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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5651/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Russo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 9 aprile 2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 15148/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 10 giugno 2025 l' ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”) per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, occorre dare atto che il c.t.u. ha fornito una rappresentazione delle condizioni della completamente diversa da quella del c.t.p. (cfr. le due relazioni): Pt_1
per essere più chiari, le differenti conclusioni non derivano da differenti valutazioni, ma da riscontri obiettivi che nella loro rispettiva chiarezza non sono equivocabili.
Chiarito quanto precede, questo giudice non può che condividere le valutazioni del c.t.u. non soltanto perché in caso contrario l'accertamento dell'ausiliario andrebbe necessariamente ritenuto falso (e non semplicemente scorretto) in assenza di elementi deponenti a favore di una tesi così grave (neppure prospettata dall'opponente: cfr. attentamente l'opposizione), ma anche perché le conclusioni del c.t.u., a differenza di quelle del c.t.p., risultano corroborate da un criterio di valutazione oggettivo, qual è
l'utilizzo della scala EDSS (cfr. ancora la relazione di c.t.u.).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_2
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 CP_1
disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5651/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Russo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 9 aprile 2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 15148/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 10 giugno 2025 l' ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”) per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, occorre dare atto che il c.t.u. ha fornito una rappresentazione delle condizioni della completamente diversa da quella del c.t.p. (cfr. le due relazioni): Pt_1
per essere più chiari, le differenti conclusioni non derivano da differenti valutazioni, ma da riscontri obiettivi che nella loro rispettiva chiarezza non sono equivocabili.
Chiarito quanto precede, questo giudice non può che condividere le valutazioni del c.t.u. non soltanto perché in caso contrario l'accertamento dell'ausiliario andrebbe necessariamente ritenuto falso (e non semplicemente scorretto) in assenza di elementi deponenti a favore di una tesi così grave (neppure prospettata dall'opponente: cfr. attentamente l'opposizione), ma anche perché le conclusioni del c.t.u., a differenza di quelle del c.t.p., risultano corroborate da un criterio di valutazione oggettivo, qual è
l'utilizzo della scala EDSS (cfr. ancora la relazione di c.t.u.).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_2
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 CP_1
disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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