Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giovanna Ferrante, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Piazza Armerina, via Mons. Palermo n. 69 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento -OMISSIS- datato 28.11.2025, notificato all'interessato il 3.12.2025, emesso dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Ispettori, di rigetto della richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001 e s.m.i, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio (UD), ha presentato il 19.9.2025 domanda di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis d.lgs 151/2001 presso le sedi più vicine alla residenza del nucleo familiare, in quanto genitore di minore di anni tre.
2. Il 20.10.2025 il Ministero dell’Interno ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando il termine di 10 giorni per la formulazione delle osservazioni, che il ricorrente ha trasmesso nel rispetto del suddetto termine.
3. L’Amministrazione resistente in data 3.12.2025 ha notificato il provvedimento di diniego, in epigrafe indicato, con il quale il Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie:
- ha richiamato il parere contrario reso dalla IV Zona Polizia di Frontiera di Udine il 13.10.2025, in ragione del fatto che “…il vice Ispettore -OMISSIS- è stato trasferito presso l’Ufficio Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio in sostituzione di un pari qualifica, contestualmente trasferito presso altro ufficio e la sua assegnazione temporanea comporterebbe pertanto un grave disagio all’ufficio in ragione dell’esiguo numero di sottoufficiali presenti…il vice Ispettore -OMISSIS- è stato incardinato nell’Ufficio Polizia Giudiziaria del Settore di Tarvisio, dove ricopre il ruolo di responsabile e dove l’unico ulteriore sottoufficiale andrà in quiescenza nel prossimo mese di aprile. Appare quindi fondamentale, al fine di garantire la continuità operativa dell’ufficio, mantenere la presenza del dipendente anche in considerazione del gravoso carico di lavoro del Settore di Tarvisio, impegnato nel contrasto dell’immigrazione clandestina e nei controlli alla frontiera con la Slovenia, nazione con cui sono attualmente ripristinati i controlli alla frontiera in ragione del decreto del Ministro dell’Interno del 18 ottobre 2023, oltre che i controlli della fascia confinaria con l’Austria che prevedono, tra l’altro, impegnativi e continui servizi congiunti”;
- ha richiamato altresì la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, formulata “ anche in ragione della grave carenza di personale appartenente al ruolo degli ispettori che registra il Settore Polizia di frontiera di Tarvisio (UD), pari al 53,3%, non altrimenti compensata da Ufficiali di PG appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, anch’esso gravemente deficitario”;
- ha evidenziato che le osservazioni prodotte dal ricorrente “ non consentono all’Amministrazione di considerare prevalenti le necessità personali dell’interessato rispetto alle esigenze di servizio rappresentate dall’Ufficio di appartenenza e, quindi, di determinarsi diversamente rispetto agli elementi valutativi posti a fondamento della comunicazione di cui all’art. 10 bis della citata legge n. 241/1990”;
- ha valutato “ le ricadute sulle esigenze organizzativo-funzionali del Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio (UD) che, in concreto, l’eventuale concessione del beneficio comporterebbe e la circostanza che il posto temporaneamente lasciato libero dal vice ispettore -OMISSIS- ‘non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione’”.
4. Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento con cui è stata respinta la sua istanza, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis d.lgs 151/2001 – Carenza di istruttoria – Genericità della motivazione – Errata interpretazione d.lgs 172/2019 – Errata valutazione dei presupposti per l’aggregazione ex art. 42 bis d.lgs 151/2001”, deducendo in sintesi che il provvedimento non avrebbe individuato esigenze organizzative o di servizio di consistenza tale da giustificare una determinazione negativa, alla luce della rilevanza degli interessi tutelati dall’istituto.
“ 2) Violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo”, deducendo che il Ministero intimato, sulla base di esigenze organiche o di servizio “ del tutto ordinarie” , non essendo “ provata la eccezionalità del momento” , avrebbe “ trascurato la valorizzazione del diritto alla genitorialità e ad una responsabilità condivisa nella cura della famiglia”, tutelato sia dal legislatore nazionale che sovranazionale.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza il 19.1.2026 con atto formale.
6. Il 23.1.2026 il ricorrente ha prodotto memoria con cui ha evidenziato l’intervenuta pubblicazione da parte del Ministero resistente del Piano di potenziamento 2026, che prevederebbe l‘assegnazione di Ispettori ed Agenti/Assistenti alla Polizia di frontiera di Udine, nonché la previsione di assegnazione di Allievi Vice Ispettori presso la Questura di Udine in base al Piano di ripartizione delle sedi, a seguito della conclusione del relativo corso.
7. All’udienza camerale del 27.1.2026, previo rilievo circa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’istituto dell’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità è previsto, in termini generali, dall’art. 42- bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in base al quale il dipendente di amministrazioni pubbliche con figli minori fino a tre anni di età “ può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” .
La disposizione è ritenuta applicabile anche alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, pur compatibilmente con le peculiarità dei singoli statuti.
9. Con particolare riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia (siano esse a ordinamento civile o militare) è poi intervenuto l’art. 40, comma 1 lett. q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che ha integrato l’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, inserendo nella disposizione il comma 31- bis.
La nuova previsione – oltre a circoscrivere il perimetro applicativo del beneficio al caso “ di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima” – ha dettato una disciplina specifica dell’istituto in esame, che deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dell’art. 42- bis del d.lgs. 151/2001 e rende il diniego di assegnazione “ consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.
L’innovazione normativa, introdotta al fine espressamente indicato di “ assicurare la piena funzionalità ” delle amministrazioni di cui trattasi, presenta una evidente portata limitativa del beneficio in discussione, stante l’eliminazione del requisito di eccezionalità delle esigenze organiche o di servizio valorizzabili ai fini del diniego, sancito dalla disposizione generale ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 859). Il nuovo comma 31- bis dell’art. 45 mira, infatti, «a salvaguardare le ragioni di servizio in un settore specifico (…) in considerazione della peculiare natura e specialità del rapporto di servizio, che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle forze di polizia e delle specifiche esigenze organizzative e operative inerenti ai fondamentali settori della pubblica sicurezza e della tutela dell’ordine pubblico» (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 811; 7 novembre 2022 n. 9708 ) .
Pertanto, nell’attuale assetto normativo dell’istituto, come applicabile alle Forze di polizia, ciò che il legislatore richiede è che le esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea siano “motivate” , ossia rappresentate nel provvedimento di diniego, che non può limitarsi ad evocarle genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile.
In presenza di una adeguata motivazione sul punto, l’apprezzamento concreto di tali esigenze è però rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito. Non è necessario, inoltre, che le predette esigenze assumano anche carattere di particolare gravità o non siano fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché ciò implicherebbe la sostanziale reintroduzione di quel requisito di eccezionalità, superato dalla norma ad hoc introdotta con il d.lgs. 172/2019 (in termini, Cons. Stato, sez. II, 22.7.2022, n. 6472; sez. II 31.1.2025, n. 761).
Né analogo effetto “limitativo” delle circostanze legittimanti il diniego può essere perseguito facendo riferimento al riconoscimento a livello costituzionale o internazionale pattizio degli interessi sottesi all’istituto, poichè identico rango riveste l’interesse alla sicurezza pubblica e alla tutela dell’ordine pubblico (sulla preminenza di tale valore, anche a livello internazionale, cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 30.11.2023, n. 1485), nonché quello « alla prevenzione e repressione dei reati, condotte violative dell’ordine costituito che minacciano le libertà ed i diritti fondamentali dell’individuo, la cui pronta ed efficace tutela è condizione imprescindibile per la preservazione stessa dell’assetto costituzionale » (Cons. Stato, n. 4993/2017, cit.).
Il criterio di bilanciamento tra gli interessi in questione è invero desumibile proprio dall’art. 45, comma 31- bis del d.lgs. 95/2017, che, nel legittimare il diniego fondato su “motivate esigenze organizzative e di servizio” , riconosce prevalenza alle necessità operative dell’Amministrazione, non potendosi pregiudicare o comunque mettere in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse – pur di rilevanza costituzionale – del singolo dipendente (Cons. Stato, sez. II, 22.1.2024, n. 705).
10. Per le ragioni di cui sopra, la sentenza n. 961/2020 del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente– intervenuta con riferimento al quadro normativo precedente all’introduzione del citato art. 45, comma 31- bis del d.lgs. 95/2017 – “ è ancora oggi valorizzabile quale utile catalogo di “situazioni-tipo”, con valenza esemplificativa delle esigenze organiche o di servizio che consentono di negare assegnazione temporanea nell’ambito delle Forze di Polizia. La pronuncia non presenta, invece, analoga attualità – né, quindi, è ancora suscettibile di immediata applicazione – per quanto attiene alla concreta “misura” di tali esigenze (come espressa – inter alia – dall’individuazione di precise e consistenti percentuali di scopertura, o dalla pretesa valutazione della possibilità di sostituire l’istante attingendo ad altre sedi ecc.), essendo questa dichiaratamente parametrata (cfr. par. 8 della sentenza 961/2020) al carattere “eccezionale” che esse dovevano presentare secondo la normativa vigente ratione temporis” (Cons St 761/2025, cit).
11. Ciò premesso, e giungendo all’esame della specifica vicenda, va rilevato che il provvedimento impugnato valorizza plurime ragioni che impediscono l’accoglimento dell’istanza formulata da parte ricorrente:
- la grave carenza di personale appartenente al ruolo degli Ispettori che registra il Settore Polizia di frontiera di Tarvisio (UD), pari al 53,3%;
- il notevole carico di lavoro che grava sul Settore di Tarvisio, che svolge le funzioni in un’area critica, impegnato nel contrasto dell’immigrazione clandestina e nei controlli alla frontiera con la Slovenia, e nella fascia confinaria con l’Austria, con impegnativi e continui servizi congiunti;
- il peculiare inquadramento del ricorrente, che risulta incardinato nell’Ufficio Polizia Giudiziaria del Settore di Tarvisio, dove ricopre il ruolo di responsabile e dove l’unico ulteriore sottoufficiale andrà in quiescenza nel prossimo mese di aprile, per cui il trasferimento richiesto andrebbe ad incidere sulla continuità operativa dell’ufficio, con compromissione degli importanti compiti istituzionali ad esso assegnati.
Si tratta di circostanze specifiche e obiettivamente rilevabili, riferite alla situazione di organico nella sede di attuale assegnazione - ove la evidenziata scopertura legittima la scelta di non depauperare ulteriormente, attraverso il trasferimento di una unità, l’organico di un Settore ubicato in un contesto territoriale caratterizzato da peculiari e notorie criticità – nonché allo specifico ruolo rivestito dal ricorrente.
Nel loro complesso, tali ragioni risultano idonee ad integrare quelle “motivate esigenze organiche o di servizio” che consentono il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 31- bis d.lgs. 95/2017.
Il provvedimento di diniego gravato risulta pertanto legittimo, in quanto frutto di una completa istruttoria e idoneamente motivato.
12. Circa il riferimento contenuto nella memoria ed espresso anche in udienza dal ricorrente, come da sintesi a verbale, circa la previsione di assegnazione di personale alla Polizia di frontiera di Udine, che nella prospettazione difensiva sarebbe idoneo a superare le ragioni del rigetto dell’istanza, trattasi con evidenza di valutazioni rimesse in esclusiva all’Amministrazione, alla quale questo giudice non si può sostituire.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta pertanto infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.