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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 49/2024 R.G. promossa avverso la sentenza n.
2736/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 14 novembre 2023 da
, rappresentato e difeso da Avv.ti Mauro Soggia e Alessandra Parte_1
Maranò
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa da Avv. NTroparte_1
DA CA
e
, rappresentato e difeso da Avv. Michele Cuomo NTroparte_2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro CP_3 occorso in data 5 maggio 2017 in Leporano (Taranto), allorquando, mentre percorreva -
a bordo del suo motociclo tg. BV10922 - la in direzione , un NTroparte_4 CP_1 cane randagio gli tagliava la strada facendolo rovinare al suolo;
a fondamento della domanda invocava la responsabilità della convenuta in forza dell'art. 2043 c.c., della legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 addebitando alla convenuta la violazione del dovere di prevenire il fenomeno della circolazione di cani randagi, della legge regionale n. 12/1995 che assegna alle aziende sanitarie locali il compito di vigilare e di recuperare i cani randagi, senza la necessità di preventiva segnalazione da parte di alcuno;
assumeva, inoltre, di aver subito - a fronte delle escoriazioni e contusioni multiple al volto in regione temporale nonché a mani, ginocchia, spalla dx e fianco sn – danni correlati alle lesioni subite per complessivi euro
86.555,63, comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche sostenute e documentate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, importo contenuto entro il limite di euro 52.000,00.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_3 chiedendo di autorizzare la chiamata in causa del di , quale unico CP_2 CP_2 responsabile del sinistro spettando al medesimo la vigilanza del territorio nonché la predisposizione di canili ove accogliere i cani randagi, mentre sulla deducente ricadeva il compito di provvedere al recupero degli stessi e a prestare loro ogni attività necessaria per la tutela igienico sanitaria solo su segnalazione;
aggiungeva che nessuna segnalazione era pervenuta al Servizio Veterinario competente per il territorio di e che la legge regionale n. 26/2006, di modifica della legge regionale n. CP_2
12/1995, prevede la possibilità di reintrodurre sul territorio degli animali sottoposti a intervento di sterilizzazione, previa stipula da parte del Comune di polizza assicurativa per la responsabilità civile;
formulava conclusioni congrue rispetto a tali premesse e chiedeva la condanna dell'attore alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
Fissata udienza ex art. 269 c.p.c. e notificato al atto di citazione NTroparte_2 per chiamata in causa, si costituiva l'Ente civico eccependo, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva e richiamando anch'esso la legge quadro n. 281/1991 NT e la legge regionale n. 12/1995 secondo cui spetta alle l'attività materiale di controllo del fenomeno del randagismo, la tenuta dell'anagrafe dei cani vaganti ed il loro recupero sul territorio, mentre sui Comuni incombe soltanto l'onere di predisporre e gestire strutture idonee, deputate all'accoglienza di detti animali;
negava di avere NT alcuna responsabilità e, in subordine, assumeva esservi il concorso di colpa della pag. 2/6 e/o del , la cui pretesa contestava nell'an e nel quantum; chiedeva la rifusione Parte_1 delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dal Parte_1
e dichiarava compensate le spese di lite in ragione della gravosità dell'onere probatorio ricadente sul danneggiato, eccetto le spese di iscrizione a ruolo e quelle di c.t.u. a carico del solo attore che poneva a carico del solo attore.
Il giudice a quo, assorbita ogni altra questione, riteneva che l'attore non avesse dato la prova, sul medesimo incombente, e in particolare non aveva dimostrato che la presenza di cani randagi nella zona del sinistro ed in particolare dell'animale che lo aveva NT investito fosse nota al e all' sorgendo l'obbligo di segnalazione e di CP_2 cattura rispettivamente a loro carico solo in caso di consapevolezza della ridetta presenza ed anzi osservava che, a ben vedere, non vi fosse la prova che il cane in questione fosse randagio.
ha proposto appello svolgendo plurime censure e concludendo con Parte_1 richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda di condanna di chi di ragione tra i convenuti ovvero di entrambi anche in via solidale al risarcimento del danno esposto in prime cure.
Si è costituito il ribadendo la contestazione della propria NTroparte_2 legittimazione passiva e difendendo le argomentazioni del primo giudice;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita contestando il fondamento dell'impugnazione; in CP_3 particolare ha fatto presente che dall'istruttoria svolta era emerso l'esistenza nel territorio di del Servizio Veterinario “Lotta al randagismo” previsto dalla CP_2 normativa regionale il quale espletava i compiti previsti dalla disciplina materia;
ha ripetuto di essere esente da responsabilità dell'accaduto, del resto evitabile dal attraverso una condotta di guida del motociclo più prudente;
ha segnalato che Parte_1 secondo informative assunte presso l' l'appellante era stato indennizzato sicché CP_5 al più avrebbe potuto pretendere il c.d. danno differenziale;
ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. pag. 3/6 Fissata udienza ex art. 352 c.p.c. con assegnazione dei termini ivi previsti, in data 9 settembre 2024 il difensore del ha depositato “atto di rinuncia agli NTroparte_2 atti del giudizio” sulla premessa del raggiungimento della transazione conclusa il 30 agosto 2024 con il Forastiere che ha allegato.
In data 3 ottobre 2025 ha depositato note di precisazione delle conclusioni CP_3 con cui ha ribadito la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
In pari data il ha depositato a sua volta note di precisazione delle conclusioni Parte_1 aventi il seguente contenuto “
1. Dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che l'appellante ha già definito la propria posizione mediante transazione con il
e ha rinunciato in via sostanziale all'azione, con conseguente NTroparte_2 venir meno di ogni interesse alla decisione;
2. Dichiarare l'estromissione del
[...]
dal giudizio, per intervenuta definizione conciliativa e rinuncia agli atti già CP_2 depositata dal civico Ente;
3. Rigettare la richiesta dell' di condanna alle CP_3 spese, in quanto la rinuncia dell'appellante non costituisce soccombenza virtuale ma effetto di una definizione bonaria;
4. Disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, ai sensi degli artt. 92 e 306 c.p.c., in applicazione dei principi di equità e conformemente ai precedenti della stessa Sezione.”.
In data 28 ottobre 2025 ha depositato note con cui ha dichiarato di CP_3 accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dal , nonché la NTroparte_2 rinunzia all'azione da parte del e ha chiesto tuttavia alla Corte la liquidazione Parte_1 delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 3 novembre 2025 l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale asserendo che con la rinuncia all'azione per intervento accordo transattivo, l'azione è estinta, non residua più un thema decidendum e la Corte non può entrare nel merito.
Secondo l'appellante la sua rinuncia è di natura sostanziale, estesa all'intera azione ed all'interesse alla decisione, non limitata al rapporto processuale con l'ente.
In data 18.11.2025 l' ha depositato le memorie di replica eccependo che secondo Pt_2 la Suprema Corte la rinuncia all'azione equivale a una sconfitta nel merito e di conseguenza la parte è tenuta a pagare le spese legali dell'intero giudizio in applicazione del principio della soccombenza complessiva. Nel caso di cessazione della pag. 4/6 materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale.
In data 18.11.2025 l'appellante ha depositato le memorie di replica eccependo che l'appellante ha rinunciato all'azione per effetto di accordo transattivo con l'altro coobbligato e che, pertanto, non vi è alcuna pronuncia di merito, né vittoria o NT soccombenza neppure virtuale tra le parti rimaste in causa. La posizione dell' e dell'appellante sarebbe simmetrica e la compensazione delle spese rappresenta la soluzione più equa e coerente con i princìpi di causalità e proporzionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed il in data 30 agosto 2024 hanno raggiunto Parte_1 NTroparte_2 una transazione con cui l'Ente civico si è impegnato a versare, a titolo di risarcimento di tutti i danni occorsi al , “l'importo di E. 17.000,00 omnicomprensivo, senza Parte_1 null'altro pretendere da ambo le parti, per qualsiasi titolo, ragione, azione e/o causale”.
Il a seguito di tale transazione ha rinunciato all'azione, come concordato Parte_1 nella transazione su menzionata (ove si legge: “Il sig. dichiara di Parte_1 accettare, come accetta, la transazione nei termini su indicati e dichiara di rinunciare, come rinuncia, definitivamente al giudizio in corso e ad ogni altro credito, pretesa o diritto che possa vantare ad oggi e in futuro in merito alla controversia, nonché agli interessi e rivalutazione monetaria ed ad eventuali risarcimenti o indennizzi di sorta comunque denominati”).
Ebbene, la rinuncia all'azione opera sul piano del merito e fa venire meno il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla domanda, o sull'impugnazione, senza necessità di accettazione da parte degli avversari.
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame (Cass. ord. 24 agosto 2022, n. 25311, Cass. 15 maggio 1996, n. 4499)
Restano da regolamentare le spese di lite del presente grado.
Il , come da accordi intercorsi con il , ha concordato la NTroparte_2 Parte_1 compensazione delle stesse mentre ha insistito sulla condanna del CP_3
alla rifusione delle spese del grado in suo favore. Parte_1
La richiesta è fondata. pag. 5/6 Ed invero la rinuncia all'azione o all'impugnazione produce effetti equivalenti al rigetto nel merito della domanda o dell'impugnazione con conseguente soccombenza del rinunciante. Né è configurabile il potere del giudice di esercitare alcun potere discrezionale di compensazione, totale o parziale (si veda da ultimo Cass. ord. 16 ottobre 2025, n. 27697).
In conclusione deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti;
vanno dichiarate compensate le spese del grado quanto al ed al Comune Parte_1 di;
il va poi condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti CP_3 dal d.m. n. 147/2022 in relazione al valore dichiarato della causa e tenuto conto del fatto che la definizione della controversia non ha richiesto la risoluzione di questioni complesse nonché tenuto conto del valore della controversia e delle attività espletate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_3 sentenza del Tribunale di Taranto n. 2736\2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 novembre 2023, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti;
dichiara compensate le spese di lite del grado tra ed il Parte_3 CP_2
;
[...] condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in Parte_3 favore di , liquidate in Euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre CP_3 spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. DA CA, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 49/2024 R.G. promossa avverso la sentenza n.
2736/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 14 novembre 2023 da
, rappresentato e difeso da Avv.ti Mauro Soggia e Alessandra Parte_1
Maranò
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa da Avv. NTroparte_1
DA CA
e
, rappresentato e difeso da Avv. Michele Cuomo NTroparte_2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro CP_3 occorso in data 5 maggio 2017 in Leporano (Taranto), allorquando, mentre percorreva -
a bordo del suo motociclo tg. BV10922 - la in direzione , un NTroparte_4 CP_1 cane randagio gli tagliava la strada facendolo rovinare al suolo;
a fondamento della domanda invocava la responsabilità della convenuta in forza dell'art. 2043 c.c., della legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 addebitando alla convenuta la violazione del dovere di prevenire il fenomeno della circolazione di cani randagi, della legge regionale n. 12/1995 che assegna alle aziende sanitarie locali il compito di vigilare e di recuperare i cani randagi, senza la necessità di preventiva segnalazione da parte di alcuno;
assumeva, inoltre, di aver subito - a fronte delle escoriazioni e contusioni multiple al volto in regione temporale nonché a mani, ginocchia, spalla dx e fianco sn – danni correlati alle lesioni subite per complessivi euro
86.555,63, comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche sostenute e documentate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, importo contenuto entro il limite di euro 52.000,00.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_3 chiedendo di autorizzare la chiamata in causa del di , quale unico CP_2 CP_2 responsabile del sinistro spettando al medesimo la vigilanza del territorio nonché la predisposizione di canili ove accogliere i cani randagi, mentre sulla deducente ricadeva il compito di provvedere al recupero degli stessi e a prestare loro ogni attività necessaria per la tutela igienico sanitaria solo su segnalazione;
aggiungeva che nessuna segnalazione era pervenuta al Servizio Veterinario competente per il territorio di e che la legge regionale n. 26/2006, di modifica della legge regionale n. CP_2
12/1995, prevede la possibilità di reintrodurre sul territorio degli animali sottoposti a intervento di sterilizzazione, previa stipula da parte del Comune di polizza assicurativa per la responsabilità civile;
formulava conclusioni congrue rispetto a tali premesse e chiedeva la condanna dell'attore alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
Fissata udienza ex art. 269 c.p.c. e notificato al atto di citazione NTroparte_2 per chiamata in causa, si costituiva l'Ente civico eccependo, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva e richiamando anch'esso la legge quadro n. 281/1991 NT e la legge regionale n. 12/1995 secondo cui spetta alle l'attività materiale di controllo del fenomeno del randagismo, la tenuta dell'anagrafe dei cani vaganti ed il loro recupero sul territorio, mentre sui Comuni incombe soltanto l'onere di predisporre e gestire strutture idonee, deputate all'accoglienza di detti animali;
negava di avere NT alcuna responsabilità e, in subordine, assumeva esservi il concorso di colpa della pag. 2/6 e/o del , la cui pretesa contestava nell'an e nel quantum; chiedeva la rifusione Parte_1 delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dal Parte_1
e dichiarava compensate le spese di lite in ragione della gravosità dell'onere probatorio ricadente sul danneggiato, eccetto le spese di iscrizione a ruolo e quelle di c.t.u. a carico del solo attore che poneva a carico del solo attore.
Il giudice a quo, assorbita ogni altra questione, riteneva che l'attore non avesse dato la prova, sul medesimo incombente, e in particolare non aveva dimostrato che la presenza di cani randagi nella zona del sinistro ed in particolare dell'animale che lo aveva NT investito fosse nota al e all' sorgendo l'obbligo di segnalazione e di CP_2 cattura rispettivamente a loro carico solo in caso di consapevolezza della ridetta presenza ed anzi osservava che, a ben vedere, non vi fosse la prova che il cane in questione fosse randagio.
ha proposto appello svolgendo plurime censure e concludendo con Parte_1 richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda di condanna di chi di ragione tra i convenuti ovvero di entrambi anche in via solidale al risarcimento del danno esposto in prime cure.
Si è costituito il ribadendo la contestazione della propria NTroparte_2 legittimazione passiva e difendendo le argomentazioni del primo giudice;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita contestando il fondamento dell'impugnazione; in CP_3 particolare ha fatto presente che dall'istruttoria svolta era emerso l'esistenza nel territorio di del Servizio Veterinario “Lotta al randagismo” previsto dalla CP_2 normativa regionale il quale espletava i compiti previsti dalla disciplina materia;
ha ripetuto di essere esente da responsabilità dell'accaduto, del resto evitabile dal attraverso una condotta di guida del motociclo più prudente;
ha segnalato che Parte_1 secondo informative assunte presso l' l'appellante era stato indennizzato sicché CP_5 al più avrebbe potuto pretendere il c.d. danno differenziale;
ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. pag. 3/6 Fissata udienza ex art. 352 c.p.c. con assegnazione dei termini ivi previsti, in data 9 settembre 2024 il difensore del ha depositato “atto di rinuncia agli NTroparte_2 atti del giudizio” sulla premessa del raggiungimento della transazione conclusa il 30 agosto 2024 con il Forastiere che ha allegato.
In data 3 ottobre 2025 ha depositato note di precisazione delle conclusioni CP_3 con cui ha ribadito la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
In pari data il ha depositato a sua volta note di precisazione delle conclusioni Parte_1 aventi il seguente contenuto “
1. Dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che l'appellante ha già definito la propria posizione mediante transazione con il
e ha rinunciato in via sostanziale all'azione, con conseguente NTroparte_2 venir meno di ogni interesse alla decisione;
2. Dichiarare l'estromissione del
[...]
dal giudizio, per intervenuta definizione conciliativa e rinuncia agli atti già CP_2 depositata dal civico Ente;
3. Rigettare la richiesta dell' di condanna alle CP_3 spese, in quanto la rinuncia dell'appellante non costituisce soccombenza virtuale ma effetto di una definizione bonaria;
4. Disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, ai sensi degli artt. 92 e 306 c.p.c., in applicazione dei principi di equità e conformemente ai precedenti della stessa Sezione.”.
In data 28 ottobre 2025 ha depositato note con cui ha dichiarato di CP_3 accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dal , nonché la NTroparte_2 rinunzia all'azione da parte del e ha chiesto tuttavia alla Corte la liquidazione Parte_1 delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 3 novembre 2025 l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale asserendo che con la rinuncia all'azione per intervento accordo transattivo, l'azione è estinta, non residua più un thema decidendum e la Corte non può entrare nel merito.
Secondo l'appellante la sua rinuncia è di natura sostanziale, estesa all'intera azione ed all'interesse alla decisione, non limitata al rapporto processuale con l'ente.
In data 18.11.2025 l' ha depositato le memorie di replica eccependo che secondo Pt_2 la Suprema Corte la rinuncia all'azione equivale a una sconfitta nel merito e di conseguenza la parte è tenuta a pagare le spese legali dell'intero giudizio in applicazione del principio della soccombenza complessiva. Nel caso di cessazione della pag. 4/6 materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale.
In data 18.11.2025 l'appellante ha depositato le memorie di replica eccependo che l'appellante ha rinunciato all'azione per effetto di accordo transattivo con l'altro coobbligato e che, pertanto, non vi è alcuna pronuncia di merito, né vittoria o NT soccombenza neppure virtuale tra le parti rimaste in causa. La posizione dell' e dell'appellante sarebbe simmetrica e la compensazione delle spese rappresenta la soluzione più equa e coerente con i princìpi di causalità e proporzionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed il in data 30 agosto 2024 hanno raggiunto Parte_1 NTroparte_2 una transazione con cui l'Ente civico si è impegnato a versare, a titolo di risarcimento di tutti i danni occorsi al , “l'importo di E. 17.000,00 omnicomprensivo, senza Parte_1 null'altro pretendere da ambo le parti, per qualsiasi titolo, ragione, azione e/o causale”.
Il a seguito di tale transazione ha rinunciato all'azione, come concordato Parte_1 nella transazione su menzionata (ove si legge: “Il sig. dichiara di Parte_1 accettare, come accetta, la transazione nei termini su indicati e dichiara di rinunciare, come rinuncia, definitivamente al giudizio in corso e ad ogni altro credito, pretesa o diritto che possa vantare ad oggi e in futuro in merito alla controversia, nonché agli interessi e rivalutazione monetaria ed ad eventuali risarcimenti o indennizzi di sorta comunque denominati”).
Ebbene, la rinuncia all'azione opera sul piano del merito e fa venire meno il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla domanda, o sull'impugnazione, senza necessità di accettazione da parte degli avversari.
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame (Cass. ord. 24 agosto 2022, n. 25311, Cass. 15 maggio 1996, n. 4499)
Restano da regolamentare le spese di lite del presente grado.
Il , come da accordi intercorsi con il , ha concordato la NTroparte_2 Parte_1 compensazione delle stesse mentre ha insistito sulla condanna del CP_3
alla rifusione delle spese del grado in suo favore. Parte_1
La richiesta è fondata. pag. 5/6 Ed invero la rinuncia all'azione o all'impugnazione produce effetti equivalenti al rigetto nel merito della domanda o dell'impugnazione con conseguente soccombenza del rinunciante. Né è configurabile il potere del giudice di esercitare alcun potere discrezionale di compensazione, totale o parziale (si veda da ultimo Cass. ord. 16 ottobre 2025, n. 27697).
In conclusione deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti;
vanno dichiarate compensate le spese del grado quanto al ed al Comune Parte_1 di;
il va poi condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti CP_3 dal d.m. n. 147/2022 in relazione al valore dichiarato della causa e tenuto conto del fatto che la definizione della controversia non ha richiesto la risoluzione di questioni complesse nonché tenuto conto del valore della controversia e delle attività espletate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_3 sentenza del Tribunale di Taranto n. 2736\2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 novembre 2023, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti;
dichiara compensate le spese di lite del grado tra ed il Parte_3 CP_2
;
[...] condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in Parte_3 favore di , liquidate in Euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre CP_3 spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. DA CA, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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