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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/10/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 714/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione con ordinanza del 17.09.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in via Uccialì, n. 14, ad Isola di Capo C.F._1
Rizzuto, presso lo studio dell'avv. LANATÀ LARA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
ricorrente
e
, nato il [...] in [...], cod. fisc. CP_1
, elettivamente domiciliato in via G. Matteotti n. 97/D, in Maglie (LE) C.F._3 presso lo studio dell'avv. COLUCCIA ANTONIO VINCENZO (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis 51. cod. proc. civ., depositato il 19.06.2025, Parte_1
e , congiuntamente esponevano: CP_1
- di aver avuto una relazione sentimentale e di aver convissuto more uxorio dall'anno 2021 fino al mese di marzo 2025;
- che dalla loro relazione era nato il figlio minorenne, nato il Persona_1
18.07.2024 a Lecce, riconosciuto da entrambi i genitori con attribuzione del cognome paterno.
Tanto premesso chiedevano: autorizzazione in favore della signora a Parte_1 spostare la propria residenza e quella del figlio in Isola di Capo Rizzuto (KR), affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre;
previsione dell'assegno di mantenimento del minore a carico del padre per euro 250,00 e versamento dell'assegno unico ed universale interamente alla madre;
infine, domandavano la suddivisione al 50% cadauno delle spese straordinarie.
In data 21.06.2025, il Presidente del Collegio, assegnava la causa all'odierno giudice relatore, fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti e ne disponeva la sostituzione con il deposito di sintetiche note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 15.09.2025 le parti depositavano note scritte d'udienza con le quali entrambe si riportavano alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento.
Pertanto, con ordinanza del 17.09.2025 resa in sostituzione d'udienza, la scrivente, dato atto del regolare intervento del P.M. e dell'avvenuto deposito delle note scritte, riservava la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo che appare congruo nell'interesse del figlio minore;
in particolare, hanno stabilito che:
“1. la sig.ra intende spostare la propria residenza e quella del figlio minore nel Parte_1 Comune di Isola di Capo Rizzuto;
2. il figlio minore, resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
3. il padre potrà tenerlo con sé ogni 10 giorni quando riuscirà a scendere in Calabria, previo avviso alla madre di almeno 5 giorni, compatibilmente alle sue esigenze lavorative ed alle esigenze del minore;
4. il padre potrà vedere in videochiamata il minore quotidianamente;
la madre si impegnerà affinché il padre possa avere un rapporto continuativo e costante con il minore;
5. entrambi i genitori si impegneranno a vivere separatamente e nel rispetto reciproco;
6. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice;
7. la sig.ra al fine di esercitare la responsabilità genitoriale, anche in assenza del sig. Pt_1
, è autorizzata da questi a provvedere alle attività amministrative relative al minore, CP_1 afferenti agli eventuali affari scolastici del minore e le eventuali cure mediche, stante la distanza tra i genitori;
8. il sig. verserà alla sig.ra , un assegno mensile di euro 250,00 € a CP_1 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio minore;
9. l'assegno unico ed universale per il figlio a carico, continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, stante la tenera età del minore, il cambio di residenza, il dover affrontare spese di affitto nei prossimi mesi e l'impossibilità di questa di poter trovare nel breve periodo un'attività lavorativa data la tenera età del minore;
10. entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, provvederanno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, intendendosi quelle mediche (ivi comprese, dentistiche, oculistiche e ottiche), scolastiche ovvero universitarie (es. iscrizione università, tasse scolastiche, universitarie, canone di locazione nella sede universitaria, mensa scolastica o universitaria, servizio di trasporto, libri di testo, master, corsi di formazione scolastica e professionale) e per attività sportive, ludiche, ricreative e per vacanze. Tali spese dovranno essere preventivamente accordate ed effettuate con il consenso dell'altro genitore.”
*********
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, le spese debbono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale:
- Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti e provvede in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui trascritte.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 25/09/2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SO BI DE SA DOTT.SSA RA LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 714/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione con ordinanza del 17.09.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in via Uccialì, n. 14, ad Isola di Capo C.F._1
Rizzuto, presso lo studio dell'avv. LANATÀ LARA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
ricorrente
e
, nato il [...] in [...], cod. fisc. CP_1
, elettivamente domiciliato in via G. Matteotti n. 97/D, in Maglie (LE) C.F._3 presso lo studio dell'avv. COLUCCIA ANTONIO VINCENZO (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis 51. cod. proc. civ., depositato il 19.06.2025, Parte_1
e , congiuntamente esponevano: CP_1
- di aver avuto una relazione sentimentale e di aver convissuto more uxorio dall'anno 2021 fino al mese di marzo 2025;
- che dalla loro relazione era nato il figlio minorenne, nato il Persona_1
18.07.2024 a Lecce, riconosciuto da entrambi i genitori con attribuzione del cognome paterno.
Tanto premesso chiedevano: autorizzazione in favore della signora a Parte_1 spostare la propria residenza e quella del figlio in Isola di Capo Rizzuto (KR), affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre;
previsione dell'assegno di mantenimento del minore a carico del padre per euro 250,00 e versamento dell'assegno unico ed universale interamente alla madre;
infine, domandavano la suddivisione al 50% cadauno delle spese straordinarie.
In data 21.06.2025, il Presidente del Collegio, assegnava la causa all'odierno giudice relatore, fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti e ne disponeva la sostituzione con il deposito di sintetiche note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 15.09.2025 le parti depositavano note scritte d'udienza con le quali entrambe si riportavano alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento.
Pertanto, con ordinanza del 17.09.2025 resa in sostituzione d'udienza, la scrivente, dato atto del regolare intervento del P.M. e dell'avvenuto deposito delle note scritte, riservava la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo che appare congruo nell'interesse del figlio minore;
in particolare, hanno stabilito che:
“1. la sig.ra intende spostare la propria residenza e quella del figlio minore nel Parte_1 Comune di Isola di Capo Rizzuto;
2. il figlio minore, resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
3. il padre potrà tenerlo con sé ogni 10 giorni quando riuscirà a scendere in Calabria, previo avviso alla madre di almeno 5 giorni, compatibilmente alle sue esigenze lavorative ed alle esigenze del minore;
4. il padre potrà vedere in videochiamata il minore quotidianamente;
la madre si impegnerà affinché il padre possa avere un rapporto continuativo e costante con il minore;
5. entrambi i genitori si impegneranno a vivere separatamente e nel rispetto reciproco;
6. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice;
7. la sig.ra al fine di esercitare la responsabilità genitoriale, anche in assenza del sig. Pt_1
, è autorizzata da questi a provvedere alle attività amministrative relative al minore, CP_1 afferenti agli eventuali affari scolastici del minore e le eventuali cure mediche, stante la distanza tra i genitori;
8. il sig. verserà alla sig.ra , un assegno mensile di euro 250,00 € a CP_1 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio minore;
9. l'assegno unico ed universale per il figlio a carico, continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, stante la tenera età del minore, il cambio di residenza, il dover affrontare spese di affitto nei prossimi mesi e l'impossibilità di questa di poter trovare nel breve periodo un'attività lavorativa data la tenera età del minore;
10. entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, provvederanno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, intendendosi quelle mediche (ivi comprese, dentistiche, oculistiche e ottiche), scolastiche ovvero universitarie (es. iscrizione università, tasse scolastiche, universitarie, canone di locazione nella sede universitaria, mensa scolastica o universitaria, servizio di trasporto, libri di testo, master, corsi di formazione scolastica e professionale) e per attività sportive, ludiche, ricreative e per vacanze. Tali spese dovranno essere preventivamente accordate ed effettuate con il consenso dell'altro genitore.”
*********
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, le spese debbono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale:
- Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti e provvede in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui trascritte.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 25/09/2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SO BI DE SA DOTT.SSA RA LI