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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10705 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23898/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L. Letti del procedimento n.23898/2020 pendente tra (Avv.ti Riccardo Parte_1
CC e IO ME) e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (Avv.ti Aurora Luciani, Domenico De Feo, Marco Marazza, Massimo Confortini, Filippo Di Peio, Sante Ricci, Giuditta Marra); rilevato che con l'odeirno ricorso la lavoratrice chiede: “
1. accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme alla normativa europea indicata in diritto, l'illegittimità dell'art. 8 ccal cai e ccnl , sezione assistenti di Controparte_2 volo, nella parte in cui escludono dal calcolo della retribuzione dovuta per un giorno di ferie l'indennità di volo oraria integrativa;
2. Conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2011 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa prevista dall'art. 23 ccal cai e 23 ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti alla stessa in base al contratto di lavoro;
3. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore CP_3 di della parte ricorrente, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di:
€ 11.041,60 Parte_1
o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali e del volato medio programmato ovvero ex art.432 cpc e/o della somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento al parametro della media del volato annuale, ovvero per come quantificati dalla CTU contabile che si vorrà ammettere in ipotesi di contestazione;
- oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato.” (cfr, in termini, pagg. 20 e 21 del ricorso); pagina 1 di 2 rilevato che appare cogliere nel segno l'eccezione sollevata in via preliminare da parte resistente che evidenzia come la lavoratrice “nel richiedere le differenze retributive asseritamente ad essa spettanti, abbia dedotto del tutto sommariamente e genericamente di aver ricevuto un trattamento economico diverso e peggiorativo durante le giornate di ferie usufruite rispetto al periodo 1.07.2011-31.01.2015” (cfr., in termini, pag. 4 della memoria); ritenuto che detta eccezione appare cogliere nel segno atteso che, come correttamente eccepito da parte datoriale, in ricorso non sono indicati i periodi e i giorni in cui la ricorrente sarebbe stata in ferie né il criterio di calcolo utilizzato (inteso come arco temporale di riferimento) per quantificare le differenze retributive richieste dalla stessa;
ritenuto dunque che la ricorrente risulta pertanto inadempiente rispetto all'onere di allegazione posto a suo carico, non avendo individuato in maniera specifica i giorni di ferie in relazione ai quali avrebbe diritto ad ottenere le indennità richieste, e limitandosi a rivendicare una generica somma, a titolo di differenze retributive;
ritenuto che
, alla mancata allegazione dei giorni di ferie goduti nel mese di riferimento e della relativa retribuzione percepita, corrisponde una carente produzione documentale, avendo la parte ricorrente depositato le buste paga senza però indicare in riferimento a ciascuna busta paga quale siano gli elementi da individuare a fondamento della pretesa azionata;
ritenuto pertanto che l'insanabile carenza in punto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea, delineatasi nei termini dianzi esposti, conduce di per sé sola al rigetto del ricorso, determinando il superamento del vaglio da parte del giudice delle altre questioni pure agitate dalle parti;
ritenuto che
il tenore della pronuncia impone l'integrale compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 20.5.2025
Il G.L.
P. IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L. Letti del procedimento n.23898/2020 pendente tra (Avv.ti Riccardo Parte_1
CC e IO ME) e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (Avv.ti Aurora Luciani, Domenico De Feo, Marco Marazza, Massimo Confortini, Filippo Di Peio, Sante Ricci, Giuditta Marra); rilevato che con l'odeirno ricorso la lavoratrice chiede: “
1. accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme alla normativa europea indicata in diritto, l'illegittimità dell'art. 8 ccal cai e ccnl , sezione assistenti di Controparte_2 volo, nella parte in cui escludono dal calcolo della retribuzione dovuta per un giorno di ferie l'indennità di volo oraria integrativa;
2. Conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2011 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa prevista dall'art. 23 ccal cai e 23 ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti alla stessa in base al contratto di lavoro;
3. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore CP_3 di della parte ricorrente, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di:
€ 11.041,60 Parte_1
o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali e del volato medio programmato ovvero ex art.432 cpc e/o della somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento al parametro della media del volato annuale, ovvero per come quantificati dalla CTU contabile che si vorrà ammettere in ipotesi di contestazione;
- oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato.” (cfr, in termini, pagg. 20 e 21 del ricorso); pagina 1 di 2 rilevato che appare cogliere nel segno l'eccezione sollevata in via preliminare da parte resistente che evidenzia come la lavoratrice “nel richiedere le differenze retributive asseritamente ad essa spettanti, abbia dedotto del tutto sommariamente e genericamente di aver ricevuto un trattamento economico diverso e peggiorativo durante le giornate di ferie usufruite rispetto al periodo 1.07.2011-31.01.2015” (cfr., in termini, pag. 4 della memoria); ritenuto che detta eccezione appare cogliere nel segno atteso che, come correttamente eccepito da parte datoriale, in ricorso non sono indicati i periodi e i giorni in cui la ricorrente sarebbe stata in ferie né il criterio di calcolo utilizzato (inteso come arco temporale di riferimento) per quantificare le differenze retributive richieste dalla stessa;
ritenuto dunque che la ricorrente risulta pertanto inadempiente rispetto all'onere di allegazione posto a suo carico, non avendo individuato in maniera specifica i giorni di ferie in relazione ai quali avrebbe diritto ad ottenere le indennità richieste, e limitandosi a rivendicare una generica somma, a titolo di differenze retributive;
ritenuto che
, alla mancata allegazione dei giorni di ferie goduti nel mese di riferimento e della relativa retribuzione percepita, corrisponde una carente produzione documentale, avendo la parte ricorrente depositato le buste paga senza però indicare in riferimento a ciascuna busta paga quale siano gli elementi da individuare a fondamento della pretesa azionata;
ritenuto pertanto che l'insanabile carenza in punto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea, delineatasi nei termini dianzi esposti, conduce di per sé sola al rigetto del ricorso, determinando il superamento del vaglio da parte del giudice delle altre questioni pure agitate dalle parti;
ritenuto che
il tenore della pronuncia impone l'integrale compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 20.5.2025
Il G.L.
P. IN
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