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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, RE
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7347/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 10020249012200614000 IRPEF-ALTRO 1996
contro
Ag.entrate - SS - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050396867170000 IRPEF-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050396867170000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070059503056000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6289/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullare l'atto impugnato e le sottese cartelle di pagamento , mai notificate al ricorrente.
Condannare la resistente alle spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Resistente: In via preliminare si chiede, onerando parte ricorrente allo svolgimento di tale attività, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Salerno, nella qualità di ente impositore del ruolo sotteso alle cartelle n. 10020050039686717000 e n. 10020070059503056000, come documentato nell'estratto di ruolo allegato;
sempre in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa dichiarare il difetto di legittimazione dell'AdER; nel merito, dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e infondato;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 adiva questaa Corte di Giustizia Tributaria impugnando il sollecito di pagamento n. 10020249012200614000, notificato in data 17.09.2024, relativo a carichi tributari per IRPEF, contributo sanitario nazionale e contributo straordinario per l'Europa riferiti all'anno
1996.
La ricorrente deduceva, a sostegno dell'opposizione: La mancata o nulla notifica delle cartelle di pagamento presupposte (n. 10020050039686717000 e n. 10020070059503056000), asseritamente consegnate a soggetto diverso dal destinatario (Nominativo_1); l'intervenuta prescrizione del credito tributario, eccependo che tra la pretesa originaria (1996) e la notifica dell'avviso di intimazione del 04.11.2021 fossero decorsi oltre 25 anni;
l'irregolarità degli atti interruttivi intermedi per omesso invio della comunicazione informativa (CAN) in caso di notifica a familiare convivente. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle sottese, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS (AdER), eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità del sollecito di pagamento ex art. 19 D.Lgs. 546/92, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sul merito della pretesa, di competenza dell'ente impositore. Nel merito, la resistente produceva documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento (avvenuta l'08.11.2005 e il 13.12.2007) e di plurimi atti interruttivi della prescrizione (richiesta di compensazione del 2012 e avvisi di intimazione del 2013, 2015 e 2021). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate SS.
L'oggetto dell'impugnazione è un "sollecito di pagamento", atto che non rientra nell'elenco tassativo degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (ora art. 65 D.Lgs. 175/2024). Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 25808/2021 e n. 15599/2025), il sollecito di pagamento che segua la regolare notifica dei titoli esecutivi (cartelle di pagamento) non costituisce un atto autonomamente impugnabile, avendo natura di mero invito bonario all'adempimento, privo di autonoma valenza precettiva o provvedimentale.
L'impugnabilità facoltativa di atti atipici è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità solo qualora l'atto rappresenti il primo strumento attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza di una pretesa tributaria precedentemente ignota. Nel caso di specie, tale presupposto difetta.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente, risulta provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte: la n. 10020050039686717000 in data 08.11.2005 e la n.
10020070059503056000 in data 13.12.2007, direttamente nelle mani della ricorrente. Nelle proprie memorie integrative il ricorrente sostiene che la firma non apparterrebbe alla destinataria ma ad Nominativo_1, benchè nell'avviso fosse indicata l'avvenuta consegna nelle mani della destinataria. La contestazione sulla firma perde rilievo dal momento che successivamente la ricorrente ha ricevuto in data 21/08/2012, firmando la relativa ricevuta di ritorno con il proprio nome e cognome, notifica relativa a "rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73", nella quale erano chiaramente indicate tra le altre, anche le cartelle di pagamento portate dall'atto impugnato. Successivamente alla ricorrente veniva notificato: Avviso di Intimazione n. 10020139023440570000 a mezzo Raccomandata AR nelle mani di familiare convivente il 17.05.2013 relativo alla cartella sottesa n. 1002007005950305600; Avviso di Intimazione n.
10020139023440671000 notificato a mezzo Raccomandata AR nelle mani di familiare convivente il
17.05.2013, relativo alla cartella sottesa n. 10020050039686717000; Avviso di Intimazione n.
10020159006818204000, notificato a mezzo Raccomandata AR nelle mani di familiare convivente il
08.05.2015, relativo tra le altre alla cartella sottesa n. 10020050039686717000 e n.
10020070059503056000; Avviso di Intimazione n. 10020219001222019000 notificato a mezzo messo nelle mani della ricorrente il 04.11.2021, contenente tra le altre la cartella sottesa n. 10020050039686717000 e n. 10020070059503056000.
Nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 89/1982, valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza tra l'altro che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della “comunicazione di avvenuta notifica”
(Can). Così, si è espressa la Cassazione nell'ordinanza n. 28618 dello scorso 6 novembre 2024.
La regolarità delle notifiche, degli atti interrutti della prescrizione effettuate presso il domicilio della ricorrente,
e la loro mancata impugnazione nei termini, priva il sollecito di pagamento del 17.09.2024 di qualsiasi natura lesiva autonoma. Esso si configura come un atto meramente confermativo di crediti già cristallizzati, la cui impugnazione non può essere utilizzata per rimettere in termini il contribuente rispetto a vizi (notifica o prescrizione) che avrebbero dovuto essere fatti valere avverso gli atti presupposti o i precedenti atti interruttivi.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per non impugnabilità dell'atto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte ritiene che la natura della controversia e la tipologia dell'atto impugnato (sollecito di pagamento), che può ingenerare incertezza nel contribuente circa la propria tutela giurisdizionale, costituiscano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, RE
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7347/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 10020249012200614000 IRPEF-ALTRO 1996
contro
Ag.entrate - SS - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050396867170000 IRPEF-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050396867170000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070059503056000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6289/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullare l'atto impugnato e le sottese cartelle di pagamento , mai notificate al ricorrente.
Condannare la resistente alle spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Resistente: In via preliminare si chiede, onerando parte ricorrente allo svolgimento di tale attività, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Salerno, nella qualità di ente impositore del ruolo sotteso alle cartelle n. 10020050039686717000 e n. 10020070059503056000, come documentato nell'estratto di ruolo allegato;
sempre in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa dichiarare il difetto di legittimazione dell'AdER; nel merito, dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e infondato;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 adiva questaa Corte di Giustizia Tributaria impugnando il sollecito di pagamento n. 10020249012200614000, notificato in data 17.09.2024, relativo a carichi tributari per IRPEF, contributo sanitario nazionale e contributo straordinario per l'Europa riferiti all'anno
1996.
La ricorrente deduceva, a sostegno dell'opposizione: La mancata o nulla notifica delle cartelle di pagamento presupposte (n. 10020050039686717000 e n. 10020070059503056000), asseritamente consegnate a soggetto diverso dal destinatario (Nominativo_1); l'intervenuta prescrizione del credito tributario, eccependo che tra la pretesa originaria (1996) e la notifica dell'avviso di intimazione del 04.11.2021 fossero decorsi oltre 25 anni;
l'irregolarità degli atti interruttivi intermedi per omesso invio della comunicazione informativa (CAN) in caso di notifica a familiare convivente. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle sottese, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS (AdER), eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità del sollecito di pagamento ex art. 19 D.Lgs. 546/92, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sul merito della pretesa, di competenza dell'ente impositore. Nel merito, la resistente produceva documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento (avvenuta l'08.11.2005 e il 13.12.2007) e di plurimi atti interruttivi della prescrizione (richiesta di compensazione del 2012 e avvisi di intimazione del 2013, 2015 e 2021). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate SS.
L'oggetto dell'impugnazione è un "sollecito di pagamento", atto che non rientra nell'elenco tassativo degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (ora art. 65 D.Lgs. 175/2024). Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 25808/2021 e n. 15599/2025), il sollecito di pagamento che segua la regolare notifica dei titoli esecutivi (cartelle di pagamento) non costituisce un atto autonomamente impugnabile, avendo natura di mero invito bonario all'adempimento, privo di autonoma valenza precettiva o provvedimentale.
L'impugnabilità facoltativa di atti atipici è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità solo qualora l'atto rappresenti il primo strumento attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza di una pretesa tributaria precedentemente ignota. Nel caso di specie, tale presupposto difetta.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente, risulta provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte: la n. 10020050039686717000 in data 08.11.2005 e la n.
10020070059503056000 in data 13.12.2007, direttamente nelle mani della ricorrente. Nelle proprie memorie integrative il ricorrente sostiene che la firma non apparterrebbe alla destinataria ma ad Nominativo_1, benchè nell'avviso fosse indicata l'avvenuta consegna nelle mani della destinataria. La contestazione sulla firma perde rilievo dal momento che successivamente la ricorrente ha ricevuto in data 21/08/2012, firmando la relativa ricevuta di ritorno con il proprio nome e cognome, notifica relativa a "rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73", nella quale erano chiaramente indicate tra le altre, anche le cartelle di pagamento portate dall'atto impugnato. Successivamente alla ricorrente veniva notificato: Avviso di Intimazione n. 10020139023440570000 a mezzo Raccomandata AR nelle mani di familiare convivente il 17.05.2013 relativo alla cartella sottesa n. 1002007005950305600; Avviso di Intimazione n.
10020139023440671000 notificato a mezzo Raccomandata AR nelle mani di familiare convivente il
17.05.2013, relativo alla cartella sottesa n. 10020050039686717000; Avviso di Intimazione n.
10020159006818204000, notificato a mezzo Raccomandata AR nelle mani di familiare convivente il
08.05.2015, relativo tra le altre alla cartella sottesa n. 10020050039686717000 e n.
10020070059503056000; Avviso di Intimazione n. 10020219001222019000 notificato a mezzo messo nelle mani della ricorrente il 04.11.2021, contenente tra le altre la cartella sottesa n. 10020050039686717000 e n. 10020070059503056000.
Nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 89/1982, valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza tra l'altro che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della “comunicazione di avvenuta notifica”
(Can). Così, si è espressa la Cassazione nell'ordinanza n. 28618 dello scorso 6 novembre 2024.
La regolarità delle notifiche, degli atti interrutti della prescrizione effettuate presso il domicilio della ricorrente,
e la loro mancata impugnazione nei termini, priva il sollecito di pagamento del 17.09.2024 di qualsiasi natura lesiva autonoma. Esso si configura come un atto meramente confermativo di crediti già cristallizzati, la cui impugnazione non può essere utilizzata per rimettere in termini il contribuente rispetto a vizi (notifica o prescrizione) che avrebbero dovuto essere fatti valere avverso gli atti presupposti o i precedenti atti interruttivi.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per non impugnabilità dell'atto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte ritiene che la natura della controversia e la tipologia dell'atto impugnato (sollecito di pagamento), che può ingenerare incertezza nel contribuente circa la propria tutela giurisdizionale, costituiscano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.