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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2524/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2524/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Il giudice istruttore,
viste le note scritte depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 a norma dell'art. 127 ter cpc;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 8 IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2524/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Malandrino Mariapaola giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA A. DE GASPERI, 151 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la società per sentirla condannare al pagamento in suo Controparte_1
favore, in virtù della polizza assicurativa in corso, della somma di euro 43.700,00 o di quella diversa riconosciuta in corso di causa, a titolo di indennizzo per i danni riportati dall'organo antico a canne della sita in Noto. Controparte_2
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha esposto:
- di avere stipulato in data 19.11.2018 con la società convenuta la polizza di assicurazioni "AZ
Multirischi” n. 113570629 nella quale era previsto il risarcimento per danni da eventi atmosferici fino ad un massimo di euro 1.100.000,00;
- che in data 24.02.2019 l'antico organo a canne a trasmissione elettrica in uso nella chiesa della subiva ingenti danni a seguito del fortissimo shock elettrico causato da un Controparte_2
fulmine durante un violento temporale abbattutosi in zona;
- che, denunciato il sinistro alla società assicuratrice, quest'ultima formulava un'offerta di risarcimento per l'importo complessivo di euro 6.300,00 dovuto a titolo di indennizzo per il danno da fenomeno elettrico;
- che, trattandosi invece di danno dipeso da un evento atmosferico rientrante nella copertura della polizza stipulata, parte attrice reclamava il suo diritto a ricevere il maggiore indennizzo di euro
50.000,00 e, pertanto, tratteneva la somma corrisposta dalla società convenuta a titolo di acconto sul maggior danno riportato dall'organo.
Stante il rifiuto della società assicuratrice di corrispondere l'indennizzo richiesto e la mancata composizione in via stragiudiziale della lite, l'attore incardinava il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno nel rispetto delle condizioni di polizza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.09.2022 si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo di accertare che il danno lamentato non rientri tra i danni da eventi atmosferici e conseguentemente respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. la causa, istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'espletamento di c.t.u. è stata rinviata all'udienza del 4.12.2024 per discussione e decisione ex art. 281- sexies cpc. Disposto ulteriore rinvio chiesto dalle parti per il tentativo di bonario componimento poi fallito, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025 per discussione e decisione a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione alle parti di termine per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
pagina 4 di 8 Con note depositate in data 11.03.2025 la ha rappresentato di avere Controparte_1
provveduto, tenuto conto della stima dei danni per come quantificati dal nominato CTU, alla corresponsione in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di € 6.000,00 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Parte attrice nelle note depositate in data 12.03.2025 ha invece insistito nelle proprie richieste chiedendo la nomina di nuovo CTU.
Preliminarmente si dà atto che in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso non può farsi luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere (Cass. n.19845/2019; Cass. n.
21757/2021).
Ciò posto, la domanda svolta da parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
La domanda azionata è una domanda di adempimento contrattuale volta a conseguire un indennizzo assicurativo.
Secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n.
13533 del 2001, in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa….." (così, tra le altre, Cass. Civ. 16/02/2022 n. 5128).
Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, "il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa
e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro" (Cass. Civ. n. 30656/2017); mentre sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass.
Civ. 14/03/2024 n. 6954; Cass. Civ. n. 33446/2023; Cass. Civ. n. 1558/2018;).
Nel caso di specie, l'odierno attore allega di essere contraente della polizza "AZ Multirischi” n.
113570629, stipulata con la società convenuta, e chiede il pagamento dell'importo di euro 43.700,00 a titolo di indennizzo riconducibile alla garanzia “eventi atmosferici” deducendo che l'antico organo a canne sito nella chiesa della Madonna del in Noto abbia subìto ingenti danni, stimati in euro CP_2
pagina 5 di 8 50.000,00, a seguito di un violento temporale verificatosi il 24.02.2019 e precisamente a causa di un fortissimo shock derivato da un fulmine.
La convenuta società assicuratrice non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale ma ha motivato il diniego alla corresponsione dell'indennizzo richiesto da parte attrice sostenendo, contrariamente all'assunto di controparte, l'inoperatività della garanzia “Eventi atmosferici” per essere il danno causato da fenomeno elettrico e, pertanto, rientrante nella garanzia prevista dalla polizza entro il limite dell'indennizzo di euro 7.000,00, ritenendo quindi esaustivo il pagamento già corrisposto.
Nel caso di specie, quindi, la posizione delle parti diverge per ciò che riguarda la riconducibilità dell'evento dannoso in concreto verificatosi nell'ambito della garanzia prestata per eventi atmosferici o nella garanzia “fenomeno elettrico”.
La decisione della controversia, pertanto, impone di verificare se il danno occorso rientri nella garanzia assicurativa riguardante i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico ovvero nell'ambito della garanzia per danni derivanti da Eventi atmosferici, come sostenuto dall'odierno attore, entrambe richiamate nella polizza.
A tal fine occorre esaminare il contenuto del contratto assicurativo e, in particolare, quanto previsto nelle condizioni generali di polizza e nelle singole garanzie aggiuntive pattuite.
In particolare, l'art. “Oggetto dell'Assicurazione” delle condizioni generali relative alla Sezione incendio (pag. 29), nello specificare l'oggetto dell'assicurazione, contempla i danni materiali alle cose assicurate, direttamente causati da "incendio, azione del fulmine, ….”, mentre il successivo art. “Rischi esclusi dall'Assicurazione” contempla tra le esclusioni "i danni causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, Alluvioni, trombe d'aria, uragani, maremoto, mareggiate, frane, valanghe, slavine ….; i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione".
La garanzia aggiuntiva FE-Fenomeno elettrico (pag. 31) prevede che, in deroga al predetto art.
“Rischi esclusi dall'Assicurazione”, la società indennizza “i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate per effetto di correnti, scariche, sovratensioni od altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione”
L'ulteriore garanzia aggiuntiva ATM - Eventi atmosferici (pag. 32) anch'essa richiamata in polizza prevede, a sua volta, che, in deroga all'art. “Rischi esclusi dall'Assicurazione” delle condizioni generali di assicurazione, la società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate per effetto di “uragano, bufere, tempeste, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei pagina 6 di 8 Fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al , alle pareti o ai Serramenti dalla Pt_2 violenza degli eventi di cui sopra”.
Ponendo le citate clausole in correlazione tra loro emerge chiaramente che i rischi di danno contemplati nelle richiamate garanzie aggiuntive sono diversi e, segnatamente: i danni di natura elettrica, causati alle cose assicurate, dal fulmine o anche da altri eventi coperti dall'assicurazione – e quindi anche da eventi atmosferici - rientrano nell'ambito della citata garanzia CP_3 elettrico”; i danni, invece, diversi da quelli di natura elettrica derivanti da eventi atmosferici rientrano nell'oggetto della clausola “ATM - Eventi atmosferici”
La garanzia “ATM - Eventi atmosferici” concerne, cioè, ogni altro tipo di danno – diverso da quello di natura elettrica specificamente contemplato nell'apposita clausola “FE-Fenomeno elettrico” – derivante dagli eventi atmosferici elencati.
Orbene, nel caso in esame, dalle risultanze dell'espletata CTU (pag. 4) è emerso che il danneggiamento dell'organo per cui è causa è derivato da una sovratensione nella rete elettrica di alimentazione dovuta ad una fulminazione indiretta in occasione del violento temporale abbattutosi in zona in data 23- 24/02/2019.
L'evento dannoso per cui è causa, quindi, è risultato causalmente collegato al fenomeno elettrico
(sovraccarico di tensione elettrica causata dal fulmine) correlato all'evento meteorologico di particolare intensità e, pertanto, è riconducibile alla sfera dei rischi garantiti dalla citata clausola “FE-Fenomeno elettrico” e non alla diversa garanzia prevista per i danni provocati da eventi atmosferici.
In ragione di quanto esposto, pertanto, la domanda attorea deve ritenersi infondata e va rigettata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con conseguente condanna di parte attrice alla loro integrale rifusione in favore della società convenuta.
Anche le spese di CTU, già liquidate nel giudizio con separato decreto, si pongono ad esclusivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2524/2022 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta, perché infondata per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di Ingegneri nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- Condanna a rifondere alla convenuta società in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in euro 7616,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 - Pone le spese di CTU,già liquidate nel giudizio con separato decreto, ,ad esclusivo carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2524/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Il giudice istruttore,
viste le note scritte depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 a norma dell'art. 127 ter cpc;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 8 IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2524/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Malandrino Mariapaola giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA A. DE GASPERI, 151 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la società per sentirla condannare al pagamento in suo Controparte_1
favore, in virtù della polizza assicurativa in corso, della somma di euro 43.700,00 o di quella diversa riconosciuta in corso di causa, a titolo di indennizzo per i danni riportati dall'organo antico a canne della sita in Noto. Controparte_2
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha esposto:
- di avere stipulato in data 19.11.2018 con la società convenuta la polizza di assicurazioni "AZ
Multirischi” n. 113570629 nella quale era previsto il risarcimento per danni da eventi atmosferici fino ad un massimo di euro 1.100.000,00;
- che in data 24.02.2019 l'antico organo a canne a trasmissione elettrica in uso nella chiesa della subiva ingenti danni a seguito del fortissimo shock elettrico causato da un Controparte_2
fulmine durante un violento temporale abbattutosi in zona;
- che, denunciato il sinistro alla società assicuratrice, quest'ultima formulava un'offerta di risarcimento per l'importo complessivo di euro 6.300,00 dovuto a titolo di indennizzo per il danno da fenomeno elettrico;
- che, trattandosi invece di danno dipeso da un evento atmosferico rientrante nella copertura della polizza stipulata, parte attrice reclamava il suo diritto a ricevere il maggiore indennizzo di euro
50.000,00 e, pertanto, tratteneva la somma corrisposta dalla società convenuta a titolo di acconto sul maggior danno riportato dall'organo.
Stante il rifiuto della società assicuratrice di corrispondere l'indennizzo richiesto e la mancata composizione in via stragiudiziale della lite, l'attore incardinava il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno nel rispetto delle condizioni di polizza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.09.2022 si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo di accertare che il danno lamentato non rientri tra i danni da eventi atmosferici e conseguentemente respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. la causa, istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'espletamento di c.t.u. è stata rinviata all'udienza del 4.12.2024 per discussione e decisione ex art. 281- sexies cpc. Disposto ulteriore rinvio chiesto dalle parti per il tentativo di bonario componimento poi fallito, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025 per discussione e decisione a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione alle parti di termine per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
pagina 4 di 8 Con note depositate in data 11.03.2025 la ha rappresentato di avere Controparte_1
provveduto, tenuto conto della stima dei danni per come quantificati dal nominato CTU, alla corresponsione in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di € 6.000,00 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Parte attrice nelle note depositate in data 12.03.2025 ha invece insistito nelle proprie richieste chiedendo la nomina di nuovo CTU.
Preliminarmente si dà atto che in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso non può farsi luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere (Cass. n.19845/2019; Cass. n.
21757/2021).
Ciò posto, la domanda svolta da parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
La domanda azionata è una domanda di adempimento contrattuale volta a conseguire un indennizzo assicurativo.
Secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n.
13533 del 2001, in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa….." (così, tra le altre, Cass. Civ. 16/02/2022 n. 5128).
Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, "il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa
e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro" (Cass. Civ. n. 30656/2017); mentre sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass.
Civ. 14/03/2024 n. 6954; Cass. Civ. n. 33446/2023; Cass. Civ. n. 1558/2018;).
Nel caso di specie, l'odierno attore allega di essere contraente della polizza "AZ Multirischi” n.
113570629, stipulata con la società convenuta, e chiede il pagamento dell'importo di euro 43.700,00 a titolo di indennizzo riconducibile alla garanzia “eventi atmosferici” deducendo che l'antico organo a canne sito nella chiesa della Madonna del in Noto abbia subìto ingenti danni, stimati in euro CP_2
pagina 5 di 8 50.000,00, a seguito di un violento temporale verificatosi il 24.02.2019 e precisamente a causa di un fortissimo shock derivato da un fulmine.
La convenuta società assicuratrice non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale ma ha motivato il diniego alla corresponsione dell'indennizzo richiesto da parte attrice sostenendo, contrariamente all'assunto di controparte, l'inoperatività della garanzia “Eventi atmosferici” per essere il danno causato da fenomeno elettrico e, pertanto, rientrante nella garanzia prevista dalla polizza entro il limite dell'indennizzo di euro 7.000,00, ritenendo quindi esaustivo il pagamento già corrisposto.
Nel caso di specie, quindi, la posizione delle parti diverge per ciò che riguarda la riconducibilità dell'evento dannoso in concreto verificatosi nell'ambito della garanzia prestata per eventi atmosferici o nella garanzia “fenomeno elettrico”.
La decisione della controversia, pertanto, impone di verificare se il danno occorso rientri nella garanzia assicurativa riguardante i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico ovvero nell'ambito della garanzia per danni derivanti da Eventi atmosferici, come sostenuto dall'odierno attore, entrambe richiamate nella polizza.
A tal fine occorre esaminare il contenuto del contratto assicurativo e, in particolare, quanto previsto nelle condizioni generali di polizza e nelle singole garanzie aggiuntive pattuite.
In particolare, l'art. “Oggetto dell'Assicurazione” delle condizioni generali relative alla Sezione incendio (pag. 29), nello specificare l'oggetto dell'assicurazione, contempla i danni materiali alle cose assicurate, direttamente causati da "incendio, azione del fulmine, ….”, mentre il successivo art. “Rischi esclusi dall'Assicurazione” contempla tra le esclusioni "i danni causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, Alluvioni, trombe d'aria, uragani, maremoto, mareggiate, frane, valanghe, slavine ….; i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione".
La garanzia aggiuntiva FE-Fenomeno elettrico (pag. 31) prevede che, in deroga al predetto art.
“Rischi esclusi dall'Assicurazione”, la società indennizza “i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate per effetto di correnti, scariche, sovratensioni od altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione”
L'ulteriore garanzia aggiuntiva ATM - Eventi atmosferici (pag. 32) anch'essa richiamata in polizza prevede, a sua volta, che, in deroga all'art. “Rischi esclusi dall'Assicurazione” delle condizioni generali di assicurazione, la società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate per effetto di “uragano, bufere, tempeste, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei pagina 6 di 8 Fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al , alle pareti o ai Serramenti dalla Pt_2 violenza degli eventi di cui sopra”.
Ponendo le citate clausole in correlazione tra loro emerge chiaramente che i rischi di danno contemplati nelle richiamate garanzie aggiuntive sono diversi e, segnatamente: i danni di natura elettrica, causati alle cose assicurate, dal fulmine o anche da altri eventi coperti dall'assicurazione – e quindi anche da eventi atmosferici - rientrano nell'ambito della citata garanzia CP_3 elettrico”; i danni, invece, diversi da quelli di natura elettrica derivanti da eventi atmosferici rientrano nell'oggetto della clausola “ATM - Eventi atmosferici”
La garanzia “ATM - Eventi atmosferici” concerne, cioè, ogni altro tipo di danno – diverso da quello di natura elettrica specificamente contemplato nell'apposita clausola “FE-Fenomeno elettrico” – derivante dagli eventi atmosferici elencati.
Orbene, nel caso in esame, dalle risultanze dell'espletata CTU (pag. 4) è emerso che il danneggiamento dell'organo per cui è causa è derivato da una sovratensione nella rete elettrica di alimentazione dovuta ad una fulminazione indiretta in occasione del violento temporale abbattutosi in zona in data 23- 24/02/2019.
L'evento dannoso per cui è causa, quindi, è risultato causalmente collegato al fenomeno elettrico
(sovraccarico di tensione elettrica causata dal fulmine) correlato all'evento meteorologico di particolare intensità e, pertanto, è riconducibile alla sfera dei rischi garantiti dalla citata clausola “FE-Fenomeno elettrico” e non alla diversa garanzia prevista per i danni provocati da eventi atmosferici.
In ragione di quanto esposto, pertanto, la domanda attorea deve ritenersi infondata e va rigettata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con conseguente condanna di parte attrice alla loro integrale rifusione in favore della società convenuta.
Anche le spese di CTU, già liquidate nel giudizio con separato decreto, si pongono ad esclusivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2524/2022 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta, perché infondata per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di Ingegneri nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- Condanna a rifondere alla convenuta società in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in euro 7616,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 - Pone le spese di CTU,già liquidate nel giudizio con separato decreto, ,ad esclusivo carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8