Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.35639/2023 R.G.
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Maria Laura Amato
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 12/10/2023 rimessa al
Collegio in data 25 febbraio 2025 e discussa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025 promossa da
(MAGENTA (MI), 09/02/1949) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 3 20081 ABBIATEGRA SO ITALIA con l'Avv. presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti Parte 2
nei confronti di
ARLUNO (MI), 28/04/1956) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 7 20010 ARLUNO ITALIA con l'Avv. RANZANI GUIDO MARIA presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero il 21 ottober 2023
Oggetto: separazione
CONCLUSIONI CONGIUNTE precisate in data 21-25 febbraio 2025
In ossequio all'ordinanza del 17 febbraio 2025, Le Parti precisano come di seguito le conclusioni, frutto di un accordo a definizione del procedimento giudiziale pendente, dichiarando di non volersi riconciliare;
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rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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Tribunale).
Pertanto, i Sigg.ri Pt_1 CP_1 che vivono separati dall'agosto 2022 e non hanno intenzione di riconciliarsi, chiedono di poter risolvere congiuntamente il presente procedimento - precisando che il seguente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti sono soggette all'esenzione e ai benefici fiscali - ai fini della emissione della sentenza di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. dare atto che i Signori Parte 1 e Controparte_1 sono separati per effetto di sentenza non definitiva n. 5077/2024, pubblicata il 15/05/2024 e già passata in giudicato;
2. dare atto che entrambe le parti si dichiarano autosufficienti e che la Signora CP 1 rinuncia, con effetti ex tunc, all'assegno di mantenimento riconosciuto a suo favore con l'ordinanza del
23.04.2024 del Giudice Delegato, emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., nonché a tutti i crediti da questa maturati relativi agli assegni di mantenimento dovuti fino ad oggi;
3. dare atto che la rinuncia di cui al punto precedente si estende alle eventuali azioni esecutive promosse o da promuoversi per il recupero forzoso delle predette somme;
4. dare atto che il Signor Pt 1 ha già versato, a favore della Signora CP 1 mediante bonifico bancario su IBAN da questa indicato, l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00), a titolo di composizione delle pendenze economico-patrimoniali tra loro, nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, comunque connessi all'intercorso matrimonio, anche a titolo transattivo di ogni rapporto economico intercorso tra le stesse, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5. dare atto che le Parti hanno già reperito un'intesa ai fini divorzili, che contempla l'ulteriore versamento, da parte del Signor Pt_1 dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio, a titolo di una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, VIII comma, L. 898/70 e successive modifiche, impegnandosi a depositare un ricorso congiunto che recepisca tali accordi;
6. dare atto che le Parti dichiarano fin d'ora che, con il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, causa o titolo, avendo risolto con reciproca soddisfazione ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche indipendentemente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito o lavorativo;
7. dare atto che le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza definitiva di separazione;
disporre la chiusura del procedimento con spese di lite compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in ABBIA TEGRASSO -MI- il 22/10/2014
(anno 2014 atto n. 28 reg. parte 1); Senza figli
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/10/2023 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in data concordando con la richiesta di separazione avanzando ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc,del 19 marzo 2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed all'udienza del 23 aprile 2024, rinviato in prosecuzione udienza ex art 573 bis. 21 c.p.c., è stato esperito con esito negativo di conciliazione le parti hanno insistito nelle domande ed istanze e parte attrice si è riservato .
Con provvedimento del 2 maggio 2024 sono stati adottati provvedimenti provvisori e sono state ammesse le prove;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulla domanda sullo stato delle persone
In data 8 maggio 2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza n. 5077/2024, pubblicata il
14/05/2024non definitiva di separazione ed il procedimento è stato rimesso sul ruolo dell Giudice delegato per l'ulteriore corso
All'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 24 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.Il Giudice Delegato e ha, quindi, rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
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Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo coerenti con le condizioni economiche delle stesse come rappresentate in atti
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
35639 del 2023, richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 5077/2024, del Tribunale di
Milano dell'8/14 maggio 2024, sulle conclusioni congiunte precisate
1) Provvede come da concordi richieste delle parti come sopra trascritte
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura A mato