TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1404/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 07/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla via Cataldi n. 1, ivi elettivamente domiciliato alla via Enrico Toti n. 6 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Rizzo del Foro di Lamezia Terme ( ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano
e dall'Avv. Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_1
Via S. D'Ippolito n.5, come da procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Revoca indennità di malattia per assenza a visita fiscale. Opposizione avverso l'atto
CM11C, relativo a prestazioni a sostegno del reddito, datato 16.09.2020 e notificato il 28.09.2020;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15.12.2021, premetteva di aver prestato attività Parte_1 lavorativa a tempo determinato e pieno dal 10.06.2019 al 31.07.2020, con la qualifica di “uomo di fatica” presso la ditta Emmerre Impianti S.r.l., con sede legale in Lamezia Terme;
di essere stato assente dal lavoro ininterrottamente dal 04.05.2020 sino alla scadenza del contratto di lavoro, perché affetto da retinopatia diabetica proliferativa con maculopatia, come da certificati medici prodotti in atti (v. all.ti 2-9 e 10 fascicolo parte ricorrente); che il periodo di assenza dal lavoro era iniziato con l'inoltro di un certificato medico di infortunio sul lavoro, successivamente qualificato, anche dall' , come malattia (all.ti 11-15); che, con atto CM11C, relativo a prestazioni a sostegno del CP_1
CP_ reddito, datato 16.09.2020 e notificato il 28.09.2020, l' gli comunicava che non era stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 14.09.2020 e che, conseguentemente, le giornate di malattia non potevano essere indennizzate;
di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento senza riscontro alcuno;
che l'assenza alla visita di controllo del
14.09.2020, doveva ritenersi giustificata, in quanto, egli nella mattinata si era recato, per sottoporsi a visita medica, presso lo studio della Dott.ssa Medico Chirurgo con Studio in Persona_1
Lamezia Terme alla via dei Mille n. 5, come da quest'ultima certificato (v. all. 10); che, in ogni caso, non vi era alcun obbligo da parte del ricorrente di rimanere in casa, visto che il contratto di lavoro era scaduto;
che, pertanto, per tutto il periodo di malattia, alcuna assenza ingiustificata poteva essere imputata all'odierno ricorrente.
Deduceva, pertanto, l'illegittimità dell'atto CM11C emesso dall' ed il conseguente silenzio CP_1 rigetto, in quanto, il ricorrente aveva diritto all'indennità di malattia per tutto l'arco temporale in cui era stato assente dal lavoro e cioè dal 04.05.2020 sino alla scadenza del contratto di lavoro, essendo la malattia comprovata da idonea certificazione medica.
Chiedeva, quindi, annullare il provvedimento emesso dall' e tutti gli atti presupposti, CP_1 connessi e conseguenziali e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di malattia per tutto il periodo dal 04.05.2020 sino alla scadenza del contratto di lavoro, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Per l'effetto condannare l' al pagamento della predetta indennità di malattia. CP_1
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto integrale del ricorso perché CP_1 infondato in fatto e diritto.
Al riguardo, l'ente precisava, con riferimento all'assenza a visita fiscale, che la stessa non appariva giustificata, in quanto. l'ipotesi oggetto di causa non rientrava nei casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza come appunto giustificabili ovvero: 1) concomitanza di visite o prestazioni specialistiche;
2) eventi che rendono imprescindibile la presenza del lavoratore, per scongiurare gravi conseguenze economiche o di salute per sé o per i membri della famiglia;
3) momentaneità dell'assenza; 4) cause di forza maggiore. Con riferimento alla richiesta formulata dalla parte ricorrente di pagamento della indennità di malattia a decorrere dalla data dell'infortunio avvenuto il 4.5.2020, precisava, in ogni caso, l'ente che il ricorrente non aveva presentato alcun certificato di malattia per il periodo dal 4/5/2020 ma solo per il periodo dal 24/7/20 al 21/9/20 e, pertanto, posto che il diritto all'indennità di malattia a carico dell' decorre dal quarto giorno (i primi 3 giorni sono considerati di “carenza” e, se previsto dal CP_1 contratto collettivo, devono essere indennizzati dal datore di lavoro), il periodo indennizzabile doveva computarsi a decorrere dal 28/7/20 e sino al 31/7/20, data di cessazione del rapporto di lavoro. CP_ L' chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
3. Espletata la prova per testi richiesta dal ricorrente e istruita la causa mediante acquisizione documentale, veniva rinviata per discussione all'udienza del 7.10.2025, tenutasi con trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
Dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, da quella proveniente dall' e CP_2 prodotta dalla parte ricorrente, con nota depositata il 30.4.2025, emerge che:
- la denuncia dell' infortunio, presuntivamente avvenuto il 4.5.2020, veniva presentata dal datore di lavoro solo il giorno 11.6.2020 e nella stessa il datore medesimo dichiarava: di aver avuto conoscenza del fatto solo il 10.6.2020, che non era presente all'infortunio, che non riteneva la descrizione del fatto veritiera e che il lavoratore non aveva comunicato l'evento né allo stesso né ai colleghi di lavoro;
- il primo certificato medico prodotto all' con N. identificativo 10229383 era datato CP_2
29.5.2020 con prognosi fino al 17.6.2020 ed era stato ricevuto dal datore di lavoro il
10.6.2020;
- il lavoratore aveva abbandonato il posto di lavoro il 29.5.2020;
In particolare, si precisa che risultano in atti i seguenti documenti acquisiti dall' CP_2
- un verbale di pronto soccorso e una certificazione medica di infortunio lavorativo per
“trauma”, entrambi datati 29.5.2020, a firma del medico dott.ssa con Persona_2 prognosi fino al 17.6.2020 e diagnosi di “retinopatia diabetica non proliferante: abbondanti fenomeni emorragici”;
- una certificazione medica di infortunio lavorativo, datata 26.6.2020, a firma del medico dott.ssa con prognosi dal 18.6.2020 al 3.7.2020, nella quale viene indicata Persona_1 specificatamente la dinamica dell'infortunio: “un corpo estraneo colpiva l'occhio”;
- una certificazione medica di infortunio lavorativo datata 11.7.2020 a firma del medico dott.
con prognosi fino al 19.7.2020, nella quale viene descritto l'infortunio “un Persona_2 corpo estraneo colpiva l'occhio”; - comunicazioni intercorse via mail tra il 16 e il 17 luglio 2020 tra il legale del ricorrente e l' in cui l'istituto non riconosce l'infortunio per carenza di documentazione CP_2 amministrativa, assenza di testimoni e insussistenza di nesso causale;
- Documento avente ad oggetto: Segnalazione a caso di dubbia competenza datato 31.8. CP_1
2020 (ex art. 2, comma 1, Convenzione Inail/Inps del 15/12/2014), nel quale l' CP_2 comunica al ricorrente quanto segue:
“ Si comunica che, ai sensi della Convenzione in oggetto, la sua pratica è stata segnalata all' in quanto dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico-legale è CP_1 stata esclusa da parte dell' l'indennizzabilità dell'evento quale infortunio/malattia CP_2 professionale e si è ravvisata la presenza di requisiti che potrebbero qualificare l'evento come riconducibile alla tutela Ai sensi della citata Convenzione, in presenza dei CP_1 requisiti assicurativi, l corrisponderà, in via provvisoria, fino all'assunzione del caso CP_2 da parte dell'Istituto competente e comunque entro i limiti del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di lavoro, le prestazioni economiche di cui all'art. 8 della citata
Convenzione, pari al 50% dell'indennità per inabilità temporanea di cui all'art. 66 T.U. n.
1124/1965. Si fa presente che le suddette prestazioni saranno erogate quale acconto sulla indennità di malattia comune, con riserva di eventuale conguaglio dopo la definizione della competenza tra i due Istituti e fatto salvo l'eventuale recupero delle somme corrisposte in misura superiore a quella spettante. Si informa che questa Sede è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
5. L' a sua volta produceva in atti: CP_1
- Certificato medico inviato dalla dott.ssa datato 24.7.2020 con prognosi da tale Persona_1 data al 21.8.2020 e con diagnosi “Retinopatia Diabetica Proliferativa”
- Verbale di accesso e comunicazione assenza ingiustificata alla visita di controllo del giorno
11.8.2020 (primo accesso);
- Verbale di accesso e comunicazione assenza ingiustificata alla visita di controllo del giorno
14.9.2020 (secondo accesso);
- Certificato medico a firma della dott.ssa del 14.9.2020; Persona_1
6. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti, per come emerge dalla documentazione acquisita agli atti, l'infortunio sarebbe avvenuto per come dichiarato dal ricorrente in data 4.5.2020, lo stesso avrebbe abbandonato il posto di lavoro il 29.5.2020 e denunciato l'infortunio al datore di lavoro il fatto solo in data 10.6.2020. Il datore di lavoro ha, quindi, presentato denuncia di infortunio il giorno seguente ovvero il giorno
11.6.2020, disconoscendo di fatto il sinistro, in quanto, non comunicato né allo stesso né ai colleghi del ricorrente.
Il primo certificato di infortunio risale, quindi, al 29.5.2020 al quale ne seguono altri due con prognosi fino al 19.7.2020.
A fronte della documentazione acquisita e sopra descritta, l' con le mail del 16-17 luglio CP_2
2020 comunicava al legale del ricorrente di non riconoscere l'infortunio per assenza del nesso causale CP_ e il 31.8.2020 invia al lavoratore la Segnalazione a di caso di dubbia competenza “in quanto dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico-legale è stata esclusa da parte dell CP_2
l'indennizzabilità dell'evento quale infortunio/malattia professionale e si è ravvisata la presenza di CP_ requisiti che potrebbero qualificare l'evento come riconducibile alla tutela . CP_ L' a sua volta riceveva il primo certificato medico di malattia, inviato dalla dott.ssa
[...]
, con data 24.7.2020 e con prognosi fino al 21.8.2020 con diagnosi “Retinopatia Diabetica Per_1
Proliferativa.
Intanto, il lavoratore risultava assente ingiustificato alla visita di controllo, sia in data CP_ 11.8.2020 che in data 14.9.2020 e, pertanto, l' emetteva il provvedimento impugnato datato
16.09.2020 e notificato il 28.09.2020, con il quale gli comunica che, non ritenendo giustificabile l'assenza a visita di controllo, la malattia non poteva essere indennizzata.
7. Alla luce della ricostruzione dei fatti per come sopra effettuata, appare del tutto infondata la CP_ pretesa di parte ricorrente di ottenere dall' il trattamento di malattia sin dal 4.5.2020 e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, atteso il tempo trascorso (oltre 3 settimane) dalla data di infortunio dichiarata dal ricorrente (4.5.2020) e quella di presentazione al P.S. dell'Ospedale di Lamezia
(29.5.2020) e successivamente tra il ricovero in P.S. e la data della denuncia fatta al datore di lavoro
(10.6.2020), appare certamente carente la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'infortunio patito dallo stesso, non essendovi prova certa della data e del luogo del fatto, stante altresì l'assenza di testimoni.
In secondo luogo, per come correttamente rilevato dall'istituto resistente, il primo certificato medico di “malattia” (i due precedenti sono certificati di infortunio e il fatto viene effettivamente descritto come “infortunio” anche dal ricorrente in sede di accesso al pronto soccorso) viene inviato CP_ all' solo il 24.7.2020 e, pertanto, appare corretto ritenere che, eventualmente, solo da tale data e fino alla cessazione del rapporto (31.7.2020) - sussistendone i presupposti da verificare in via amministrativa (ovvero tenendo conto della assenza ingiustificata alla visita di controllo per come si dirà nel prosieguo, facendo salvo l'eventuale periodo di carenza e previa verifica che il trattamento di malattia non sia stata già liquidato dal datore di lavoro) il ricorrente potrà beneficiare della relativa CP_ indennità, non potendo l liquidare il trattamento di malattia in assenza di idonea certificazione.
Solo per completezza, si evidenzia che alcuna rilevanza al fine di accogliere la domanda formulata dalla parte ricorrente, può assumere la certificazione, datata 10.05.2020, con la quale il medico Dott. in sede di visita privata, ha diagnosticato al ricorrente all'occhio Persona_3 destro una “Retinopatia diabetica proliferativa con maculapotia” e all'occhio sinistro “Emovitreo con essudazioni siero emorragiche sottoretiniche…grave retinopatia diabetica proliferativa”, trattandosi di certificazione medica del tutto priva di riferimenti causali all'infortunio asseritamente occorso il 4.5.2020.
8. In ogni caso appare assorbente, ai fini del rigetto del ricorso, l'insussistenza di una idonea CP_ giustificazione all'assenza alla visita di controllo del 14.9.2020, che ha correttamente portato l'
a negare il trattamento di malattia.
Preliminarmente, si rileva, al riguardo, che il ricorrente era stato già risultato assente al primo accesso del 11.8.2020 (che riguardava comunque il medesimo evento di malattia come da certificazione in atti) e tale assenza non è stata in alcun modo giustificata.
Quanto poi alla giustificazione fornita dal alla assenza del 14.9.2020, ovvero la Pt_1 necessità di recarsi a visita dal medico curante dott.ssa (che ha rilasciato il certificato in tale Per_1 data ed ha confermato la visita anche in sede di istruttoria testimoniale) occorre rilevare che la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ha chiarito che “in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata ritenuta ingiustificata
l'assenza del lavoratore che aveva accompagnato la sorella per presenziare al ricovero in ospedale del figlio di lei a seguito di un grave incidente stradale, non avendo il dipendente provato né
l'indifferibilità dello spostamento né l'impossibilità di avvisare il datore e l' ” (cfr. ex multis CP_1
Cass. Sez. Lav. N. 3294 19.2.2016).
Nel caso di specie, il ricorrente non fornito alcun prova dell'indifferibilità dello spostamento e CP_ soprattutto, analogamente a quanto avvenuto il giorno 11.8.2020, ha omesso di comunicare all'
l'assenza dal domicilio nella fascia di reperibilità.
In ogni caso, il certificato medico prodotto non indica l'orario in cui il ricorrente si sarebbe recato a visita. Appare, pertanto, del tutto condivisibile, quanto ritenuto dall'ente convenuto in ordine alla mancata giustificazione dell'assenza alla visita di controllo in data 14.9.2020.
9. Per tali motivi il ricorso deve essere integralmente rigettato.
10. Attesa la natura giuridica delle parti, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 07/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla via Cataldi n. 1, ivi elettivamente domiciliato alla via Enrico Toti n. 6 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Rizzo del Foro di Lamezia Terme ( ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano
e dall'Avv. Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_1
Via S. D'Ippolito n.5, come da procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Revoca indennità di malattia per assenza a visita fiscale. Opposizione avverso l'atto
CM11C, relativo a prestazioni a sostegno del reddito, datato 16.09.2020 e notificato il 28.09.2020;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15.12.2021, premetteva di aver prestato attività Parte_1 lavorativa a tempo determinato e pieno dal 10.06.2019 al 31.07.2020, con la qualifica di “uomo di fatica” presso la ditta Emmerre Impianti S.r.l., con sede legale in Lamezia Terme;
di essere stato assente dal lavoro ininterrottamente dal 04.05.2020 sino alla scadenza del contratto di lavoro, perché affetto da retinopatia diabetica proliferativa con maculopatia, come da certificati medici prodotti in atti (v. all.ti 2-9 e 10 fascicolo parte ricorrente); che il periodo di assenza dal lavoro era iniziato con l'inoltro di un certificato medico di infortunio sul lavoro, successivamente qualificato, anche dall' , come malattia (all.ti 11-15); che, con atto CM11C, relativo a prestazioni a sostegno del CP_1
CP_ reddito, datato 16.09.2020 e notificato il 28.09.2020, l' gli comunicava che non era stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 14.09.2020 e che, conseguentemente, le giornate di malattia non potevano essere indennizzate;
di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento senza riscontro alcuno;
che l'assenza alla visita di controllo del
14.09.2020, doveva ritenersi giustificata, in quanto, egli nella mattinata si era recato, per sottoporsi a visita medica, presso lo studio della Dott.ssa Medico Chirurgo con Studio in Persona_1
Lamezia Terme alla via dei Mille n. 5, come da quest'ultima certificato (v. all. 10); che, in ogni caso, non vi era alcun obbligo da parte del ricorrente di rimanere in casa, visto che il contratto di lavoro era scaduto;
che, pertanto, per tutto il periodo di malattia, alcuna assenza ingiustificata poteva essere imputata all'odierno ricorrente.
Deduceva, pertanto, l'illegittimità dell'atto CM11C emesso dall' ed il conseguente silenzio CP_1 rigetto, in quanto, il ricorrente aveva diritto all'indennità di malattia per tutto l'arco temporale in cui era stato assente dal lavoro e cioè dal 04.05.2020 sino alla scadenza del contratto di lavoro, essendo la malattia comprovata da idonea certificazione medica.
Chiedeva, quindi, annullare il provvedimento emesso dall' e tutti gli atti presupposti, CP_1 connessi e conseguenziali e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di malattia per tutto il periodo dal 04.05.2020 sino alla scadenza del contratto di lavoro, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Per l'effetto condannare l' al pagamento della predetta indennità di malattia. CP_1
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto integrale del ricorso perché CP_1 infondato in fatto e diritto.
Al riguardo, l'ente precisava, con riferimento all'assenza a visita fiscale, che la stessa non appariva giustificata, in quanto. l'ipotesi oggetto di causa non rientrava nei casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza come appunto giustificabili ovvero: 1) concomitanza di visite o prestazioni specialistiche;
2) eventi che rendono imprescindibile la presenza del lavoratore, per scongiurare gravi conseguenze economiche o di salute per sé o per i membri della famiglia;
3) momentaneità dell'assenza; 4) cause di forza maggiore. Con riferimento alla richiesta formulata dalla parte ricorrente di pagamento della indennità di malattia a decorrere dalla data dell'infortunio avvenuto il 4.5.2020, precisava, in ogni caso, l'ente che il ricorrente non aveva presentato alcun certificato di malattia per il periodo dal 4/5/2020 ma solo per il periodo dal 24/7/20 al 21/9/20 e, pertanto, posto che il diritto all'indennità di malattia a carico dell' decorre dal quarto giorno (i primi 3 giorni sono considerati di “carenza” e, se previsto dal CP_1 contratto collettivo, devono essere indennizzati dal datore di lavoro), il periodo indennizzabile doveva computarsi a decorrere dal 28/7/20 e sino al 31/7/20, data di cessazione del rapporto di lavoro. CP_ L' chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
3. Espletata la prova per testi richiesta dal ricorrente e istruita la causa mediante acquisizione documentale, veniva rinviata per discussione all'udienza del 7.10.2025, tenutasi con trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
Dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, da quella proveniente dall' e CP_2 prodotta dalla parte ricorrente, con nota depositata il 30.4.2025, emerge che:
- la denuncia dell' infortunio, presuntivamente avvenuto il 4.5.2020, veniva presentata dal datore di lavoro solo il giorno 11.6.2020 e nella stessa il datore medesimo dichiarava: di aver avuto conoscenza del fatto solo il 10.6.2020, che non era presente all'infortunio, che non riteneva la descrizione del fatto veritiera e che il lavoratore non aveva comunicato l'evento né allo stesso né ai colleghi di lavoro;
- il primo certificato medico prodotto all' con N. identificativo 10229383 era datato CP_2
29.5.2020 con prognosi fino al 17.6.2020 ed era stato ricevuto dal datore di lavoro il
10.6.2020;
- il lavoratore aveva abbandonato il posto di lavoro il 29.5.2020;
In particolare, si precisa che risultano in atti i seguenti documenti acquisiti dall' CP_2
- un verbale di pronto soccorso e una certificazione medica di infortunio lavorativo per
“trauma”, entrambi datati 29.5.2020, a firma del medico dott.ssa con Persona_2 prognosi fino al 17.6.2020 e diagnosi di “retinopatia diabetica non proliferante: abbondanti fenomeni emorragici”;
- una certificazione medica di infortunio lavorativo, datata 26.6.2020, a firma del medico dott.ssa con prognosi dal 18.6.2020 al 3.7.2020, nella quale viene indicata Persona_1 specificatamente la dinamica dell'infortunio: “un corpo estraneo colpiva l'occhio”;
- una certificazione medica di infortunio lavorativo datata 11.7.2020 a firma del medico dott.
con prognosi fino al 19.7.2020, nella quale viene descritto l'infortunio “un Persona_2 corpo estraneo colpiva l'occhio”; - comunicazioni intercorse via mail tra il 16 e il 17 luglio 2020 tra il legale del ricorrente e l' in cui l'istituto non riconosce l'infortunio per carenza di documentazione CP_2 amministrativa, assenza di testimoni e insussistenza di nesso causale;
- Documento avente ad oggetto: Segnalazione a caso di dubbia competenza datato 31.8. CP_1
2020 (ex art. 2, comma 1, Convenzione Inail/Inps del 15/12/2014), nel quale l' CP_2 comunica al ricorrente quanto segue:
“ Si comunica che, ai sensi della Convenzione in oggetto, la sua pratica è stata segnalata all' in quanto dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico-legale è CP_1 stata esclusa da parte dell' l'indennizzabilità dell'evento quale infortunio/malattia CP_2 professionale e si è ravvisata la presenza di requisiti che potrebbero qualificare l'evento come riconducibile alla tutela Ai sensi della citata Convenzione, in presenza dei CP_1 requisiti assicurativi, l corrisponderà, in via provvisoria, fino all'assunzione del caso CP_2 da parte dell'Istituto competente e comunque entro i limiti del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di lavoro, le prestazioni economiche di cui all'art. 8 della citata
Convenzione, pari al 50% dell'indennità per inabilità temporanea di cui all'art. 66 T.U. n.
1124/1965. Si fa presente che le suddette prestazioni saranno erogate quale acconto sulla indennità di malattia comune, con riserva di eventuale conguaglio dopo la definizione della competenza tra i due Istituti e fatto salvo l'eventuale recupero delle somme corrisposte in misura superiore a quella spettante. Si informa che questa Sede è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
5. L' a sua volta produceva in atti: CP_1
- Certificato medico inviato dalla dott.ssa datato 24.7.2020 con prognosi da tale Persona_1 data al 21.8.2020 e con diagnosi “Retinopatia Diabetica Proliferativa”
- Verbale di accesso e comunicazione assenza ingiustificata alla visita di controllo del giorno
11.8.2020 (primo accesso);
- Verbale di accesso e comunicazione assenza ingiustificata alla visita di controllo del giorno
14.9.2020 (secondo accesso);
- Certificato medico a firma della dott.ssa del 14.9.2020; Persona_1
6. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti, per come emerge dalla documentazione acquisita agli atti, l'infortunio sarebbe avvenuto per come dichiarato dal ricorrente in data 4.5.2020, lo stesso avrebbe abbandonato il posto di lavoro il 29.5.2020 e denunciato l'infortunio al datore di lavoro il fatto solo in data 10.6.2020. Il datore di lavoro ha, quindi, presentato denuncia di infortunio il giorno seguente ovvero il giorno
11.6.2020, disconoscendo di fatto il sinistro, in quanto, non comunicato né allo stesso né ai colleghi del ricorrente.
Il primo certificato di infortunio risale, quindi, al 29.5.2020 al quale ne seguono altri due con prognosi fino al 19.7.2020.
A fronte della documentazione acquisita e sopra descritta, l' con le mail del 16-17 luglio CP_2
2020 comunicava al legale del ricorrente di non riconoscere l'infortunio per assenza del nesso causale CP_ e il 31.8.2020 invia al lavoratore la Segnalazione a di caso di dubbia competenza “in quanto dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico-legale è stata esclusa da parte dell CP_2
l'indennizzabilità dell'evento quale infortunio/malattia professionale e si è ravvisata la presenza di CP_ requisiti che potrebbero qualificare l'evento come riconducibile alla tutela . CP_ L' a sua volta riceveva il primo certificato medico di malattia, inviato dalla dott.ssa
[...]
, con data 24.7.2020 e con prognosi fino al 21.8.2020 con diagnosi “Retinopatia Diabetica Per_1
Proliferativa.
Intanto, il lavoratore risultava assente ingiustificato alla visita di controllo, sia in data CP_ 11.8.2020 che in data 14.9.2020 e, pertanto, l' emetteva il provvedimento impugnato datato
16.09.2020 e notificato il 28.09.2020, con il quale gli comunica che, non ritenendo giustificabile l'assenza a visita di controllo, la malattia non poteva essere indennizzata.
7. Alla luce della ricostruzione dei fatti per come sopra effettuata, appare del tutto infondata la CP_ pretesa di parte ricorrente di ottenere dall' il trattamento di malattia sin dal 4.5.2020 e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, atteso il tempo trascorso (oltre 3 settimane) dalla data di infortunio dichiarata dal ricorrente (4.5.2020) e quella di presentazione al P.S. dell'Ospedale di Lamezia
(29.5.2020) e successivamente tra il ricovero in P.S. e la data della denuncia fatta al datore di lavoro
(10.6.2020), appare certamente carente la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'infortunio patito dallo stesso, non essendovi prova certa della data e del luogo del fatto, stante altresì l'assenza di testimoni.
In secondo luogo, per come correttamente rilevato dall'istituto resistente, il primo certificato medico di “malattia” (i due precedenti sono certificati di infortunio e il fatto viene effettivamente descritto come “infortunio” anche dal ricorrente in sede di accesso al pronto soccorso) viene inviato CP_ all' solo il 24.7.2020 e, pertanto, appare corretto ritenere che, eventualmente, solo da tale data e fino alla cessazione del rapporto (31.7.2020) - sussistendone i presupposti da verificare in via amministrativa (ovvero tenendo conto della assenza ingiustificata alla visita di controllo per come si dirà nel prosieguo, facendo salvo l'eventuale periodo di carenza e previa verifica che il trattamento di malattia non sia stata già liquidato dal datore di lavoro) il ricorrente potrà beneficiare della relativa CP_ indennità, non potendo l liquidare il trattamento di malattia in assenza di idonea certificazione.
Solo per completezza, si evidenzia che alcuna rilevanza al fine di accogliere la domanda formulata dalla parte ricorrente, può assumere la certificazione, datata 10.05.2020, con la quale il medico Dott. in sede di visita privata, ha diagnosticato al ricorrente all'occhio Persona_3 destro una “Retinopatia diabetica proliferativa con maculapotia” e all'occhio sinistro “Emovitreo con essudazioni siero emorragiche sottoretiniche…grave retinopatia diabetica proliferativa”, trattandosi di certificazione medica del tutto priva di riferimenti causali all'infortunio asseritamente occorso il 4.5.2020.
8. In ogni caso appare assorbente, ai fini del rigetto del ricorso, l'insussistenza di una idonea CP_ giustificazione all'assenza alla visita di controllo del 14.9.2020, che ha correttamente portato l'
a negare il trattamento di malattia.
Preliminarmente, si rileva, al riguardo, che il ricorrente era stato già risultato assente al primo accesso del 11.8.2020 (che riguardava comunque il medesimo evento di malattia come da certificazione in atti) e tale assenza non è stata in alcun modo giustificata.
Quanto poi alla giustificazione fornita dal alla assenza del 14.9.2020, ovvero la Pt_1 necessità di recarsi a visita dal medico curante dott.ssa (che ha rilasciato il certificato in tale Per_1 data ed ha confermato la visita anche in sede di istruttoria testimoniale) occorre rilevare che la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ha chiarito che “in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata ritenuta ingiustificata
l'assenza del lavoratore che aveva accompagnato la sorella per presenziare al ricovero in ospedale del figlio di lei a seguito di un grave incidente stradale, non avendo il dipendente provato né
l'indifferibilità dello spostamento né l'impossibilità di avvisare il datore e l' ” (cfr. ex multis CP_1
Cass. Sez. Lav. N. 3294 19.2.2016).
Nel caso di specie, il ricorrente non fornito alcun prova dell'indifferibilità dello spostamento e CP_ soprattutto, analogamente a quanto avvenuto il giorno 11.8.2020, ha omesso di comunicare all'
l'assenza dal domicilio nella fascia di reperibilità.
In ogni caso, il certificato medico prodotto non indica l'orario in cui il ricorrente si sarebbe recato a visita. Appare, pertanto, del tutto condivisibile, quanto ritenuto dall'ente convenuto in ordine alla mancata giustificazione dell'assenza alla visita di controllo in data 14.9.2020.
9. Per tali motivi il ricorso deve essere integralmente rigettato.
10. Attesa la natura giuridica delle parti, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara