TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 75
TAR
Sentenza breve 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis d.lgs 151/2001 – Carenza di istruttoria – Genericità della motivazione – Errata interpretazione d.lgs 172/2019 – Errata valutazione dei presupposti per l’aggregazione ex art. 42 bis d.lgs 151/2001

    La Corte ha ritenuto che le esigenze organizzative e di servizio addotte dall'Amministrazione, quali la grave carenza di personale, l'elevato carico di lavoro e il ruolo specifico del ricorrente, integrano le "motivate esigenze organiche o di servizio" che consentono il diniego ai sensi dell'art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 95/2017. Ha inoltre chiarito che, secondo la normativa vigente, non è più richiesto il carattere di eccezionalità delle esigenze per giustificare il diniego.

  • Rigettato
    Violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

    La Corte ha affermato che l'interesse alla sicurezza pubblica e alla tutela dell'ordine pubblico ha un rango pari a quello degli interessi sottesi all'istituto dell'assegnazione temporanea, e che il bilanciamento tra tali interessi, secondo l'art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 95/2017, riconosce prevalenza alle necessità operative dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 75
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 75
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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