Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2025 REG.RIC.
N. 02885/2025 REG.RIC.
N. 02884/2025 REG.RIC.
N. 02777/2025 REG.RIC.
N. 02880/2025 REG.RIC.
N. 01507/2025 REG.RIC.
N. 02883/2025 REG.RIC.
N. 01514/2025 REG.RIC.
N. 02778/2025 REG.RIC.
N. 02881/2025 REG.RIC.
N. 00672/2025 REG.RIC.
N. 02836/2025 REG.RIC.
N. 01472/2025 REG.RIC.
N. 01471/2025 REG.RIC.
N. 01474/2025 REG.RIC.
N. 01515/2025 REG.RIC.
N. 01512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2025, proposto dalla signora RA EV, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2885 del 2025, proposto dalla signora LL SS, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2884 del 2025, proposto dal signor ON OL, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2025, proposto dalla signora YA EN LE, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2880 del 2025, proposto dalla signora ST NI, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2025, proposto dalla signora BO HI, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2883 del 2025, proposto dalla signora NO SC, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2025, proposto dalla signora LI GN, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2025, proposto dalla signora LIna LI, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2025, proposto dalla signora RA TO, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2025, proposto dal signor UC RO, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2025, proposto dalla signora UC ES, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2025, proposto dal signor CO SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2025, proposto dalla signora ST DO, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2025, proposto dalla signora RE De NZ, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2025, proposto dal signor IN AT, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2025, proposto dal signor IN IL, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 375 del 8 agosto 2023
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito nel ricorso n. 1472 del 2025;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ID De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto, tra gli altri, dei sigg. RA EV, UC RO, ST DO, CO SA, RE De NZ, BO HI, IN IL, LI GN, IN AT, YA EN LE, LIna LI, UC ES, ST NI, RA TO, NO SC, ON OL e LL SS ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dell’importo corrispondente alle annualità indicate in ricorso in cui è stata omessa nei loro confronti la corresponsione del suddetto beneficio economico precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza è passata in giudicato il 11.09.2023, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 28.03.2024.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata per tutti gli interessati il 11.08.2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con distinti ricorsi, gli odierni ricorrenti hanno convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
I ricorrenti hanno altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
Il Ministero intimato si è costituito nel giudizio proposto dal sig. CO SA, senza peraltro formulare deduzioni sul merito della pretesa, mentre non si è costituito negli altri giudizi, nonostante i ricorsi siano stati ad esso notificati, tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze estratto da pubblici registri, tra il 4.03.2025 e il 14.10.2025.
Le cause sono state quindi trattenute in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorsi sono fondati e – previa la loro riunione, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale – devono pertanto essere accolti.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito.
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti e della disposizione di cui all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014.
Deve infine disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa la loro riunione, li accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Gianluca Rossi.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SI La AR, Presidente
SI De Felice, Primo Referendario
ID De ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De ZI | SI La AR |
IL SEGRETARIO