Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 05/12/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Giudizio 74431 SENTENZA N. 372/2025 Repubblica italiana in nome del popolo italiano la Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per la Campania composta dai magistrati:
Paolo Novelli Presidente UG UM GI relatore
RI PE GI
ha pronunciato la seguente sentenza parziale riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa, concernente anche altri soggetti, iscritto al n° 74431 del registro di segreteria proposto da Procura regionale presso questa Sezione, in persona del s.p.g. Raffaele Cangiano;
contro IA OM, nato a [...] il [...] e residente a [...], codice fiscale brsdnc73d03g964a, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Basile e Carmine Farina (entrambi del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Nicola Fasano n° 5 presso lo studio dei difensori stessi.
fatto
1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 26 luglio 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio quattro soci della cooperativa edilizia “Quarto Interforze”, la quale aveva ottenuto dalla Regione Campania contributi a fondo perduto per la costruzione di unità immobiliari ad uso abitativo nel comune di Quarto (NA). In particolare l’odierna attrice ha evidenziato che, in riferimento a ciascun socio, quel contributo era stato subordinato non soltanto alla successiva destinazione ad abitazione principale per la rispettiva unità immobiliare; ma anche alla preclusione di alienare o locare quest’ultima, prima che fosse trascorso un quinquennio dal suo acquisto in via definitiva. Invece la Procura regionale ha lamentato che i soci EN AN, OM IA, TT ET e IE IN non avevano rispettato quelle condizioni; ed ha passato in rassegna le vicende concernenti l’unità immobiliare assegnata ad ognuno di loro, culminate nella revoca del rispettivo contributo regionale e nell’apertura di un procedimento penale nei confronti di ciascuno di essi, ad eccezione del IA.
Conclusivamente nei confronti di quei quattro convenuti è stato domandato il risarcimento del danno di 15.931,69 euro rispettivamente cagionato alla Regione: equivalente, appunto, alla porzione di contributo che a quest’ultima non era stata restituita dalla cooperativa edilizia in conseguenza delle condotte in questione.
2. Con comparsa depositata il 16 dicembre 2024 si è costituito il IA, eccependo la prescrizione del credito erariale: dovendosi aver riguardo, a suo dire, alla data del 20 febbraio 2018 in cui la Guardia di Finanza aveva stilato un’annotazione riguardo al caso di specie. Nel merito lui ha contestato l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, dato che aveva sempre abitato nell’unità immobiliare assegnatagli. Inoltre egli ha formulato un’istanza per definire l’odierno giudizio con rito abbreviato: istanza rispetto alla quale, con parere in data 30 dicembre 2024, la Procura regionale ha concordato per la misura del 30% del petitum specificamente riferito al IA stesso.
3. Poi, all’esito dell’udienza camerale del 16 gennaio 2025, è stato emesso il decreto n° 2/2025: in virtù del quale è stato determinato in 4.779,51 euro l’importo che il IA aveva l’onere di versare alla Regione in riferimento al danno richiesto in citazione.
Quindi, l’11 marzo di quello stesso anno, il IA ha prodotto la contabile bancaria del bonifico di 4.779,51 euro eseguito in favore della Regione, in relazione al predetto decreto. E, il 24 di quel medesimo mese, ha versato in atti un carteggio tramite cui la Regione stessa confermava di aver ricevuto la somma in questione.
Su tali presupposti, nell’udienza camerale del 3 aprile 2025, la causa è stata nuovamente discussa dalla Procura attrice e dal IA stesso, venendo quindi trattenuta in decisione in parte qua.
diritto
4. Posto che del decreto n° 2/2025 è stata data comunicazione il 24 gennaio di quello stesso anno al IA, dal messaggio di posta elettronica inviatogli dalla Regione si evince che il predetto bonifico di 4.779,51 euro è stato accreditato alla Regione stessa lunedì 24 febbraio 2025: cioè il giorno lavorativo successivo a quello, festivo, nel quale veniva a spirare il termine di trenta giorni fissato per il pagamento nel predetto decreto.
Perciò, ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell’art. 130 c.g.c., l’integrale e puntuale versamento del quantum statuito in quel decreto comporta il non luogo a procedere riguardo al capo di domanda specificamente azionato nei confronti del IA.
5. Altresì, nel definire pur parzialmente un giudizio con il rito abbreviato, il comma 8 di quel medesimo art. 130 impone di statuire riguardo alle relative spese di giustizia.
In proposito la circostanza che, nella prospettazione attorea, al IA risultasse ascritto un quarto del complessivo danno erariale giustifica la sua condanna a pagare una corrispondente quota delle spese di giustizia finora maturate, quale liquidata dalla segreteria di questa Sezione con nota a margine della presente sentenza.
p.q.m.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, parzialmente pronunciando in relazione al giudizio n° 74431:
· dichiara il non luogo a procedere sul capo di domanda proposto dalla Procura regionale nei confronti di OM IA;
· pone a carico del IA un quarto delle spese di giudizio finora maturate, liquidate per tale quota dalla segreteria della Sezione con nota a margine della presente sentenza.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Giudizio 74431 il giudice estensore
(UG UM)
il presidente
(Paolo Novelli)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria in data 05/12/2025
PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(UR LA)
IL FUNZIONARIO
(dott.ssa Valentina Tomarchi)
(firma digitale)