Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 896/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 10.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti,
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LEONE MAURIZIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARILA' Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
[...] svolgimento, dalla data dell'1.12.2022 alla data del 31.3.2023, di un rapporto di lavoro a tempo parziale, per 9 ore settimanali, per lo svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie, espletate per intero presso gli uffici della sede amministrativa della dislocati presso il Centro Controparte_2
Commerciale IBISCO di Città Sant'Angelo (PE), inquadrate e inquadrabili al 2° livello del CCNL
Pulizia, Servizi Integrati, Multiservizi, tra la ricorrente e la Parte_1 Controparte_1
corrente in Fara IC (VI), alla Via San Bortolo, snc;
B)- condannare, per l'effetto e conseguenzialmente, la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 [...]
della complessiva residua somma lorda di € 894,35 , di cui € 81,97 a titolo di residuo Parte_1
TFR, o di quella diversa, maggiore o minore, di giustizia accertata, per le causali in narrativa meglio esplicitate, il tutto maggiorato con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole date di esigibilità al saldo;
C)- con vittoria nelle spese e competenze di giudizio e con sentenza, ope legis, immediatamente esecutiva e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto antistatario procuratore”.
Deduceva la ricorrente: di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta giusta contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per nove ore settimanali in qualità di operaia addetta alle pulizie per il periodo corrente dal 1°.12.2022 al 31.03.2023; di aver espletato le proprie mansioni presso la sede di in Città Sant'Angelo; di aver ricevuto per Controparte_2
l'intero periodo di lavoro una retribuzione inferiore a quella a lei spettante in virtù delle ore di lavoro prestate;
che, dunque, era suo diritto ottenere il pagamento dell'importo dedotto in ricorso a saldo del totale a lei dovuto.
Si costituiva con rituale memora difensiva la la quale contestava integralmente Controparte_1
gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e della documentazione prodotta, all'udienza del 10.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletata istruttoria orale, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Preme sin da subito rilevare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non è in contestazione essendo circostanza pacifica che nel periodo corrente dal 1°.12.2022 al 31.03.2023 la Parte_1 abbia prestato attività lavorativa quale addetta alle pulizie per la e che la stessa Controparte_1 abbia svolto le proprie mansioni presso la sede di sita in Città Sant'Angelo (PE). È, Controparte_2
altresì, dato pacifico che, nonostante l'inquadramento contrattuale nel I livello del CCNL
Multiservizi, la retribuzione oraria sia stata determinata con riguardo al II livello del medesimo
CCNL risultando, appunto, la ricorrente dalle buste paga prodotte inquadrata al secondo livello.
Oggetto del contendere è, invece, l'entità della retribuzione percepita dalla ricorrente la quale per disposizione contrattuale avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa per n. 1,5 ore al giorno per sei giorni la settimana, dunque per un totale di nove ore settimanali. Ciò nonostante, le buste paga relative al rapporto indicano un monte ore settimanale decisamente inferiore a quello di fatto osservato dalla la quale, quindi, ha ricevuto una retribuzione non proporzionata Parte_1
alla quantità di lavoro svolto.
Non vi è dubbio che la abbia lavorato quale addetta alle pulizie dei locali di Parte_1 CP_2 nella filiale di Città Sant'Angelo avendo confermato tutti i testi escussi di aver visto la
[...]
ricorrente su base quotidiana presso detta sede per circa un'ora e mezza/due ore al giorno e più o meno per due/tre mesi. Gli stessi hanno precisato che la doveva pulire bagni, uffici e Parte_1 spogliatoi ovvero all'incirca dieci locali con la conseguenza che – tenuto conto della vasta entità degli spazi – chiaramente la sua permanenza in loco aveva una certa durata necessaria per poter svolgere con compiutezza il proprio lavoro (a tal riguardo il teste ha detto “ricordo che il Tes_1 turno era di almeno due ore”). I testi hanno, altresì, riferito che gli addetti alle pulizie potevano entrare in sede soltanto quando era presente il personale di essendo tale clausola Controparte_2
inserita nel capitolato di gara;
tale circostanza rende le testimonianze particolarmente attendibili stante la compresenza delle operatrici di e del personale di il quale ha Parte_2 CP_2
potuto rilevare personalmente la presenza di tali figure professionali nei propri uffici e avere contezza anche di quali fossero le specifiche mansioni che esse svolgevano.
Dunque, già sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai testi, emerge in modo inequivoco che la abbia osservato l'orario di lavoro contrattualmente previsto, pari a nove ore Parte_1
settimanali posto che la stessa si recava a lavoro su base quotidiana e per almeno un'ora e mezza (il teste ha dichiarato di ricordare che la si recasse a lavoro anche nella giornata Tes_1 Parte_1
del sabato).
Ad ulteriore riprova della veridicità degli assunti professati dalla ricorrente, poi, non può non evidenziarsi che l'ammontare delle ore di lavoro di fatto osservate dalla risultano, Parte_1
altresì, dai fogli presenze allegati al ricorso, fogli regolarmente vidimati da un responsabile di e, dunque, assolutamente veritieri circa la quantità di ore di lavoro svolte. Controparte_2 I testi escussi hanno, infatti, confermato che gli addetti alle pulizie – dipendenti di una ditta esterna
– registravano le loro presenza per mezzo di detti fogli appesi nei locali di fogli Controparte_2
che, appunto, poi venivano controfirmati da un dirigente o dal direttore di o, Controparte_2
comunque, da un dipendente con funzioni apicali (vedi testimonianza e Testimone_2 Tes_3
, i quali hanno riconosciuto la firma apposta su alcuni dei fogli presenze prodotti).
[...]
D'altronde, non è emerso se i dipendenti della fossero dotati di badge né se Controparte_1 all'epoca – come riferito dal teste – gli stessi dovessero registrare la propria presenza per Tes_4 mezzo di un'app; dunque, è del tutto verosimile che gli stessi annotassero gli orari di ingresso e di uscita in fogli forniti dalla stessa la quale ne attestava la rispondenza al vero Controparte_2
mediante apposizione della firma di un proprio dipendente che ratificava quanto indicato dall'addetto alle pulizie.
È, pertanto, chiaro che la nel redigere le buste paga avrebbe dovuto prendere in CP_1
considerazione i dati emergenti dai fogli presenze laddove, di contro, risulta che la stessa abbia indicato nei prospetti paga dei dati non veritieri ovvero un numero di ore di lavoro decisamente inferiore a quello che risulta registrato nei suddetti fogli. Il dato indicato dalla società deve, pertanto, ritenersi non veridico in quanto contrastante con le risultanze del presente giudizio.
Valga, inoltre, osservare che, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, nella busta paga del mese di marzo 2023 risultano indicate zero ore di lavoro a fronte delle 40.5 ore risultanti dai registri presenza. Se da un lato, infatti, vengono indicate le ore di lavoro correttamente, dall'altro viene riportata una trattenuta per assenza per il medesimo numero di ore sì da azzerare il compenso per lavoro alla dipendente spettante. Peraltro, non è dato sapere a cosa tale assenza sia imputabile nulla avendo provato la in merito e risultando dalla documentazione da CP_1 controparte prodotta un'assenza per malattia della soltanto per il periodo corrente dal Parte_1
20.2.2023 al 25.02.2023. Ne consegue la assoluta erroneità dei dati riportati nel prospetto paga debitamente confutati dalle emergenze processuali.
Dunque, in accoglimento del ricorso, la va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 894,35, di cui € 81,97 quale residuo TFR, a titolo di differenze Parte_1
retributive come in ricorso indicato.
Parte resistente, infatti, non ha minimamente contestato l'importo domandato dalla ricorrente essendosi limitata in via esclusiva a contestare la stessa sussistenza del credito. E come è noto, è principio uniforme e consolidato quello in virtù del quale “ Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma
1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n.
9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato
(si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile").
Ne consegue, in difetto di qualsivoglia contestazione, l'attendibilità dei conteggi – peraltro analitici
– prodotti dalla ricorrente e la debenza alla stessa di quanto domandato.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la va condannata alla rifusione in favore della Controparte_1
delle spese di lite come in dispositivo liquidate (applicazione dei parametri previsti Parte_1
per le cause di valore fino ad € 1.100 valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 896/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
per le causali di cui in narrativa, dell'importo di € 894,35, (di cui € Parte_1
81,97 a titolo di residuo TFR), oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
condanna la alla rifusione in favore della ricorrente e per essa del Controparte_1
procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle spese del presente giudizio che liquida in € 650,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista