Parere definitivo 10 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01251/2026REG.PROV.COLL.
N. 00529/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2024, proposto da AS EL OZ, rappresentato e difeso dall'Avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 05883/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. CA IC;
preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate da entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.AS EL pozzo, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Pozzuoli, Via Monteruscello n. 78, ha impugnato l’ordinanza del Comune di Pozzuoli n. 129 del 2020, con cui, accertata la realizzazione di un manufatto della superficie di circa 50 mq in aderenza ad un preesistente manufatto abusivo, gli è stata ordinata la demolizione di opere abusive.
Il ricorso è stato rigettato con sentenza del T.A.R. per la Campania del 30 ottobre 2023, n. 5883 in considerazione del vincolo imposto in tutto il territorio del Comune di Pozzuoli con d.m. 12 settembre 957 e della mancata dimostrazione un titolo giustificativo e/o della data di realizzazione dell’immobile.
Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) la violazione dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001, stante la riconducibilità delle opere in esame alla manutenzione straordinaria e risanamento conservativo; 2) la violazione degli artt. 34, 36 e 38 del d.P.R. 380 del 2001, vista la carenza descrittiva dei presupposti giustificativi della misura sanzionatoria di tipo ripristinatorio in luogo di quella pecuniaria; 3) l’eccesso di potere, essendo stato adottato il provvedimento molto tempo dopo la realizzazione dell’abuso ed essendosi, quindi, formato un legittimo affidamento del privato.
Il Comune si è costituito contestando la fondatezza del ricorso.
In data 4 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato rituale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità dell’appello.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2. Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dall’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, e conseguentemente, in virtù dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dichiarare improcedibile il ricorso (Cons.Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
Per completezza, va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di questo giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto del limitato impegno difensivo dell’Amministrazione resistente in considerazione della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della controparte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI IE, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
CA IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IC | BI IE |
IL SEGRETARIO