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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 125 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 125 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. . ) con il Parte_1 C.F._1
AN AR ( AN CodiceFiscale_2 RA (C.F. C.F._3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_4 patrocinio dell'Avv. TORNANI TANIA ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 24/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia maggiorenne, ma Per_1 non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. La casa coniugale sita in Rimini Via Guadagnoli n. 16 resta assegnata al marito insieme alle relative pertinenze ed al mobilio ivi contenuto.
2. Il IG. ontribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 694,92 mensili, come già rivalutati CP_1 al mese di febbraio 2024, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, il tutto fino al raggiungimento della sua autonomia economica. La somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
3. Il padre si farà carico del 70% delle spese straordinarie (rimanendo il 30% a carico della madre) per la minore, secondo la qualificazione e l'elencazione contenuti nel protocollo del CNF del 29.11.2017 che le parti dichiarano di conoscere e che qui si intende come trascritto e riportato. Qualora le suddette spese, nessuna esclusa, siano anticipate da uno dei genitori, questo avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota parte spettante a quest'ultimo, previa presentazione di relativo giustificativo. Resta inteso che le spese, eccetto quelle urgenti ed imprevedibili, dovranno essere previamente concordate dai genitori. Il dissenso dovrà essere comunicato entro 10 giorni dall'inoltro della richiesta scritta da parte dell'altro genitore.
4. I ricorrenti statuiscono la revoca, a far data dall'01.01.2025 dell'assegno mensile previsto in sede di separazione in favore della moglie che sarà sostituito dall'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 della L. di divorzio dell'ammontare di € 247.500,00 pari alla metà del prezzo dell'immobile che la IG.ra Pt_1 acquisterà dalla Società Stone Live srl sito in Rimini Via Borgatti n. 13-15;
5. I ricorrenti danno atto che il IG. ha già corrisposto alla IG.ra la somma di € 76.000,00 in CP_1 Pt_1 data 18.12.2024; quanto ai restanti € 172.500,00 (centosettantaduemilacinquecento/00) oltre al 50% dell'IVA ed al 50% delle spese, imposte e tasse relative al contratto preliminare ed all'atto notarile di compravendita il pagamento avverrà entro e non oltre 15 giorni prima della data che sarà fissata per il rogito notarile.
pagina 2 di 4 6. L'assegno divorzile una tantum, come sopra determinato, sarà corrisposto dal alla con le CP_1 Pt_1 medesime modalità anche nell'ipotesi in cui l'acquisto dell'immobile di cui al punto 8 non dovesse andare a buon fine per qualsivoglia motivo.
7. In ragione della corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, le parti statuiscono che, a far data dal mese di stipula del rogito notarile, è revocato il contributo alla locazione fissato a carico del in € CP_1
500,00 in sede di separazione.
8. La sig.ra , con la ricezione della somma una tantum sopra indicata, dichiara sin da ora di Parte_1 non avere più nulla a pretendere essendo altresì consapevole di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig. Controparte_1
9. Con la corresponsione della somma di cui al punto 8 che precede, i sigg.ri e Controparte_1 [...] dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito qualsivoglia rapporto Parte_1 patrimoniale anche pregresso tra loro pendente ad eccezione del contributo al mantenimento della figlia
Per_1
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 10.09.2011 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 155 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 125 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. . ) con il Parte_1 C.F._1
AN AR ( AN CodiceFiscale_2 RA (C.F. C.F._3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_4 patrocinio dell'Avv. TORNANI TANIA ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 24/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia maggiorenne, ma Per_1 non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. La casa coniugale sita in Rimini Via Guadagnoli n. 16 resta assegnata al marito insieme alle relative pertinenze ed al mobilio ivi contenuto.
2. Il IG. ontribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 694,92 mensili, come già rivalutati CP_1 al mese di febbraio 2024, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, il tutto fino al raggiungimento della sua autonomia economica. La somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
3. Il padre si farà carico del 70% delle spese straordinarie (rimanendo il 30% a carico della madre) per la minore, secondo la qualificazione e l'elencazione contenuti nel protocollo del CNF del 29.11.2017 che le parti dichiarano di conoscere e che qui si intende come trascritto e riportato. Qualora le suddette spese, nessuna esclusa, siano anticipate da uno dei genitori, questo avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota parte spettante a quest'ultimo, previa presentazione di relativo giustificativo. Resta inteso che le spese, eccetto quelle urgenti ed imprevedibili, dovranno essere previamente concordate dai genitori. Il dissenso dovrà essere comunicato entro 10 giorni dall'inoltro della richiesta scritta da parte dell'altro genitore.
4. I ricorrenti statuiscono la revoca, a far data dall'01.01.2025 dell'assegno mensile previsto in sede di separazione in favore della moglie che sarà sostituito dall'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 della L. di divorzio dell'ammontare di € 247.500,00 pari alla metà del prezzo dell'immobile che la IG.ra Pt_1 acquisterà dalla Società Stone Live srl sito in Rimini Via Borgatti n. 13-15;
5. I ricorrenti danno atto che il IG. ha già corrisposto alla IG.ra la somma di € 76.000,00 in CP_1 Pt_1 data 18.12.2024; quanto ai restanti € 172.500,00 (centosettantaduemilacinquecento/00) oltre al 50% dell'IVA ed al 50% delle spese, imposte e tasse relative al contratto preliminare ed all'atto notarile di compravendita il pagamento avverrà entro e non oltre 15 giorni prima della data che sarà fissata per il rogito notarile.
pagina 2 di 4 6. L'assegno divorzile una tantum, come sopra determinato, sarà corrisposto dal alla con le CP_1 Pt_1 medesime modalità anche nell'ipotesi in cui l'acquisto dell'immobile di cui al punto 8 non dovesse andare a buon fine per qualsivoglia motivo.
7. In ragione della corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, le parti statuiscono che, a far data dal mese di stipula del rogito notarile, è revocato il contributo alla locazione fissato a carico del in € CP_1
500,00 in sede di separazione.
8. La sig.ra , con la ricezione della somma una tantum sopra indicata, dichiara sin da ora di Parte_1 non avere più nulla a pretendere essendo altresì consapevole di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig. Controparte_1
9. Con la corresponsione della somma di cui al punto 8 che precede, i sigg.ri e Controparte_1 [...] dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito qualsivoglia rapporto Parte_1 patrimoniale anche pregresso tra loro pendente ad eccezione del contributo al mantenimento della figlia
Per_1
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 10.09.2011 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 155 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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