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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10632/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 10632/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT) alla via Gabriele D'Annunzio n. 46, codice fiscale: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cunsolo per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento giornate agricole anno 2015, 2016 e 2017 e ripetizione disoccupazione agricola per i rispettivi anni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023 parte ricorrente ha premesso di svolgere attività di operaio agricolo a tempo determinato e di aver chiesto ed ottenuto,
pagina 1 di 10 avendone i requisiti, l'indennità di disoccupazione per l'attività lavorativa svolta nel 2015 per 102 giornate lavorative complessive, nel 2016 per 152 giornate lavorative complessive e nel 2017 per 152 giornate lavorative complessive, sempre alle dipendenze della società cooperativa con sede legale in Biancavilla (CT), via Laudani n. 92, P.Iva/C. F. CP_2
. P.IVA_2
Ha asserito di aver svolto la mansione di raccolta di prodotti agricoli nei comuni ricadenti nelle Province di Catania, Enna e Agrigento utilizzando i beni strumentali messi a disposizione dalla datrice di lavoro, sotto la direzione del legale rappresentante della società
e disimpegnando quotidianamente la propria mansione dalle ore 7:00 alle 14:30 (ivi inclusa un'ora di pausa pranzo) dietro un corrispettivo giornaliero di € 63,00 circa.
Ha dedotto pertanto il proprio interesse ad impugnare i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole del 31 marzo 2023, già impugnati in via amministrativa il 10 maggio CP_ 2023, riferendo che l' in data 20 giugno 2023 aveva comunicato il rigetto sulla scorta degli accertamenti emersi dal verbale ispettivo n. 2019002870 DDL dell'8/7/2019 a carico della . Parte_2
Ha dedotto la nullità dei provvedimenti per difetto assoluto di motivazione stante che dal contenuto degli stessi non si palesano le ragioni poste a fondamento del disconoscimento dei rapporti di lavoro con lesione del diritto di difesa;
ha altresì dedotto che il vizio non è sanato dal riferimento al verbale ispettivo n. 2019002870 in quanto atto destinato al datore di lavoro, di cui ne ignora il contenuto in quanto mai portato alla sua conoscenza;
ha infine contestato la validità dei provvedimenti di disconoscimento per la veridicità dei rapporti di lavoro ed il proprio diritto alla conseguente reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 con riconoscimento delle giornate agricole effettivamente svolte ed al loro accredito anche ai fini pensionistici, dovendosi ritenere che abbia legittimamente percepito l'indennità di disoccupazione agricola e le connesse prestazioni previdenziali, come richieste e riscosse.
Ha chiesto pertanto “1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del CP_1
R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 102 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. nell'anno 2015, 152 nel 2016, 152 nel 2017 e dei Parte_1 conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo , a seguito di riesame, ha revocato CP_3
pagina 2 di 10 l'indennità di disoccupazione agricola già concessa intimandone la restituzione, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni CP_1 accessorie in relazione alle predette annualità; 2) condannare, di conseguenza, l' a CP_1 restituire al sig. le somme già recuperate o che saranno recuperate nel corso Parte_1 del giudizio dal medesimo Istituto in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per le annualità oggetto del presente giudizio (2015, 2016 e 2017)”, instando altresì per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 4 febbraio 2024 invero svolgendo difese non pertinenti all'ambito del presente giudizio, emergendo ictu oculi
l'inoltro di una memoria difensiva relativa al medesimo ricorrente ma afferente a rapporti di lavoro intrattenuti con altro datore di lavoro.
In considerazione di tale circostanza, il Tribunale ha invitato l' a Controparte_4 interloquire sul contenuto della memoria.
Tale onere non è stato assolto dall' in quanto è rimasto assolutamente silente sul CP_1 punto senza dunque precisare in alcun modo le difese contenute in seno alla memoria difensiva che, pertanto, non possono reputarsi idoneamente spiegate e soltanto successivamente, in data 3 luglio 2024, ha proceduto al deposito del pertinente verbale ispettivo che in questa sede viene definitivamente acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c., per come si dirà in prosieguo.
In esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Deve darsi innanzitutto atto che in riferimento al contenzioso relativo ai rapporti di lavoro alle dipendenze della società cooperativa originato a seguito del CP_2 disconoscimento dei suddetti rapporti a mezzo del verbale di accertamento ispettivo n.
2019002870 dell'8 luglio 2019, questo Ufficio ha già avuto modo di affrontare la questione pagina 3 di 10 con pronunce1 alle cui motivazioni, per la loro condivisibilità e pertinenza al caso di specie, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente
è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n.
241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Infatti, deve sin da subito evidenziarsi come sebbene le conclusioni del ricorso siano dirette all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di disconoscimento delle giornate lavorative e al consequenziale riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, la causa petendi va individuata nell'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in quanto condizione preliminare per l'attribuzione della misura previdenziale controversa.
Al riguardo, giova rilevare che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo le ordinarie regole probatorie, è colui che agisce a dover fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Più specificamente, in materia di indennità di disoccupazione agricola, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è onere del lavoratore provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
In tal senso, è stato chiarito che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro
pagina 4 di 10 diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (ex multis, da ultimo Cass. n.12001/2018).
E' bene altresì rammentare che “Nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d. n.
1949 del 1940 e successive modificazioni ed integrazioni, o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo, oltre a rappresentare elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, possono spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, ancorché senza che la relativa certificazione integri una prova legale (ex art. 2700 cod. civ.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio. Ne consegue che, qualora l'ente previdenziale deduca prove contrarie, rappresentate dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, hanno la stessa efficacia probatoria degli elenchi) il giudice di merito deve comparare ed apprezzare prudentemente i contrapposti elementi così acquisiti” (Cass. n. 14437/2004).
E' altresì opportuno ricordare che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass.
n. 3525/2015).
Ciò posto sul piano generale, deve adesso evidenziarsi che l'onere probatorio incombente su parte ricorrente non può ritenersi soddisfatto non essendo allegati al ricorso gli indici tipici della subordinazione, né tantomeno gli elementi cd. sintomatici, idonei a presumere l'esistenza di un siffatto rapporto (la cosiddetta eterodirezione del datore di lavoro si manifesta ad es. nella sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare, nell'assenza di autonomia organizzativa, nel controllo diffuso sull'esatto adempimento del dipendente).
Parte ricorrente si è limitata a dedurre, e ciò è invero insufficiente, di aver lavorato un certo numero di giornate annue, senza specifica alcuna dei giorni lavorativi, nemmeno con pagina 5 di 10 riferimento settimanale, avendo soltanto asserito di svolgere la propria prestazione giornalmente dalle ore 07:00 alle 14:30; di aver rispettato le direttive del legale rappresentante della società, peraltro individuato nominativamente solo nei capitoli di prova, non curandosi di indicare in cosa consistessero gli ordini o quali fossero le conseguenze di una loro inosservanza;
di aver svolto l'attività di raccoglitore di prodotti agricoli in diverse località siciliane, nulla riferendo in ordine al tipo di prodotto, alla rotazione ciclica dei frutti in base alla stagionalità, alla suddivisione dei terreni per coltura, nemmeno specificando ove si trovassero i campi;
di essere stato retribuito con paga fissa giornaliera non risultando menzione né traccia del mezzo di pagamento, circostanza oggetto di verifica in sede ispettiva.
In un contesto assertorio così lacunoso non sovvengono in ausilio nemmeno le prove documentali allegate, in quanto di formazione unilaterale, giacché tutte provenienti dal presunto datore di lavoro, e conseguentemente inidonee ad assumere efficacia probatoria in un contesto in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. n. 9290/2000; id. n. 10529/1996).
La richiesta di prova orale non può trovare accoglimento la genericità e inconducenza dei capitoli di prova, formulati in termini generici, in assenza di indicazione del periodo di inizio e fine dell'attività lavorativa, con indicazione di un numero cumulativo di giornate, e neppure del periodo dell'anno in cui sarebbe stata svolta per il numero complessivo di giornate ivi indicate, dei luoghi di svolgimento dell'attività; ciò specialmente a fronte di risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che – come ora si evidenzierà – sono emerse all'esito delle attività ispettive e che avrebbero reso necessari riferimenti maggiormente circostanziati.
Neppure dalle risultanze della prova orale, dunque, sarebbe possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia, come detto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di pagina 6 di 10 controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Conducenti appaiono, per converso, le risultanze del verbale ispettivo n. 2019002870 dell'8 luglio 2019, sul cui deposito le parti hanno avuto possibilità di interloquire e che deve ritenersi definitivamente utilizzabile in quanto acquisito agli atti ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in presenza di una semiplena probatio ricavabile ex actis dal contenuto del ricorso e dell'erroneo deposito di altro verbale.
Sulle emergenze dell'ispezione, ha già affermato questo Tribunale: “Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire
l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e incongruenze che Parte_3 non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 12.1.2011 con un capitale sociale di euro 1.500,00 con sottoscrizione da parte dei tre soci di cinque quote ciascuna del valore di euro 100,00; che il sistema di amministrazione e controllo era affidato ad un Consiglio di
Amministrazione formato da tre amministratori: , Presidente e legale Persona_1 rappresentante della cooperativa, Vice Presidente e , Parte_4 Persona_2
Consigliere; che in data 18 febbraio 2011 veniva presentata denuncia di inizio di attività con dipendenti e con fabbisogno annuo di 250 giornate lavorative indicando il possesso in comodato di un terreno ubicato in esteso mq 11.015 (ha 01.10.15); CP_5 che in realtà dal primo trimestre 2014 al quarto trimestre 2018 la ha CP_2 effettuato comunicazioni obbligatorie di assunzioni di OTD per complessive 44.347 giornate: 11.613 per il 2014, 7.287 per il 2015, 12.150 per il 2016, 11.326 per il 2017 e
2.061 nel 3 e 4 trimestre 2018; che mai la cooperativa ha presentato dichiarazioni fiscali ad eccezione dei modelli 770 negli anni 2014-2017, esibendo fatture per l'anno 2014 per operazioni attive (vendite) per euro 219.198,68, e nessuna fattura per operazioni passive (acquisti); per l'anno 2015 per operazioni attive di euro 111.660,16 e passive per euro 44.792,80; per l'anno 2016 per
pagina 7 di 10 operazioni attive per euro 159.263,47 e nessuna per operazioni passive;
per l'anno 2017 per vendite per euro 105.843,92; nessuna fattura né per vendite né per acquisti per il 2018; che la cooperativa ha omesso del tutto di versare i contributi per i lavoratori dipendenti per un insoluto di euro 945.547,28; che ha denunciato come braccianti agricoli anche il Presidente del CdA, Per_1
, e il Consigliere del CdA, , che hanno rispettivamente percepito a
[...] Persona_2 titolo di indennità di disoccupazione e di assegno al nucleo familiare il primo euro 23.830,88, il secondo euro 26.774,72; che pertanto raffrontando i dati comunicati della D.A. (denuncia aziendale) con le denunce trimestrali nel periodo in discussione risulta una evidente sproporzione con il fabbisogno aziendale di manodopera dichiarato, atteso che le giornate di lavoro effettivamente denunciate per alcuni anni superano di oltre 40 volte il suddetto fabbisogno, a parità di terreni e coltivazioni dichiarate;
che a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente pari a € 3.043.225,00 e di contributi per € 614.485,00 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Gli ispettori verbalizzanti hanno fatto quindi riferimento ai dati ricavati dal Processo
Verbale di Constatazione della GdF Compagnia di Paternò del 16.2.2018.
Disallineati gli elevati imponibili delle retribuzioni in rapporto al fatturato (anno
2014: fatturato 219.198,68, retribuzioni 788.098,00; anno 2015: fatturato 111.660,16, retribuzioni euro 494,570; anno 2016: fatturato 159.263,47, retribuzioni 835.288,00; anno
2017: fatturato 105.843,92, retribuzioni 780.577,00; anno 2018: fatturato zero, retribuzioni
144.69,00); sproporzionato il fabbisogno di giornate e il numero di quelle effettivamente denunciate;
risibile l'estensione del terreno dichiarato e coltivato ad agrumi – circa un ettaro – per coltivare il quale gli ispettori hanno considerato un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue e tale da escludere comunque l'espletamento di attività agricola, sì come definita dall'art. 2135 c.c..
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa
pagina 8 di 10 presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti” (Trib. Catania 18 gennaio 2024, n. 231, emessa a definizione del procedimento iscritto al numero di ruolo n. 10021/2023 R.G.).
Ne consegue che, in difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato per cui è causa, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp. di att. al c.p.c., vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022).
Tuttavia, per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare CP_1 che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che
“…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”.
pagina 9 di 10
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 17 ottobre 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 28 novembre 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr., tra le tante, sentenza n. 231/2024 del 18.1.2024 – est. dott.ssa L. Renda –, sentenza n. 2600/2024 del 10.5.2024 – est. dott. M. Pennisi –, da ultimo, sentenza n. 1405/2025 del 28.3.2025 – est. dott. G. Di Benedetto)
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 10632/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT) alla via Gabriele D'Annunzio n. 46, codice fiscale: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cunsolo per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento giornate agricole anno 2015, 2016 e 2017 e ripetizione disoccupazione agricola per i rispettivi anni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023 parte ricorrente ha premesso di svolgere attività di operaio agricolo a tempo determinato e di aver chiesto ed ottenuto,
pagina 1 di 10 avendone i requisiti, l'indennità di disoccupazione per l'attività lavorativa svolta nel 2015 per 102 giornate lavorative complessive, nel 2016 per 152 giornate lavorative complessive e nel 2017 per 152 giornate lavorative complessive, sempre alle dipendenze della società cooperativa con sede legale in Biancavilla (CT), via Laudani n. 92, P.Iva/C. F. CP_2
. P.IVA_2
Ha asserito di aver svolto la mansione di raccolta di prodotti agricoli nei comuni ricadenti nelle Province di Catania, Enna e Agrigento utilizzando i beni strumentali messi a disposizione dalla datrice di lavoro, sotto la direzione del legale rappresentante della società
e disimpegnando quotidianamente la propria mansione dalle ore 7:00 alle 14:30 (ivi inclusa un'ora di pausa pranzo) dietro un corrispettivo giornaliero di € 63,00 circa.
Ha dedotto pertanto il proprio interesse ad impugnare i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole del 31 marzo 2023, già impugnati in via amministrativa il 10 maggio CP_ 2023, riferendo che l' in data 20 giugno 2023 aveva comunicato il rigetto sulla scorta degli accertamenti emersi dal verbale ispettivo n. 2019002870 DDL dell'8/7/2019 a carico della . Parte_2
Ha dedotto la nullità dei provvedimenti per difetto assoluto di motivazione stante che dal contenuto degli stessi non si palesano le ragioni poste a fondamento del disconoscimento dei rapporti di lavoro con lesione del diritto di difesa;
ha altresì dedotto che il vizio non è sanato dal riferimento al verbale ispettivo n. 2019002870 in quanto atto destinato al datore di lavoro, di cui ne ignora il contenuto in quanto mai portato alla sua conoscenza;
ha infine contestato la validità dei provvedimenti di disconoscimento per la veridicità dei rapporti di lavoro ed il proprio diritto alla conseguente reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 con riconoscimento delle giornate agricole effettivamente svolte ed al loro accredito anche ai fini pensionistici, dovendosi ritenere che abbia legittimamente percepito l'indennità di disoccupazione agricola e le connesse prestazioni previdenziali, come richieste e riscosse.
Ha chiesto pertanto “1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del CP_1
R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 102 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. nell'anno 2015, 152 nel 2016, 152 nel 2017 e dei Parte_1 conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo , a seguito di riesame, ha revocato CP_3
pagina 2 di 10 l'indennità di disoccupazione agricola già concessa intimandone la restituzione, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni CP_1 accessorie in relazione alle predette annualità; 2) condannare, di conseguenza, l' a CP_1 restituire al sig. le somme già recuperate o che saranno recuperate nel corso Parte_1 del giudizio dal medesimo Istituto in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per le annualità oggetto del presente giudizio (2015, 2016 e 2017)”, instando altresì per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 4 febbraio 2024 invero svolgendo difese non pertinenti all'ambito del presente giudizio, emergendo ictu oculi
l'inoltro di una memoria difensiva relativa al medesimo ricorrente ma afferente a rapporti di lavoro intrattenuti con altro datore di lavoro.
In considerazione di tale circostanza, il Tribunale ha invitato l' a Controparte_4 interloquire sul contenuto della memoria.
Tale onere non è stato assolto dall' in quanto è rimasto assolutamente silente sul CP_1 punto senza dunque precisare in alcun modo le difese contenute in seno alla memoria difensiva che, pertanto, non possono reputarsi idoneamente spiegate e soltanto successivamente, in data 3 luglio 2024, ha proceduto al deposito del pertinente verbale ispettivo che in questa sede viene definitivamente acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c., per come si dirà in prosieguo.
In esito all'udienza del 21 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Deve darsi innanzitutto atto che in riferimento al contenzioso relativo ai rapporti di lavoro alle dipendenze della società cooperativa originato a seguito del CP_2 disconoscimento dei suddetti rapporti a mezzo del verbale di accertamento ispettivo n.
2019002870 dell'8 luglio 2019, questo Ufficio ha già avuto modo di affrontare la questione pagina 3 di 10 con pronunce1 alle cui motivazioni, per la loro condivisibilità e pertinenza al caso di specie, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente
è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n.
241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Infatti, deve sin da subito evidenziarsi come sebbene le conclusioni del ricorso siano dirette all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di disconoscimento delle giornate lavorative e al consequenziale riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, la causa petendi va individuata nell'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro in quanto condizione preliminare per l'attribuzione della misura previdenziale controversa.
Al riguardo, giova rilevare che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo le ordinarie regole probatorie, è colui che agisce a dover fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Più specificamente, in materia di indennità di disoccupazione agricola, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è onere del lavoratore provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
In tal senso, è stato chiarito che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro
pagina 4 di 10 diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (ex multis, da ultimo Cass. n.12001/2018).
E' bene altresì rammentare che “Nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d. n.
1949 del 1940 e successive modificazioni ed integrazioni, o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo, oltre a rappresentare elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, possono spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, ancorché senza che la relativa certificazione integri una prova legale (ex art. 2700 cod. civ.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio. Ne consegue che, qualora l'ente previdenziale deduca prove contrarie, rappresentate dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, hanno la stessa efficacia probatoria degli elenchi) il giudice di merito deve comparare ed apprezzare prudentemente i contrapposti elementi così acquisiti” (Cass. n. 14437/2004).
E' altresì opportuno ricordare che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass.
n. 3525/2015).
Ciò posto sul piano generale, deve adesso evidenziarsi che l'onere probatorio incombente su parte ricorrente non può ritenersi soddisfatto non essendo allegati al ricorso gli indici tipici della subordinazione, né tantomeno gli elementi cd. sintomatici, idonei a presumere l'esistenza di un siffatto rapporto (la cosiddetta eterodirezione del datore di lavoro si manifesta ad es. nella sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare, nell'assenza di autonomia organizzativa, nel controllo diffuso sull'esatto adempimento del dipendente).
Parte ricorrente si è limitata a dedurre, e ciò è invero insufficiente, di aver lavorato un certo numero di giornate annue, senza specifica alcuna dei giorni lavorativi, nemmeno con pagina 5 di 10 riferimento settimanale, avendo soltanto asserito di svolgere la propria prestazione giornalmente dalle ore 07:00 alle 14:30; di aver rispettato le direttive del legale rappresentante della società, peraltro individuato nominativamente solo nei capitoli di prova, non curandosi di indicare in cosa consistessero gli ordini o quali fossero le conseguenze di una loro inosservanza;
di aver svolto l'attività di raccoglitore di prodotti agricoli in diverse località siciliane, nulla riferendo in ordine al tipo di prodotto, alla rotazione ciclica dei frutti in base alla stagionalità, alla suddivisione dei terreni per coltura, nemmeno specificando ove si trovassero i campi;
di essere stato retribuito con paga fissa giornaliera non risultando menzione né traccia del mezzo di pagamento, circostanza oggetto di verifica in sede ispettiva.
In un contesto assertorio così lacunoso non sovvengono in ausilio nemmeno le prove documentali allegate, in quanto di formazione unilaterale, giacché tutte provenienti dal presunto datore di lavoro, e conseguentemente inidonee ad assumere efficacia probatoria in un contesto in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. n. 9290/2000; id. n. 10529/1996).
La richiesta di prova orale non può trovare accoglimento la genericità e inconducenza dei capitoli di prova, formulati in termini generici, in assenza di indicazione del periodo di inizio e fine dell'attività lavorativa, con indicazione di un numero cumulativo di giornate, e neppure del periodo dell'anno in cui sarebbe stata svolta per il numero complessivo di giornate ivi indicate, dei luoghi di svolgimento dell'attività; ciò specialmente a fronte di risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che – come ora si evidenzierà – sono emerse all'esito delle attività ispettive e che avrebbero reso necessari riferimenti maggiormente circostanziati.
Neppure dalle risultanze della prova orale, dunque, sarebbe possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia, come detto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di pagina 6 di 10 controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Conducenti appaiono, per converso, le risultanze del verbale ispettivo n. 2019002870 dell'8 luglio 2019, sul cui deposito le parti hanno avuto possibilità di interloquire e che deve ritenersi definitivamente utilizzabile in quanto acquisito agli atti ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in presenza di una semiplena probatio ricavabile ex actis dal contenuto del ricorso e dell'erroneo deposito di altro verbale.
Sulle emergenze dell'ispezione, ha già affermato questo Tribunale: “Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire
l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e incongruenze che Parte_3 non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 12.1.2011 con un capitale sociale di euro 1.500,00 con sottoscrizione da parte dei tre soci di cinque quote ciascuna del valore di euro 100,00; che il sistema di amministrazione e controllo era affidato ad un Consiglio di
Amministrazione formato da tre amministratori: , Presidente e legale Persona_1 rappresentante della cooperativa, Vice Presidente e , Parte_4 Persona_2
Consigliere; che in data 18 febbraio 2011 veniva presentata denuncia di inizio di attività con dipendenti e con fabbisogno annuo di 250 giornate lavorative indicando il possesso in comodato di un terreno ubicato in esteso mq 11.015 (ha 01.10.15); CP_5 che in realtà dal primo trimestre 2014 al quarto trimestre 2018 la ha CP_2 effettuato comunicazioni obbligatorie di assunzioni di OTD per complessive 44.347 giornate: 11.613 per il 2014, 7.287 per il 2015, 12.150 per il 2016, 11.326 per il 2017 e
2.061 nel 3 e 4 trimestre 2018; che mai la cooperativa ha presentato dichiarazioni fiscali ad eccezione dei modelli 770 negli anni 2014-2017, esibendo fatture per l'anno 2014 per operazioni attive (vendite) per euro 219.198,68, e nessuna fattura per operazioni passive (acquisti); per l'anno 2015 per operazioni attive di euro 111.660,16 e passive per euro 44.792,80; per l'anno 2016 per
pagina 7 di 10 operazioni attive per euro 159.263,47 e nessuna per operazioni passive;
per l'anno 2017 per vendite per euro 105.843,92; nessuna fattura né per vendite né per acquisti per il 2018; che la cooperativa ha omesso del tutto di versare i contributi per i lavoratori dipendenti per un insoluto di euro 945.547,28; che ha denunciato come braccianti agricoli anche il Presidente del CdA, Per_1
, e il Consigliere del CdA, , che hanno rispettivamente percepito a
[...] Persona_2 titolo di indennità di disoccupazione e di assegno al nucleo familiare il primo euro 23.830,88, il secondo euro 26.774,72; che pertanto raffrontando i dati comunicati della D.A. (denuncia aziendale) con le denunce trimestrali nel periodo in discussione risulta una evidente sproporzione con il fabbisogno aziendale di manodopera dichiarato, atteso che le giornate di lavoro effettivamente denunciate per alcuni anni superano di oltre 40 volte il suddetto fabbisogno, a parità di terreni e coltivazioni dichiarate;
che a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente pari a € 3.043.225,00 e di contributi per € 614.485,00 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Gli ispettori verbalizzanti hanno fatto quindi riferimento ai dati ricavati dal Processo
Verbale di Constatazione della GdF Compagnia di Paternò del 16.2.2018.
Disallineati gli elevati imponibili delle retribuzioni in rapporto al fatturato (anno
2014: fatturato 219.198,68, retribuzioni 788.098,00; anno 2015: fatturato 111.660,16, retribuzioni euro 494,570; anno 2016: fatturato 159.263,47, retribuzioni 835.288,00; anno
2017: fatturato 105.843,92, retribuzioni 780.577,00; anno 2018: fatturato zero, retribuzioni
144.69,00); sproporzionato il fabbisogno di giornate e il numero di quelle effettivamente denunciate;
risibile l'estensione del terreno dichiarato e coltivato ad agrumi – circa un ettaro – per coltivare il quale gli ispettori hanno considerato un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue e tale da escludere comunque l'espletamento di attività agricola, sì come definita dall'art. 2135 c.c..
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa
pagina 8 di 10 presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti” (Trib. Catania 18 gennaio 2024, n. 231, emessa a definizione del procedimento iscritto al numero di ruolo n. 10021/2023 R.G.).
Ne consegue che, in difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato per cui è causa, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp. di att. al c.p.c., vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022).
Tuttavia, per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare CP_1 che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che
“…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”.
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P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 17 ottobre 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 28 novembre 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr., tra le tante, sentenza n. 231/2024 del 18.1.2024 – est. dott.ssa L. Renda –, sentenza n. 2600/2024 del 10.5.2024 – est. dott. M. Pennisi –, da ultimo, sentenza n. 1405/2025 del 28.3.2025 – est. dott. G. Di Benedetto)