Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 22153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22153 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14149/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14149 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ENAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Raffaella Ciardo, Antonio Luca Santorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dell’atto prot. n. 0155316-P del 23.10.2024, con il quale ENAC ha formalmente comunicato l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del Certificato IT- 1031-AME, ex art. 7, comma 1, L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 6 Regolamento sanzionatorio ENAC Ed. n° 1 del 24 luglio 2019, anche nella misura in cui con lo stesso atto l’ENAC ha contestualmente adottato provvedimento cautelare di sospensione del Certificato IT-1031-AME ed annesse abilitazioni, ivi incluse le attività dell’AME PCG, denominato “TI Fly Medical Group”;
- del “Rapporto di sorveglianza sull’attività di certificazione aeromedica effettuata dall’IT-1031-AME Prof. LO TI”, con il quale ENAC ha mosso una serie di contestazioni al ricorrente, riguardo il corretto espletamento delle sue funzioni di esaminatore aeromedico, ai sensi dei requisiti del Regolamento (UE) n. 290/2012 e del Regolamento (UE) n.1178/2011;
- dell’atto prot. n. 163472 del 7.11.2024 di integrazione e parziale annullamento in autotutela del verbale di accertamento datato 11.10.2024, allegato al prot. n. 155316 del 23.10.2024, recante al contempo esplicita conferma del provvedimento cautelare di sospensione del Certificato IT-1031-AME ed annesse abilitazioni;
- dell’atto prot. n. 164126 del 8.11.2024, con il quale l’ENAC ha comunicato al Prof. TI l’avvenuto annullamento parziale in autotutela del precedente verbale di accertamento e dell’allegato verbale di accertamento in rettifica;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente (ancorché non conosciuto);
e per la condanna dell’Ente intimato
al risarcimento per equivalente del pregiudizio nelle more patito dal ricorrente;
nonché per l’annullamento
del parziale diniego tacito frapposto da ENAC alla richiesta di ostensione degli atti istruttori
e l’accertamento
del diritto di accedere agli atti indicati nelle istanze assunte al protocollo di ENAC 23/10/2024-0155663-A, 24/10/2024-0156059-A, 25/10/2024-0156743-A, 28/10/2024-0157580-A; 05/11/2024-0161749-A; 26/11/2024-0173711-A e 26/11/2024-0173980-A, 27/11/2024-0174449-A, 04/12/2024-0178396-A, 18/12/2024-0187006-A;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31.3.2025 ,
per l’annullamento:
- dell’atto prot. n. 0155316-P del 23.10.2024, con il quale ENAC ha formalmente comunicato al Prof. TI l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del Certificato IT- 1031-AME, ex art. 7, comma 1, L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 6 Regolamento sanzionatorio ENAC Ed. n° 1 del 24 luglio 2019, (anche e) nella misura in cui con lo stesso atto l’ENAC ha contestualmente adottato provvedimento cautelare di sospensione del Certificato IT-1031-AME ed annesse abilitazioni, ivi incluse le attività dell’AME PCG, denominato “TI Fly Medical Group”;
- del “Rapporto di sorveglianza sull’attività di certificazione aeromedica effettuata dall’IT-1031-AME Prof. LO TI”, con il quale ENAC ha mosso una serie di contestazioni al ricorrente, riguardo il corretto espletamento delle sue funzioni di esaminatore aeromedico, ai sensi dei requisiti del Regolamento (UE) n. 290/2012 e del Regolamento (UE) n.1178/2011;
- dell’atto prot. n. 163472 del 07.11.2024 di integrazione e parziale annullamento in autotutela del verbale di accertamento datato 11.10.2024, allegato al prot. n. 155316 del 23.10.2024, recante al contempo esplicita conferma del provvedimento cautelare di sospensione del Certificato IT-1031-AME ed annesse abilitazioni;
- dell’atto prot. n. 164126 del 08.11.2024, con il quale l’ENAC ha comunicato al Prof. TI l’avvenuto annullamento parziale in autotutela del precedente verbale di accertamento e dell’allegato verbale di accertamento in rettifica;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente (ancorché non conosciuto);
- di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo;
-del provvedimento prot. n. 13672 – P del 30.01.2025 con cui l’ENAC, all’esito del procedimento, ha disposto la revoca del certificato IT – 1031 – AME e annesse abilitazioni, intestato al Prof. LO TI;
-del provvedimento prot. n. 155329 – P del 23.10.2024 con cui è stato costituito il Comitato, incaricato di svolgere l’istruttoria procedimentale, nonché il provvedimento prot. n. 180033 – P del 06.12.2024, recante integrazione dei componenti del suddetto Comitato;
-del verbale prot. n. 10702 – P del 24.01.2025 recante le valutazioni istruttorie del Comitato;
-di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
nonché per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio nelle more patito dal ricorrente;
per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati il 31.3.2025 ,
per l’annullamento
di tutti gli atti già gravati con il ricorso principale e con il primo atto di motivi aggiunti, per gli ulteriori motivi dedotti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’1.9.2025 ,
per l’annullamento:
- di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti;
- del provvedimento prot. n. 81105 – P del 6.6.2025, con il quale ENAC, all’esito di nuova istruttoria in contraddittorio con l’esponente (in ottemperanza a quanto statuito dall’ordinanza del T.A.R. Roma n. 2570 del 9.5.2025), ha ritenuto di confermare la revoca della certificazione IT – 1031 -AME e annesse abilitazioni;
- del provvedimento prot. n. 71285 del 20.5.2025, con il quale ENAC ha nominato i componenti del Comitato preposto alla nuova istruttoria;
- del verbale prot. n. 80064 del 5.6.2025 recante le nuove valutazioni espresse dal Comitato in merito all’adozione della nuova revoca della certificazione IT – 1031 – AME e annesse abilitazioni;
- della nota prot. n. 67328 – P del 13.5.2025, recante convocazione per un’audizione in presenza e invito a produrre nuove controdeduzioni scritte, nonché, per quanto occorra, del verbale dell’audizione tenutasi il 21.5.2025;
- della nota prot. n. 70715 – P del 19.5.2025, recante conferma dell’audizione presso gli uffici di ENAC;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ENAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, già esaminatore aeromedico (AME) di Classe 1/2/3/LAPL/CC/PARA per EASA/ENAC (codice medico IT-1031-AME), è stato sospeso dall’esercizio della predetta attività dall’ENAC con atto prot. n. 155316/2024, contestualmente all’avvio del procedimento di revoca del certificato.
2. Con successivo atto prot. n. 163472 del 7.11.2024 il presupposto verbale di accertamento è stato annullato in autotutela, per avere gli agenti accertatori tralasciato “ di descrivere il dettaglio delle circostanze fattuali che conducevano all’accertamento delle violazioni poste in essere dal Dr LO TI nell’esercizio delle funzioni di esaminatore aeromedico ”, nonché accertato “ condotte risalenti nel tempo, per le quali l’Autorità era intervenuta tempestivamente apportando i correttivi di cui alle disposizioni vigenti ”. Degli originari ventuno rilievi, dunque, dieci sono stati riconsiderati da parte della Amministrazione, residuando le ulteriori undici contestazioni, sulla base delle quali è stata confermata la misura cautelare della sospensione del Certificato IT-1031-AME ed annesse abilitazioni, oltreché l’avvio del procedimento di revoca del certificato.
3. Ciò premesso, il ricorrente è insorto avverso la disposta sospensione con il presente ricorso, affidato a un unico, articolato motivo con cui si deduce, in sostanza, che:
a) le violazioni contestate non sarebbero sorrette da una completa illustrazione delle circostanze di fatto che le fondano, sostanziandosi in una laconica elencazione di presunte irregolarità (per lo più formali e non compiutamente dettagliate);
b) illegittimamente non sarebbe stato predeterminato il termine di durata della misura sospensiva, con sviamento di potere in quanto l’Amministrazione avrebbe fatto uso di un potere, fondato sulle disposizioni di legge (di rango europeo ed interno) allo scopo diverso ed ulteriore di procedere a una revoca della certificazione anzitempo;
c) non vi sarebbe alcun rapporto di immediatezza tra rilievo/contestazione e sanzione cautelare irrogata, con illegittimità della misura per difetto dei presupposti;
c) la sospensione contrasterebbe con la disciplina di riferimento, in base alla quale l’ENAC diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni mediante il rispetto delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito, nonché ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose della condotta, mentre solo in caso di mancata ottemperanza alla diffida a regolarizzare le violazioni di lieve entità e in caso di violazioni gravi, l’ENAC attua il procedimento sanzionatorio disciplinato dalle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) la sanzione cautelare sine die sarebbe anche non rispondente a criteri di proporzionalità e gradualità, tenuto anche conto della inattualità dei rilievi e dell’erroneità degli stessi;
e) le contestazioni difetterebbero del grado di determinatezza, attendibilità e dimostrabilità idoneo a sorreggere non solo un provvedimento di revoca, ma ancor prima il provvedimento cautelare di sospensione dell’abilitazione;
f) le contestazioni non sarebbero, altresì, sorrette da adeguata motivazione.
4. Con il medesimo ricorso introduttivo la parte ricorrente ha proposto domanda ex art. 116, co. 2, c.p.a. onde ottenere l’accesso alla documentazione richiesta con apposita istanza di accesso, parzialmente accolta dal Tribunale con ordinanza 21.2.2025, n. 3942.
5. Con motivi aggiunti notificati il 24.3.2025 e depositati il 31.3.2025 il ricorrente ha impugnato il sopraggiunto provvedimento di revoca del certificato e i relativi atti presupposti, censurandoli sia in via derivata per i medesimi vizi dedotti con il ricorso introduttivo, sia in via autonoma per le seguenti ragioni:
a) il procedimento sanzionatorio si sarebbe svolto in assenza di opportuno ed effettivo contraddittorio, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento senza aver previamente consentito al ricorrente di accedere alla documentazione a supporto, oggetto di specifica istanza parzialmente accolta dal Tribunale;
b) il provvedimento non sarebbe stato adottato dal soggetto competente;
c) il comitato di valutazione sarebbe stato irregolarmente composto, con pregiudizio per l’imparzialità dei propri componenti, in quanto una parte rilevante dei lavori è stata svolta dai medesimi funzionari accertatori, in assenza del membro esperto di medicina aeronautica in qualità di esperto terzo rispetto alla fase della contestazione;
d) il provvedimento avrebbe pacificamente tenuto conto anche dei rilievi annullati in autotutela con il secondo rapporto di sorveglianza del 07.11.2024, derivandone la contraddittorietà dell’azione amministrativa;
e) il provvedimento sarebbe stato altresì adottato in violazione dei termini perentori stabiliti per la fase istruttoria.
6. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 31.3.2025, formulati a seguito dell’acquisizione della documentazione esibita in sede di accesso, i provvedimenti già impugnati sono stati gravati per le seguenti ulteriori motivazioni:
a) nella documentazione esibita non vi sarebbe traccia alcuna, per nessuna delle posizioni attenzionate, di misure correttive adottate da ENAC e volte a superare precedenti determinazioni assunte dal Prof. TI all’esito di visite mediche da costui espletate, il che confermerebbe la correttezza dell’operato dell’AME e contrasterebbe anche con l’assunto del verbale istruttorio secondo cui per le violazioni più risalenti l’Autorità sarebbe intervenuta tempestivamente apportando i correttivi di cui alle disposizioni vigenti;
b) le considerazioni espresse dall’ENAC in relazione ai singoli rilievi non sarebbero corrette e non vi sarebbe alcuna concreta e insuperabile criticità, ascrivibile al Prof. TI, tale da giustificare l’adozione della sanzione interdittiva più grave (ossia la revoca della certificazione), oltre che della misura cautelare della sospensione.
7. Con ordinanza cautelare 9.5.2025, n. 2570, la Sezione, rilevando che il provvedimento di revoca era stato adottato anteriormente all’acquisita disponibilità da parte del ricorrente della documentazione ostesa a valle del giudizio sull’accesso, ha ordinato all’ENAC di provvedere al riesame delle proprie determinazioni, senza vincolo di contenuto ma previa adeguata garanzia del contraddittorio procedimentale.
8. L’ENAC ha, quindi, proceduto a riesaminare la posizione, confermando la revoca con provvedimento prot. 0081105-P del 6.6.2025.
9. Il ricorrente ha quindi proposto ulteriore ricorso per motivi aggiunti onde censurare il provvedimento confermativo sia in via derivata, in relazione ai motivi già dedotti con il ricorso introduttivo e i precedenti motivi aggiunti, sia in via autonoma, deducendo che:
a) l’ENAC, incorrendo in contraddizione, avrebbe posto a base delle rinnovate valutazioni anche i casi precedentemente espunti dalle contestazioni, poiché oggetto di annullamento in autotutela;
b) l’Amministrazione avrebbe operato per taluni casi – in particolare per i casi nn. 10 e 15 - una inammissibile mutatio libelli , ponendo a fondamento delle proprie determinazioni circostanze fattuali e documentazione sanitaria mai citate nel verbale di contestazione del 23.10.2024 e nel verbale di contestazione del 7.11.2024;
c) il comitato sarebbe stato irregolarmente composto, in quanto due componenti erano già stati designati quali membri del comitato che ha condotto la precedente istruttoria, il che porrebbe problemi di compatibilità, trasparenza e imparzialità;
d) l’Amministrazione avrebbe provveduto alla nomina formale dei componenti il comitato soltanto dopo avere provveduto alla convocazione del Prof. TI per l’audizione, non portando a conoscenza dell’interessato tale provvedimento di nomina né la composizione dello stesso, laddove la convocazione dovrebbe essere disposta dal comitato medesimo;
e) il provvedimento confermativo reitererebbe gli errori di valutazione già alla base di quello originariamente adottato in relazione alle singole violazioni contestate;
f) la revoca sarebbe illegittima anche in quanto non avrebbe tenuto conto del lungo periodo di sospensione già scontato dal ricorrente in un’ottica di proporzionalità della sanzione.
10. L’ENAC si è costituito in resistenza.
11. All’udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Va preliminarmente rilevato che, a seguito dell’adozione da parte dell’ENAC dell’atto di conferma della revoca della certificazione, è su quest’ultimo provvedimento che si trasferisce l’interesse all’annullamento fatto valere dal ricorrente.
13. Infatti, la nuova determinazione dell'Amministrazione assunta in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva, senza vincoli di contenuto, “ per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata ” (Cons. Stato, VI, 9.6.2023, n. 5660; id., V, 14.6.2022, n.4820).
14. Il rapporto sotteso al provvedimento di sospensione e, successivamente, a quello di revoca è, quindi, divenuto oggetto di una nuova regolazione, sostitutiva dell’assetto di interessi attuato con gli atti precedentemente impugnati. Ne deriva l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del primo e del secondo atto di motivi aggiunti nella misura in cui le relative censure non siano riferibili al provvedimento di riesame.
15. In relazione alle censure formulate nel ricorso introduttivo, con il quale viene censurato il provvedimento di sospensione, come già succintamente statuito in sede cautelare va rilevato che:
- in primo luogo, il provvedimento di sospensione adottato dall’ENAC va inquadrato nel generale potere di sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato — desumibile dall’art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990, e ora espressamente disciplinato dall’art. 21- quater della medesima legge — di natura cautelare e durata temporanea (cfr., in termini generali, TAR Lazio – Roma, III- ter , 6.8.2025, n. 15329/2025). Inquadrandosi la sospensione nell’ambito del procedimento di revoca della certificazione, la relativa portata temporale è correttamente definita, per relationem , in relazione ai tempi di conduzione di quest’ultimo procedimento, peraltro espressamente indicati, nel quadro di un’azione amministrativa che non consentiva all’ENAC di autolimitarsi imponendo un termine secco di efficacia del provvedimento di sospensione (v. Cons. Stato, II, 21.3.2022, n. 2002);
- i rilievi contenuti nel verbale di accertamento che ha costituito la base del provvedimento di sospensione non sono in alcun modo limitati alla mera indicazione delle prescrizioni violate, bensì descrivono, in modo sintetico ma puntuale, sia le condotte che i profili di non conformità e di negligenza che secondo l’ENAC giustificano l’adozione della misura adottata, non ravvisandosi sul punto alcun profilo di illegittimità;
- la contestata violazione del rapporto di immediatezza tra rilievo/contestazione non è fondatamente apprezzabile alla luce degli atti, tenuto conto che delle 11 violazioni contestate ben 6 hanno riguardo ad attività compiute tra aprile ed agosto 2024 (la questione sarà approfondita più avanti in relazione alla declinazione del principio della sorveglianza continua);
- quanto alla pretesa non proporzionalità della sospensione, in luogo della quale avrebbe dovuto farsi luogo alla previa diffida a regolarizzare le violazioni, va evidenziato che lo strumento della previa diffida, di cui all’art. 4, co. 3, d.lgs. n. 173/2017, è previsto per le “ violazioni di lieve entità ”, mentre al ricorrente sono state contestate violazioni (anche) gravi o molto gravi della disciplina di settore.
16. Le censure relativamente a queste ultime vanno convenientemente scrutinate nel contesto dell’esame del terzo atto di motivi aggiunti, che è infondato per le ragioni di seguito esposte.
17. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’ENAC, incorrendo in contraddizione, avrebbe posto a base delle rinnovate valutazioni anche i casi precedentemente espunti dalle contestazioni, poiché oggetto di annullamento in autotutela.
18. In proposito, occorre rilevare che nel verbale in cui è espressa la valutazione che ha condotto al primo provvedimento di revoca è espressamente indicato che il Comitato “ ha preso in esame l’esito complessivo dei controlli eseguiti effettuati straordinaria […]: le accertate violazioni al Regolamento (UE) n. 1178/2011, le non conformità e le evidenze di una non adeguata competenza dell’Esaminatore ”.
19. La medesima precisazione non è riprodotta nel verbale relativo alla fase di riesame, il quale precisa soltanto che l’esame condotto tiene conto “ dell’elencazione dei casi come riportati nel documento contenente le controdeduzioni dell’interessato ”. Tuttavia, tenuto conto della natura di conferma del provvedimento di riesame e in mancanza di elementi che suggeriscano il contrario, è da ritenere che anche quest’ultimo provvedimento tenga conto del complesso delle condotte descritte nel primo verbale di accertamento. Ciò, peraltro, non ne determina l’illegittimità secondo quanto invece sostenuto nel ricorso.
20. Occorre ricordare che ai sensi del Regolamento (UE) n. 1178/2011, parte ARA.GEN.300, lett. a), l’autorità competente verifica, tra l’altro, “ la continua conformità ai requisiti applicabili ai titolari di licenze, abilitazioni e certificati, alle organizzazioni che essa ha certificato, ai titolari di una qualificazione FSTD e alle organizzazioni da cui ha ricevuto una dichiarazione ”. La successiva lett. c) precisa che il campo di applicazione della sorveglianza “ tiene conto dei risultati delle passate attività di sorveglianza e delle priorità di sicurezza ”.
21. Secondo la parte ARA.MED.255, “ Nel caso in cui siano riscontrate prove, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, che dimostrino una non conformità da parte di un AeMC, AME o GMP, l'autorità competente riesamina i certificati medici rilasciati da tale AeMC, AME o GMP e potrà invalidarli, se necessario, per garantire la sicurezza del volo ”.
22. La precedente parte ARA.MED.250 stabilisce altresì che l’autorità competente limita, sospende o revoca un certificato AME, tra l’altro, se l'AME non è conforme ai requisiti applicabili.
23. Ai sensi della parte MED.D.010, rubricata “ Requisiti per il rilascio di un certificato di AME ”, “ Affinché possa essere rilasciato loro un certificato di AME, i richiedenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina e poter dimostrare di aver completato una formazione medica specialistica;
b) avere completato proficuamente un corso di formazione di base in medicina aeronautica, comprensivo di una formazione pratica relativa ai metodi di esame e alle valutazioni aeromediche;
c) avere dimostrato all'autorità competente:
1) di disporre di strutture adeguate, nonché di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per gli esami aeromedici;
2) di disporre delle procedure e delle condizioni necessarie per garantire la riservatezza medica ”.
24. Orbene, nello stesso atto di integrazione e annullamento in autotutela del primo verbale di accertamento si dà atto che “ Nello svolgimento dell’attività di vigilanza istituzionale, i sottoscritti ispettori riscontravano ripetute difformità nell’attività di certificazione aeromedica espletata dal Dr LO TI a partire dal 07/02/2020, data in cui l’ENAC gli aveva riconosciuto le abilitazioni per il rilascio di certificati medici di classe 1 e di classe 3. Al fine di presidiare la sicurezza aeronautica, cui l’ENAC è istituzionalmente preposto, in ogni caso di non conformità, l’Ufficio di Medicina Aeronautica correggeva immediatamente i giudizi medici emessi dal Dr TI, in ottemperanza al requisito ARA.MED.255. Tuttavia, poiché le non conformità riscontrate nel tempo avevano suscitato il sospetto di possibili gravi carenze nella competenza dell’AME in questione, si rendeva necessaria la verifica della permanenza dei requisiti di competenza professionale dello stesso ”.
25. Le richiamate condotte, pertanto, pur espunte dal novero delle violazioni contestate con l’atto di accertamento, in quanto per le medesime l’ENAC era già intervenuta con tempestive azioni correttive, hanno costituito, a ben vedere, il presupposto per l’approfondimento istruttorio condotto dall’Ente nell’ambito della sorveglianza continua, la quale, come sopra si è visto, tiene conto dei risultati delle passate attività di sorveglianza e delle priorità della sicurezza. In tale contesto, esse non potevano certo essere ignorate nell’ambito della complessiva valutazione condotta dall’autorità competente circa il perdurante possesso dei requisiti per il mantenimento della certificazione, non trattandosi in alcun modo di una ritrattazione circa la rilevanza delle condotte a tali fini, che è invece imposta dal dovere, in capo all’autorità competente, di verificare la “ continua conformità ai requisiti applicabili ai titolari di licenze, abilitazioni e certificati, alle organizzazioni che essa ha certificato ” (Regolamento (UE) n. 1178/2011, parte ARA.GEN.300).
26. D’altra parte, alcuna menomazione del diritto di difesa è conseguita a tale modus procedendi dell’ENAC, posto che la parte ricorrente, anche a seguito dell’ordinanza della Sezione n. 3942/2025, ha potuto acquisire tutta la documentazione rilevante concernente anche tali fattispecie (come del resto sin da subito dalla stessa richiesto) e ha potuto quindi formulare le proprie difese sul punto.
27. Con un’ulteriore censura la parte ricorrente lamenta che in relazione a taluni rilievi – in particolare i nn. 10 e 15 – l’Amministrazione abbia operato un’inammissibile mutatio libelli . Anche tale contestazione è infondata.
28. In relazione al caso n. 10 il riferimento è a un referto radiologico e ai relativi seguiti su cui si è intrattenuto il Comitato nel riesaminare la posizione del ricorrente. A questo riguardo, tuttavia, le ulteriori considerazioni svolte dal Comitato vanno pur sempre collocate nel contesto di una valutazione che “ conferma le conclusioni già valorizzate nella nota ENAC prot. n. 10702 del 24.1.2025 ”, evidentemente limitatamente ai profili ivi rilevati, rispetto ai quali, come nel prosieguo evidenziato, la parte ricorrente non è stata in grado di fornire adeguati elementi in vista del loro superamento.
29. In relazione al caso 15, invece, quanto affermato dal Comitato si pone a riscontro di quanto dedotto dal ricorrente nelle proprie memorie, nonché nell’ambito del presente procedimento, peraltro in immediata attinenza con i rischi sottesi alla condotta contestata, e anche in relazione a tale contestazione la conclusione del riesame è di mera conferma di quanto già ritenuto all’atto dell’adozione del primo provvedimento di revoca, senza che vengano introdotti nuovi rilievi.
30. Con un’ulteriore censura il ricorrente sostiene che il comitato sarebbe stato irregolarmente composto, in quanto due componenti erano già stati designati quali membri del comitato che ha condotto la precedente istruttoria, il che porrebbe problemi di compatibilità, trasparenza e imparzialità.
31. La doglianza è infondata, in quanto il diritto positivo non contempla la regola generale per cui la rinnovazione dell’attività debba essere compiuta da altro collegio, salvo che il vizio non riguardi proprio la composizione della Commissione. Non è dunque evincibile nell’ordinamento un principio generale per cui, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li abbia adottati al fine della loro rinnovazione (cfr. Cons. Stato, V, 4.11.2019, n. 7495).
32. Il suddetto approccio, d’altra parte, è seguito dal Legislatore anche in relazione alle gare pubbliche (cfr. art. 93, co. 6, del codice dei contratti e, precedentemente, l’art. 77, co. 11, del vecchio codice), facendo salva la diversa, motivata determinazione dell’Amministrazione.
33. Pertanto, premesso che nel caso di specie l’attività di riesame non ha fatto seguito a una pronuncia demolitoria ma a un ordine propulsivo adottato in fase cautelare, alcuna necessità si poneva di rinnovare integralmente il Comitato di valutazione.
34. Il ricorrente lamenta, ancora, che l’Amministrazione avrebbe provveduto alla nomina formale dei componenti il comitato soltanto dopo avere provveduto alla sua convocazione per l’audizione, non portando a conoscenza dell’interessato tale provvedimento di nomina né la composizione dello stesso, laddove la convocazione dovrebbe essere disposta dal comitato medesimo.
35. Anche tali contestazioni vanno rigettate. In disparte il fatto che la convocazione del ricorrente ha fatto seguito a un ordine giudiziale di riesame che, inevitabilmente, ha inciso sull’ordinario svolgersi del procedimento, il ricorrente, in effetti, al di là del dato formale del soggetto che ha eseguito la convocazione, non è stato in grado di evidenziare sotto quale profilo gliene sia derivato un qualche pregiudizio, tenuto conto, peraltro, che la convocazione per l’audizione, ove richiesta, è atto dovuto e non implica di per sé alcuna spendita del potere di accertamento e di valutazione rimesso al Comitato.
36. Quanto all’addotta impossibilità di eventualmente contestare immediatamente l’imparzialità e la terzietà dei componenti, si tratta di profilo del tutto irrilevante, posto che tale possibilità è rimasta intatta dopo aver appreso la composizione del comitato e, ancora una volta, l’asserita violazione è insuscettibile di arrecare un concreto vulnus ai diritti del ricorrente.
37. Il ricorrente ha inoltre contestato che il provvedimento sarebbe stato adottato da un soggetto incompetente, in quanto la revoca avrebbe dovuto essere adottata dal Direttore personale di Volo e non dal Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica.
38. La doglianza è infondata in quanto, come rilevato dall’ENAC, il provvedimento di revoca è di competenza della Direzione Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica secondo quanto previsto nel documento “ Struttura organizzativa – Competenze delle Direzioni ” Ed. 1 Rev. 3 del 26 settembre 2024.
39. Sempre in relazione alla conduzione del procedimento, la parte ricorrente ha contestato la violazione dei termini procedimentali relativi al procedimento sanzionatorio in relazione al primo provvedimento di revoca, violazione che vizierebbe il provvedimento confermativo in via derivata. La censura è, tuttavia, infondata in quanto la ricostruzione di parte ricorrente non tiene conto della sospensione del procedimento intervenuta ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sanzionatorio Enac in relazione alla fase dell’audizione.
40. In relazione all’asserita irregolare composizione del comitato che ha condotto la prima valutazione, per via dell’integrazione in corso d’opera di un ulteriore componente, la censura è del tutto generica, in quanto rimane del tutto oscuro quali attività sarebbero state compiute dal comitato prima dell’integrazione, laddove tutti gli atti in cui il Comitato ha esercitato il proprio potere di valutazione sono espressione dell’organo collegiale nella sua interezza.
41. In ordine al contraddittorio, a valle di tutto il procedimento e anche all’esito del giudizio in materia di accesso e della fase di riesame, non può certo dirsi che la parte ricorrente non sia stata messa in condizione di dedurre adeguatamente in ordine alle contestazioni mossegli. Infondate sono le doglianze riguardanti le modalità di svolgimento dell’audizione, il cui scopo è soddisfatto in relazione alla semplice possibilità dell’interessato di esporre oralmente le proprie ragioni a fronte di rilievi ben definiti – il che è avvenuto nel caso di specie – e non certo per essere strutturata come un confronto tra due parti, e il termine, che sarebbe stato di soli due giorni, per produrre memorie, atteso che il termine (di 10 giorni) per le memorie era stato già assegnato con l’avviso di convocazione per l’audizione.
42. Per concludere sugli aspetti procedurali, infine, del tutto pretestuose appaiono le considerazioni svolte in ordine ai log relativi agli accessi alle informazioni disponibili sulla piattaforma EMPIC EAP/Modulo Med. Le considerazioni svolte dalla parte ricorrente, infatti, non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio la diretta riconducibilità delle valutazioni poste a base del provvedimento ai componenti del comitato, risolvendosi in mere petizioni di principio insuscettibili di disvelare profili di illegittimità nella conduzione del procedimento.
43. Con riguardo ai profili sostanziali, è opportuno osservare quanto segue in ordine alle singole violazioni contestate:
1) il ricorrente sostiene che all’epoca della visita del 5.7.2024 non sarebbe stato possibile porre diagnosi di epilessia, dal momento che l’iter diagnostico con lo specialista neurologo sarebbe stato ancora in corso. Correttamente, tuttavia, l’ENAC ha evidenziato che il certificato neurologico riporta la diagnosi di “ epilessia focale idiopatica ”, riportando a motivo della visita “ ripetute crisi comiziali con fenomeni disvegetativi e alterazione della consapevolezza ”. Che tale indicazione fosse da intendere alla stregua di un mero sospetto diagnostico costituisce unilaterale interpretazione del ricorrente che, agli atti, non trova tuttavia alcun supporto, tanto più che la paziente era in trattamento farmacologico per epilessia cui aveva positivamente risposto. Manifestamente inaccoglibile è l’argomento per cui, essendo la candidata in post partum , non avrebbe comunque potuto volare, in quanto un giudizio di idoneità in presenza di condizioni che avrebbero dovuto condurre alla non idoneità costituisce di per sé un pericolo per la sicurezza del volo. Quanto alle misure correttive, la valutazione condotta dal ricorrente è stata rigettata due volte dall’ispettore medico, sicché il ricorrente era perfettamente consapevole della criticità del proprio operato;
2) in questo caso il paziente, cui era stata apposta la limitazione che richiede l’effettuazione, con periodicità predefinita, di una visita specialistica oftalmologica (RXO), ha registrato nelle successive visite condotte dal ricorrente una riduzione del difetto astigmatico tale che non avrebbe più reso necessaria la limitazione, senza tuttavia che la cartella clinica consentisse di comprendere se fossero stati eseguiti degli interventi correttivi del deficit refrattivo. Dagli atti risulta altresì che il ricorrente neppure si è accertato che il candidato si fosse sottoposto alla prescritta visita specialistica alla scadenza prevista, cui si è provveduto solo dopo la sollecitazione dell’ispettore medico. La documentazione agli atti non conforta, pertanto, la tesi del ricorrente circa la gestione del caso conformemente alla normativa e il rilievo mosso dall’ENAC è senz’altro corretto. Quanto alle misure correttive, a seguito dell’intervento dell’ispettore medico e della visita specialistica i valori di astigmatismo sono tornati su quelli originariamente accertarti, a conferma della non corretta valutazione eseguita dal ricorrente;
3) il ricorrente ha rimosso una limitazione RXO che è di competenza dell’autorità e non dell’AME. Le deduzioni di parte ricorrente, in merito, si appuntano sui tempi concessi dall’autorità per l’annullamento del certificato e l’emissione del nuovo ma non mettono in alcun modo in dubbio la correttezza del rilievo. Quanto alle azioni correttive, l’autorità ha rigettato per tre volte l’esito della visita e, infine, ha provveduto all’annullamento del certificato e all’emissione di uno nuovo con la dovuta limitazione;
4) il certificato osteso da ENAC riporta espressamente la limitazione di durata del giudizio di idoneità, sicché l’affermazione del ricorrente circa la mancata evidenza dell’apposizione della limitazione TML non trova riscontro;
5) anche in questo caso trattasi di mancato deferimento all’AMS per la rimozione di una limitazione. Le deduzioni di parte ricorrente non sono idonee in alcun modo a destituire di fondamento il rilievo contestato, ma si limitano a evidenziare (infondatamente, in quanto la competenza alla rimozione di una limitazione è fissata onde assicurare il massimo livello di sicurezza per la navigazione aerea e la circostanza che, in sostanza, l’accertamento posto in essere da un soggetto incompetente possa essere corretto è sotto questo profilo del tutto irrilevante) il carattere meramente formale della violazione, senz’altro commessa, e ciò a prescindere dalla minore gravità che l’ENAC ha inteso attribuire a tale rilievo rispetto ad altri;
6) la documentazione agli atti attesta il rigetto per due volte della visita in ragione della mancata allegazione di esami specialistici ritenuti necessari per i pregressi del candidato. Dagli atti non risulta, invece, che il ricorrente abbia ottemperato (secondo quanto invece previsto dal requisito MED.A.025 (e)), il che conferma la correttezza del rilievo;
7) il caso riguarda la plurima richiesta, da parte del ricorrente, di rimozione di limitazioni precedentemente apposte a un certificato di classe 1. Il ricorrente in questo caso riduce a un confronto tecnico la propria diversa valutazione clinica senza, tuttavia, considerare che la perizia delle valutazioni costituisce senz’altro un elemento valutabile dall’autorità competente onde stabilire la perdurante conformità ai requisiti da parte dell’AME, né dalle deduzioni attoree emergono profili di erroneità tecnica del giudizio espresso dall’ispettore medico;
8) anche in questo caso si tratta di una proposta di rimozione di una limitazione in un caso in cui essa deve invece essere prevista. Le deduzioni attoree non sono idonee a smentire il rilievo;
9) il ricorrente si concentra sul riscontro alla richiesta di documentazione fatta dall’ispettore medico con il rigetto della visita, senza tuttavia smentire il rilievo dell’intervenuta omissione della procedura di consultazione, che rimane pertanto privo di concreta censura;
10) a fronte dell’inizio di una terapia per ipertensione il ricorrente non ha mai richiesto l’approvazione dell’ispettore medico e nessuna documentazione viene offerta per attestare la data di inizio della terapia e l’efficacia nel tempo della stessa. Il ricorrente non può richiamarsi a un proprio apprezzamento sostanziale della situazione di fatto (a fronte della posizione dell’Amministrazione che sarebbe formale), in quanto la correttezza delle procedure è funzionale ad assicurare il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e non può essere surrogata neanche dall’eventuale valutazione ex post della correttezza del giudizio;
11) il ricorrente ha valutato idoneo il candidato, già sottoposto a intervento chirurgico di osteotomia tibiale valgizzante del ginocchio sinistro, a fronte di un certificato dello specialista ortopedico del giorno precedente che attestava una sola iniziale consolidazione dell’osteotomia e prescriveva la ripresa della terapia finalizzata al recupero muscolare e alla rieducazione funzionale per il successivo mese di settembre, peraltro senza il supporto dell’esame radiologico. In tale quadro il ricorrente non può fondatamente affermare di non aver avuto alcun dubbio diagnostico e quindi di aver operato correttamente, in quanto nelle condizioni documentate dallo specialista ortopedico non è possibile ritenere che il candidato presentasse un uso funzionale soddisfacente dell’apparato muscolo scheletrico, circostanza che, quantomeno, avrebbe richiesto il deferimento all’autorità competente;
12) il ricorrente ha documentato esiti di algodistrofia in corso di recupero funzionale, analogamente a quanto fatto da altro medico appena due mesi e mezzo prima (con esito di non idoneità), ma dichiarando il candidato idoneo, senza documentare il recupero funzionale e senza sottomettere il caso all’autorità competente. Anche in tal caso il richiamo alla discrezionalità dell’accertamento medico si risolve nella pretermissione delle corrette procedure da adottare in fattispecie per le quali è previsto il deferimento all’autorità competente, omesso dal ricorrente;
13) come rilevato dal ricorrente, l’AMC1 MED.B.050 prescrive che i candidati con significative sequele di malattie, infortuni o malformazioni congenite afferenti le ossa, i legamenti, i muscoli o i tendini con o senza chirurgia richiedono una compiuta valutazione prima di un giudizio di idoneità. E’, tuttavia, manifestamente infondata l’interpretazione di tale previsione nel senso che l’adeguato controllo sia imposto al richiedente e non all’AME, essendo quest’ultimo chiamato a valutare l’idoneità. Non si comprende, peraltro, come in assenza di esami specialistici il ricorrente abbia potuto ritenere senz’altro superata una lesione tendinea. Anche in questo caso, pertanto, i rilievi formulati non sono idonei a evidenziare l’illegittimità della valutazione contenuta nel provvedimento;
14) la mancata acquisizione della data e degli esami dell’ultima visita effettuata, così come previsto dal requisito MED.A.035 (c) e AMC1 MED.A.035, è rimasta incontrastata. La circostanza che la questione sia stata tempestivamente affrontata non elide l’esistenza della violazione;
15) quanto affermato dal ricorrente non trova riscontro nell’application form, né nella documentazione agli atti. I pregressi del candidato sembrano, d’altra parte, confortare la non corretta gestione del caso;
16) il ricorrente non contesta la non conformità. La sua tempestiva correzione da parte dell’autorità competente non ne elide la rilevanza;
17) la recidiva localizzata risulta confermata dal referto dell’IRCSS del 28.3.2024. Il ricorrente nulla deduce in ordine alla riportata terapia non più assunta. I rilievi svolti non smentiscono, in sostanza, la correttezza dei rilievi;
18) anche in tal caso il ricorrente disconosce l’importanza delle procedure e, in sostanza, non smentisce la mancata allegazione degli esami strumentali pur effettuati;
19) la difesa del ricorrente si fonda sulla circostanza che il candidato non avesse compiuto ancora i 50 anni. Sennonché, essendo egli nato nel 1963, i 50 anni erano senz’altro compiuti alla visita dell’aprile 2024;
20-21) anche in questi casi il tempestivo intervento dell’autorità non sana le irregolarità constatate.
44. Alla luce di quanto sopra rilevato, il Collegio non ravvisa profili di illegittimità nelle contestazioni sollevate dall’ENAC.
45. Quanto alla proporzionalità della revoca, occorre rilevare che le determinazioni dell’autorità competente circa la misura più opportuna da adottare in caso di riscontrate non conformità costituisce esercizio di potere tecnico-discrezionale, che può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto nei limiti della manifesta erroneità o irragionevolezza. Tali presupposti non sono riscontrabili nel caso di specie, attesa la numerosità e la gravità dei rilievi e il loro ripresentarsi nel tempo, che senz’altro giustificano la misura interdittiva. Nella misura in cui l’ENAC ha ritenuto appropriata la revoca del certificato non può, evidentemente, ipotizzarsi una forma di “scomputo” della sospensione già disposta, avendo l’autorità ritenuto, con valutazione scevra da vizi di legittimità, che una misura interdittiva transitoria non fosse adeguata.
46. In ragione di tutto quanto sopra, il ricorso e i motivi aggiunti vanno in parte rigettati e in parte dichiarati improcedibili.
47. Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni, possono peraltro essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li rigetta e in parte li dichiara improcedibili ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | EL TA |
IL SEGRETARIO