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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 7.3.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 7017/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv Francesco Celentano Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott.ssa Sarah Raimo) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 31.7..2024, la parte ricorrente in epigrafe, indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato di invalidità in misura CP_1
pari o superiore al 75% ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a seguito di domanda di ricostituzione del 5.7.24. Deduceva la medesima che, già invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua e portatore di handicap in situazione di gravità dal 25.6.18, successivamente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e portatore di handicap grave dal 15.7.19, era stata accertata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa 80% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l.
104/92 all'esito di visita di revisione del 6.2.20 , (i.p. 80% privo di previsione di visita di revisione), che non era stato erogato per effetto della incompatibilità con la prestazione previdenziale.
Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio insistendo per il riconoscimento dello status di invalido nella misura pari o superiore al 74% ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, ricorrendone i requisiti.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda CP_1 per insussistenza del requisito reddituale avendo dichiarato nell'anno di imposta 2023 un reddito superiore al limite stabilito per legge per il riconoscimento della prestazione in parola e l'infondatezza della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza previa discussione la causa è decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perchè inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n. 118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Requisiti socio- economici per il riconoscimento delle prestazioni de qua sono in primis l'età e la totale inabilità lavorativa , per la pensione o, per l'assegno di invalidità civile, nella misura pari o superiore al 74%.
Occorre aggiungere che altro indefettibile requisito è il mancato superamento del limite reddituale legislativamente previsto per il riconoscimento delle prestazioni in parola.
Nella fattispecie l'assenza del requisito economico correlato alla prestazione dedotta conseguente all'accertamento sanitario richiesto, è stato allegato e provato documentalmente CP_ CP_ dall' resistente ( cfr mod 730 relativo al periodo d'imposta 2023 depositato in atti dall' da cui si evince un reddito della ricorrente di €7.587,00).
L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dal difensore di parte ricorrente di prosecuzione del presente procedimento con il giuramento del CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Tanto secondo il consolidato orientamento delle SSUU le quali hanno sancito: “Se è vero che
l'ambito della cognizione del giudice dell'a.t.p.o. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso, e che, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico”( Cass SSUU n. 12903/2021).
Ne consegue che la domanda deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art
100 c.p.c.
Viene assorbita ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 della Costituzione in forza del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale ( cass S.U. 9936/2014)
Stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. le spese di giudizio devono essere integralmente compensate
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese di lite
Foggia, 7.3.2025 ore 13.55
Il Giudice
Rosa Maria Rella
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 7.3.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 7017/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv Francesco Celentano Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott.ssa Sarah Raimo) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 31.7..2024, la parte ricorrente in epigrafe, indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato di invalidità in misura CP_1
pari o superiore al 75% ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a seguito di domanda di ricostituzione del 5.7.24. Deduceva la medesima che, già invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua e portatore di handicap in situazione di gravità dal 25.6.18, successivamente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e portatore di handicap grave dal 15.7.19, era stata accertata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa 80% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l.
104/92 all'esito di visita di revisione del 6.2.20 , (i.p. 80% privo di previsione di visita di revisione), che non era stato erogato per effetto della incompatibilità con la prestazione previdenziale.
Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio insistendo per il riconoscimento dello status di invalido nella misura pari o superiore al 74% ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, ricorrendone i requisiti.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda CP_1 per insussistenza del requisito reddituale avendo dichiarato nell'anno di imposta 2023 un reddito superiore al limite stabilito per legge per il riconoscimento della prestazione in parola e l'infondatezza della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza previa discussione la causa è decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perchè inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n. 118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Requisiti socio- economici per il riconoscimento delle prestazioni de qua sono in primis l'età e la totale inabilità lavorativa , per la pensione o, per l'assegno di invalidità civile, nella misura pari o superiore al 74%.
Occorre aggiungere che altro indefettibile requisito è il mancato superamento del limite reddituale legislativamente previsto per il riconoscimento delle prestazioni in parola.
Nella fattispecie l'assenza del requisito economico correlato alla prestazione dedotta conseguente all'accertamento sanitario richiesto, è stato allegato e provato documentalmente CP_ CP_ dall' resistente ( cfr mod 730 relativo al periodo d'imposta 2023 depositato in atti dall' da cui si evince un reddito della ricorrente di €7.587,00).
L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dal difensore di parte ricorrente di prosecuzione del presente procedimento con il giuramento del CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Tanto secondo il consolidato orientamento delle SSUU le quali hanno sancito: “Se è vero che
l'ambito della cognizione del giudice dell'a.t.p.o. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso, e che, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico”( Cass SSUU n. 12903/2021).
Ne consegue che la domanda deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art
100 c.p.c.
Viene assorbita ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 della Costituzione in forza del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale ( cass S.U. 9936/2014)
Stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. le spese di giudizio devono essere integralmente compensate
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese di lite
Foggia, 7.3.2025 ore 13.55
Il Giudice
Rosa Maria Rella