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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico LO Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 78/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to FINOCCHIARO MARIA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
(c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. e (c.f.
[...] C.F._2 CP_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._3
Iside Storace e SS PA per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATI ed APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 11/06/2025
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Genova gli odierni appellati, congiunti ed eredi del sig. deceduto in data Persona_1
4/4/2018 a causa di un mesotelioma pleurico diagnosticatogli nel giugno 2016, esponevano:
-che il loro dante causa aveva lavorato alle dipendenze di dal 15/5/1961 al 31/3/1985, dapprima come operaio e CP_4
poi come tecnico addetto alla manutenzione elettromeccanica degli impianti, assegnato al reparto Agglomerato dell'area a caldo presso lo stabilimento siderurgico di Genova CP_4
NI;
-che il predetto lavoratore, nello svolgimento del lavoro, era stato quotidianamente a contatto con materiali contenenti amianto, all'epoca impiegato per le coibentazioni degli impianti utilizzati nei processi ad alte temperature;
- che infatti fino alla bonifica avvenuta negli anni '90, la coibentazione degli impianti era costituita principalmente da componenti in amianto sotto forma di pannelli, materassini, coppelle, trecce, cascami ecc., che si deterioravano rapidamente per la continua usura, disperdendo nell'ambiente circostante polveri contenenti amianto;
- che, come indicato nella dichiarazione aziendale, il sig.
2
aveva sempre lavorato come elettricista, effettuando CP_2
interventi di riparazione, manutenzione e pronto intervento sull'impianto di agglomerazione destinato al procedimento di produzione della ghisa, rimuovendo i rivestimenti coibentati e rimontandoli ad intervento finito;
- che anche i quadri elettrici su cui aveva operato il sig.
erano termicamente isolati con pannelli in amianto;
CP_2
- che gli elettricisti avevano in dotazione bende in amianto con cui rivestivano i fasci di cavi maggiormente esposti ad alta temperatura;
- che nel corso delle attività, spesso la coibentazione usurata che veniva rimossa si sbriciolava e le polveri si disperdevano nell'aria;
- che i materiali che residuavano dagli interventi di manutenzione (vecchi pannelli in amianto deteriorati e sbriciolati e detriti) venivano caricati e movimentati all'interno del reparto senza che venissero osservate le misure minime per contenere l'enorme dispersione di polveri e fibre nell'ambiente circostante;
- che in generale, la presenza di amianto in tutti gli stabilimenti genovesi dell' era ubiquitaria e tale minerale veniva CP_4
trattato senza alcuna cautela alla stregua di un qualsiasi materiale inerte;
- che, nel corso degli anni di attività del sig. , non CP_2
venne mai fatta alcuna misurazione dei livelli di inquinamento dell'aria all'interno dello stabilimento, nonostante il reparto
Agglomerato fosse considerato uno dei più inquinanti a causa
3
dello sviluppo di fumi contenenti diossina;
- che l'azienda non aveva mai fornito al sig. CP_4 CP_2
ed ai suoi colleghi mezzi di protezione dalle polveri e dalle fibre;
- che non vi erano sistemi di aspirazione localizzata, di abbattimento ed isolamento alla fonte delle polveri che si producevano durante le lavorazioni, né vennero adottate misure organizzative per separare le lavorazioni comportanti produzione di polveri nocive dalle altre attività;
- che il sig. , al pari dei colleghi di lavoro, non aveva CP_2
mai utilizzato mascherine contro l'inalazione di polveri nocive, né era stato informato circa la pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto e sulle cautele da adottare in presenza di tali polveri;
- che all'interno dello stabilimento non è mai stata esercitata alcuna vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive;
- che le istruzioni lavorative impartite dalla stessa azienda imponevano per molte lavorazioni l'uso di amianto CP_4
grezzo e in manufatti (da trattare anche con getti di aria compressa per la pulizia dei pezzi) senza alcuna specifica misura protettiva atta a limitare almeno gli effetti nocivi dell'inalazione di fibre disperse;
- che l aveva riconosciuto l'origine professionale della CP_5
patologia “mesotelioma pleurico” del sig. , liquidando i CP_2
ratei della rendita diretta maturati fino al decesso in favore degli eredi e la rendita ai superstiti alla vedova;
4
- che dei danni lamentati doveva ritenersi attualmente responsabile quale società nella quale erano Parte_1
confluiti i rapporti giuridici riconducibili alle vecchie gestioni
“pubbliche” degli stabilimenti di ed in particolare di CP_4
quello di NI nel quale il ricorrente aveva lavorato;
- che, fino a qualche anno prima, la responsabilità di non era mai stata contestata dalla medesima società Pt_1
, che aveva individuato se stessa come soggetto responsabile per i danni occorsi agli ex lavoratori di società riconducibili alle vecchie società a partecipazione statale del settore siderurgico;
- che solo ultimamente la difesa della società aveva introdotto l' eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico con il sig. , con argomentazioni prive di fondamento, CP_2
dovendosi la legittimazione della convenuta agevolmente ricavare dal susseguirsi delle vicende societarie di “ CP_6
ed in particolare dalla incorporazione per fusione in
[...]
del 31.12.1990, dalla incorporazione per fusione di CP_7
in “ ” del 31.10.1993 e dalla successiva CP_7 CP_8
fusione per incorporazione di “ ” in , nonché CP_8 Pt_1
da alcuni atti di conferimento di capitale del 19.9.1981 e del CP_ 29.7.1987, oltre che dall'atto di scissione parziale di
“pubblica” del 31.10.1993.
I ricorrenti hanno dunque chiesto che venisse accertata la responsabilità della datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., nell'insorgenza della patologia tumorale che aveva cagionato il decesso del loro congiunto, con conseguente condanna di
, quale soggetto da ultimo subentrato ad al Pt_1 CP_4
5
risarcimento del danno da essi subito iure proprio per perdita del rapporto parentale, nonché del danno non patrimoniale patito in vita dal defunto, trasmissibile agli eredi pro quota.
2. Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente chiesto Pt_1
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva e comunque la propria estraneità ai fatti di causa, in particolare deducendo che le vicende societarie della originaria proprietaria dello stabilimento in cui aveva lavorato il sig.
non portavano affatto a sé, evidenziando altresì che la CP_2
stessa società era stata citata in giudizio per rispondere dei danni provocati al lavoratore ai sensi degli artt. 2087 c.c. o 2043
c.c. e non ai sensi dell'art. 2560 c.c., come, invece, sarebbe stato coerente con la ricostruzione delle vicende societarie di domanda né proposta, né comunque di competenza del CP_4
giudice del lavoro.
In subordine ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro in merito alla domanda di risarcimento del danno jure proprio, nonché alle domande fondate sul disposto di cui all'art. 2043, essendo competente il giudice ordinario.
Nel merito, la convenuta ha contestato la correttezza della diagnosi di mesotelioma maligno e ha negato la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la malattia che ne cagionò il decesso.
3. Il Tribunale, espletata istruttoria con l'escussione di testimoni sui capitoli di prova dedotti in ricorso e disposte due consulenze tecniche medico-legali d'ufficio, con sentenza n. 996/2023 ha
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ritenuto che fosse il soggetto attualmente responsabile Pt_1
dei danni lamentati dai ricorrenti, condannandola ai seguenti pagamenti:
€. 99.225,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo, a favore degli eredi, pro quota, per il danno biologico terminale e catastrofale subito in vita dal sig.
; CP_2
€. 235.550,00 a favore della vedova per la CP_1
perdita del legame coniugale;
€. 211.995,00 a favore della figlia ed €. Controparte_2
218,725,00 a favore del figlio per la perdita del CP_3
legame filiale;
Il tutto con le spese di lite, liquidate a favore dei ricorrenti in €.
28.000,00, oltre gli accessori di legge.
Infine le spese di C.T.U. sono state poste definitivamente a carico della società convenuta.
4. propone appello alla sentenza n. 996/2023 e gli Pt_1
appellati resistono, proponendo a loro volta appello in via incidentale.
5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e acquisita la perizia di stima allegata all'atto di conferimento del
29.7.1987, la Corte decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi a seguito delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza entro il termine del 11.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello principale si snoda sui seguenti motivi:
6.1. censura anzitutto l'erronea valutazione da parte Pt_1
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del primo giudice in punto legittimazione passiva per mancata considerazione degli effetti giuridici degli atti di conferimento intervenuti negli anni 1981, 1985 e 1987, nonché dell'operazione di scissione di Ilva “pubblica” del 1993; atti che, se correttamente interpretati, portavano ad escludere che dovesse Pt_1
rispondere delle sopravvenienze passive relative agli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui quello di NI.
Più specificamente, l'appellante ribadisce che in questa fattispecie (relativa a un lavoratore il cui rapporto, cessato il
31.3.1985, era di pertinenza dell' area a caldo dello stabilimento di NI), la stessa non poteva rispondere degli eventuali danni subiti dal lavoratore e dai suoi congiunti;
ciò in quanto il predetto stabilimento era stato trasferito (a seguito del primo conferimento del 1981) dalla prima alla CP_4 [...]
e successivamente, nell'aprile 1985, a seguito di un CP_9
conferimento dei reparti dell'area a caldo presso i quali lavorava il sig. , dalla ad altra società privata, CP_2 Controparte_9
Cogea s.p.a poi denominata Acciaierie di NI s.p.a. che, in data 29.7.1997, venne fusa per incorporazione in Controparte_10
Conseguentemente, erano solo le società
[...]
incorporanti di queste ultime società che avrebbero potuto rispondere, direttamente o in solido, dei danni asseritamente subiti dal de cuius e dai loro congiunti.
§§§
6.1.2. La ricostruzione di , sottoposta al vaglio di merito Pt_1
da parte di questa Corte di Appello, non è stata condivisa in numerose sentenze (v. per tutte sentenza n. 53/2022 CdA GE) che
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hanno respinto l'eccezione di carenza di titolarità passiva di tale società; titolarità passiva che la stessa Corte di Cassazione non ha escluso, dichiarando inammissibili i relativi motivi di impugnazione proposti da . Pt_1
Particolare rilevanza assume al riguardo l'ordinanza della
Suprema Corte n. 27574/24 che ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto congrua e non esorbitante dai limiti stabiliti dalla normativa in materia di fusione e scissione societaria e di titolarità dei debiti, la interpretazione operata da questa Corte dei trasferimenti – tutti avvenuti a titolo universale - tra le varie società pubbliche che si sono susseguite nella titolarità degli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui quello di
NI ove operava il sig. . CP_2
6.1.3. Pare tuttavia utile un esame più dettagliato, con riferimento alla specifica posizione lavorativa del sig. , il cui CP_2
rapporto di lavoro è cessato in data 31.3.1985, delle operazioni societarie che hanno riguardato lo Stabilimento di NI e, specificamente, l'area a caldo comprendente il reparto
Agglomerato.
Rileva in primo luogo l'atto di conferimento del 1981, con il quale, come indicato nella visura camerale di Controparte_9
agli atti, ha trasferito l'intero suo complesso Controparte_6
aziendale a , tra cui evidentemente anche il Controparte_11
rapporto di lavoro con il Sig. , pacificamente cessato in CP_2
data 31/03/1985, appena un mese prima del conferimento dell'area a caldo a Cogea, avvenuto in data 30/04/1985.
Pare dunque evidente che il rapporto di lavoro in questione non è
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passato a Cogea, rimanendo la datrice di lavoro Controparte_11
il soggetto principalmente obbligato delle eventuali
[...]
sopravvenienze derivanti da tale rapporto cessato prima della CP_1 traslazione al gruppo dell'area a caldo.
Non coglie infatti nel segno la ricostruzione giuridica effettuata dalla società odierna appellante (e ribadita nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c.) secondo cui la società Cogea Spa sarebbe subentrata, ex art. 2560 cc, negli eventuali crediti del sig. , sempre se iscritti nelle CP_2
scritture della cedente.
Secondo , infatti, come confermato nella relazione di Pt_1
stima acquisita agli atti, l' area a caldo di NI (dove il de cuius aveva lavorato sino a fine marzo 1985) non fu oggetto del successivo conferimento del 1987 dalla ad Controparte_9
CP_
(denominata nuovamente , in quanto già trasferita CP_4
nel 1985 a Cogea. Ciò che rileva non è la sorte del reparto
Agglomerato in cui lavorava il sig. , bensì quella del CP_2
rapporto giuridico con il predetto soggetto (e suoi danti causa) che non è mai passato a Cogea, avendo il lavoratore cessato l'attività un mese prima del trasferimento dell'area a caldo a tale società; ne consegue che il rapporto di lavoro si è estinto alle dipendenze di che è rimasta la debitrice Controparte_9
principale dei crediti del lavoratore sopravvenuti in conseguenza del predetto rapporto.
Il fatto che il sig. avesse lavorato in un reparto che, al CP_2
momento del conferimento d'azienda del 1987, non era più nella disponibilità della conferente perché Controparte_9
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precedentemente ceduto nel 1985 a Cogea insieme a tutta l'area caldo, non assume alcuna rilevanza ai fini della esclusione di quale soggetto responsabile degli asseriti danni;
ciò Pt_1
che rileva è che le conseguenze dannose in capo al sig. CP_2
si sono verificate a causa dell'attività lavorativa dallo stessa svolta alle dipendenze di e poi CP_4 Controparte_9
confluita in divenuta Iritecna ed infine . CP_12 Pt_1
Ed allora, anche ad ammettere una eventuale responsabilità solidale di Cogea, quale cessionario del reparto Agglomerato dell'area a caldo dello Stabilimento di NI (nei limiti stabiliti dall'art. 2560 c.c.), deve comunque ritenersi che il soggetto obbligato principale fosse in Controparte_11
quanto datore di lavoro, sino alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese;
e con essa - in solido - anche le successive società che sono state costituite per subentrare ad essa nel corso degli anni.
6.1.3. Tali sono stati i successivi eventi traslativi:
In data 29 luglio 1987 ha conferito tutti i suoi Controparte_9
beni aziendali ed i relativi rapporti giuridici alla c.d.
[...]
. CP_13
Nell'atto di conferimento si legge che vengono ceduti “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente, nella universalità di tutti i rapporti attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso ed eccettuato”, con la sola esclusione di due cespiti che in questa sede non rilevano (la partecipazione azionaria di e i debiti verso amministratori e sindaci); CP_7
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tale clausola prosegue prevedendo che “Senza derogare alla ricordata universalità del conferimento, si precisa a solo titolo esemplificativo che in esso sono tra l'altro compresi:… f) i debiti ed i crediti con le relative garanzie…; g) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”.
In diritto, va anzitutto rilevato che – come correttamente evidenziato dalla difesa della società appellante - il conferimento di azienda non è tra gli atti tipici che possono dar luogo ad una successione universale, quali sono – nel nostro ordinamento – la successione ereditaria, la fusione societaria
(art. 2504 bis c.c.) e la scissione ereditaria (art. 2506 quater c.c.).
Il principio è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui“nel caso di conferimento di azienda, come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare”. (v. Cass n. 22060 del 12 luglio 2022 che richiama Cass. 13/09/2016, n. 17959; Cass.
29/11/2005, n. 25952).
Conseguentemente deve ritenersi – sempre in via generale - che il soggetto conferitario non subentra automaticamente in tutti i rapporti giuridici del conferente, avvenendo il subentro nei limiti stabiliti dalla legge;
in particolare, per i debiti, l'art. 2560
c.c. dispone che il conferitario risponde solo di quelli annotati nei libri contabili obbligatori.
Tuttavia - ed è qui che la Corte intende discostarsi dal ragionamento di - deve ritenersi che nel caso di specie Pt_1
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si è in presenza di una situazione peculiare in cui la società conferente e quella conferitaria (entrambe interamente partecipate dallo Stato) hanno inteso dar luogo ad un trasferimento globale di tutti i rapporti attivi e passivi, con la sola esclusione dei due cespiti sopra indicati;
il tutto pur sempre senza liberazione della conferente sino alla sua Controparte_9
estinzione.
La tesi della società appellante secondo cui, essendosi verificato un trasferimento a titolo particolare con effetto traslativo selettivo e non globale, la “seconda” non poteva CP_4
subentrare nel debito oggetto di causa perché non iscritto nei libri contabili della conferente, non coglie nel segno in quanto al momento del conferimento del 1987 il debito neppure esisteva, trattandosi di una obbligazione risarcitoria insorta dopo molti anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il Sig. CP_2
e dai successivi trasferimenti dello Stabilimento.
Va ulteriormente evidenziato che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 aprile 2016 n. 8090, ha chiarito che la ratio sottesa al disposto di cui all'art. 2560 c.c. consiste nell'evitare che il cessionario possa rispondere di debiti non conoscibili dallo stesso (in quanto non risultanti dalle scritture contabili) in sede di acquisto dell'azienda con conseguente sbilanciamento a suo danno del sinallagma contrattuale. Ma questi principi – secondo la Corte di Cassazione - trovano un limite proprio nel caso di assenza di effettiva alterità fra i soggetti titolari dell'azienda. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte si era trattato di un conferimento di azienda da un'impresa individuale
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ad una società unipersonale dello stesso soggetto che dunque era evidentemente a conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri;
in tal caso la società conferitaria doveva rispondere dei debiti futuri anche in assenza di alcuna loro annotazione nei libri contabili, non essendo necessario proteggere il nuovo acquirente proprio per assenza di alterità rispetto al soggetto cedente.
Analogamente, nel caso in esame, i vari passaggi societari degli stabilimenti siderurgici da una all'altra sono avvenuti CP_4
tra società appartenenti al medesimo soggetto (appunto lo Stato
Italiano) per addivenire ad un risanamento del complesso aziendale mediante un contestuale aumento di capitale con finanziamento pubblico. In questo caso, dunque, la ratio di tutela dell'acquirente e della circolazione dei beni non è certamente ravvisabile, in quanto le società che si sono via via succedute nella titolarità dell'azienda erano sicuramente a conoscenza di tutti i rapporti giuridici intervenuti con le cedenti, stante la loro identità soggettiva sostanziale.
Nel caso concreto appare dunque evidente che la “seconda”
alla quale sono stati conferiti nel 1987 gli stabilimenti CP_4
siderurgici genovesi all'epoca gestiti da non Controparte_9
poteva non essere a conoscenza del rischio che alcuni lavoratori, cessati dal rapporto di lavoro in epoca pregressa, potessero successivamente gravemente ammalarsi a causa della insalubrità dell'ambiente di lavoro e della presenza di amianto utilizzato quale materiale di coibentazione degli impianti;
tanto
è vero che – come risulta dalla relazione di stima allegata al
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conferimento di azienda sopra citata – la conferente aveva stanziato un fondo per far fronte a eventuali sopravvenienze passive, quali quelle oggetto di causa.
La formalistica impostazione di non tiene conto della Pt_1
peculiarità delle vicende societarie in questione, trattandosi – lo si ribadisce - di trasferimenti avvenuti tra soggetti giuridici partecipati in misura integrale dallo Stato, ai fini di un risanamento del settore siderurgico in crisi per un evidente interesse generale. Ed il fatto che le parti abbiano inteso trasferire tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (comprese dunque le sopravvenienze) dalla conferente alla conferitaria si ricava – come sopra già rilevato – proprio dalla stessa relazione di stima all'atto di conferimento, acquisita dalla Corte su richiesta della stessa , nella quale, al punto n.
4.2.13 di Pt_1
pag. 62 si è dato atto della predisposizione di un Fondo Rischi nel bilancio di per complessivi 27.770 milioni Controparte_9
di lire stanziati per far fronte a future eventualità dannose di varia natura, tra cui - in primis – quelle derivanti dal contenzioso del lavoro.
Ciò significa che tramite questo fondo, pacificamente trasferito alla conferitaria insieme con tutti gli altri fondi specificamente indicati nella relazione, le parti hanno inteso attribuire alla
“seconda” la responsabilità per le sopravvenienze CP_4
passive a carico del conferente (c.d. debiti futuri) derivanti dai contenziosi di lavoro.
6.1.4. Tutti gli altri passaggi societari risultano di più semplice interpretazione: nel 1990 la “seconda” è stata CP_4
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incorporata da (c.d. Ilva pubblica) e quindi Controparte_14
cancellata dal Registro delle imprese.
Si è trattato dunque di una fusione societaria che - ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. - ha dato luogo ad un trasferimento a titolo universale di tutti i beni e i rapporti attivi e passivi in capo ad
, la quale è stata poi incorporata in CP_12 CP_15
divenuta infine nei cui confronti gli eredi del Parte_1
sig. hanno legittimamente agito per far valere i loro CP_2
diritti risarcitori.
§§§
6.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provate dall'istruttoria espletata le circostanze dedotte in ricorso, sostenendo che i testimoni non avevano invece confermato – come erroneamente ritenuto dal primo giudice - i fatti ricostruiti in sentenza.
Più specificamente sostiene che sia il teste Pt_1 Tes_1
collega di lavoro di , che il teste , responsabile CP_2 Tes_2
dal 1975 della sicurezza nell'area a caldo dello stabilimento, avevano dichiarato che nel reparto Agglomerato già dal 1967 erano stati adottati sistemi di abbattimento delle polveri e che i dipendenti, sempre informati sulla pericolosità dell'amianto, avevano in dotazione dispositivi di protezione, tra cui le maschere antipolvere;
inoltre dal 1970 l'azienda eliminò gli indumenti composti in amianto (tute, guanti e altri rivestimenti)
e dal 1974 anche per le coibentazioni degli impianti l'amianto venne sostituito con altro materiale refrattario.
L'appellante censura poi la sentenza per aver omesso di
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considerare la testimonianza resa dal Prof. in altro Tes_3
giudizio (RG 1350/2018), che aveva dato conto dei sistemi di captazione delle polveri presenti nei vari reparti dello stabilimento di NI sin dagli anni 60.
In conclusione, nel presente processo, era emerso che i datori di lavoro del sig. avevano adottato tutte le misure CP_2
prescritte dalla normativa all'epoca vigente a tutela della salute dei lavoratori e che avevano adottato tutti i presidi che la tecnica di allora aveva messo a disposizione.
§§§
6.2.1. Il motivo è infondato.
Si rileva anzitutto un errore di base nella difesa di , Pt_1
secondo cui dall'istruttoria non sarebbe emersa la prova di una mancanza datoriale in punto protezione dei lavoratori;
non erano i ricorrenti a dover provare l'inadempimento datoriale, spettando al datore di lavoro (e ai suoi aventi causa) l'onere di dimostrare l'adozione di adeguate misure per la tutela della salute dei lavoratori, ex art. 2087 c.c..
In ogni caso, la Corte ritiene che il primo giudice abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie da cui si ricava che nel reparto i dipendenti, tra cui gli elettricisti Parte_2
quali il Sig. , lavoravano in un ambiente saturo di CP_2
amianto (presente nelle coibentazioni e nelle dotazioni di protezione quali guanti e grembiuli) e che - soprattutto nel primo decennio di lavoro del sig. (anni '60) - CP_2 CP_4
aveva omesso di predisporre adeguati mezzi di protezione dei lavoratori per limitare il più possibile (seppur con le tecnologie
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dell'epoca) la dispersione delle fibre di amianto nell'aria.
Va al riguardo evidenziato che le dichiarazioni dei testi sulla predisposizione di alcune misure di protezione (e non certo tutte quelle all'epoca già possibili) si riferiscono per lo più agli anni
'80; nulla è invece emerso sulle precauzioni adottate negli anni
'60, mentre per gli anni '70 si è fatto riferimento alla dotazione di mascherine Pirelli che tuttavia non venivano utilizzate dai dipendenti.
Diversamente da quanto sostenuto da , il teste Pt_1 Tes_1
ha dichiarato che gli interventi di manutenzione con la rimozione delle coibentazione avvenivano almeno due volte la settimana senza alcuna misura precauzionale, con interventi necessariamente rapidi per non fermare gli impianti. Il teste ha poi riferito che nello stabilimento l'amianto fu presente fino ad una certa data, quando i lavoratori vennero informati che l'amianto non poteva più essere acquistato;
da quel momento vennero utilizzate solo le scorte di magazzino. Ciò significa che solo nel 1992, quanto il legislatore vietò l'utilizzo di tale materiale con L. n. 257/92, cominciò ad informare i CP_4
lavoratori della particolare nocività di questa sostanza e della necessità di usare cautela nel maneggiarla, imponendo ai tecnici e agli operai che intervenivano sugli impianti l'uso delle mascherine antipolvere. In epoca precedente, invece, non risulta che il datore di lavoro avesse adottato precauzioni e fornito informazione sulla nocività dell'amianto.
E' poi vero che il teste ha riferito che già nel 1967 vi erano sistemi di abbattimento delle polveri, ma si trattava di
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apparecchi che servivano solo a toglierle dal luogo di lavorazione per spostarle altrove e non ad aspirarle per rendere l'aria meno inquinata.
Anche il teste , responsabile dal 1975 dell'Ufficio di Tes_2
Sicurezza dell'Area a caldo (cokeria, agglomerato ed alto forno) delle Acciaierie di NI, ha riferito che la dismissione dell'amianto fu graduale nel tempo ed iniziò, sugli impianti, non prima del 1975; prima del 1970 non vi era alcun impianto di aspirazione e solo tra il 1970 e il 1975 sono state - molto gradualmente - installate cappe aspiranti in prossimità dei punti di caduta del materiale. Solo intorno agli anni 1980 – 1982 (e quindi negli ultimi anni di lavoro del sig. ) l'amianto CP_2
venne progressivamente rimosso e sostituito nel reparto agglomerato da altro materiale. Il teste inoltre non ha confermato che l'azienda avesse informato i lavoratori specificamente sulla pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto, né ha indicato quali specifiche cautele vennero adottate in presenza di tali polveri, non essendo neppure stato in grado di riferire se il abbia mai utilizzato maschere CP_2
protettive.
Alla luce di tali risultanze, anche la deposizione del Prof. in altro giudizio e prodotta da non è idonea Tes_3 Pt_1
all'assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2087
c.c., avendo il teste riferito della presenza di sistemi di captazione delle polveri che negli anni 60 avveniva mediante gettiti di acqua nebulizzata;
sistema totalmente inadeguato ed anzi controproducente perché sortiva l'effetto, ancor più nocivo,
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di disperdere le fibre di amianto nell'aria.
Ben diverse erano dunque le misure precauzionali che l'azienda
– per essere esonerata da responsabilità ex art. 2087 c.c. – avrebbe dovuto adottare nel periodo (dal 1961 al 1985) in cui il sig. lavorò nel reparto Agglomerato, quali – in CP_2
particolare – l'isolamento delle lavorazioni di smontaggio e montaggio delle coibentazioni, da effettuarsi con i sistemi di rilevazione delle polveri nell'aria all'epoca già esistenti e con l'utilizzo di tecniche di sostituzione dei materiali in blocco, senza dover effettuare alcun taglio di adattamento;
ma tutte queste avvertenze erano evidentemente incompatibili con l'urgenza della manutenzione, che avveniva – come spiegato dal teste – senza chiudere l'impianto per evidenti ragioni di Tes_1
produzione e di economicità delle attività produttive, a scapito della salute dei lavoratori.
§§§
6.3. Con il terzo motivo impugna la sentenza in Pt_1
punto sussistenza del nesso causale tra la nocività dell'attività lavorativa e dell'ambiente di lavoro e la patologia contratta dal sig. , avendo il giudice recepito le conclusioni del CTU CP_2
Prof. che aveva collegato all'attività lavorativa del sig. Per_2
la patologia che causò il decesso, non essendo emerse CP_2
altre possibili fonti possibile esposizione ad amianto.
Secondo l'appellante, il giudice avrebbe dovuto invece considerare che il sig. , prima di lavorare nello CP_2
stabilimento di NI, era stato dipendente per quasi dieci anni di altra impresa e che, dopo essersi licenziato nel 1985 da
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all'età di soli cinquant'anni, continuò a Controparte_9
lavorare come elettricista, svolgendo in proprio un'attività che all'epoca era notoriamente ad alto rischio di esposizione ad amianto, contribuendo così all'insorgere della propria malattia ex art. 1227 cc.
Il giudice, inoltre, avrebbe dovuto verificare se, all'epoca dei fatti di causa, la ricerca scientifica fosse così avanzata da rendere noto anche ai datori di lavoro del sig. la CP_2
particolare pericolosità dell'amianto quale causa non solo dell'asbestosi, ma anche del mesotelioma pleurico, che solo di recente la scienza medica aveva ritenuto correlabile ad una anche minima inalazione di fibre ultra fini d'amianto.
Inoltre - ad avviso dell'appellante – il Tribunale ha errato a sostenere che già negli anni '60 vi fosse una diffusa conoscenza della pericolosità dell'amianto, per cui addossare la colpa al datore di lavoro significava introdurre un ulteriore caso, non previsto dalla legge, di responsabilità oggettiva nei confronti del soggetto danneggiato.
§§§
6.3.1. Anche questo motivo va integralmente respinto.
6.3.2. In punto eventuale responsabilità ex art. 1227 c.c., si rileva che dagli atti di causa non è affatto emerso che il sig.
abbia potuto subire altre esposizioni ad amianto al di CP_2
fuori dal rapporto di lavoro con In ogni caso, anche ad CP_4
ammettere che vi siano state altre situazioni di contatto con l'amianto, vige il principio della equivalenza delle concause di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui il soggetto danneggiante
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risponde integralmente del danno, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri eventuali danneggianti. Né può ritenersi che l'eventuale esposizione ad amianto subita da in altri CP_2
contesti possa dar luogo ad una riduzione del risarcimento del danno ex art. 1127 c.c., non essendo ravvisabile alcuna colpa del danneggiato nell'intraprendere altre attività lavorative come elettricista.
6.3.3. Per quanto riguarda la questione relativa alla insussistenza, all'epoca dei fatti di causa, di dotazioni di protezione dalla inalazione delle fibre ultra sottili di amianto, particolarmente responsabili della insorgenza del mesotelioma pleurico, si rileva quanto segue:
La questione riguarda essenzialmente l'insufficienza delle misure precauzionali in uso in quegli anni (mascherine di stoffa e mezzi di aspirazione ) che erano state concepite per abbattere il livello delle polveri durante le lavorazioni, ma non erano idonee ad impedire l'aspirazione delle fibre di amianto c.d. ultra fini ed invisibili;
fibre sottili che – secondo la scienza medica più accreditata ( vedi studi epidemiologici dei Professori
[...]
e - sarebbero le più pericolose ai fini Per_3 Per_4
dell'insorgenza del mesotelioma pleurico, perché idonee a trapassare la pleura inserendosi nei tessuti più profondi.
Si rileva tuttavia che i dispositivi facciali in uso fino agli anni
'80 erano comunque idonei a proteggere dalle fibre rotonde ed avrebbero potuto – se utilizzati correttamente – prevenire la malattia.
Inoltre, secondo giurisprudenza costante (v. Corte di cassazione
22
n. 1853 del 2016), il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, per cui avrebbe dovuto documentarsi ed informare il lavoratore della insidiosità soprattutto delle polveri ultrafini ed invisibili.
Quanto sopra esposto assume altresì rilevanza per rispondere alla doglianza relativa alla mancata conoscenza del datore di lavoro della particolare nocività dell'amianto (anche a bassissima concentrazione), al di là delle patologie asbestosiche per le quali erano state introdotte dal legislatore tutte le misure precauzionali di abbattimento delle polveri.
Al riguardo soccorre la ormai risalente giurisprudenza della
Corte di Cassazione che, proprio in materia di esposizione ad amianto, ha ritenuto che il datore di lavoro era tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie non solo per evitare l'inalazione di polveri visibili ma anche di quelle invisibili;
si legge in Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010, che "in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art.
21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente
l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche
a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione".
Deve pertanto ritenersi che - al contrario di quanto sostenuto dall'appellante – l'adozione delle misure protettive all' epoca vigenti non aveva soltanto lo scopo di inibire la diffusione di polveri fisicamente avvertibili;
il lavoratore aveva invece diritto ad essere protetto, in base alla legge, da tutte le polveri di cui si doveva conoscere l'esistenza e la nocività (fini o ultrafini;
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visibili od invisibili che fossero).
6.3.4. E che già al momento dell'assunzione del sig. , CP_2
nel 1961, gli imprenditori dovessero essere a conoscenza di tutti gli effetti nocivi alla salute dell'inalazione di fibre di amianto utilizzato nei propri cicli produttivi è un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ( v.
Cassazione Sez. IV 38991/2010 e Cass. Sez. IV 43786/2010 e altre successive conformi), non solo ai fini della prevenzione dell'asbestosi, ma di tutte le malattie amianto correlate;
ed è notorio al riguardo che la letteratura scientifica già negli anni
'60 aveva pubblicato vari studi epidemiologici che dimostravano la natura cancerogena dell'amianto e la riconducibilità del mesotelioma pleurico all'inalazione di fibre di amianto anche in modiche quantità, dato che i primi studi al riguardo risalgono agli anni '50 da parte del patologo J.C.
Per_5
Nella specie, quindi, può dirsi acquista non solo la prova della sussistenza del nesso causale fra attività lavorativa e la malattia, ma anche della colpevole violazione da parte dell'appellante della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., per non avere preteso l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, pur se messi a disposizione del lavoratori e – soprattutto – per aver consentito (anzi imposto) che gli interventi di rimozione delle coimbentazioni in amianto per la riparazione degli impianti avvenissero a ciclo produttivo attivo, senza alcun isolamento degli impianti stessi per contenere la fuoriuscita di fibre di amianto. Non è dunque vero che, seguendo questa
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impostazione, l'unico sistema per tutelare i lavoratori sarebbe stato quello di non utilizzare l'amianto, come suggestivamente affermato dalla difesa di , in quanto il datore di lavoro Pt_1
avrebbe dovuto organizzare le lavorazioni di manutenzione degli impianti a ciclo produttivo fermo, utilizzando appositi sistemi di contenimento della fuoriuscita di fibre di amianto.
§§§
6.4. Con il 4° motivo censura la sentenza in punto Pt_1
risarcimento dei danni liquidati iure hereditatis e iure proprio ai ricorrenti, laddove il giudice ha riconosciuto ai congiunti del sig. , ed in particolare ai figli ultracinquantenni, la CP_2
ingente somma complessiva di €. 765.495,00 oltre gli accessori di legge.
Secondo l'appellante, a tale esorbitante somma il giudice era giunto eseguendo una errata liquidazione del danno, male applicando il proprio potere discrezionale ed eccessivamente valorizzando le dichiarazioni rese dall'unica testimone neppure particolarmente attendibile (la nipote sig.ra ), Testimone_4
che aveva riferito sullo stato d'animo del sig. durante CP_2
la malattia e sui rapporti dello stesso con i figli e la moglie;
tali dichiarazioni non legittimavano una liquidazione dei danni così elevata.
Più specificamente, per quanto riguarda il danno subito dalla vittima primaria riconosciuto agli eredi, l'appellante sostiene che il giudice ha errato nel riconoscere una invalidità temporanea totale per tutto il lungo periodo di sopravvivenza, discostandosi dalle valutazioni del CTU, che aveva invece
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accertato - per il periodo intermedio - una invalidità temporanea inferiore al 100%.
La sentenza aveva poi erroneamente liquidato il danno c.d. catastrofale, dovendosi tale voce di danno riconoscersi solo nel caso in cui si raggiunga una rigorosa prova - non raggiunta nel caso in esame - sulla sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnimento della propria vita;
né potevano condividersi i principi richiamati in una sporadica sentenza di Cassazione (Cass. ord. n.
36841/2022), in adesione alla quale il giudice si era discostato dalle tabelle milanesi sul danno terminale, ulteriormente aggiungendo a tale liquidazione (già di per sé eccessiva)
l'ulteriore voce di danno morale catastrofale con una personalizzazione del 50%, così pervenendo ad una ingiusta locupletazione.
In ogni caso, alla luce dei principi della S.C., anche a S.U., richiamati dagli estensori delle tabelle milanesi, il c.d. danno terminale doveva ritenersi onnicomprensivo di ogni categoria di danno, anche di quello catastrofale.
Chiede quindi, in subordine, una sensibile riduzione del danno iure hereditatis liquidato in sentenza in complessivi €.
99.225,00, di cui €. 79.380,00 a titolo di danno terminale e €
19.845,00 a titolo di danno catastrofale.
§§§
6.4.1. Il motivo, seppur basato su corrette argomentazioni, non porta al risultato richiesto, essendo stato il danno biologico liquidato – al contrario - in misura insufficiente, a causa di un
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errore di calcolo evidenziato dagli eredi con l'appello incidentale.
In punto di diritto, si rileva che, in base ai recenti approdi della
Corte di Cassazione correttamente richiamati nella sentenza appellata, i danni non patrimoniali risarcibili agli eredi di un soggetto deceduto a causa delle lesioni subite alla propria integrità psicofisica, consistono:
- nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica - intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute - perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, in quanto letale) fino all'exitus;
- nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale"), consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: in questo caso l'accertamento in fatto dell'"an", ossia della esistenza del danno-conseguenza, presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione", da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine.
Dunque, non solo in caso di patologia che conduca la vittima alla morte senza possibilità di guarigione e/o stabilizzazione dei postumi, ma, più in generale, in tutti i casi di lesione del bene- salute, deve tenersi conto, secondo le più recenti indicazioni dei
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Giudici di legittimità, della “duplice componente fenomenologica del danno non patrimoniale, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza, di paura, di angoscia, di disperazione”
(Cass. ord. n. 36841/2022).
Ciò premesso in diritto, si rileva tuttavia che il giudice ha liquidato il danno biologico terminale e catastrofale trasmissibile agli eredi con un criterio equitativo non conforme ai parametri individuati dalle aggiornate Tabelle di Milano, che questa Corte intende invece recepire.
Ciononostante, proprio a causa del rilevante errore di calcolo nella determinazione del danno catastrofale (specificamente censurato dagli eredi del de cuius con l'appello incidentale), il
Tribunale ha liquidato il danno iure hereditatis in un importo (€.
99.225,00) inferiore rispetto a quello risultante dalla corretta applicazione delle predette Tabelle. Tale liquidazione deve quindi essere corretta in parziale accoglimento dell'appello incidentale, come meglio specificato al punto 7.1. della presente motivazione.
§§§
6.5. Con il quinto motivo, sostiene che il giudice ha altresì Pt_1
erroneamente applicato le Tabelle di Milano per la liquidazione del danno iure proprio dei congiunti per perdita del rapporto parentale, quantificandolo in complessivi €. 666.270,00, senza tener conto del fatto che il de cuius era deceduto ad una età ormai avanzata (88
28
anni), lasciando la moglie vedova all'età di 77 anni e i figli ormai adulti (ultracinquantenni) e da parecchi anni totalmente autonomi.
Pertanto, per la liquidazione del danno iure proprio in questa particolare vicenda, il giudice avrebbe dovuto discostarsi dalle tabelle milanesi anziché applicarle in eccesso, a tutto favore dei ricorrenti, tenuto conto dei riscontri probatori in cui la sig.ra LO aveva soltanto dichiarato che la moglie ed i figli avevano assistito il malato, senza indicare i reali rapporti tra gli stessi e indicare quale fosse l'intensità del loro legame.
Pertanto, in via subordinata, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in punto liquidazione del danno iure proprio.
§§§
6.5.1. Il motivo è solo in minima parte fondato.
Il Tribunale ha applicato i criteri indicati nelle Tabelle di Milano basate sul "sistema a punti", che prevedono, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Più specificamente, mentre i parametri A), B), C) e D) sono oggettivi, il parametro E) è soggettivo, perché il punteggio previsto (sino a 30) dipende dalle qualità ed intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto e richiede la prova di elementi particolari ed ulteriori rispetto alla normalità di tale legame parentale tali da giustificare una ulteriore personalizzazione del danno risarcibile.
Nella fattispecie in esame il giudice ha ritenuto di attribuire alla
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moglie ed ai figli un punteggio vicino al massimo (25 alla moglie e
20 ai figli) senza che dall'istruttoria fosse emersa una situazione concreta peculiare rispetto alla normalità dei legami affettivi, tenuto conto dell'età avanzata del de cuius (88 anni al momento del decesso) e ormai matura dei figli ultracinquantenni.
Ritiene la Corte che, in assenza di specifiche circostanze idonee a comprovare un legame particolare tra la vittima ed i suoi congiunti superstiti, sia equo attribuire per il fattore E) un punteggio medio di
15 punti per i figli e di 20 punti per la moglie, tenendo conto – per quest'ultima - che si è trattato – come correttamente argomentato dal primo giudice - della perdita del compagno di una vita, con cui ebbe due figli e visse sino al decesso della vittima primaria.
Il punteggio complessivo attribuito in sentenza deve dunque essere ridimensionato nei seguenti termini : 65 punti (al posto di 70) alla moglie 60 punti (al posto di 65) al figlio CP_1 CP_3
e 58 punti (al posto di 63) alla figlia .
[...] Controparte_2
Il danno iure proprio va quindi monetizzato nei seguenti termini:
€. 218.725 (€.
3.365 x 65) a favore di CP_1
€. 201.900 (€.
3.365 x 60) a favore di;
CP_3
€. 195.170 (€.
3.365 x 58) a favore di . Controparte_2
Il tutto oltre gli accessori di legge come liquidati in dispositivo.
§§§
6.6. Con il sesto motivo, censura la sentenza per aver il Pt_1
giudice omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda dalla stessa proposta in via subordinata, di riduzione del risarcimento del danno ex art. 1227 cc, essendo emerso dalle testimonianze rese in questa causa che il Sig. , seppur costantemente invitato CP_2
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all'utilizzo delle mascherine dai propri superiori, era solito disattendere l'ordine, per cui doveva ritenersi in tutto o in parte responsabile del danno verificatosi.
§§§
6.5.1. Il motivo, in parte già proposto nelle precedenti censure, è palesemente infondato.
Si richiamano al riguardo le motivazioni contenute al punto 6.2.1. sulla inidoneità dei mezzi di protezione utilizzati da a CP_4
tutela dei lavoratori ex art. 2087 c.c. Dall'istruttoria è emerso che le mascherine, seppur già in dotazione verso la fine degli anni '60, non venivano utilizzate per prassi e che i capi reparto non ne imposero l'utilizzo se non a partire dagli anni'90 quando entrò in vigore la legge sul divieto di utilizzo dell'amianto.
§§§
7. Gli appellati si difendono contestando tutti i motivi di appello e propongono a loro volta appello incidentale in punto liquidazione del danno iure hereditatis.
Anzitutto, come sopra accennato, rilevano che il giudice ha commesso un errore materiale nell'eseguire la moltiplicazione indicata in motivazione per la quantificazione del danno c.d. catastrofale, laddove ha indicato in 19.845,00 il prodotto di 735 x
27 x 10 che invece fa 198.450,00; conseguentemente il danno complessivo iure hereditatis avrebbe dovuto essere liquidato – in applicazione degli stessi criteri seguiti dal giudice - in €.
277.830,00 e non nel minor importo indicato in sentenza, pari ad €.
99.225,00.
Inoltre gli eredi contestano comunque i criteri utilizzati dal giudice
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nella quantificazione del danno terminale e catastrofale, proponendo - in applicazione dei principi elaborati nella stessa pronunzia della Corte di Cassazione (ordinanza Sez. Lav. n.
36841/22) che il Tribunale ha ritenuto di recepire – una personalizzazione massima del 300%, in considerazione della particolare penosità delle sofferenze che per così lungo tempo il sig. ha dovuto subire. CP_2
Chiedono quindi che, in riforma della sentenza, il danno iure hereditatis venga complessivamente liquidato a favore degli eredi, pro quota, in € 370.440,00, di cui € 185.220,00 per danno biologico terminale (735 giorni x € 84 = € 61.740 x 300% di personalizzazione) ed €. 185.220,00 a titolo di danno catastrofale.
§§§
7.1. L'appello incidentale è solo parzialmente fondato.
Come sopra esposto, il giudice, dopo aver richiamato i recenti principi giurisprudenziali sulla necessità di distinguere il danno biologico c.d. terminale da quello soggettivo catastrofale, ha poi utilizzato dei criteri equitativi di liquidazione del danno biologico che non sono in linea con quelli indicati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, il cui metodo tabellare è stato elaborato proprio per guidare le future liquidazioni nel rispetto del principio di ragionevole omogeneità a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale.
L'Osservatorio ha infatti ritenuto che il danno terminale debba avere una durata massima limitata di 100 giorni, oltre la quale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
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Tale periodo di 100 giorni di invalidità, da computarsi a ritroso dal decesso al momento della diagnosi, viene così monetizzato:
- per i primi 3 gg (rectius gli ultimi tre giorni di vita) non personalizzabili e già comprensivi di danno morale e catastrofale:
€. 35.247,00;
- per i successivi 97 giorni: €. 62.544,00, con un aumento massimo di personalizzazione del 50% anche per danno catastrofale.
Gli ulteriori giorni di sopravvivenza vanno invece liquidati con l'indennità temporanea standard pari a €. 115 al giorno in caso di invalidità totale (di cui €. 84 per danno biologico e €. 31 per danno morale), ulteriormente personalizzabile al massimo con il 50% sempre per danno catastrofale.
Con la personalizzazione di cui sopra, l'Osservatorio ha inteso attribuire rilevanza anche alla sofferenza da lucida agonia (c.d. danno catastrofale) nell'ambito del complessivo danno biologico trasmissibile agli eredi, nel rispetto dei principi recentemente elaborati dalla Corte di Cassazione sopra richiamati.
Recependo tali criteri, dunque, nel caso in esame il danno biologico trasmissibile agli eredi va liquidato nei seguenti termini:
a) €. 35.247,00 per gli ultimi tre giorni a titolo di danno terminale e catastrofale;
b) €. 62.544,00 a titolo di danno terminale per i precedenti 97 giorni di sopravvivenza, con un aumento - a titolo di danno catastrofale - di una percentuale che si stima equo determinare nel 25% alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto dell'età molto avanzata della vittima al momento del decesso;
e così complessivi €. 113.427,00;
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c) per i restanti 635 giorni di sopravvivenza, occorre tener conto delle risultanze della CTU che ha riconosciuto una invalidità al
70% per i primi 609 giorni e per gli altri 26 giorni al 100%.
Operando i dovuti abbattimenti, si arriva ad una liquidazione di
€. 52.014,50 (609 x 80,5 + 26 x 115). Tale importo va ulteriormente maggiorato del 25% a titolo di danno catastrofale
(così quantificato per i motivi di cui sopra), con il conseguente risultato di €. 65.018,125.
Si arriva dunque ad un totale, arrotondato per difetto, di €.
178.445,00.
Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello incidentale,
dev'essere condannata al pagamento a favore degli eredi, Pt_1
pro quota, della complessiva somma di €. 178.445,00, in luogo della minor somma indicata in sentenza, oltre gli accessori di legge come indicati in dispositivo.
8. Tenuto conto della soccombenza di in base all'esito Pt_1
finale della causa, la predetta società va condannata a rifondere agli appellati le spese di lite sostenute in entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento degli appelli principale ed incidentale, condanna a corrispondere agli appellati principali, Parte_1
pro quota, quali eredi del sig. , a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale patito in vita dal congiunto, la somma complessiva di €. 178.445,00 in luogo della minor somma liquidata dal Tribunale, oltre interessi e
34
rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a corrispondere agli appellati principali, Parte_1
jure proprio, il danno per perdita del congiunto, quantificato per in €. 218.725,00, per in €. CP_1 Controparte_2
195.170,00 e per in €. 201.900,00, in luogo delle CP_3
maggiori somme liquidate dal Tribunale, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere agli appellati principali le Parte_1
spese di lite che liquida – per il primo grado - in complessivi €.
28.000,00, e - per il presente grado – in €. 20.000,00; il tutto oltre rimborso spese generali, IVA, CPA rimborso c.u., con distrazione delle stesse in favore dei difensori antistatari CP_16
e SS PA.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico LO Pasquarelli
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico LO Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 78/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to FINOCCHIARO MARIA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
(c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. e (c.f.
[...] C.F._2 CP_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._3
Iside Storace e SS PA per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATI ed APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 11/06/2025
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Genova gli odierni appellati, congiunti ed eredi del sig. deceduto in data Persona_1
4/4/2018 a causa di un mesotelioma pleurico diagnosticatogli nel giugno 2016, esponevano:
-che il loro dante causa aveva lavorato alle dipendenze di dal 15/5/1961 al 31/3/1985, dapprima come operaio e CP_4
poi come tecnico addetto alla manutenzione elettromeccanica degli impianti, assegnato al reparto Agglomerato dell'area a caldo presso lo stabilimento siderurgico di Genova CP_4
NI;
-che il predetto lavoratore, nello svolgimento del lavoro, era stato quotidianamente a contatto con materiali contenenti amianto, all'epoca impiegato per le coibentazioni degli impianti utilizzati nei processi ad alte temperature;
- che infatti fino alla bonifica avvenuta negli anni '90, la coibentazione degli impianti era costituita principalmente da componenti in amianto sotto forma di pannelli, materassini, coppelle, trecce, cascami ecc., che si deterioravano rapidamente per la continua usura, disperdendo nell'ambiente circostante polveri contenenti amianto;
- che, come indicato nella dichiarazione aziendale, il sig.
2
aveva sempre lavorato come elettricista, effettuando CP_2
interventi di riparazione, manutenzione e pronto intervento sull'impianto di agglomerazione destinato al procedimento di produzione della ghisa, rimuovendo i rivestimenti coibentati e rimontandoli ad intervento finito;
- che anche i quadri elettrici su cui aveva operato il sig.
erano termicamente isolati con pannelli in amianto;
CP_2
- che gli elettricisti avevano in dotazione bende in amianto con cui rivestivano i fasci di cavi maggiormente esposti ad alta temperatura;
- che nel corso delle attività, spesso la coibentazione usurata che veniva rimossa si sbriciolava e le polveri si disperdevano nell'aria;
- che i materiali che residuavano dagli interventi di manutenzione (vecchi pannelli in amianto deteriorati e sbriciolati e detriti) venivano caricati e movimentati all'interno del reparto senza che venissero osservate le misure minime per contenere l'enorme dispersione di polveri e fibre nell'ambiente circostante;
- che in generale, la presenza di amianto in tutti gli stabilimenti genovesi dell' era ubiquitaria e tale minerale veniva CP_4
trattato senza alcuna cautela alla stregua di un qualsiasi materiale inerte;
- che, nel corso degli anni di attività del sig. , non CP_2
venne mai fatta alcuna misurazione dei livelli di inquinamento dell'aria all'interno dello stabilimento, nonostante il reparto
Agglomerato fosse considerato uno dei più inquinanti a causa
3
dello sviluppo di fumi contenenti diossina;
- che l'azienda non aveva mai fornito al sig. CP_4 CP_2
ed ai suoi colleghi mezzi di protezione dalle polveri e dalle fibre;
- che non vi erano sistemi di aspirazione localizzata, di abbattimento ed isolamento alla fonte delle polveri che si producevano durante le lavorazioni, né vennero adottate misure organizzative per separare le lavorazioni comportanti produzione di polveri nocive dalle altre attività;
- che il sig. , al pari dei colleghi di lavoro, non aveva CP_2
mai utilizzato mascherine contro l'inalazione di polveri nocive, né era stato informato circa la pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto e sulle cautele da adottare in presenza di tali polveri;
- che all'interno dello stabilimento non è mai stata esercitata alcuna vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive;
- che le istruzioni lavorative impartite dalla stessa azienda imponevano per molte lavorazioni l'uso di amianto CP_4
grezzo e in manufatti (da trattare anche con getti di aria compressa per la pulizia dei pezzi) senza alcuna specifica misura protettiva atta a limitare almeno gli effetti nocivi dell'inalazione di fibre disperse;
- che l aveva riconosciuto l'origine professionale della CP_5
patologia “mesotelioma pleurico” del sig. , liquidando i CP_2
ratei della rendita diretta maturati fino al decesso in favore degli eredi e la rendita ai superstiti alla vedova;
4
- che dei danni lamentati doveva ritenersi attualmente responsabile quale società nella quale erano Parte_1
confluiti i rapporti giuridici riconducibili alle vecchie gestioni
“pubbliche” degli stabilimenti di ed in particolare di CP_4
quello di NI nel quale il ricorrente aveva lavorato;
- che, fino a qualche anno prima, la responsabilità di non era mai stata contestata dalla medesima società Pt_1
, che aveva individuato se stessa come soggetto responsabile per i danni occorsi agli ex lavoratori di società riconducibili alle vecchie società a partecipazione statale del settore siderurgico;
- che solo ultimamente la difesa della società aveva introdotto l' eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico con il sig. , con argomentazioni prive di fondamento, CP_2
dovendosi la legittimazione della convenuta agevolmente ricavare dal susseguirsi delle vicende societarie di “ CP_6
ed in particolare dalla incorporazione per fusione in
[...]
del 31.12.1990, dalla incorporazione per fusione di CP_7
in “ ” del 31.10.1993 e dalla successiva CP_7 CP_8
fusione per incorporazione di “ ” in , nonché CP_8 Pt_1
da alcuni atti di conferimento di capitale del 19.9.1981 e del CP_ 29.7.1987, oltre che dall'atto di scissione parziale di
“pubblica” del 31.10.1993.
I ricorrenti hanno dunque chiesto che venisse accertata la responsabilità della datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., nell'insorgenza della patologia tumorale che aveva cagionato il decesso del loro congiunto, con conseguente condanna di
, quale soggetto da ultimo subentrato ad al Pt_1 CP_4
5
risarcimento del danno da essi subito iure proprio per perdita del rapporto parentale, nonché del danno non patrimoniale patito in vita dal defunto, trasmissibile agli eredi pro quota.
2. Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente chiesto Pt_1
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva e comunque la propria estraneità ai fatti di causa, in particolare deducendo che le vicende societarie della originaria proprietaria dello stabilimento in cui aveva lavorato il sig.
non portavano affatto a sé, evidenziando altresì che la CP_2
stessa società era stata citata in giudizio per rispondere dei danni provocati al lavoratore ai sensi degli artt. 2087 c.c. o 2043
c.c. e non ai sensi dell'art. 2560 c.c., come, invece, sarebbe stato coerente con la ricostruzione delle vicende societarie di domanda né proposta, né comunque di competenza del CP_4
giudice del lavoro.
In subordine ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro in merito alla domanda di risarcimento del danno jure proprio, nonché alle domande fondate sul disposto di cui all'art. 2043, essendo competente il giudice ordinario.
Nel merito, la convenuta ha contestato la correttezza della diagnosi di mesotelioma maligno e ha negato la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la malattia che ne cagionò il decesso.
3. Il Tribunale, espletata istruttoria con l'escussione di testimoni sui capitoli di prova dedotti in ricorso e disposte due consulenze tecniche medico-legali d'ufficio, con sentenza n. 996/2023 ha
6
ritenuto che fosse il soggetto attualmente responsabile Pt_1
dei danni lamentati dai ricorrenti, condannandola ai seguenti pagamenti:
€. 99.225,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo, a favore degli eredi, pro quota, per il danno biologico terminale e catastrofale subito in vita dal sig.
; CP_2
€. 235.550,00 a favore della vedova per la CP_1
perdita del legame coniugale;
€. 211.995,00 a favore della figlia ed €. Controparte_2
218,725,00 a favore del figlio per la perdita del CP_3
legame filiale;
Il tutto con le spese di lite, liquidate a favore dei ricorrenti in €.
28.000,00, oltre gli accessori di legge.
Infine le spese di C.T.U. sono state poste definitivamente a carico della società convenuta.
4. propone appello alla sentenza n. 996/2023 e gli Pt_1
appellati resistono, proponendo a loro volta appello in via incidentale.
5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e acquisita la perizia di stima allegata all'atto di conferimento del
29.7.1987, la Corte decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi a seguito delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza entro il termine del 11.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello principale si snoda sui seguenti motivi:
6.1. censura anzitutto l'erronea valutazione da parte Pt_1
7
del primo giudice in punto legittimazione passiva per mancata considerazione degli effetti giuridici degli atti di conferimento intervenuti negli anni 1981, 1985 e 1987, nonché dell'operazione di scissione di Ilva “pubblica” del 1993; atti che, se correttamente interpretati, portavano ad escludere che dovesse Pt_1
rispondere delle sopravvenienze passive relative agli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui quello di NI.
Più specificamente, l'appellante ribadisce che in questa fattispecie (relativa a un lavoratore il cui rapporto, cessato il
31.3.1985, era di pertinenza dell' area a caldo dello stabilimento di NI), la stessa non poteva rispondere degli eventuali danni subiti dal lavoratore e dai suoi congiunti;
ciò in quanto il predetto stabilimento era stato trasferito (a seguito del primo conferimento del 1981) dalla prima alla CP_4 [...]
e successivamente, nell'aprile 1985, a seguito di un CP_9
conferimento dei reparti dell'area a caldo presso i quali lavorava il sig. , dalla ad altra società privata, CP_2 Controparte_9
Cogea s.p.a poi denominata Acciaierie di NI s.p.a. che, in data 29.7.1997, venne fusa per incorporazione in Controparte_10
Conseguentemente, erano solo le società
[...]
incorporanti di queste ultime società che avrebbero potuto rispondere, direttamente o in solido, dei danni asseritamente subiti dal de cuius e dai loro congiunti.
§§§
6.1.2. La ricostruzione di , sottoposta al vaglio di merito Pt_1
da parte di questa Corte di Appello, non è stata condivisa in numerose sentenze (v. per tutte sentenza n. 53/2022 CdA GE) che
8
hanno respinto l'eccezione di carenza di titolarità passiva di tale società; titolarità passiva che la stessa Corte di Cassazione non ha escluso, dichiarando inammissibili i relativi motivi di impugnazione proposti da . Pt_1
Particolare rilevanza assume al riguardo l'ordinanza della
Suprema Corte n. 27574/24 che ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto congrua e non esorbitante dai limiti stabiliti dalla normativa in materia di fusione e scissione societaria e di titolarità dei debiti, la interpretazione operata da questa Corte dei trasferimenti – tutti avvenuti a titolo universale - tra le varie società pubbliche che si sono susseguite nella titolarità degli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui quello di
NI ove operava il sig. . CP_2
6.1.3. Pare tuttavia utile un esame più dettagliato, con riferimento alla specifica posizione lavorativa del sig. , il cui CP_2
rapporto di lavoro è cessato in data 31.3.1985, delle operazioni societarie che hanno riguardato lo Stabilimento di NI e, specificamente, l'area a caldo comprendente il reparto
Agglomerato.
Rileva in primo luogo l'atto di conferimento del 1981, con il quale, come indicato nella visura camerale di Controparte_9
agli atti, ha trasferito l'intero suo complesso Controparte_6
aziendale a , tra cui evidentemente anche il Controparte_11
rapporto di lavoro con il Sig. , pacificamente cessato in CP_2
data 31/03/1985, appena un mese prima del conferimento dell'area a caldo a Cogea, avvenuto in data 30/04/1985.
Pare dunque evidente che il rapporto di lavoro in questione non è
9
passato a Cogea, rimanendo la datrice di lavoro Controparte_11
il soggetto principalmente obbligato delle eventuali
[...]
sopravvenienze derivanti da tale rapporto cessato prima della CP_1 traslazione al gruppo dell'area a caldo.
Non coglie infatti nel segno la ricostruzione giuridica effettuata dalla società odierna appellante (e ribadita nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c.) secondo cui la società Cogea Spa sarebbe subentrata, ex art. 2560 cc, negli eventuali crediti del sig. , sempre se iscritti nelle CP_2
scritture della cedente.
Secondo , infatti, come confermato nella relazione di Pt_1
stima acquisita agli atti, l' area a caldo di NI (dove il de cuius aveva lavorato sino a fine marzo 1985) non fu oggetto del successivo conferimento del 1987 dalla ad Controparte_9
CP_
(denominata nuovamente , in quanto già trasferita CP_4
nel 1985 a Cogea. Ciò che rileva non è la sorte del reparto
Agglomerato in cui lavorava il sig. , bensì quella del CP_2
rapporto giuridico con il predetto soggetto (e suoi danti causa) che non è mai passato a Cogea, avendo il lavoratore cessato l'attività un mese prima del trasferimento dell'area a caldo a tale società; ne consegue che il rapporto di lavoro si è estinto alle dipendenze di che è rimasta la debitrice Controparte_9
principale dei crediti del lavoratore sopravvenuti in conseguenza del predetto rapporto.
Il fatto che il sig. avesse lavorato in un reparto che, al CP_2
momento del conferimento d'azienda del 1987, non era più nella disponibilità della conferente perché Controparte_9
10
precedentemente ceduto nel 1985 a Cogea insieme a tutta l'area caldo, non assume alcuna rilevanza ai fini della esclusione di quale soggetto responsabile degli asseriti danni;
ciò Pt_1
che rileva è che le conseguenze dannose in capo al sig. CP_2
si sono verificate a causa dell'attività lavorativa dallo stessa svolta alle dipendenze di e poi CP_4 Controparte_9
confluita in divenuta Iritecna ed infine . CP_12 Pt_1
Ed allora, anche ad ammettere una eventuale responsabilità solidale di Cogea, quale cessionario del reparto Agglomerato dell'area a caldo dello Stabilimento di NI (nei limiti stabiliti dall'art. 2560 c.c.), deve comunque ritenersi che il soggetto obbligato principale fosse in Controparte_11
quanto datore di lavoro, sino alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese;
e con essa - in solido - anche le successive società che sono state costituite per subentrare ad essa nel corso degli anni.
6.1.3. Tali sono stati i successivi eventi traslativi:
In data 29 luglio 1987 ha conferito tutti i suoi Controparte_9
beni aziendali ed i relativi rapporti giuridici alla c.d.
[...]
. CP_13
Nell'atto di conferimento si legge che vengono ceduti “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente, nella universalità di tutti i rapporti attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso ed eccettuato”, con la sola esclusione di due cespiti che in questa sede non rilevano (la partecipazione azionaria di e i debiti verso amministratori e sindaci); CP_7
11
tale clausola prosegue prevedendo che “Senza derogare alla ricordata universalità del conferimento, si precisa a solo titolo esemplificativo che in esso sono tra l'altro compresi:… f) i debiti ed i crediti con le relative garanzie…; g) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”.
In diritto, va anzitutto rilevato che – come correttamente evidenziato dalla difesa della società appellante - il conferimento di azienda non è tra gli atti tipici che possono dar luogo ad una successione universale, quali sono – nel nostro ordinamento – la successione ereditaria, la fusione societaria
(art. 2504 bis c.c.) e la scissione ereditaria (art. 2506 quater c.c.).
Il principio è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui“nel caso di conferimento di azienda, come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare”. (v. Cass n. 22060 del 12 luglio 2022 che richiama Cass. 13/09/2016, n. 17959; Cass.
29/11/2005, n. 25952).
Conseguentemente deve ritenersi – sempre in via generale - che il soggetto conferitario non subentra automaticamente in tutti i rapporti giuridici del conferente, avvenendo il subentro nei limiti stabiliti dalla legge;
in particolare, per i debiti, l'art. 2560
c.c. dispone che il conferitario risponde solo di quelli annotati nei libri contabili obbligatori.
Tuttavia - ed è qui che la Corte intende discostarsi dal ragionamento di - deve ritenersi che nel caso di specie Pt_1
12
si è in presenza di una situazione peculiare in cui la società conferente e quella conferitaria (entrambe interamente partecipate dallo Stato) hanno inteso dar luogo ad un trasferimento globale di tutti i rapporti attivi e passivi, con la sola esclusione dei due cespiti sopra indicati;
il tutto pur sempre senza liberazione della conferente sino alla sua Controparte_9
estinzione.
La tesi della società appellante secondo cui, essendosi verificato un trasferimento a titolo particolare con effetto traslativo selettivo e non globale, la “seconda” non poteva CP_4
subentrare nel debito oggetto di causa perché non iscritto nei libri contabili della conferente, non coglie nel segno in quanto al momento del conferimento del 1987 il debito neppure esisteva, trattandosi di una obbligazione risarcitoria insorta dopo molti anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il Sig. CP_2
e dai successivi trasferimenti dello Stabilimento.
Va ulteriormente evidenziato che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 aprile 2016 n. 8090, ha chiarito che la ratio sottesa al disposto di cui all'art. 2560 c.c. consiste nell'evitare che il cessionario possa rispondere di debiti non conoscibili dallo stesso (in quanto non risultanti dalle scritture contabili) in sede di acquisto dell'azienda con conseguente sbilanciamento a suo danno del sinallagma contrattuale. Ma questi principi – secondo la Corte di Cassazione - trovano un limite proprio nel caso di assenza di effettiva alterità fra i soggetti titolari dell'azienda. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte si era trattato di un conferimento di azienda da un'impresa individuale
13
ad una società unipersonale dello stesso soggetto che dunque era evidentemente a conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri;
in tal caso la società conferitaria doveva rispondere dei debiti futuri anche in assenza di alcuna loro annotazione nei libri contabili, non essendo necessario proteggere il nuovo acquirente proprio per assenza di alterità rispetto al soggetto cedente.
Analogamente, nel caso in esame, i vari passaggi societari degli stabilimenti siderurgici da una all'altra sono avvenuti CP_4
tra società appartenenti al medesimo soggetto (appunto lo Stato
Italiano) per addivenire ad un risanamento del complesso aziendale mediante un contestuale aumento di capitale con finanziamento pubblico. In questo caso, dunque, la ratio di tutela dell'acquirente e della circolazione dei beni non è certamente ravvisabile, in quanto le società che si sono via via succedute nella titolarità dell'azienda erano sicuramente a conoscenza di tutti i rapporti giuridici intervenuti con le cedenti, stante la loro identità soggettiva sostanziale.
Nel caso concreto appare dunque evidente che la “seconda”
alla quale sono stati conferiti nel 1987 gli stabilimenti CP_4
siderurgici genovesi all'epoca gestiti da non Controparte_9
poteva non essere a conoscenza del rischio che alcuni lavoratori, cessati dal rapporto di lavoro in epoca pregressa, potessero successivamente gravemente ammalarsi a causa della insalubrità dell'ambiente di lavoro e della presenza di amianto utilizzato quale materiale di coibentazione degli impianti;
tanto
è vero che – come risulta dalla relazione di stima allegata al
14
conferimento di azienda sopra citata – la conferente aveva stanziato un fondo per far fronte a eventuali sopravvenienze passive, quali quelle oggetto di causa.
La formalistica impostazione di non tiene conto della Pt_1
peculiarità delle vicende societarie in questione, trattandosi – lo si ribadisce - di trasferimenti avvenuti tra soggetti giuridici partecipati in misura integrale dallo Stato, ai fini di un risanamento del settore siderurgico in crisi per un evidente interesse generale. Ed il fatto che le parti abbiano inteso trasferire tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (comprese dunque le sopravvenienze) dalla conferente alla conferitaria si ricava – come sopra già rilevato – proprio dalla stessa relazione di stima all'atto di conferimento, acquisita dalla Corte su richiesta della stessa , nella quale, al punto n.
4.2.13 di Pt_1
pag. 62 si è dato atto della predisposizione di un Fondo Rischi nel bilancio di per complessivi 27.770 milioni Controparte_9
di lire stanziati per far fronte a future eventualità dannose di varia natura, tra cui - in primis – quelle derivanti dal contenzioso del lavoro.
Ciò significa che tramite questo fondo, pacificamente trasferito alla conferitaria insieme con tutti gli altri fondi specificamente indicati nella relazione, le parti hanno inteso attribuire alla
“seconda” la responsabilità per le sopravvenienze CP_4
passive a carico del conferente (c.d. debiti futuri) derivanti dai contenziosi di lavoro.
6.1.4. Tutti gli altri passaggi societari risultano di più semplice interpretazione: nel 1990 la “seconda” è stata CP_4
15
incorporata da (c.d. Ilva pubblica) e quindi Controparte_14
cancellata dal Registro delle imprese.
Si è trattato dunque di una fusione societaria che - ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. - ha dato luogo ad un trasferimento a titolo universale di tutti i beni e i rapporti attivi e passivi in capo ad
, la quale è stata poi incorporata in CP_12 CP_15
divenuta infine nei cui confronti gli eredi del Parte_1
sig. hanno legittimamente agito per far valere i loro CP_2
diritti risarcitori.
§§§
6.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provate dall'istruttoria espletata le circostanze dedotte in ricorso, sostenendo che i testimoni non avevano invece confermato – come erroneamente ritenuto dal primo giudice - i fatti ricostruiti in sentenza.
Più specificamente sostiene che sia il teste Pt_1 Tes_1
collega di lavoro di , che il teste , responsabile CP_2 Tes_2
dal 1975 della sicurezza nell'area a caldo dello stabilimento, avevano dichiarato che nel reparto Agglomerato già dal 1967 erano stati adottati sistemi di abbattimento delle polveri e che i dipendenti, sempre informati sulla pericolosità dell'amianto, avevano in dotazione dispositivi di protezione, tra cui le maschere antipolvere;
inoltre dal 1970 l'azienda eliminò gli indumenti composti in amianto (tute, guanti e altri rivestimenti)
e dal 1974 anche per le coibentazioni degli impianti l'amianto venne sostituito con altro materiale refrattario.
L'appellante censura poi la sentenza per aver omesso di
16
considerare la testimonianza resa dal Prof. in altro Tes_3
giudizio (RG 1350/2018), che aveva dato conto dei sistemi di captazione delle polveri presenti nei vari reparti dello stabilimento di NI sin dagli anni 60.
In conclusione, nel presente processo, era emerso che i datori di lavoro del sig. avevano adottato tutte le misure CP_2
prescritte dalla normativa all'epoca vigente a tutela della salute dei lavoratori e che avevano adottato tutti i presidi che la tecnica di allora aveva messo a disposizione.
§§§
6.2.1. Il motivo è infondato.
Si rileva anzitutto un errore di base nella difesa di , Pt_1
secondo cui dall'istruttoria non sarebbe emersa la prova di una mancanza datoriale in punto protezione dei lavoratori;
non erano i ricorrenti a dover provare l'inadempimento datoriale, spettando al datore di lavoro (e ai suoi aventi causa) l'onere di dimostrare l'adozione di adeguate misure per la tutela della salute dei lavoratori, ex art. 2087 c.c..
In ogni caso, la Corte ritiene che il primo giudice abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie da cui si ricava che nel reparto i dipendenti, tra cui gli elettricisti Parte_2
quali il Sig. , lavoravano in un ambiente saturo di CP_2
amianto (presente nelle coibentazioni e nelle dotazioni di protezione quali guanti e grembiuli) e che - soprattutto nel primo decennio di lavoro del sig. (anni '60) - CP_2 CP_4
aveva omesso di predisporre adeguati mezzi di protezione dei lavoratori per limitare il più possibile (seppur con le tecnologie
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dell'epoca) la dispersione delle fibre di amianto nell'aria.
Va al riguardo evidenziato che le dichiarazioni dei testi sulla predisposizione di alcune misure di protezione (e non certo tutte quelle all'epoca già possibili) si riferiscono per lo più agli anni
'80; nulla è invece emerso sulle precauzioni adottate negli anni
'60, mentre per gli anni '70 si è fatto riferimento alla dotazione di mascherine Pirelli che tuttavia non venivano utilizzate dai dipendenti.
Diversamente da quanto sostenuto da , il teste Pt_1 Tes_1
ha dichiarato che gli interventi di manutenzione con la rimozione delle coibentazione avvenivano almeno due volte la settimana senza alcuna misura precauzionale, con interventi necessariamente rapidi per non fermare gli impianti. Il teste ha poi riferito che nello stabilimento l'amianto fu presente fino ad una certa data, quando i lavoratori vennero informati che l'amianto non poteva più essere acquistato;
da quel momento vennero utilizzate solo le scorte di magazzino. Ciò significa che solo nel 1992, quanto il legislatore vietò l'utilizzo di tale materiale con L. n. 257/92, cominciò ad informare i CP_4
lavoratori della particolare nocività di questa sostanza e della necessità di usare cautela nel maneggiarla, imponendo ai tecnici e agli operai che intervenivano sugli impianti l'uso delle mascherine antipolvere. In epoca precedente, invece, non risulta che il datore di lavoro avesse adottato precauzioni e fornito informazione sulla nocività dell'amianto.
E' poi vero che il teste ha riferito che già nel 1967 vi erano sistemi di abbattimento delle polveri, ma si trattava di
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apparecchi che servivano solo a toglierle dal luogo di lavorazione per spostarle altrove e non ad aspirarle per rendere l'aria meno inquinata.
Anche il teste , responsabile dal 1975 dell'Ufficio di Tes_2
Sicurezza dell'Area a caldo (cokeria, agglomerato ed alto forno) delle Acciaierie di NI, ha riferito che la dismissione dell'amianto fu graduale nel tempo ed iniziò, sugli impianti, non prima del 1975; prima del 1970 non vi era alcun impianto di aspirazione e solo tra il 1970 e il 1975 sono state - molto gradualmente - installate cappe aspiranti in prossimità dei punti di caduta del materiale. Solo intorno agli anni 1980 – 1982 (e quindi negli ultimi anni di lavoro del sig. ) l'amianto CP_2
venne progressivamente rimosso e sostituito nel reparto agglomerato da altro materiale. Il teste inoltre non ha confermato che l'azienda avesse informato i lavoratori specificamente sulla pericolosità delle polveri contenenti fibre di amianto, né ha indicato quali specifiche cautele vennero adottate in presenza di tali polveri, non essendo neppure stato in grado di riferire se il abbia mai utilizzato maschere CP_2
protettive.
Alla luce di tali risultanze, anche la deposizione del Prof. in altro giudizio e prodotta da non è idonea Tes_3 Pt_1
all'assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2087
c.c., avendo il teste riferito della presenza di sistemi di captazione delle polveri che negli anni 60 avveniva mediante gettiti di acqua nebulizzata;
sistema totalmente inadeguato ed anzi controproducente perché sortiva l'effetto, ancor più nocivo,
19
di disperdere le fibre di amianto nell'aria.
Ben diverse erano dunque le misure precauzionali che l'azienda
– per essere esonerata da responsabilità ex art. 2087 c.c. – avrebbe dovuto adottare nel periodo (dal 1961 al 1985) in cui il sig. lavorò nel reparto Agglomerato, quali – in CP_2
particolare – l'isolamento delle lavorazioni di smontaggio e montaggio delle coibentazioni, da effettuarsi con i sistemi di rilevazione delle polveri nell'aria all'epoca già esistenti e con l'utilizzo di tecniche di sostituzione dei materiali in blocco, senza dover effettuare alcun taglio di adattamento;
ma tutte queste avvertenze erano evidentemente incompatibili con l'urgenza della manutenzione, che avveniva – come spiegato dal teste – senza chiudere l'impianto per evidenti ragioni di Tes_1
produzione e di economicità delle attività produttive, a scapito della salute dei lavoratori.
§§§
6.3. Con il terzo motivo impugna la sentenza in Pt_1
punto sussistenza del nesso causale tra la nocività dell'attività lavorativa e dell'ambiente di lavoro e la patologia contratta dal sig. , avendo il giudice recepito le conclusioni del CTU CP_2
Prof. che aveva collegato all'attività lavorativa del sig. Per_2
la patologia che causò il decesso, non essendo emerse CP_2
altre possibili fonti possibile esposizione ad amianto.
Secondo l'appellante, il giudice avrebbe dovuto invece considerare che il sig. , prima di lavorare nello CP_2
stabilimento di NI, era stato dipendente per quasi dieci anni di altra impresa e che, dopo essersi licenziato nel 1985 da
20
all'età di soli cinquant'anni, continuò a Controparte_9
lavorare come elettricista, svolgendo in proprio un'attività che all'epoca era notoriamente ad alto rischio di esposizione ad amianto, contribuendo così all'insorgere della propria malattia ex art. 1227 cc.
Il giudice, inoltre, avrebbe dovuto verificare se, all'epoca dei fatti di causa, la ricerca scientifica fosse così avanzata da rendere noto anche ai datori di lavoro del sig. la CP_2
particolare pericolosità dell'amianto quale causa non solo dell'asbestosi, ma anche del mesotelioma pleurico, che solo di recente la scienza medica aveva ritenuto correlabile ad una anche minima inalazione di fibre ultra fini d'amianto.
Inoltre - ad avviso dell'appellante – il Tribunale ha errato a sostenere che già negli anni '60 vi fosse una diffusa conoscenza della pericolosità dell'amianto, per cui addossare la colpa al datore di lavoro significava introdurre un ulteriore caso, non previsto dalla legge, di responsabilità oggettiva nei confronti del soggetto danneggiato.
§§§
6.3.1. Anche questo motivo va integralmente respinto.
6.3.2. In punto eventuale responsabilità ex art. 1227 c.c., si rileva che dagli atti di causa non è affatto emerso che il sig.
abbia potuto subire altre esposizioni ad amianto al di CP_2
fuori dal rapporto di lavoro con In ogni caso, anche ad CP_4
ammettere che vi siano state altre situazioni di contatto con l'amianto, vige il principio della equivalenza delle concause di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui il soggetto danneggiante
21
risponde integralmente del danno, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri eventuali danneggianti. Né può ritenersi che l'eventuale esposizione ad amianto subita da in altri CP_2
contesti possa dar luogo ad una riduzione del risarcimento del danno ex art. 1127 c.c., non essendo ravvisabile alcuna colpa del danneggiato nell'intraprendere altre attività lavorative come elettricista.
6.3.3. Per quanto riguarda la questione relativa alla insussistenza, all'epoca dei fatti di causa, di dotazioni di protezione dalla inalazione delle fibre ultra sottili di amianto, particolarmente responsabili della insorgenza del mesotelioma pleurico, si rileva quanto segue:
La questione riguarda essenzialmente l'insufficienza delle misure precauzionali in uso in quegli anni (mascherine di stoffa e mezzi di aspirazione ) che erano state concepite per abbattere il livello delle polveri durante le lavorazioni, ma non erano idonee ad impedire l'aspirazione delle fibre di amianto c.d. ultra fini ed invisibili;
fibre sottili che – secondo la scienza medica più accreditata ( vedi studi epidemiologici dei Professori
[...]
e - sarebbero le più pericolose ai fini Per_3 Per_4
dell'insorgenza del mesotelioma pleurico, perché idonee a trapassare la pleura inserendosi nei tessuti più profondi.
Si rileva tuttavia che i dispositivi facciali in uso fino agli anni
'80 erano comunque idonei a proteggere dalle fibre rotonde ed avrebbero potuto – se utilizzati correttamente – prevenire la malattia.
Inoltre, secondo giurisprudenza costante (v. Corte di cassazione
22
n. 1853 del 2016), il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, per cui avrebbe dovuto documentarsi ed informare il lavoratore della insidiosità soprattutto delle polveri ultrafini ed invisibili.
Quanto sopra esposto assume altresì rilevanza per rispondere alla doglianza relativa alla mancata conoscenza del datore di lavoro della particolare nocività dell'amianto (anche a bassissima concentrazione), al di là delle patologie asbestosiche per le quali erano state introdotte dal legislatore tutte le misure precauzionali di abbattimento delle polveri.
Al riguardo soccorre la ormai risalente giurisprudenza della
Corte di Cassazione che, proprio in materia di esposizione ad amianto, ha ritenuto che il datore di lavoro era tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie non solo per evitare l'inalazione di polveri visibili ma anche di quelle invisibili;
si legge in Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010, che "in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art.
21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente
l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche
a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione".
Deve pertanto ritenersi che - al contrario di quanto sostenuto dall'appellante – l'adozione delle misure protettive all' epoca vigenti non aveva soltanto lo scopo di inibire la diffusione di polveri fisicamente avvertibili;
il lavoratore aveva invece diritto ad essere protetto, in base alla legge, da tutte le polveri di cui si doveva conoscere l'esistenza e la nocività (fini o ultrafini;
23
visibili od invisibili che fossero).
6.3.4. E che già al momento dell'assunzione del sig. , CP_2
nel 1961, gli imprenditori dovessero essere a conoscenza di tutti gli effetti nocivi alla salute dell'inalazione di fibre di amianto utilizzato nei propri cicli produttivi è un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ( v.
Cassazione Sez. IV 38991/2010 e Cass. Sez. IV 43786/2010 e altre successive conformi), non solo ai fini della prevenzione dell'asbestosi, ma di tutte le malattie amianto correlate;
ed è notorio al riguardo che la letteratura scientifica già negli anni
'60 aveva pubblicato vari studi epidemiologici che dimostravano la natura cancerogena dell'amianto e la riconducibilità del mesotelioma pleurico all'inalazione di fibre di amianto anche in modiche quantità, dato che i primi studi al riguardo risalgono agli anni '50 da parte del patologo J.C.
Per_5
Nella specie, quindi, può dirsi acquista non solo la prova della sussistenza del nesso causale fra attività lavorativa e la malattia, ma anche della colpevole violazione da parte dell'appellante della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., per non avere preteso l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, pur se messi a disposizione del lavoratori e – soprattutto – per aver consentito (anzi imposto) che gli interventi di rimozione delle coimbentazioni in amianto per la riparazione degli impianti avvenissero a ciclo produttivo attivo, senza alcun isolamento degli impianti stessi per contenere la fuoriuscita di fibre di amianto. Non è dunque vero che, seguendo questa
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impostazione, l'unico sistema per tutelare i lavoratori sarebbe stato quello di non utilizzare l'amianto, come suggestivamente affermato dalla difesa di , in quanto il datore di lavoro Pt_1
avrebbe dovuto organizzare le lavorazioni di manutenzione degli impianti a ciclo produttivo fermo, utilizzando appositi sistemi di contenimento della fuoriuscita di fibre di amianto.
§§§
6.4. Con il 4° motivo censura la sentenza in punto Pt_1
risarcimento dei danni liquidati iure hereditatis e iure proprio ai ricorrenti, laddove il giudice ha riconosciuto ai congiunti del sig. , ed in particolare ai figli ultracinquantenni, la CP_2
ingente somma complessiva di €. 765.495,00 oltre gli accessori di legge.
Secondo l'appellante, a tale esorbitante somma il giudice era giunto eseguendo una errata liquidazione del danno, male applicando il proprio potere discrezionale ed eccessivamente valorizzando le dichiarazioni rese dall'unica testimone neppure particolarmente attendibile (la nipote sig.ra ), Testimone_4
che aveva riferito sullo stato d'animo del sig. durante CP_2
la malattia e sui rapporti dello stesso con i figli e la moglie;
tali dichiarazioni non legittimavano una liquidazione dei danni così elevata.
Più specificamente, per quanto riguarda il danno subito dalla vittima primaria riconosciuto agli eredi, l'appellante sostiene che il giudice ha errato nel riconoscere una invalidità temporanea totale per tutto il lungo periodo di sopravvivenza, discostandosi dalle valutazioni del CTU, che aveva invece
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accertato - per il periodo intermedio - una invalidità temporanea inferiore al 100%.
La sentenza aveva poi erroneamente liquidato il danno c.d. catastrofale, dovendosi tale voce di danno riconoscersi solo nel caso in cui si raggiunga una rigorosa prova - non raggiunta nel caso in esame - sulla sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnimento della propria vita;
né potevano condividersi i principi richiamati in una sporadica sentenza di Cassazione (Cass. ord. n.
36841/2022), in adesione alla quale il giudice si era discostato dalle tabelle milanesi sul danno terminale, ulteriormente aggiungendo a tale liquidazione (già di per sé eccessiva)
l'ulteriore voce di danno morale catastrofale con una personalizzazione del 50%, così pervenendo ad una ingiusta locupletazione.
In ogni caso, alla luce dei principi della S.C., anche a S.U., richiamati dagli estensori delle tabelle milanesi, il c.d. danno terminale doveva ritenersi onnicomprensivo di ogni categoria di danno, anche di quello catastrofale.
Chiede quindi, in subordine, una sensibile riduzione del danno iure hereditatis liquidato in sentenza in complessivi €.
99.225,00, di cui €. 79.380,00 a titolo di danno terminale e €
19.845,00 a titolo di danno catastrofale.
§§§
6.4.1. Il motivo, seppur basato su corrette argomentazioni, non porta al risultato richiesto, essendo stato il danno biologico liquidato – al contrario - in misura insufficiente, a causa di un
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errore di calcolo evidenziato dagli eredi con l'appello incidentale.
In punto di diritto, si rileva che, in base ai recenti approdi della
Corte di Cassazione correttamente richiamati nella sentenza appellata, i danni non patrimoniali risarcibili agli eredi di un soggetto deceduto a causa delle lesioni subite alla propria integrità psicofisica, consistono:
- nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica - intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute - perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, in quanto letale) fino all'exitus;
- nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale"), consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: in questo caso l'accertamento in fatto dell'"an", ossia della esistenza del danno-conseguenza, presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione", da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine.
Dunque, non solo in caso di patologia che conduca la vittima alla morte senza possibilità di guarigione e/o stabilizzazione dei postumi, ma, più in generale, in tutti i casi di lesione del bene- salute, deve tenersi conto, secondo le più recenti indicazioni dei
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Giudici di legittimità, della “duplice componente fenomenologica del danno non patrimoniale, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza, di paura, di angoscia, di disperazione”
(Cass. ord. n. 36841/2022).
Ciò premesso in diritto, si rileva tuttavia che il giudice ha liquidato il danno biologico terminale e catastrofale trasmissibile agli eredi con un criterio equitativo non conforme ai parametri individuati dalle aggiornate Tabelle di Milano, che questa Corte intende invece recepire.
Ciononostante, proprio a causa del rilevante errore di calcolo nella determinazione del danno catastrofale (specificamente censurato dagli eredi del de cuius con l'appello incidentale), il
Tribunale ha liquidato il danno iure hereditatis in un importo (€.
99.225,00) inferiore rispetto a quello risultante dalla corretta applicazione delle predette Tabelle. Tale liquidazione deve quindi essere corretta in parziale accoglimento dell'appello incidentale, come meglio specificato al punto 7.1. della presente motivazione.
§§§
6.5. Con il quinto motivo, sostiene che il giudice ha altresì Pt_1
erroneamente applicato le Tabelle di Milano per la liquidazione del danno iure proprio dei congiunti per perdita del rapporto parentale, quantificandolo in complessivi €. 666.270,00, senza tener conto del fatto che il de cuius era deceduto ad una età ormai avanzata (88
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anni), lasciando la moglie vedova all'età di 77 anni e i figli ormai adulti (ultracinquantenni) e da parecchi anni totalmente autonomi.
Pertanto, per la liquidazione del danno iure proprio in questa particolare vicenda, il giudice avrebbe dovuto discostarsi dalle tabelle milanesi anziché applicarle in eccesso, a tutto favore dei ricorrenti, tenuto conto dei riscontri probatori in cui la sig.ra LO aveva soltanto dichiarato che la moglie ed i figli avevano assistito il malato, senza indicare i reali rapporti tra gli stessi e indicare quale fosse l'intensità del loro legame.
Pertanto, in via subordinata, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in punto liquidazione del danno iure proprio.
§§§
6.5.1. Il motivo è solo in minima parte fondato.
Il Tribunale ha applicato i criteri indicati nelle Tabelle di Milano basate sul "sistema a punti", che prevedono, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Più specificamente, mentre i parametri A), B), C) e D) sono oggettivi, il parametro E) è soggettivo, perché il punteggio previsto (sino a 30) dipende dalle qualità ed intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto e richiede la prova di elementi particolari ed ulteriori rispetto alla normalità di tale legame parentale tali da giustificare una ulteriore personalizzazione del danno risarcibile.
Nella fattispecie in esame il giudice ha ritenuto di attribuire alla
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moglie ed ai figli un punteggio vicino al massimo (25 alla moglie e
20 ai figli) senza che dall'istruttoria fosse emersa una situazione concreta peculiare rispetto alla normalità dei legami affettivi, tenuto conto dell'età avanzata del de cuius (88 anni al momento del decesso) e ormai matura dei figli ultracinquantenni.
Ritiene la Corte che, in assenza di specifiche circostanze idonee a comprovare un legame particolare tra la vittima ed i suoi congiunti superstiti, sia equo attribuire per il fattore E) un punteggio medio di
15 punti per i figli e di 20 punti per la moglie, tenendo conto – per quest'ultima - che si è trattato – come correttamente argomentato dal primo giudice - della perdita del compagno di una vita, con cui ebbe due figli e visse sino al decesso della vittima primaria.
Il punteggio complessivo attribuito in sentenza deve dunque essere ridimensionato nei seguenti termini : 65 punti (al posto di 70) alla moglie 60 punti (al posto di 65) al figlio CP_1 CP_3
e 58 punti (al posto di 63) alla figlia .
[...] Controparte_2
Il danno iure proprio va quindi monetizzato nei seguenti termini:
€. 218.725 (€.
3.365 x 65) a favore di CP_1
€. 201.900 (€.
3.365 x 60) a favore di;
CP_3
€. 195.170 (€.
3.365 x 58) a favore di . Controparte_2
Il tutto oltre gli accessori di legge come liquidati in dispositivo.
§§§
6.6. Con il sesto motivo, censura la sentenza per aver il Pt_1
giudice omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda dalla stessa proposta in via subordinata, di riduzione del risarcimento del danno ex art. 1227 cc, essendo emerso dalle testimonianze rese in questa causa che il Sig. , seppur costantemente invitato CP_2
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all'utilizzo delle mascherine dai propri superiori, era solito disattendere l'ordine, per cui doveva ritenersi in tutto o in parte responsabile del danno verificatosi.
§§§
6.5.1. Il motivo, in parte già proposto nelle precedenti censure, è palesemente infondato.
Si richiamano al riguardo le motivazioni contenute al punto 6.2.1. sulla inidoneità dei mezzi di protezione utilizzati da a CP_4
tutela dei lavoratori ex art. 2087 c.c. Dall'istruttoria è emerso che le mascherine, seppur già in dotazione verso la fine degli anni '60, non venivano utilizzate per prassi e che i capi reparto non ne imposero l'utilizzo se non a partire dagli anni'90 quando entrò in vigore la legge sul divieto di utilizzo dell'amianto.
§§§
7. Gli appellati si difendono contestando tutti i motivi di appello e propongono a loro volta appello incidentale in punto liquidazione del danno iure hereditatis.
Anzitutto, come sopra accennato, rilevano che il giudice ha commesso un errore materiale nell'eseguire la moltiplicazione indicata in motivazione per la quantificazione del danno c.d. catastrofale, laddove ha indicato in 19.845,00 il prodotto di 735 x
27 x 10 che invece fa 198.450,00; conseguentemente il danno complessivo iure hereditatis avrebbe dovuto essere liquidato – in applicazione degli stessi criteri seguiti dal giudice - in €.
277.830,00 e non nel minor importo indicato in sentenza, pari ad €.
99.225,00.
Inoltre gli eredi contestano comunque i criteri utilizzati dal giudice
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nella quantificazione del danno terminale e catastrofale, proponendo - in applicazione dei principi elaborati nella stessa pronunzia della Corte di Cassazione (ordinanza Sez. Lav. n.
36841/22) che il Tribunale ha ritenuto di recepire – una personalizzazione massima del 300%, in considerazione della particolare penosità delle sofferenze che per così lungo tempo il sig. ha dovuto subire. CP_2
Chiedono quindi che, in riforma della sentenza, il danno iure hereditatis venga complessivamente liquidato a favore degli eredi, pro quota, in € 370.440,00, di cui € 185.220,00 per danno biologico terminale (735 giorni x € 84 = € 61.740 x 300% di personalizzazione) ed €. 185.220,00 a titolo di danno catastrofale.
§§§
7.1. L'appello incidentale è solo parzialmente fondato.
Come sopra esposto, il giudice, dopo aver richiamato i recenti principi giurisprudenziali sulla necessità di distinguere il danno biologico c.d. terminale da quello soggettivo catastrofale, ha poi utilizzato dei criteri equitativi di liquidazione del danno biologico che non sono in linea con quelli indicati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, il cui metodo tabellare è stato elaborato proprio per guidare le future liquidazioni nel rispetto del principio di ragionevole omogeneità a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale.
L'Osservatorio ha infatti ritenuto che il danno terminale debba avere una durata massima limitata di 100 giorni, oltre la quale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
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Tale periodo di 100 giorni di invalidità, da computarsi a ritroso dal decesso al momento della diagnosi, viene così monetizzato:
- per i primi 3 gg (rectius gli ultimi tre giorni di vita) non personalizzabili e già comprensivi di danno morale e catastrofale:
€. 35.247,00;
- per i successivi 97 giorni: €. 62.544,00, con un aumento massimo di personalizzazione del 50% anche per danno catastrofale.
Gli ulteriori giorni di sopravvivenza vanno invece liquidati con l'indennità temporanea standard pari a €. 115 al giorno in caso di invalidità totale (di cui €. 84 per danno biologico e €. 31 per danno morale), ulteriormente personalizzabile al massimo con il 50% sempre per danno catastrofale.
Con la personalizzazione di cui sopra, l'Osservatorio ha inteso attribuire rilevanza anche alla sofferenza da lucida agonia (c.d. danno catastrofale) nell'ambito del complessivo danno biologico trasmissibile agli eredi, nel rispetto dei principi recentemente elaborati dalla Corte di Cassazione sopra richiamati.
Recependo tali criteri, dunque, nel caso in esame il danno biologico trasmissibile agli eredi va liquidato nei seguenti termini:
a) €. 35.247,00 per gli ultimi tre giorni a titolo di danno terminale e catastrofale;
b) €. 62.544,00 a titolo di danno terminale per i precedenti 97 giorni di sopravvivenza, con un aumento - a titolo di danno catastrofale - di una percentuale che si stima equo determinare nel 25% alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto dell'età molto avanzata della vittima al momento del decesso;
e così complessivi €. 113.427,00;
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c) per i restanti 635 giorni di sopravvivenza, occorre tener conto delle risultanze della CTU che ha riconosciuto una invalidità al
70% per i primi 609 giorni e per gli altri 26 giorni al 100%.
Operando i dovuti abbattimenti, si arriva ad una liquidazione di
€. 52.014,50 (609 x 80,5 + 26 x 115). Tale importo va ulteriormente maggiorato del 25% a titolo di danno catastrofale
(così quantificato per i motivi di cui sopra), con il conseguente risultato di €. 65.018,125.
Si arriva dunque ad un totale, arrotondato per difetto, di €.
178.445,00.
Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello incidentale,
dev'essere condannata al pagamento a favore degli eredi, Pt_1
pro quota, della complessiva somma di €. 178.445,00, in luogo della minor somma indicata in sentenza, oltre gli accessori di legge come indicati in dispositivo.
8. Tenuto conto della soccombenza di in base all'esito Pt_1
finale della causa, la predetta società va condannata a rifondere agli appellati le spese di lite sostenute in entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento degli appelli principale ed incidentale, condanna a corrispondere agli appellati principali, Parte_1
pro quota, quali eredi del sig. , a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale patito in vita dal congiunto, la somma complessiva di €. 178.445,00 in luogo della minor somma liquidata dal Tribunale, oltre interessi e
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rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a corrispondere agli appellati principali, Parte_1
jure proprio, il danno per perdita del congiunto, quantificato per in €. 218.725,00, per in €. CP_1 Controparte_2
195.170,00 e per in €. 201.900,00, in luogo delle CP_3
maggiori somme liquidate dal Tribunale, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere agli appellati principali le Parte_1
spese di lite che liquida – per il primo grado - in complessivi €.
28.000,00, e - per il presente grado – in €. 20.000,00; il tutto oltre rimborso spese generali, IVA, CPA rimborso c.u., con distrazione delle stesse in favore dei difensori antistatari CP_16
e SS PA.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico LO Pasquarelli
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