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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 94/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto alla Via Luigi Ferri n. 75 ed elettivamente domiciliata in Castel di
Lama (AP) alla Via Salaria n. 198, presso lo studio dell'Avv. che la Parte_2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e società con unico socio (c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con sede in Roma, Via Luigi Boccherini n. 15, in qualità di legale rappresentante di (c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_2 P.IVA_2
Milano alla Via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Roberta Costanzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore appellata
Oggetto: contratto di somministrazione – erronea rilevazione dei consumi, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 485/2022 del 14.07.2022 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 485/2022 del 14.07.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di al fine di sentir dichiarare la Parte_1 Controparte_1 revoca del d.i. emesso per l'importo di €.7.816,75 oltre interessi a seguito del mancato pagamento di svariate fatture emesse in virtù di contratto di somministrazione per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica, eccependo a sostegno dell'opposizione l'eccessività dei consumi in ragione dell'esigua estensione dell'immobile in cui è sita l'utenza oggetto di somministrazione (75 mq), nonché l'eseguito pagamento di fatture riguardanti la medesima fornitura e il medesimo periodo, ravvisata dal giudicante la fondatezza del credito ingiunto per essere provato da una presunzione semplice di veridicità quanto alla rilevazione dei consumi mediante contatore di cui non è stato contestato il malfunzionamento, risultata altresì provata la corrispondenza tra la fatturazione prodotta e il dato riportato nel contatore rilevato dalle letture periodiche dell'ente distributore, rilevata infine la manifestazione di volontà dell'utente di sottoscrivere una fornitura c.d. a “mercato libero”, ha rigettato l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma per avere il primo giudice confermato l'ingiunzione applicando una errata inversione degli oneri probatori ed omettendo di esaminare gli argomenti difensivi e probatori offerti dall'opponente, incombendo sul fornitore la prova della pattuizione a
“mercato libero”, né avendo esso superato l'eccepita incongruenza fra le fatture ingiunte e quelle depositate in sede di opposizione, peraltro emesse sulla base delle sole letture stimate e non effettive, né avendo eccepito alcunché in merito al quantum debeatur, né avendo la sentenza statuito alcunché circa l'asserito indebito ex art. 2041 c.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in mancanza di una specifica indicazione dei capi impugnati della sentenza ed evidenziando, nel merito, la correttezza della sentenza alla luce della rilevata fondatezza della pretesa creditoria di cui vi è prova scritta sia in merito all'an che al quantum, oltre che in virtù del principio della presunzione di veridicità della contabilizzazione di cui alla fattura e in mancanza di specifiche contestazioni
2 dell'opponente sui consumi e sulla fatturazione degli stessi, mentre alcuno degli oneri probatori in capo alla opponente appare essere stato soddisfatto.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass.
SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Passando all'esame dei motivi di merito del gravame, la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata per asserita violazione del criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori, sul presupposto che nel contratto di somministrazione le bollette, in caso di contestazione dell'utente, non costituiscano idonea prova dei consumi esposti, dovendo il creditore fornire la prova del quantum della merce somministrata e la corrispondenza tra i consumi evidenziati in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e al principio di vicinanza della prova.
Si duole, in particolare, l'appellante dell'inconferenza dei passi motivazionali della sentenza rispetto alle difese, contestazioni ed evidenze documentali da essa stessa
3 prospettate, non avendo il primo giudice considerato l'omessa produzione, da parte della società fornitrice, del contratto legittimante i consumi addebitati, calcolati e richiesti con le tariffe del c.d. libero mercato, come indicato in fattura, risultando invero versato in atti solo un contratto c.d. di maggior tutela, nonché l'omessa produzione di documentazione attestante sia l'effettiva erogazione dei quantitativi di energia, sia le letture effettive dei consumi, a fronte delle specifiche contestazioni degli importi fatturati, della tipologia di tariffa applicata e delle letture, solo stimate e non effettive.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come nel contratto di somministrazione di energia elettrica, o di servizi analoghi, il fornitore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo il cui importo viene poi contestato dal debitore ingiunto, nel giudizio di opposizione deve provare il proprio credito secondo le regole generali, considerato che in tale tipo di procedimento il creditore è attore in senso sostanziale e, in quanto tale, soggetto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
In punto di onere della prova, se l'utente contesta la correttezza delle fatture o la quantità di energia effettivamente consumata, il somministrante, al fine di supportare la propria pretesa creditoria, deve provare l'esistenza di un valido contratto tra le parti, l'effettiva erogazione di energia elettrica secondo i termini contrattuali, la quantità di energia elettrica effettivamente consumata dal cliente, la correttezza degli importi fatturati, secondo le tariffe pattuite o stabilite dalla normativa del settore e dalle autorità competenti (quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) e la loro conformità al contratto, la regolarità della misurazione (contatori, letture, fatturazione); l'utente, dal canto suo, ha l'onere di provare, oltre ad eventuali circostanze estintive o modificative del debito, i vizi nel funzionamento del contatore o nella rilevazione dei consumi (mediante letture) e gli errori nella fatturazione o applicazione di tariffe diverse da quelle previste.
Gli enunciati principi sono stati più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le fatture commerciali non costituiscono, di per sé, prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, trattandosi di documenti unilaterali provenienti dalla parte che se ne avvale:
“Nella somministrazione di energia, grava sul somministrante l'onere di provare
l'esistenza del credito e la correttezza dei dati di consumo su cui si basa la fattura” (Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 2022, n. 30247);
“Il semplice invio delle fatture non costituisce prova sufficiente dell'erogazione e dell'ammontare del credito, occorrendo che il fornitore produca anche la documentazione tecnica (letture, registrazioni, contratti)”: così Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2016, n. 468;
4 “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di energia elettrica, il somministrante deve provare l'effettiva fornitura e la corretta determinazione dei consumi, mentre spetta al cliente dimostrare eventuali anomalie del contatore o errori di calcolo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2009, n. 7029);
“In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (così
Cass. Civile Sez. 3, Ordinanza n. 17695 del 30.06.2025, che richiama Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 17401 del 24.06.2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28984 del 18.10.2023;
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 297 del 9.01.2020).
In applicazione degli enunciati principi, si rileva che nel caso di specie la società appellata ha prodotto copia del contratto di somministrazione di energia elettrica e gas naturale regolarmente sottoscritto in data 5.12.2007 e avente ad oggetto la fornitura c.d. a mercato libero, per la cui validità non occorre alcuna manifestazione di volontà “specificatamente ed espressamente richiesta ed approvata dal consumatore”, come asserito dall'appellante, che ha sottoscritto separatamente anche l'allegato contenente le condizioni tecnico economiche fisse ed invariabili per un periodo di 24 mesi sia per l'energia elettrica che per il gas naturale e che, come correttamente rilevato dal primo giudice, “non ha infatti allegato quali sono le clausole da essa sottoscritte rispetto a quelle effettivamente applicate, né tantomeno allegato gli addebiti e le maggiorazioni di costi subìti in relazione all'impegno contrattuale assunto” (cfr. pag. 5 sent.).
La società appellata ha, altresì, prodotto copia delle fatture e dei prospetti di consumo, fornendo riscontri tecnici oggettivi, quali le letture effettive del contatore e le registrazioni dei dati di misura, risultando da ogni fattura il conteggio dei consumi (o del conguaglio) di energia/gas, per i singoli periodi di riferimento, sulla base delle letture rilevate dal distributore, quale legittimato a leggere e/o verificare i dati del contatore dell'utente, ad eccezione di alcune fatture i cui consumi risultano inizialmente essere stimati, ma successivamente rettificati da successive bollette a seguito di ricalcolo degli stessi, sulla scorta dell'autolettura del contatore e/o del dato rettificato e comunicato dal distributore.
5 Va, a tal proposito, evidenziato che la società appellata, al fine di provare la correttezza dei consumi fatturati, ha riportato in modo puntuale e per ciascuna fattura azionata in via monitoria il riepilogo di ciascuna lettura con le relative date di rilevazione o di autolettura, precisando di aver fatturato i consumi rilevati nel rispetto della normativa di settore, recependo il dato di volta in volta comunicato dal competente distributore di zona, quale unico soggetto legittimato a rilevare le letture effettive dai gruppi di misura (cfr. pagg.
5-9 della comparsa di costituzione in primo grado del 10.09.2018).
Dalla documentazione versata in atti emerge, pertanto, che la società appellata ha correttamente applicato i criteri di stima previsti dal contratto di fornitura e dalla normativa di settore di cui alle delibere dell'ARERA, che consente la fatturazione stimata in assenza di letture effettive imputabili alla mancata trasmissione dei dati da parte dell'utente o all'impossibilità di accesso al contatore, né l'appellante ha provato di aver comunicato l'autolettura nei termini e con le modalità previste, mentre le letture effettive successive, non contestate, hanno dimostrato la sostanziale coerenza dei consumi con la stima iniziale, escludendo quindi qualsiasi pregiudizio economico a suo carico.
Le doglianze di parte appellante circa la divergenza tra i consumi effettivi e quelli stimati sono, invero, solo genericamente enunciate e sono contrastanti con la documentazione in atti riportante i successivi ricalcoli delle bollette ed emissione di note di credito, né risultano contestati errori nella lettura, né malfunzionamenti del contatore, con la conseguenza che deve ritenersi che la società fornitrice abbia dato prova sufficiente dell'effettiva erogazione dei quantitativi di energia e della correttezza delle tariffe applicate.
Alla luce di quanto considerato, ritenuto assorbito ogni altro ulteriore motivo, l'appello dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
6 sentenza n. 485/2022 del 14.07.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 94/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto alla Via Luigi Ferri n. 75 ed elettivamente domiciliata in Castel di
Lama (AP) alla Via Salaria n. 198, presso lo studio dell'Avv. che la Parte_2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e società con unico socio (c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con sede in Roma, Via Luigi Boccherini n. 15, in qualità di legale rappresentante di (c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_2 P.IVA_2
Milano alla Via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Roberta Costanzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore appellata
Oggetto: contratto di somministrazione – erronea rilevazione dei consumi, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 485/2022 del 14.07.2022 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 485/2022 del 14.07.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di al fine di sentir dichiarare la Parte_1 Controparte_1 revoca del d.i. emesso per l'importo di €.7.816,75 oltre interessi a seguito del mancato pagamento di svariate fatture emesse in virtù di contratto di somministrazione per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica, eccependo a sostegno dell'opposizione l'eccessività dei consumi in ragione dell'esigua estensione dell'immobile in cui è sita l'utenza oggetto di somministrazione (75 mq), nonché l'eseguito pagamento di fatture riguardanti la medesima fornitura e il medesimo periodo, ravvisata dal giudicante la fondatezza del credito ingiunto per essere provato da una presunzione semplice di veridicità quanto alla rilevazione dei consumi mediante contatore di cui non è stato contestato il malfunzionamento, risultata altresì provata la corrispondenza tra la fatturazione prodotta e il dato riportato nel contatore rilevato dalle letture periodiche dell'ente distributore, rilevata infine la manifestazione di volontà dell'utente di sottoscrivere una fornitura c.d. a “mercato libero”, ha rigettato l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma per avere il primo giudice confermato l'ingiunzione applicando una errata inversione degli oneri probatori ed omettendo di esaminare gli argomenti difensivi e probatori offerti dall'opponente, incombendo sul fornitore la prova della pattuizione a
“mercato libero”, né avendo esso superato l'eccepita incongruenza fra le fatture ingiunte e quelle depositate in sede di opposizione, peraltro emesse sulla base delle sole letture stimate e non effettive, né avendo eccepito alcunché in merito al quantum debeatur, né avendo la sentenza statuito alcunché circa l'asserito indebito ex art. 2041 c.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in mancanza di una specifica indicazione dei capi impugnati della sentenza ed evidenziando, nel merito, la correttezza della sentenza alla luce della rilevata fondatezza della pretesa creditoria di cui vi è prova scritta sia in merito all'an che al quantum, oltre che in virtù del principio della presunzione di veridicità della contabilizzazione di cui alla fattura e in mancanza di specifiche contestazioni
2 dell'opponente sui consumi e sulla fatturazione degli stessi, mentre alcuno degli oneri probatori in capo alla opponente appare essere stato soddisfatto.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass.
SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Passando all'esame dei motivi di merito del gravame, la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata per asserita violazione del criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori, sul presupposto che nel contratto di somministrazione le bollette, in caso di contestazione dell'utente, non costituiscano idonea prova dei consumi esposti, dovendo il creditore fornire la prova del quantum della merce somministrata e la corrispondenza tra i consumi evidenziati in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e al principio di vicinanza della prova.
Si duole, in particolare, l'appellante dell'inconferenza dei passi motivazionali della sentenza rispetto alle difese, contestazioni ed evidenze documentali da essa stessa
3 prospettate, non avendo il primo giudice considerato l'omessa produzione, da parte della società fornitrice, del contratto legittimante i consumi addebitati, calcolati e richiesti con le tariffe del c.d. libero mercato, come indicato in fattura, risultando invero versato in atti solo un contratto c.d. di maggior tutela, nonché l'omessa produzione di documentazione attestante sia l'effettiva erogazione dei quantitativi di energia, sia le letture effettive dei consumi, a fronte delle specifiche contestazioni degli importi fatturati, della tipologia di tariffa applicata e delle letture, solo stimate e non effettive.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come nel contratto di somministrazione di energia elettrica, o di servizi analoghi, il fornitore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo il cui importo viene poi contestato dal debitore ingiunto, nel giudizio di opposizione deve provare il proprio credito secondo le regole generali, considerato che in tale tipo di procedimento il creditore è attore in senso sostanziale e, in quanto tale, soggetto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
In punto di onere della prova, se l'utente contesta la correttezza delle fatture o la quantità di energia effettivamente consumata, il somministrante, al fine di supportare la propria pretesa creditoria, deve provare l'esistenza di un valido contratto tra le parti, l'effettiva erogazione di energia elettrica secondo i termini contrattuali, la quantità di energia elettrica effettivamente consumata dal cliente, la correttezza degli importi fatturati, secondo le tariffe pattuite o stabilite dalla normativa del settore e dalle autorità competenti (quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) e la loro conformità al contratto, la regolarità della misurazione (contatori, letture, fatturazione); l'utente, dal canto suo, ha l'onere di provare, oltre ad eventuali circostanze estintive o modificative del debito, i vizi nel funzionamento del contatore o nella rilevazione dei consumi (mediante letture) e gli errori nella fatturazione o applicazione di tariffe diverse da quelle previste.
Gli enunciati principi sono stati più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le fatture commerciali non costituiscono, di per sé, prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, trattandosi di documenti unilaterali provenienti dalla parte che se ne avvale:
“Nella somministrazione di energia, grava sul somministrante l'onere di provare
l'esistenza del credito e la correttezza dei dati di consumo su cui si basa la fattura” (Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 2022, n. 30247);
“Il semplice invio delle fatture non costituisce prova sufficiente dell'erogazione e dell'ammontare del credito, occorrendo che il fornitore produca anche la documentazione tecnica (letture, registrazioni, contratti)”: così Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2016, n. 468;
4 “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di energia elettrica, il somministrante deve provare l'effettiva fornitura e la corretta determinazione dei consumi, mentre spetta al cliente dimostrare eventuali anomalie del contatore o errori di calcolo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2009, n. 7029);
“In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (così
Cass. Civile Sez. 3, Ordinanza n. 17695 del 30.06.2025, che richiama Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 17401 del 24.06.2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28984 del 18.10.2023;
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 297 del 9.01.2020).
In applicazione degli enunciati principi, si rileva che nel caso di specie la società appellata ha prodotto copia del contratto di somministrazione di energia elettrica e gas naturale regolarmente sottoscritto in data 5.12.2007 e avente ad oggetto la fornitura c.d. a mercato libero, per la cui validità non occorre alcuna manifestazione di volontà “specificatamente ed espressamente richiesta ed approvata dal consumatore”, come asserito dall'appellante, che ha sottoscritto separatamente anche l'allegato contenente le condizioni tecnico economiche fisse ed invariabili per un periodo di 24 mesi sia per l'energia elettrica che per il gas naturale e che, come correttamente rilevato dal primo giudice, “non ha infatti allegato quali sono le clausole da essa sottoscritte rispetto a quelle effettivamente applicate, né tantomeno allegato gli addebiti e le maggiorazioni di costi subìti in relazione all'impegno contrattuale assunto” (cfr. pag. 5 sent.).
La società appellata ha, altresì, prodotto copia delle fatture e dei prospetti di consumo, fornendo riscontri tecnici oggettivi, quali le letture effettive del contatore e le registrazioni dei dati di misura, risultando da ogni fattura il conteggio dei consumi (o del conguaglio) di energia/gas, per i singoli periodi di riferimento, sulla base delle letture rilevate dal distributore, quale legittimato a leggere e/o verificare i dati del contatore dell'utente, ad eccezione di alcune fatture i cui consumi risultano inizialmente essere stimati, ma successivamente rettificati da successive bollette a seguito di ricalcolo degli stessi, sulla scorta dell'autolettura del contatore e/o del dato rettificato e comunicato dal distributore.
5 Va, a tal proposito, evidenziato che la società appellata, al fine di provare la correttezza dei consumi fatturati, ha riportato in modo puntuale e per ciascuna fattura azionata in via monitoria il riepilogo di ciascuna lettura con le relative date di rilevazione o di autolettura, precisando di aver fatturato i consumi rilevati nel rispetto della normativa di settore, recependo il dato di volta in volta comunicato dal competente distributore di zona, quale unico soggetto legittimato a rilevare le letture effettive dai gruppi di misura (cfr. pagg.
5-9 della comparsa di costituzione in primo grado del 10.09.2018).
Dalla documentazione versata in atti emerge, pertanto, che la società appellata ha correttamente applicato i criteri di stima previsti dal contratto di fornitura e dalla normativa di settore di cui alle delibere dell'ARERA, che consente la fatturazione stimata in assenza di letture effettive imputabili alla mancata trasmissione dei dati da parte dell'utente o all'impossibilità di accesso al contatore, né l'appellante ha provato di aver comunicato l'autolettura nei termini e con le modalità previste, mentre le letture effettive successive, non contestate, hanno dimostrato la sostanziale coerenza dei consumi con la stima iniziale, escludendo quindi qualsiasi pregiudizio economico a suo carico.
Le doglianze di parte appellante circa la divergenza tra i consumi effettivi e quelli stimati sono, invero, solo genericamente enunciate e sono contrastanti con la documentazione in atti riportante i successivi ricalcoli delle bollette ed emissione di note di credito, né risultano contestati errori nella lettura, né malfunzionamenti del contatore, con la conseguenza che deve ritenersi che la società fornitrice abbia dato prova sufficiente dell'effettiva erogazione dei quantitativi di energia e della correttezza delle tariffe applicate.
Alla luce di quanto considerato, ritenuto assorbito ogni altro ulteriore motivo, l'appello dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
6 sentenza n. 485/2022 del 14.07.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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