Articolo 15 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
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28 agosto 2002
Art. 15. (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive). 1. All' articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , l'ultimo periodo e' soppresso.
Nota all' art. 15 :
- Il comma 3, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , recante: misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, come modificato dal presente provvedimento e' il seguente:
"3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.".
Entrata in vigore il 28 agosto 2002