Sentenza 15 gennaio 1974
Massime • 3
Non possono essere prodotti, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione documenti diretti a dimostrare il difetto del requisito contributivo ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita.*
La questione relativa al difetto del requisito contributivo, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, non puo essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione.*
In tema di pensione di invalidita, la norma, contenuta nell'art 460 cod proc civ, che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la proponibilita della domanda in Sede giudiziale, deve essere interpretata nel rispetto del precetto costituzionale che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo perfetto, quale e quello dell'assicurato a conseguire, nel concorso dei requisiti di legge, la pensione di invalidita. Conseguentemente, ferma restando la necessita che la Determinazione dello stato di invalidita pensionabile deve essere compiuta con riferimento alle infermita esistenti al tempo del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate ed accertabili, il giudice - qualora nel corso del giudizio si verifichi un aggravamento dell'invalidita per effetto di una evoluzione delle infermita gia denunciate ed accertate, che costituisca un naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, deve tenerne conto, in base al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, e deve riconoscere il diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge lo stato di invalidita. ( Conf 1335'73, mass n 363970).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/1974, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1974 |
Testo completo
In tema di pensione di invalidita, la norma, contenuta nell'art 460 cod proc civ, che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la proponibilita della domanda in Sede giudiziale, deve essere interpretata nel rispetto del precetto costituzionale che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo perfetto, quale e quello dell'assicurato a conseguire, nel concorso dei requisiti di legge, la pensione di invalidita. Conseguentemente, ferma restando la necessita che la Determinazione dello stato di invalidita pensionabile deve essere compiuta con riferimento alle infermita esistenti al tempo del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate ed accertabili, il giudice - qualora nel corso del giudizio si verifichi un aggravamento dell'invalidita per effetto di una evoluzione delle infermita gia denunciate ed accertate, che costituisca un naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, deve tenerne conto, in base al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, e deve riconoscere il diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge lo stato di invalidita. ( Conf 1335'73, mass n 363970).*