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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 2910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2910 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] -NA- il 12.02.1975 C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CARANNANTE BARBARA presso la quale elettivamente domicilia in OL (NA) alla Via Risorgimento n.27
E
(nata a [...] -NA- il 28.02.1978 C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
ANNAMARIA ROMANI presso la quale elettivamente domicilia in OL (NA) alla Via Giulio
Cesare n.34
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a PO (NA) il 13.10.2004,
[...] che dalla loro relazione erano nati due figli: (6.10.2007) e (21.09.2009) Per_1 Per_2
1 rappresentavano di essersi separati in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 8.1.2016 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente ( 17.12.2015) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Tutto ciò premesso, i coniugi chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme dell'art. 473 bis 51 c.p.c..
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 3.06.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente modificate.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa coniugale sita in OL (NA) al Viale Olimpico n. 162 è assegnata, unitamente a tutti gli arredi , alla Signora , in quanto già di proprietà della Parte_2 famiglia ab origine;
La Sig.ra si obbliga a restituire al Sig. Parte_2 Pt_1
entro e non oltre la data del 30 giugno 2025, l'autovettura tipo Nissan Note Tg.
[...]
DE461VJ di sua proprietà a lei ceduta all'atto della separazione;
La Sig.ra Parte_2
si obbliga, entro e non oltre la data del 07 febbraio 2025, ad effettuare la
[...] voltura di intestazione del contratto Telecom, ancora intestato al Sig. , relativo all'utenza Pt_1
081/5235206 attivato presso l'abitazione di Viale Olimpico n. 162;
I figli minori ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente e dimoreranno con la madre presso l'abitazione coniugale sita in
OL (Na) al Viale Olimpico n. 162.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo
2 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il Sig. Pt_1
facendosi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine
[...] della visita, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con i relativi impegni, previo accordo con la madre e, comunque, in caso di disaccordo secondo il seguente calendario minimo di frequentazioni: due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il giovedì, e a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, con relativo pernottamento dei bambini presso di lui. I figli trascorreranno con il papà i giorni della vigilia di Natale e di S. Stefano 2025 con relativo pernottamento nonchè il giorno 01 gennaio 2026, mentre trascorreranno con la madre
i giorni di Natale e di Capodanno 2025 con relativo pernottamento nonchè il giorno dell' Epifania
2026; la scelta così operata cadrà ad anni alterni. Il giorno di Pasqua 2025 i figli resteranno con la madre, mentre trascorreranno con il padre il giorno di Pasquetta 2025; la scelta così operata cadrà ad anni alterni. Per la festa del papà, per il compleanno e per l'onomastico del Sig. Pt_1
i minori staranno con il padre . Per la festa della mamma , per il compleanno e per
[...]
l'onomastico della Sig.ra i minori saranno con la Parte_2 mamma. Le festività inerenti al compleanno ed all'onomastico saranno trascorse insieme ad entrambi i genitori. In caso di disaccordo alternativamente a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro genitore. Il sig. potrà, dandone preavviso alla sig.ra entro la fine del Pt_1 Parte_2 mese di giugno di ogni anno, tenere e trattenere con sè per le vacanze estive i figli minori per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di Luglio o nel mese di Agosto, salvo diverso accordo tra
i ricorrenti in relazione ai rispettivi impegni;
Il sig. si impegna e si obbliga a Parte_1 corrispondere in favore della Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 figli la somma mensile di € 660,00 che sarà versata in due tranche, la prima di euro 330,00 entro il giorno 5 di ogni mese, la seconda di euro 330,00 entro il giorno venti di ogni mese. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà adeguato annualmente e automaticamente in base agli indici
Istat pubblicati su Gazzetta Ufficiale;
Il Sig. si impegna e si obbliga a contribuire nella Pt_1 misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Napoli siglato il 07.03.2018; I Sigg.ri e convengono espressamente, altresì, Pt_1 Parte_2 che l'Assegno Unico istituito dal D.Lgs. n. 230 del 21.12.2021, verrà percepito dalla sola Sig.ra
e destinato come per legge ai bisogni dei figli, per volontaria cessione del 50% Parte_2 da parte del Sig. . Le detrazioni IRPEF sulle spese per i figli per la salute- Parte_1 istruzione-attività sportive saranno suddivise al 50% da entrambi i genitori;
Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile poichè ciascuno può usufruire di mezzi di sostentamento propri;
Le parti sono obbligate a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della
3 carta d'identità dei figli minori o di qualunque altro documento valido per l'espatrio per soli scopi turistici e/o d'istruzione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi ed Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed a PO (NA) il
[...] Parte_2
13.10.2004 (atto n.390, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2910 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] -NA- il 12.02.1975 C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CARANNANTE BARBARA presso la quale elettivamente domicilia in OL (NA) alla Via Risorgimento n.27
E
(nata a [...] -NA- il 28.02.1978 C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
ANNAMARIA ROMANI presso la quale elettivamente domicilia in OL (NA) alla Via Giulio
Cesare n.34
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a PO (NA) il 13.10.2004,
[...] che dalla loro relazione erano nati due figli: (6.10.2007) e (21.09.2009) Per_1 Per_2
1 rappresentavano di essersi separati in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 8.1.2016 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente ( 17.12.2015) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Tutto ciò premesso, i coniugi chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme dell'art. 473 bis 51 c.p.c..
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 3.06.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente modificate.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa coniugale sita in OL (NA) al Viale Olimpico n. 162 è assegnata, unitamente a tutti gli arredi , alla Signora , in quanto già di proprietà della Parte_2 famiglia ab origine;
La Sig.ra si obbliga a restituire al Sig. Parte_2 Pt_1
entro e non oltre la data del 30 giugno 2025, l'autovettura tipo Nissan Note Tg.
[...]
DE461VJ di sua proprietà a lei ceduta all'atto della separazione;
La Sig.ra Parte_2
si obbliga, entro e non oltre la data del 07 febbraio 2025, ad effettuare la
[...] voltura di intestazione del contratto Telecom, ancora intestato al Sig. , relativo all'utenza Pt_1
081/5235206 attivato presso l'abitazione di Viale Olimpico n. 162;
I figli minori ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente e dimoreranno con la madre presso l'abitazione coniugale sita in
OL (Na) al Viale Olimpico n. 162.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo
2 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il Sig. Pt_1
facendosi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine
[...] della visita, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con i relativi impegni, previo accordo con la madre e, comunque, in caso di disaccordo secondo il seguente calendario minimo di frequentazioni: due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il giovedì, e a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, con relativo pernottamento dei bambini presso di lui. I figli trascorreranno con il papà i giorni della vigilia di Natale e di S. Stefano 2025 con relativo pernottamento nonchè il giorno 01 gennaio 2026, mentre trascorreranno con la madre
i giorni di Natale e di Capodanno 2025 con relativo pernottamento nonchè il giorno dell' Epifania
2026; la scelta così operata cadrà ad anni alterni. Il giorno di Pasqua 2025 i figli resteranno con la madre, mentre trascorreranno con il padre il giorno di Pasquetta 2025; la scelta così operata cadrà ad anni alterni. Per la festa del papà, per il compleanno e per l'onomastico del Sig. Pt_1
i minori staranno con il padre . Per la festa della mamma , per il compleanno e per
[...]
l'onomastico della Sig.ra i minori saranno con la Parte_2 mamma. Le festività inerenti al compleanno ed all'onomastico saranno trascorse insieme ad entrambi i genitori. In caso di disaccordo alternativamente a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro genitore. Il sig. potrà, dandone preavviso alla sig.ra entro la fine del Pt_1 Parte_2 mese di giugno di ogni anno, tenere e trattenere con sè per le vacanze estive i figli minori per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di Luglio o nel mese di Agosto, salvo diverso accordo tra
i ricorrenti in relazione ai rispettivi impegni;
Il sig. si impegna e si obbliga a Parte_1 corrispondere in favore della Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 figli la somma mensile di € 660,00 che sarà versata in due tranche, la prima di euro 330,00 entro il giorno 5 di ogni mese, la seconda di euro 330,00 entro il giorno venti di ogni mese. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà adeguato annualmente e automaticamente in base agli indici
Istat pubblicati su Gazzetta Ufficiale;
Il Sig. si impegna e si obbliga a contribuire nella Pt_1 misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Napoli siglato il 07.03.2018; I Sigg.ri e convengono espressamente, altresì, Pt_1 Parte_2 che l'Assegno Unico istituito dal D.Lgs. n. 230 del 21.12.2021, verrà percepito dalla sola Sig.ra
e destinato come per legge ai bisogni dei figli, per volontaria cessione del 50% Parte_2 da parte del Sig. . Le detrazioni IRPEF sulle spese per i figli per la salute- Parte_1 istruzione-attività sportive saranno suddivise al 50% da entrambi i genitori;
Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile poichè ciascuno può usufruire di mezzi di sostentamento propri;
Le parti sono obbligate a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della
3 carta d'identità dei figli minori o di qualunque altro documento valido per l'espatrio per soli scopi turistici e/o d'istruzione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi ed Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed a PO (NA) il
[...] Parte_2
13.10.2004 (atto n.390, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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