzione di sgombero, rimanendo in attesa della pronuncia dell’autorità giudiziaria civile.
5. In relazione a quanto precede, il ricorso dev’essere dichiarato parzialmente inammissibile, mentre, per il resto, si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
6. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU EL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
LI TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI TI | LU EL |
IL SEGRETARIO