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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/09/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8616/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8616/2019 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANO BOTTEON, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO LISCIO, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE FIUME, Parte_1
giusta procura in atti;
terzo interventore
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
29.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 10.330,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di a titolo di saldo Controparte_2 Controparte_1
dei lavori di costruzione di impianti termotecnici, giusta fattura n. 4 del 4.12.2018.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2282 del
8.11.2019), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex Controparte_1
art. 645 c.p.c. eccependo: 1) di aver ricevuto da Technik Bau s.r.l. (appaltatrice dei lavori per la costruzione di un edificio a Bolzano) l'incarico per la esecuzione delle opere termoidrauliche;
2) di aver subappaltato all'odierna opposta i lavori per la realizzazione delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento per l'intero piano terra della zona produttiva: in particolare, con mail del 30.8.2018 (doc. 2) veniva confermato l'incarico, inviando il testo del contratto da sottoscrivere e restituire ed avvisando che i lavori dovevano iniziare entro il 10.9.2018 con un numero di operai idonei e sufficienti all'attività da eseguire quantificata in un minimo di sei addetti;
3) di aver pattuito il corrispettivo complessivo di € 50.000,00, che l'opposta accettava
(senza tuttavia restituire il contratto firmato), dando corso ai lavori;
4) che l'opposta, per la esecuzione dei lavori, si avvaleva, in subappalto, anche di alcuni terzi soggetti,
e tra questi dell'impresa individuale;
5) che nel mese di Parte_1
dicembre 2018, con tre separate mail rispettivamente datate 2.12.2018, 14.12.2018 e
16.12.2018, venivano riepilogate le opere eseguite e contestati all'opposta dei vizi e ritardi, chiedendo di intervenire per porvi rimedio nonché la restituzione del contratto firmato, dei documenti attestanti il regolare pagamento dei contributi previdenziali
(DURC) e delle liberatorie dei subappaltatori/artigiani che avevano operato in pagina 2 di 9 cantiere su incarico dell'opposta; 6) che in data 17.12.2018 l'impresa individuale
DI EN scriveva all'opposta una lettera (inviata per conoscenza anche all'odierna opponente) con la quale lamentava il mancato pagamento delle lavorazioni eseguite in subappalto (fatture nr. 66 del 14.12.2018 di € 3.500,00 e nr. 67 dd. 14.12.2018 di € 5.994,00); 7) che con lettera del 8.2.2019 l'opposta, ammettendo le proprie responsabilità per i vizi e difetti, inviava nota di accredito di € 5.100,00 da scomputare sulla fattura nr. 4/2018 e allegava il DURC nonché i pagamenti eseguiti ai subappaltatori (o comunque ai soggetti esterni ai quali aveva subcommissionato parte dei lavori), tali , e Persona_1 Persona_2 Parte_1
; 8) che in realtà, come si evince dalla lettera del 8.2.2019, l'opposta ha
[...]
pagato a solamente una delle due fatture emesse per i lavori Parte_1 eseguiti nel cantiere CH (la fattura nr. 66 dd. 14.12.2018 di € 3.500,00), restando invece insoluta l'altra fattura (nr. 67 dd. 14.12.2018 di € 5.994,00); 9) di aver riferito a tutte le parti (ossia all'opposta e a , con mail del 4.7.2019, Pt_1 che il pagamento del residuo corrispettivo all'opposta sarebbe stato disposto solamente dopo l'avvenuta dimostrazione del saldo del corrispettivo dovuto al subappaltatore Pt_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, stante l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per il mancato adempimento, da parte della società opposta, dell'obbligo di pagare i subappaltatori e di fornirne prova, ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta la quale ha contestato ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto, eccependo in particolare che: il non riveste la qualità di Pt_1 dipendente ed è perciò escluso dal perimetro applicativo dell'art. 7) del contratto di subappalto;
il contratto di subappalto, non essendo sottoscritto, non è a essa opponibile e comunque è nullo per oggetto indeterminato o indeterminabile;
la vessatorietà della clausola n. 7) del contratto;
in ogni caso, l'esistenza di un credito di
€ 4.336,00 pari alla differenza tra il credito vantato nei confronti dell'opponente e pagina 3 di 9 quello di € 5.994,00 preteso da Ha dunque concluso chiedendo di Pt_1
rigettare l'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Ha spiegato intervento volontario adesivo che, Parte_1
preliminarmente, ha dato atto della pendenza di altro giudizio di opposizione (R.G. n.
8612/2019) promosso dall'odierna opposta avverso il decreto ingiuntivo da lui chiesto e ottenuto per il pagamento della somma di € 5.994,00, quale saldo per i lavori di posa in opera di tubazione di riscaldamento, e ne ha chiesto la riunione al presente giudizio;
nel merito, ha dedotto di vantare nei confronti dell'opposta il preteso credito per i lavori eseguiti. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e accertare e dichiarare che l'opposta non ha provveduto al pagamento nei suoi confronti di € 5.994,00 e, per l'effetto, di autorizzare/disporre che effettui il pagamento della somma direttamente in suo favore Controparte_1
nonché autorizzare/disporre che detto importo sia portato in compensazione da
[...]
a fronte del credito ad essa ingiunto per € 10.330,00; in Controparte_1 subordinare, condannare l'opposta al pagamento dell'importo risultante in corso di causa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione e rigettata l'istanza di riunione (ord. 25.11.2020), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
29.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione, il cui esame nel merito può essere opportunamente anteposto rispetto alle questioni preliminari sorte (id est, ammissibilità dell'intervento del terzo
DI) in ragione del carattere assorbente e in ossequio al principio della ragione più liquida1, è infondata e pertanto deve essere rigettata. Preliminarmente, va rigettata l'istanza, reiterata dall'opponente, di ammissione dei mezzi di prova da essa articolati.
Invero, in disparte ogni considerazione sulla tardività del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., è sufficiente osservare, per un verso, la natura prettamente documentale della causa e, per altro verso, l'irrilevanza delle prove articolate, siccome vertenti su circostanze incontestate (1, 2, 3, 4, 5, 12, 13), documentali (6, 7,
8, 9, 10, 11) e superflue (14).
Ciò posto, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che l'opposta ha fornito adeguata prova del titolo, essendo stata finanche ammessa dall'opponente la conclusione, per facta concludentia, del contratto di subappalto di cui alla scrittura privata in atti (cfr. doc. 3 fasc. opponente).
punto all'orientamento del giudice di legittimità: v. Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui “in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è altresì applicato diffusamente anche dalla giurisprudenza di merito: v. Trib. Reggio Emilia 27.5.2015 e
29.11.2012, Trib. Belluno 30.12.2013, Trib. Piacenza 16.2.2011).
pagina 5 di 9 Va infatti in proposito osservato che la giurisprudenza di legittimità, sebbene in riferimento al contratto di appalto ma con valutazioni certamente estensibili al contratto di subappalto, ha costantemente affermato che il contratto di appalto è, in linea di principio, un contratto a forma libera non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma (cfr. Cass. n. 9077/2003).
È stato inoltre chiarito che “in tema di contratto di appalto, non essendo richiesta la forma scritta ex lege, ove questa non sia stata convenuta dai contraenti o da uno di essi richiesta, deve trovare normale applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche tacitamente, per facta concludentia ad esempio mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione” (cfr. Trib. Bari, 22/06/2015); “il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia” (cfr. Cass. n. 22616/2009).
Nel caso di specie, va anzitutto osservato che nel contratto in atti non era stata convenzionalmente pattuita la forma scritta né è stato allegato e provato che era stata richiesta da una delle parti. A ciò si aggiunga che è incontestata l'esecuzione del contratto: il che induce a ritenere che gli accordi erano quelli di cui al documento richiamato.
Deve quindi ritenersi che il contratto, ancorché mai sottoscritto dalle parti, è stato concluso per facta concludentia: difatti, l'esecuzione della prestazione costituisce un comportamento concludente significativo della volontà negoziale delle parti di concluderlo, senza particolari vincoli di forma.
Acclarata dunque l'esistenza del titolo, va poi osservato che costituiscono circostanze pacifiche sia il mancato pagamento del saldo del corrispettivo maturato dall'opposta sia il suo ammontare.
A fronte della prova del titolo del titolo e dell'allegato inadempimento da parte dell'opposta, era dunque onere dell'opponente – in base ai principi giurisprudenziali pagina 6 di 9 innanzi richiamati – dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, il credito preteso dall'opposta a saldo del corrispettivo maturato non sarebbe esigibile, non avendo quest'ultima adempiuto all'obbligo, contrattualmente assunto, di pagamento del subappaltatore;
dal che discenderebbe la legittimità della Parte_1 sospensione del pagamento, come espressamente previsto dall'art. 7) del contratto di subappalto.
Ebbene, la summenzionata clausola prevede che: “La Subappaltatrice si impegna espressamente: … c- a dare mensilmente in visione all'Appaltatrice i libri paga e matricola dei dipendenti nonché le ricevute dei pagamenti dei contributi effettuati agli istituti assicurativi e previdenziali. A consegnare ad ogni SAL o fattura DURC regolare relativo al cantiere oggetto del contratto. In mancanza di detti adempimenti l'Appaltatrice resta fin da ora espressamente autorizzata a trattenere il corrispondente importo dall'ammontare dei lavori eseguiti. In ogni caso, l'Appaltatrice è autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della Subappaltatrice e a sostituirsi a questa nell'assolvere, in nome e per conto di essa fino alla concorrenza dell'importo dovutole ed eventualmente non pagato, gli obblighi della stessa nei confronti sia delle maestranze dipendenti che degli istituti previdenziali assicurativi…”.
A ben vedere, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la clausola in questione attribuisce alla appaltatrice (opponente) il diritto di sospendere il pagamento nei confronti della subappaltatrice (opposta) soltanto nell'ipotesi di mancata consegna della documentazione attinente alla regolarità contributiva per le prestazioni di lavoro del personale dipendente.
Ciò chiarito, nel caso di specie costituisce circostanza pacifica, dedotta dalla stessa opponente sin dall'atto introduttivo oltre che documentata dalle fatture emesse dal che costui è un imprenditore individuale (che ha assunto, nell'intera Pt_1
operazione negoziale, la qualità di subappaltatore di Controparte_2
.
[...] pagina 7 di 9 È quindi evidente che, essendo il un imprenditore individuale, non può Pt_1 essere utilmente invocata dall'opponente la clausola di cui all'art. 7), che si riferisce a una fattispecie (omessa consegna della documentazione relativa ai lavoratori dipendenti), diversa da quella in esame.
La circostanza poi, dedotta dall'opponente, che l'opposta ha comunque inviato, con lettera del 8.2.2019, la prova del (asseritamente parziale) pagamento eseguito nei confronti del assume carattere del tutto neutro, in assenza della pattuizione Pt_1
di un espresso obbligo contrattuale in tal senso anche nei confronti dei subappaltatori o, quantomeno, della prova di una modifica delle obbligazioni contrattualmente assunte (ciò che, nella specie, non è stato neppure dedotto).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) dell'opponente e del terzo interventore e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ridotti del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2282 del
8.11.2019;
b) CONDANNA sia l'opponente sia il terzo interventore al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 2.377,90 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 30.9.2025 pagina 8 di 9 IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate,
l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della cd. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (questo Tribunale aderisce sul pagina 4 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8616/2019 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANO BOTTEON, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO LISCIO, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE FIUME, Parte_1
giusta procura in atti;
terzo interventore
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
29.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 10.330,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di a titolo di saldo Controparte_2 Controparte_1
dei lavori di costruzione di impianti termotecnici, giusta fattura n. 4 del 4.12.2018.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2282 del
8.11.2019), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex Controparte_1
art. 645 c.p.c. eccependo: 1) di aver ricevuto da Technik Bau s.r.l. (appaltatrice dei lavori per la costruzione di un edificio a Bolzano) l'incarico per la esecuzione delle opere termoidrauliche;
2) di aver subappaltato all'odierna opposta i lavori per la realizzazione delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento per l'intero piano terra della zona produttiva: in particolare, con mail del 30.8.2018 (doc. 2) veniva confermato l'incarico, inviando il testo del contratto da sottoscrivere e restituire ed avvisando che i lavori dovevano iniziare entro il 10.9.2018 con un numero di operai idonei e sufficienti all'attività da eseguire quantificata in un minimo di sei addetti;
3) di aver pattuito il corrispettivo complessivo di € 50.000,00, che l'opposta accettava
(senza tuttavia restituire il contratto firmato), dando corso ai lavori;
4) che l'opposta, per la esecuzione dei lavori, si avvaleva, in subappalto, anche di alcuni terzi soggetti,
e tra questi dell'impresa individuale;
5) che nel mese di Parte_1
dicembre 2018, con tre separate mail rispettivamente datate 2.12.2018, 14.12.2018 e
16.12.2018, venivano riepilogate le opere eseguite e contestati all'opposta dei vizi e ritardi, chiedendo di intervenire per porvi rimedio nonché la restituzione del contratto firmato, dei documenti attestanti il regolare pagamento dei contributi previdenziali
(DURC) e delle liberatorie dei subappaltatori/artigiani che avevano operato in pagina 2 di 9 cantiere su incarico dell'opposta; 6) che in data 17.12.2018 l'impresa individuale
DI EN scriveva all'opposta una lettera (inviata per conoscenza anche all'odierna opponente) con la quale lamentava il mancato pagamento delle lavorazioni eseguite in subappalto (fatture nr. 66 del 14.12.2018 di € 3.500,00 e nr. 67 dd. 14.12.2018 di € 5.994,00); 7) che con lettera del 8.2.2019 l'opposta, ammettendo le proprie responsabilità per i vizi e difetti, inviava nota di accredito di € 5.100,00 da scomputare sulla fattura nr. 4/2018 e allegava il DURC nonché i pagamenti eseguiti ai subappaltatori (o comunque ai soggetti esterni ai quali aveva subcommissionato parte dei lavori), tali , e Persona_1 Persona_2 Parte_1
; 8) che in realtà, come si evince dalla lettera del 8.2.2019, l'opposta ha
[...]
pagato a solamente una delle due fatture emesse per i lavori Parte_1 eseguiti nel cantiere CH (la fattura nr. 66 dd. 14.12.2018 di € 3.500,00), restando invece insoluta l'altra fattura (nr. 67 dd. 14.12.2018 di € 5.994,00); 9) di aver riferito a tutte le parti (ossia all'opposta e a , con mail del 4.7.2019, Pt_1 che il pagamento del residuo corrispettivo all'opposta sarebbe stato disposto solamente dopo l'avvenuta dimostrazione del saldo del corrispettivo dovuto al subappaltatore Pt_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, stante l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per il mancato adempimento, da parte della società opposta, dell'obbligo di pagare i subappaltatori e di fornirne prova, ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta la quale ha contestato ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto, eccependo in particolare che: il non riveste la qualità di Pt_1 dipendente ed è perciò escluso dal perimetro applicativo dell'art. 7) del contratto di subappalto;
il contratto di subappalto, non essendo sottoscritto, non è a essa opponibile e comunque è nullo per oggetto indeterminato o indeterminabile;
la vessatorietà della clausola n. 7) del contratto;
in ogni caso, l'esistenza di un credito di
€ 4.336,00 pari alla differenza tra il credito vantato nei confronti dell'opponente e pagina 3 di 9 quello di € 5.994,00 preteso da Ha dunque concluso chiedendo di Pt_1
rigettare l'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Ha spiegato intervento volontario adesivo che, Parte_1
preliminarmente, ha dato atto della pendenza di altro giudizio di opposizione (R.G. n.
8612/2019) promosso dall'odierna opposta avverso il decreto ingiuntivo da lui chiesto e ottenuto per il pagamento della somma di € 5.994,00, quale saldo per i lavori di posa in opera di tubazione di riscaldamento, e ne ha chiesto la riunione al presente giudizio;
nel merito, ha dedotto di vantare nei confronti dell'opposta il preteso credito per i lavori eseguiti. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e accertare e dichiarare che l'opposta non ha provveduto al pagamento nei suoi confronti di € 5.994,00 e, per l'effetto, di autorizzare/disporre che effettui il pagamento della somma direttamente in suo favore Controparte_1
nonché autorizzare/disporre che detto importo sia portato in compensazione da
[...]
a fronte del credito ad essa ingiunto per € 10.330,00; in Controparte_1 subordinare, condannare l'opposta al pagamento dell'importo risultante in corso di causa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione e rigettata l'istanza di riunione (ord. 25.11.2020), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
29.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione, il cui esame nel merito può essere opportunamente anteposto rispetto alle questioni preliminari sorte (id est, ammissibilità dell'intervento del terzo
DI) in ragione del carattere assorbente e in ossequio al principio della ragione più liquida1, è infondata e pertanto deve essere rigettata. Preliminarmente, va rigettata l'istanza, reiterata dall'opponente, di ammissione dei mezzi di prova da essa articolati.
Invero, in disparte ogni considerazione sulla tardività del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., è sufficiente osservare, per un verso, la natura prettamente documentale della causa e, per altro verso, l'irrilevanza delle prove articolate, siccome vertenti su circostanze incontestate (1, 2, 3, 4, 5, 12, 13), documentali (6, 7,
8, 9, 10, 11) e superflue (14).
Ciò posto, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che l'opposta ha fornito adeguata prova del titolo, essendo stata finanche ammessa dall'opponente la conclusione, per facta concludentia, del contratto di subappalto di cui alla scrittura privata in atti (cfr. doc. 3 fasc. opponente).
punto all'orientamento del giudice di legittimità: v. Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui “in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è altresì applicato diffusamente anche dalla giurisprudenza di merito: v. Trib. Reggio Emilia 27.5.2015 e
29.11.2012, Trib. Belluno 30.12.2013, Trib. Piacenza 16.2.2011).
pagina 5 di 9 Va infatti in proposito osservato che la giurisprudenza di legittimità, sebbene in riferimento al contratto di appalto ma con valutazioni certamente estensibili al contratto di subappalto, ha costantemente affermato che il contratto di appalto è, in linea di principio, un contratto a forma libera non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma (cfr. Cass. n. 9077/2003).
È stato inoltre chiarito che “in tema di contratto di appalto, non essendo richiesta la forma scritta ex lege, ove questa non sia stata convenuta dai contraenti o da uno di essi richiesta, deve trovare normale applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche tacitamente, per facta concludentia ad esempio mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione” (cfr. Trib. Bari, 22/06/2015); “il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia” (cfr. Cass. n. 22616/2009).
Nel caso di specie, va anzitutto osservato che nel contratto in atti non era stata convenzionalmente pattuita la forma scritta né è stato allegato e provato che era stata richiesta da una delle parti. A ciò si aggiunga che è incontestata l'esecuzione del contratto: il che induce a ritenere che gli accordi erano quelli di cui al documento richiamato.
Deve quindi ritenersi che il contratto, ancorché mai sottoscritto dalle parti, è stato concluso per facta concludentia: difatti, l'esecuzione della prestazione costituisce un comportamento concludente significativo della volontà negoziale delle parti di concluderlo, senza particolari vincoli di forma.
Acclarata dunque l'esistenza del titolo, va poi osservato che costituiscono circostanze pacifiche sia il mancato pagamento del saldo del corrispettivo maturato dall'opposta sia il suo ammontare.
A fronte della prova del titolo del titolo e dell'allegato inadempimento da parte dell'opposta, era dunque onere dell'opponente – in base ai principi giurisprudenziali pagina 6 di 9 innanzi richiamati – dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, il credito preteso dall'opposta a saldo del corrispettivo maturato non sarebbe esigibile, non avendo quest'ultima adempiuto all'obbligo, contrattualmente assunto, di pagamento del subappaltatore;
dal che discenderebbe la legittimità della Parte_1 sospensione del pagamento, come espressamente previsto dall'art. 7) del contratto di subappalto.
Ebbene, la summenzionata clausola prevede che: “La Subappaltatrice si impegna espressamente: … c- a dare mensilmente in visione all'Appaltatrice i libri paga e matricola dei dipendenti nonché le ricevute dei pagamenti dei contributi effettuati agli istituti assicurativi e previdenziali. A consegnare ad ogni SAL o fattura DURC regolare relativo al cantiere oggetto del contratto. In mancanza di detti adempimenti l'Appaltatrice resta fin da ora espressamente autorizzata a trattenere il corrispondente importo dall'ammontare dei lavori eseguiti. In ogni caso, l'Appaltatrice è autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della Subappaltatrice e a sostituirsi a questa nell'assolvere, in nome e per conto di essa fino alla concorrenza dell'importo dovutole ed eventualmente non pagato, gli obblighi della stessa nei confronti sia delle maestranze dipendenti che degli istituti previdenziali assicurativi…”.
A ben vedere, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la clausola in questione attribuisce alla appaltatrice (opponente) il diritto di sospendere il pagamento nei confronti della subappaltatrice (opposta) soltanto nell'ipotesi di mancata consegna della documentazione attinente alla regolarità contributiva per le prestazioni di lavoro del personale dipendente.
Ciò chiarito, nel caso di specie costituisce circostanza pacifica, dedotta dalla stessa opponente sin dall'atto introduttivo oltre che documentata dalle fatture emesse dal che costui è un imprenditore individuale (che ha assunto, nell'intera Pt_1
operazione negoziale, la qualità di subappaltatore di Controparte_2
.
[...] pagina 7 di 9 È quindi evidente che, essendo il un imprenditore individuale, non può Pt_1 essere utilmente invocata dall'opponente la clausola di cui all'art. 7), che si riferisce a una fattispecie (omessa consegna della documentazione relativa ai lavoratori dipendenti), diversa da quella in esame.
La circostanza poi, dedotta dall'opponente, che l'opposta ha comunque inviato, con lettera del 8.2.2019, la prova del (asseritamente parziale) pagamento eseguito nei confronti del assume carattere del tutto neutro, in assenza della pattuizione Pt_1
di un espresso obbligo contrattuale in tal senso anche nei confronti dei subappaltatori o, quantomeno, della prova di una modifica delle obbligazioni contrattualmente assunte (ciò che, nella specie, non è stato neppure dedotto).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) dell'opponente e del terzo interventore e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ridotti del 30% in considerazione della non particolare complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2282 del
8.11.2019;
b) CONDANNA sia l'opponente sia il terzo interventore al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 2.377,90 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 30.9.2025 pagina 8 di 9 IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate,
l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della cd. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (questo Tribunale aderisce sul pagina 4 di 9