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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2874 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: mediazione, rimessa in decisione alla udienza del 16 gennaio
2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Mancini e Agnese
Marinangeli, come da investitura in atti.
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. Fabio Rocchi, in virtù di incarico in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da prima memoria ex art. 189 c.p.c., da intendersi interamente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1.- La domanda deve essere rigettata in quanto prescritta, come eccepito dal convenuto tempestivamente costituitosi.
Venendo in rilievo un diritto del mediatore alla corresponsione della provvigione, trova applicazione l'art. 2950 c.c., secondo cui il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno, con decorrenza, a norma dell'art. 2935 cod. civ., dalla data della conclusione dell'affare, poiché è da questo momento che il diritto può essere fatto valere (art. 1755 cod. civ.).
Valore dirimente assume la circostanza che, mercé missiva elettronica del 28 ottobre
2019 (doc. n. 4, allegato alla cit.), la convenuta, nell'esprimere all'odierno convenuto il relativo stupor e i sensi di tutto il proprio più vivo disappunto nell'aver appreso da altri e per altre vie dell'acquisto del bene grazie ad essa intermediato, era con ciò a
1 obbiettivamente rivelare che, almeno a far data dal detto 28 ottobre 2019, essa fosse a conoscenza della vendita.
Ciò che, in effetti, si accorda con l'intervenuta stipulazione, in data 21 ottobre 2019, del contratto preliminare di compravendita (v. doc. n. 2, all. alla comparsa cost.) avente ad oggetto l'immobile sito in Civitanova Marche, in Via Massi Massimo D'Azeglio, al quale allude la detta e-mail del 28 ottobre 2029, e che corrisponde al cespite che si trova meglio indicato nel rogito del 17 giugno 2022; atto, questo ultimo, attraverso il cui esame - tanto assume la attrice - avrebbe essa, per la prima volta attinto notizia dell'affare concluso. Il che, come or ora veduto, non può essere in alcun modo seriamente sostenuto.
2.- Stabilito, dunque, che alla data del 28 ottobre 2019, la era Parte_1 pienamente edotta dell'affare concluso, non resta che constatare che, con missiva del 10 marzo 2020, il relativo procuratore, nel richiamare il detto preliminare di vendita, chiedeva al il pagamento della provvigione. In tal modo, il termine breve di prescrizione Parte_2
veniva interrotto, con ripresa di un nuovo termine di prescrizione pur esso breve (Cass.
3950/1979).
Sennonché, a fronte del mancato pagamento e in assenza di un a ricognizione di debito, non resta che constatare la prescrizione del diritto del mediatore, dal momento che, a far tempo dal detto 10 marzo 2020, non si ha prova di ulteriori tempestivi atti di interruzione;
il solo del quale sia stata fornita la dimostrazione rimonta cronologicamente - pur nel notevolissimo sforzo di tenersi accosti alla difesa della attrice - allo '”01.06.2023”, momento in cui l'invito alla negoziazione veniva presentato all'Ufficio Postale per la spedizione all'indirizzo del Parte_2
3.- In definitiva, il diritto alla provvigione va dichiarato prescritto, essendo il caso di aggiungere che il mediatore non ha neppure offerto la dimostrazione del doloso occultamento della conclusione del contratto e comunque non sussistendo alcun obbligo del contraente di comunicare tale conclusione al mediatore
Al riguardo, si è sostenuto che, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto , cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. (Nella specie, si trattava dell'occultamento dell'avvenuta conclusione della compravendita di un immobile al mediatore) (Cass. 11348/1998).
2 Nella fattispecie considerata il convenuto si è limitato a non rappresentare la mediazione nella vendita del 17 giugno 2022, negozio che tuttavia risulta da atto pubblico (quindi, non vi è stato alcun camuffamento dell'atto di scambio, sotto forma di simulazione o altra modalità). Del resto, potrebbe osservarsi, simile omissione neppure appare significativa nella prospettiva dell'attrice, sol che si consideri che, avendo questa già esibito contezza -a far data dal 28 ottobre 2019- della intervenuta stipula del preliminare risalente a tre anni prima del rogito, non si vede la ragione per la quale il convenuto (che di tale altrui consapevolezza era a sua volta ben edotto) avrebbe dovuto occultare simile circostanza in rogito. Con parole nuove solo in parte, che il non indicò nel rogito del 17 Parte_2 giugno 2022 il ruolo della attrice è fatto irrilevante, dal momento che, all'altezza di tempo della stipula del definitivo, la pretesa alla provvigione della intermediaria era già prescritta.
Sicchè, occultare il ruolo da questa eventualmente svolto non disvela alcun malizioso intento da parte del (non più) debitore.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2874 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda intentata dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
2) la condanna al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 1 febbraio 2025.
Il Giudice
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