TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 646
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità della proroga e rimodulazione della concessione a Venezia Terminal Passeggeri e illegittimità derivata del bando di gara

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto tardivo. Le contestazioni avrebbero dovuto essere proposte tramite impugnazione del decreto del 29-7-2024 di AdSP che già stabiliva la proroga. La ricorrente ne aveva avuto conoscenza. Il motivo è altresì infondato in quanto la proroga è attuazione dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 103/2021 per il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio a seguito di un factum principis. Le variazioni della compagine societaria non hanno determinato il venir meno della concessione. La proroga non contrasta con il diritto europeo in quanto misura di riequilibrio.

  • Rigettato
    Illegittimità del bando di gara in via subordinata

    Il motivo è infondato. Il servizio di portabagagli rientra tra quelli da affidare tramite gara. L'art. 23, comma 5, della legge n. 84/1994 non prevede deroghe all'obbligo di gara per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici. Inoltre, la ricorrente, avendo partecipato alla gara e essendone risultata aggiudicataria, non ha più un interesse concreto ed attuale all'accoglimento della censura.

  • Improcedibile
    Illegittimità del bando di gara in via ulteriormente subordinata

    La ricorrente non ha più interesse all'accoglimento del terzo motivo, stante l'intervenuta aggiudicazione in suo favore.

  • Inammissibile
    Illegittimità della proroga e rimodulazione della concessione a VT e illegittimità derivata del bando di gara e del connesso provvedimento di aggiudicazione

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto tardivo. Le contestazioni avrebbero dovuto essere proposte tramite impugnazione del decreto del 29-7-2024 di AdSP che già stabiliva la proroga. La ricorrente ne aveva avuto conoscenza. Il motivo è altresì infondato in quanto la proroga è attuazione dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 103/2021 per il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio a seguito di un factum principis. Le variazioni della compagine societaria non hanno determinato il venir meno della concessione. La proroga non contrasta con il diritto europeo in quanto misura di riequilibrio.

  • Rigettato
    Illegittimità del bando di gara e del provvedimento di aggiudicazione in via subordinata

    Il motivo è infondato. Il servizio di portabagagli rientra tra quelli da affidare tramite gara. L'art. 23, comma 5, della legge n. 84/1994 non prevede deroghe all'obbligo di gara per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici. Inoltre, la ricorrente, avendo partecipato alla gara e essendone risultata aggiudicataria, non ha più un interesse concreto ed attuale all'accoglimento della censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 646
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 646
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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