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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3679/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259016927782000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259016927782000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259016927782000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa impugna l'intimazione di pagamento n. 068 2025 90169277 82000, notificato in data 29.4. 2025 da Agenzia Entrate-Riscossione, e la sottesa cartella di pagamento n. 06820170055749978000, di competenza Agenzia delle Entrate DP2 di Milano, Ufficio territoriale Milano 3, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di IRPEF, addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi euro 10.815,23, asseritamente notificata in data 08/11/2018
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato eccependo: NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA/CARENTE/IRITUALE NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI (CARTELLA DI PAGAMENTO) . Qualora AD riuscisse a dimostrare di avere seguito la sequenza procedimentale e notificato correttamente la cartella esattoriale, sottesa all'atto impugnato, il diritto di AD a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzioni per omesso versamento Irpef, addizionale comunale regionale, è prescritto, considerato che lo stesso si prescrive nel termine di cinque anni, ex art. 20 comma 3 del D.lgs 472/1998. Si eccepisce la estinzione delle pretese portate nell'impugnata intimazione di pagamento relativamente alla cartella di pagamento, per sorte capitale, sanzioni ed interessi, per il decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 25 del DPR 602/73 per la notifica della cartella e del termine prescrizionale di 10 anni decorrenti dalla data in cui le imposte richieste sarebbero state dovute (anno 2014 per l'anno d'imposta 2013) e la notifica dell'intimazione impugnata (29 aprile 2025). Ne consegue che vada dichiarata la decadenza di DE dal poter di richiedere il pagamento delle imposte per l'anno 2013 e la prescrizione dei crediti recati dalla cartella esattoriale. Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione di pagamento n 068 2025 90169277 82000 emessa Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 29 aprile 2025 a mezzo posta ordinaria, relativamente e limitatamente alla cartella esattoriale n. 06820170055749978000 e per l'effetto accertare l'inesistenza del diritto di credito per sorte capitale, interessi, sanzione e oneri, derivante dalle cartella di pagamento. In via gradata, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni tributarie e, per l'effetto, condannare AD alla cancellazione dagli estratti di ruolo delle somme prescritte. Con vittoria delle spese.
Agenzia delle Entrate- Riscossione, risulta costituita eccependo: I. SULLA CONOSCENZA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E TARDIVITA' EX ART 21 DLGS 546/1992 INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA (richiama Cass. 20476/2025). Invero la ricorrente ha avuto conoscenza della Cartella di Pagamento non solo dalla notifica della stessa (All.5) ma anche in data 30.05.2024 quando è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 068 2024 90183403 89/000, avente ad oggetto anche la cartella di pagamento n.06820170055749978000 (All. 6 e 6.1). II. SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO. La Cartella è stata notificata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ex art. 26 D.P.R. 602/73 e art 60 D.P.R. 600/73 (All. 5) a mani proprie del contribuente, come riportato sulla relata, lo stesso ne ha preso visione e ha rifiutato l'atto. Se il soggetto destinatario rifiuta la notifica, essa viene considerata come avvenuta, producendo tutti i suoi effetti legali. III. INAMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ATTO INTERRUTTIVO. Dalla data di notifica della Cartella di Pagamento (08.11.2018) alla data di notifica della l'Intimazione di pagamento n. 068 2024 90183403 89/000 (30.05.2024) (All. 6 e 6.1) e anche alla data di notifica dell'Intimazione di pagamento opposta (30.06.2025) (All.3) non è decorso alcun termine di prescrizione decennale. Inoltre, in data 30.05.2024, è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 068 2024 90183403 89/000 avente ad oggetto anche la cartella di pagamento n. 06820170055749978000 (All. 6 e 6.1). Ferma ed impregiudicata l'efficacia interruttiva dell'Intimazione di pagamento medio tempore notificata, ad ogni modo alcuna prescrizione né decennale né quinquennale è maturata tenuto conto anche della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 che ha sospeso i termini di prescrizione dall' 8 marzo 2020 al 31.08.2021, in forza dell'art. 68 del DL n. 18/2020 (decreto Cura Italia) e delle successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021. DE chiede di:
1) Rigettare l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per i motivi esposti e anche ai sensi dell'art 14 Dlgs n. 546/1992;
2) Rigettare il Ricorso e tutte le domande ed eccezioni formulate da Parte Ricorrente, per essere le stesse del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti ed illustrati;
3) Condannare Parte Ricorrente al pagamento delle spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato Dopo avere esaminato la documentazione versata da AD nel fascicolo di causa, la Corteice monocratico dichiara il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, c. 3 e 21 del D.lgs. 546/92 per intervenuta cristallizzazione delle pretese tributarie in quanto non impugnate nei termini attesa la regolare notifica sia delle cartelle sia di ulteriori numerosi altri atti esattoriali e, come tale, da rigettare. Tale motivo è ritenuto assorbente per cui non vengono esaminati gli altri motivi dei doglianza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Milano, 19 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA LL RE Di TA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3679/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259016927782000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259016927782000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259016927782000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa impugna l'intimazione di pagamento n. 068 2025 90169277 82000, notificato in data 29.4. 2025 da Agenzia Entrate-Riscossione, e la sottesa cartella di pagamento n. 06820170055749978000, di competenza Agenzia delle Entrate DP2 di Milano, Ufficio territoriale Milano 3, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di IRPEF, addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi euro 10.815,23, asseritamente notificata in data 08/11/2018
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato eccependo: NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA/CARENTE/IRITUALE NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI (CARTELLA DI PAGAMENTO) . Qualora AD riuscisse a dimostrare di avere seguito la sequenza procedimentale e notificato correttamente la cartella esattoriale, sottesa all'atto impugnato, il diritto di AD a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzioni per omesso versamento Irpef, addizionale comunale regionale, è prescritto, considerato che lo stesso si prescrive nel termine di cinque anni, ex art. 20 comma 3 del D.lgs 472/1998. Si eccepisce la estinzione delle pretese portate nell'impugnata intimazione di pagamento relativamente alla cartella di pagamento, per sorte capitale, sanzioni ed interessi, per il decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 25 del DPR 602/73 per la notifica della cartella e del termine prescrizionale di 10 anni decorrenti dalla data in cui le imposte richieste sarebbero state dovute (anno 2014 per l'anno d'imposta 2013) e la notifica dell'intimazione impugnata (29 aprile 2025). Ne consegue che vada dichiarata la decadenza di DE dal poter di richiedere il pagamento delle imposte per l'anno 2013 e la prescrizione dei crediti recati dalla cartella esattoriale. Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione di pagamento n 068 2025 90169277 82000 emessa Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 29 aprile 2025 a mezzo posta ordinaria, relativamente e limitatamente alla cartella esattoriale n. 06820170055749978000 e per l'effetto accertare l'inesistenza del diritto di credito per sorte capitale, interessi, sanzione e oneri, derivante dalle cartella di pagamento. In via gradata, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni tributarie e, per l'effetto, condannare AD alla cancellazione dagli estratti di ruolo delle somme prescritte. Con vittoria delle spese.
Agenzia delle Entrate- Riscossione, risulta costituita eccependo: I. SULLA CONOSCENZA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E TARDIVITA' EX ART 21 DLGS 546/1992 INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA (richiama Cass. 20476/2025). Invero la ricorrente ha avuto conoscenza della Cartella di Pagamento non solo dalla notifica della stessa (All.5) ma anche in data 30.05.2024 quando è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 068 2024 90183403 89/000, avente ad oggetto anche la cartella di pagamento n.06820170055749978000 (All. 6 e 6.1). II. SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO. La Cartella è stata notificata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ex art. 26 D.P.R. 602/73 e art 60 D.P.R. 600/73 (All. 5) a mani proprie del contribuente, come riportato sulla relata, lo stesso ne ha preso visione e ha rifiutato l'atto. Se il soggetto destinatario rifiuta la notifica, essa viene considerata come avvenuta, producendo tutti i suoi effetti legali. III. INAMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ATTO INTERRUTTIVO. Dalla data di notifica della Cartella di Pagamento (08.11.2018) alla data di notifica della l'Intimazione di pagamento n. 068 2024 90183403 89/000 (30.05.2024) (All. 6 e 6.1) e anche alla data di notifica dell'Intimazione di pagamento opposta (30.06.2025) (All.3) non è decorso alcun termine di prescrizione decennale. Inoltre, in data 30.05.2024, è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 068 2024 90183403 89/000 avente ad oggetto anche la cartella di pagamento n. 06820170055749978000 (All. 6 e 6.1). Ferma ed impregiudicata l'efficacia interruttiva dell'Intimazione di pagamento medio tempore notificata, ad ogni modo alcuna prescrizione né decennale né quinquennale è maturata tenuto conto anche della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 che ha sospeso i termini di prescrizione dall' 8 marzo 2020 al 31.08.2021, in forza dell'art. 68 del DL n. 18/2020 (decreto Cura Italia) e delle successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021. DE chiede di:
1) Rigettare l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per i motivi esposti e anche ai sensi dell'art 14 Dlgs n. 546/1992;
2) Rigettare il Ricorso e tutte le domande ed eccezioni formulate da Parte Ricorrente, per essere le stesse del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti ed illustrati;
3) Condannare Parte Ricorrente al pagamento delle spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato Dopo avere esaminato la documentazione versata da AD nel fascicolo di causa, la Corteice monocratico dichiara il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, c. 3 e 21 del D.lgs. 546/92 per intervenuta cristallizzazione delle pretese tributarie in quanto non impugnate nei termini attesa la regolare notifica sia delle cartelle sia di ulteriori numerosi altri atti esattoriali e, come tale, da rigettare. Tale motivo è ritenuto assorbente per cui non vengono esaminati gli altri motivi dei doglianza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Milano, 19 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA LL RE Di TA