TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3193/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3193/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Augusta (SR), Via Principe Umberto n. C.F._1
245, presso lo studio dell'avv. VERDIRRAME CONCETTINA, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Termini Imerese (PA), Via Vittorio C.F._2
1 Amedeo n. 33, presso lo studio dell'avv. DEMMA ELISA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di avere contratto matrimonio in Comiso (RG) in Parte_1
data 27 giugno 2009 con , e che dalla loro unione sono nati due figli Controparte_1
, il 16.3.2014, e il 22.9.2020, ha chiesto a questo Persona_1 Persona_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
, avendo iscritto a sua volta analogo procedimento portante il n. Controparte_1
5019/2024 R.g.a.c., poi riunito al presente, si è costituita nel presente giudizio e non si è opposta alla domanda del ricorrente.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 07.11.2024, riuniti i giudizi ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione;
pertanto, rinunciate espressamente le reciproche e precedenti domande, hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto;
pertanto, tutte le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
2 Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_1 Persona_2
madre alla quale va assegnata la casa familiare sita in Catania, Via Cervignano Controparte_1
n. 47.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e precisamente: il padre potrà vedere e tenere Parte_1
con sé i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti con un anticipo di circa sette giorni, due pomeriggi a settimana, indicativamente individuati nel Lunedì e Giovedì, con prelevamento dei figli a scuola e permanenza col padre sino alle ore 21,00, ed ancora a fine settimana alternati dall'uscita della scuola del venerdì sino alle ore 18,00 della domenica sera;
durante il periodo estivo i bambini trascorreranno le vacanze estive durante i mesi di Luglio ed Agosto a settimane alterne con ciascun genitore, da concordarsi anticipatamente entro il mese di Maggio, e con espressa autorizzazione di condurre i figli presso il proprio luogo di vacanza, salva comunicazione, e con impegno dei genitori di concordare modalità di prelevamento e di accompagnamento (alternato o a metà strada); ad anni alterni la settimana di Natale (dal 24 al
30) con la mamma e la settimana di Capodanno (30.12 al 06.01) con il papà, e così per gli ulteriori periodi di festa. Solamente nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti e nella ipotesi di mancanza di accordo nei termini che precedono, le modalità del diritto di visita vanno disciplinate come in dispositivo.
Il Tribunale, altresì, prende atto che le parti hanno concordato che i compleanni dei figli vengano trascorsi assieme dai genitori con i figli nel comune di residenza dei figli, salvo diverso accordo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il padre Parte_1
debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni versando, un assegno mensile
[...]
dell'importo complessivo di Euro 1.300,00, (comprensivo del rateo di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale in Catania, Via Cervignano n. 47), oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
3 Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, che congiuntamente hanno previsto l'integrale percepimento dell'assegno unico (o di altro beneficio previsto dalla legge) da parte della madre collocataria.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Controparte_1
Assegna la casa coniugale a Controparte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé i figli Parte_1
minorenni e come in parte motiva compatibilmente con Persona_1 Persona_2
le esigenze dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività
4 previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minorenni Parte_1
e versando a entro il giorno 5 di ogni Persona_2 Persona_1 Controparte_1
mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 1.300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del Tribunale di Catania, con decorrenza dal 07.11.2024;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3193/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Augusta (SR), Via Principe Umberto n. C.F._1
245, presso lo studio dell'avv. VERDIRRAME CONCETTINA, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Termini Imerese (PA), Via Vittorio C.F._2
1 Amedeo n. 33, presso lo studio dell'avv. DEMMA ELISA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di avere contratto matrimonio in Comiso (RG) in Parte_1
data 27 giugno 2009 con , e che dalla loro unione sono nati due figli Controparte_1
, il 16.3.2014, e il 22.9.2020, ha chiesto a questo Persona_1 Persona_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
, avendo iscritto a sua volta analogo procedimento portante il n. Controparte_1
5019/2024 R.g.a.c., poi riunito al presente, si è costituita nel presente giudizio e non si è opposta alla domanda del ricorrente.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 07.11.2024, riuniti i giudizi ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione;
pertanto, rinunciate espressamente le reciproche e precedenti domande, hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto;
pertanto, tutte le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
2 Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_1 Persona_2
madre alla quale va assegnata la casa familiare sita in Catania, Via Cervignano Controparte_1
n. 47.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e precisamente: il padre potrà vedere e tenere Parte_1
con sé i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti con un anticipo di circa sette giorni, due pomeriggi a settimana, indicativamente individuati nel Lunedì e Giovedì, con prelevamento dei figli a scuola e permanenza col padre sino alle ore 21,00, ed ancora a fine settimana alternati dall'uscita della scuola del venerdì sino alle ore 18,00 della domenica sera;
durante il periodo estivo i bambini trascorreranno le vacanze estive durante i mesi di Luglio ed Agosto a settimane alterne con ciascun genitore, da concordarsi anticipatamente entro il mese di Maggio, e con espressa autorizzazione di condurre i figli presso il proprio luogo di vacanza, salva comunicazione, e con impegno dei genitori di concordare modalità di prelevamento e di accompagnamento (alternato o a metà strada); ad anni alterni la settimana di Natale (dal 24 al
30) con la mamma e la settimana di Capodanno (30.12 al 06.01) con il papà, e così per gli ulteriori periodi di festa. Solamente nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti e nella ipotesi di mancanza di accordo nei termini che precedono, le modalità del diritto di visita vanno disciplinate come in dispositivo.
Il Tribunale, altresì, prende atto che le parti hanno concordato che i compleanni dei figli vengano trascorsi assieme dai genitori con i figli nel comune di residenza dei figli, salvo diverso accordo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il padre Parte_1
debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni versando, un assegno mensile
[...]
dell'importo complessivo di Euro 1.300,00, (comprensivo del rateo di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale in Catania, Via Cervignano n. 47), oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
3 Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, che congiuntamente hanno previsto l'integrale percepimento dell'assegno unico (o di altro beneficio previsto dalla legge) da parte della madre collocataria.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Controparte_1
Assegna la casa coniugale a Controparte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé i figli Parte_1
minorenni e come in parte motiva compatibilmente con Persona_1 Persona_2
le esigenze dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività
4 previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minorenni Parte_1
e versando a entro il giorno 5 di ogni Persona_2 Persona_1 Controparte_1
mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 1.300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del Tribunale di Catania, con decorrenza dal 07.11.2024;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia di Gesu
5