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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14656/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSENGA Parte_1 C.F._1
RT, elettivamente domiciliato in VIA BONAVIA N. 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA, presso il difensore avv. MUSENGA RT
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Controparte_1 C.F._2
RO, elettivamente domiciliato in VIA PESCHERIE VECCHIE N. 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CAPPELLO RO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETROIUSTI Controparte_2 C.F._3
ER, elettivamente domiciliato in viale Panzacchi n. 25 BOLOGNA presso il difensore avv.
PIETROIUSTI ER
RESISTENTI
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
<<voglia l'ill.mo tribunale di bologna, contrariis reiectis - accertare l'intervenuta risoluzione del contratto compravendita intervenuto tra le parti per grave inadempimento delle acquirenti non avendo stesse provveduto al pagamento prezzo compravendita;
< i>
- conseguentemente dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_2 restituire, alla Sig.ra l'immobile loro ceduto in data 29 marzo 2010 con atto a rogito Parte_1
Notaio Dott. (rep. n. 1433 – fascicolo 6873) costituito da una porzione del fabbricato Persona_1 posto in Casalecchio di Reno (BO) Via Magnanelli n. 6 (in catasto n. 4) costituita da un appartamento al piano terra distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 1 mappale 56 sub 5 cat. A/3 cl 3 vani 6 RCE
728,20 - proveniente dai mappali 56 sub 3 e 56 sub 4, nonché dal mappale 407 (cat. C/6 mq 17);
- dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra a causa del loro inadempimento e meglio Parte_1 descritti in narrativa da valutarsi in via equitativa nell'importo di Euro 50.000,00 (Euro cinquanta mila/00) ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite>>.
Parte resistente ha così concluso: Controparte_2
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, ogni contraria domanda, istanza eccezione reietta e disattesa, per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e per qualsiasi altro motivo di legge,
➢ in via preliminare di rito:
- ove il Tribunale ritenga d'ufficio la causa rientrante nella materia dei diritti reali, dichiarare
l'improcedibilità dell'azione giudiziale avversaria, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi di legge;
➢ nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie svolte da e in quanto Parte_1 Controparte_1 infondate, per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e per qualsiasi altro motivo di legge;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio>>.
Parte resistente ha così concluso: Controparte_1
<CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contriis reiectiis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI pagina 2 di 10 -accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile di cui è causa individuato nell'atto di compravendita a rogito notaio Dott. repertorio n. 13433 – Persona_1 fascicolo n. 6873 del 29.03.210 e, per l'effetto, -dichiarare tenuti e Controparte_1 Controparte_2
a restituire a l'immobile individuato nell'atto di compravendita a rogito notaio Dott. Parte_1 repertorio n. 13433- fascicolo n. 6873 del 29.03.2010. -con vittoria di spese e compenso Persona_1 di causa >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 7 novembre 2023, ha chiesto, Parte_1 previo accertamento della risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita stipulato in data 29 marzo 2019 con atto a rogito Notaio Dott. (rep. n. 1433 – fascicolo Persona_1
6873 –) con e la condanna di questi ultimi alla restituzione Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6, come meglio descritto in ricorso, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa del loro inadempimento da valutare in via equitativa nell'importo di € 50.000,00.
La ricorrente ha dedotto che il prezzo della compravendita pari ad € 160.000,00 non è mai stato corrisposto dagli acquirenti, nonostante i ripetuti solleciti, e di aver, dunque, comunicato formalmente in data 3.10.2023 l'intenzione di avvalersi della risoluzione del contratto di compravendita stipulato inter partes.
Instaurato il contraddittorio, in data 26 gennaio 2026 si è costituita tempestivamente in giudizio la resistente la quale ha dedotto di aver pagato in data 28 aprile 2011 a Controparte_2 Parte_1 la somma di € 15.000,00 a titolo di primo acconto del prezzo, eccependo altresì l'estinzione della obbligazione di pagamento del prezzo residuo pari ad € 145.000,00 per compensazione con controcredito di e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
In particolare, la resistente ha asserito di aver contratto con l'ex marito un mutuo con la Banca
NI (rep. N. 63336 / racc. n. 30090 di € 370.000,00) al fine di prestare a denaro Parte_1 affinché quest'ultima potesse estinguere propri debiti. Nello specifico, la resistente ha affermato che e avevano versato a titolo di mutuo in favore di dapprima l'importo di € CP_2 CP_1 Pt_1
216.304,23 (mediante 5 assegni circolari), che si è compensato fino alla concorrenza con il debito di €
145.000,00 avente ad oggetto il prezzo della compravendita, residuando un credito restitutorio di €
71.304,23 e, successivamente, l'importo complessivo di € 53.453,85.
La resistente ha altresì dedotto che a partire dal mese di luglio 2017 aveva iniziato a restituire Pt_1 parzialmente il dovuto tramite bonifici bancari corrispondenti alla rata del mutuo, i quali alla fine di novembre 2023 ammontavano a complessivi € 116.940,00. pagina 3 di 10 Quindi, stante l'avvenuta compensazione dei rispettivi crediti, concludeva chiedendo il rigetto CP_2 delle domande della ricorrente.
In data 17 aprile 2024 si è costituito tardivamente il resistente il quale non ha Controparte_1 contestato l'eccepito inadempimento, deducendo, quanto all'eccepito controcredito opposto dalla di aver richiesto, congiuntamente a quest'ultima, nel 2016, in ragione di difficoltà personali, CP_2 un mutuo all'istituto di credito NI Banca S.p.a. dell'importo di € 370.000,00, dando a garanzia il comparto immobiliare di e mutuo peraltro sempre pagato da Parte_1 Parte_2 questi ultimi.
Concludeva pertanto aderendo alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita di causa avanzata dalla ricorrente.
A seguito di diversi rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
1. In punto alla risoluzione del contratto di compravendita.
La domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. è fondata e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
In tema di obbligazioni nascenti da contratto vige il riparto dell'onere della prova secondo il quale, come è noto, il creditore che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale, nonché per il risarcimento del danno, deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto-resistente è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
È documentato, oltre che non contestato, che in data 29 marzo 2010 con atto a rogito Notaio Dott.
(rep. n. 1433 – fascicolo 6873 – doc. 1) e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 acquistavano dall'odierna ricorrente e dal marito (nato a [...] il 19 febbraio Parte_2
1942 e deceduto a Bologna in data 28 luglio 2021 come da dichiarazione di successione che si produce
– doc. 2) nella loro qualità, rispettivamente, di usufruttuaria e di nudo proprietario, il seguente immobile: “porzione del fabbricato posto in Casalecchio di Reno (BO) Via Ma-gnanelli n. 6 (in catasto
n. 4) costituita da un appartamento al piano terra distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 1 mappale
56 sub 5 cat. A/3 cl 3 vani 6 RCE 728,20 - proveniente dai mappali 56 sub 3 e 56 sub 4, nonché dal mappale 407 (cat. C/6 mq 17). In confine con beni comuni, residua proprietà dei venditori e beni
(cfr. doc.to 1). Parte_3 Parte_4
Il prezzo della compravendita era convenuto in € 160.000,00 che i compratori si sono impegnati a versare, senza decorrenza di interessi, entro 5 anni dalla conclusione del rogito, quindi entro la data del pagina 4 di 10 18 marzo 2015.
Orbene, la ricorrente ha allegato l'inadempimento dei resistenti consistente nel mancato pagamento del prezzo pattuito.
La convenuta ha dedotto, quanto all'adempimento in ordine al versamento del prezzo, di aver CP_2 versato un anticipo di € 15.000,00 mediante assegno bancario, nonché eccepito l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del residuo prezzo per avvenuta compensazione con controcrediti vantati nei confronti della ricorrente per somme prestatele per il pagamento di suoi debiti personali.
Sostiene, quindi, che in data 28 ottobre 2016 gli allora coniugi - oggi resistenti - avevano a loro volta stipulato il mutuo ipotecario NI rep. n. 63336 / racc. n. 30090 di € 370.000,00, allo scopo di ottenere le risorse per aiutare seppure a titolo di prestito, per far fronte alla sua Parte_1 rilevante esposizione debitoria.
In particolare, grazie alla provvista derivante dal predetto mutuo, sostiene di avere estinto CP_2 tramite 5 assegni circolari di complessivi € 216.304,23 addebitati sul proprio c/c NI n.
104416630 (cfr. doc. 9bis) alcuni debiti gravanti sulla (c.f. ) e, Parte_5 P.IVA_1 personalmente e solidalmente ai sensi dell'art. 38 c.c., su quale suo legale Parte_1 rappresentante ovvero € 123.151,26, quale debito residuo – al 28-10-2016 – del suddetto mutuo BPI rep. n. 10269/4526 garantito dall'ipoteca reg. gen. n. 24670 / reg. part. n. 5858 iscritta il 17 aprile 2007 su alcuni immobili di e € 93.152,97, quale debito residuo – al 28-10-2016 – del suddetto Pt_2 Pt_1 mutuo BPL rep. n. 13434/6874 garantito dall'ipoteca reg. gen. n. 16311 / reg. part. n. 3390 iscritta il 12 aprile 2010 sull'Immobile e concessa dai terzi datori di ipoteca e (con conseguente CP_2 CP_1 applicazione dell'art. 2871 c.c.) (cfr. doc. 9 di , con conseguente cancellazione delle ipoteche CP_2 de quibus sempre in data 28 ottobre 2016 (doc. 10 di – atto di consenso a cancellazione di CP_2 ipoteche, rep. n. 63335 / racc. n. 30089; doc. 10 bis – comunicazione dott. di Banco PM (già CP_3
Banca Popolari di Lodi).
Sostiene, dunque, la difesa di che con il diritto di ottenere dalla ricorrente la restituzione della CP_2 suddetta somma di € 216.304,23, si sarebbe compensato legalmente, fino alla sua concorrenza, con il debito di € 145.000,00 dei resistenti, avente ad oggetto il suddetto prezzo residuo della vendita del 29 marzo 2010, con conseguente, peraltro, ulteriore diritto dei resistenti medesimi di ottenere dalla il pagamento della differenza, pari a € 71.304,23. Pt_1
Sosteneva che i resistenti avevano, inoltre, prestato, nel novembre 2016 a anche tramite Parte_1 la ulteriori somme a titolo di prestito per un totale di complessivi € 53.453,85 (vedi per CP_4 il dettaglio pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione).
A titolo di controcredito opponeva altresì gli interessi dovuti a NI per il suddetto mutuo rep. n. pagina 5 di 10 63336 / racc. n. 30090 a copertura del piano di ammortamento (doc. 16 di parte ricorrente), in quanto contratto nell'interesse della ricorrente Pt_1
La difesa della sostiene, dunque, che la ricorrente era ben consapevole del CP_2 Pt_1 complessivo debito a proprio carico, a titolo di restituzione dovuta, nei confronti dei resistenti, tanto che, a partire dal luglio 2017 aveva iniziato a restituire loro parzialmente il dovuto, tramite bonifici bancari mensili corrispondenti alla rata di mutuo, sul suddetto c/c NI n. 104416630, i quali, alla fine di novembre 2023, ammontavano a complessivi € 116.940,00 (cfr. doc. 9 della difesa di ). CP_2
La difesa di parte ricorrente, pur nella sostanza non escludendo di avere ricevuto l'acconto di €
15.000,00 in ordine al corrispettivo della vendita in contestazione (vedi doc.ti 6 e 27 di parte convenuta), contesta che il mutuo contratto dai resistenti sia avvenuto nel suo interesse, assumendo che si trattava in realtà di una operazione attuata per ripianare il forte indebitamento della resistente
CP_2
Secondo la difesa della ricorrente venne proposto dai resistenti a lei ed al marito Parte_2 di contrarre un mutuo dando a garanzia il loro comparto immobiliare, che tuttavia era già stato dato a garanzia di alcuni finanziamenti, per cui era in corso regolare pagamento delle rate.
Per questo i coniugi pur di venire incontro alle esigenze del figlio e della nuora, una Parte_6 volta constatato che questi ultimi, a causa del forte indebitamento non potevano più accedere al credito, si determinarono ad aderire all'operazione di finanziamento prospettata, accettando di fare da garanti e consentendo che l'istituto di credito che avrebbe effettuato il finanziamento, vale a dire NI
Banca S.p.A., iscrivesse ipoteca sui beni di loro proprietà, a garanzia di un finanziamento che solo formalmente, era stato richiesto dai coniugi Parte_7
Allega, dunque, che per poter iscrivere ipoteca era necessario cancellare quelle in essere al momento del finanziamento, e, per tale motivo, al momento della concessione del mutuo vennero saldati i mutui ipotecari, che ancora sussistevano sulle proprietà della Solo per tale motivo, una parte Parte_1 del finanziamento ottenuto da NI Banca SpA venne utilizzata per cancellare le ipoteche al momento esistenti su tali immobili, così escludendosi la sussistenza di qualsiasi ipotesi di prestito in suo favore.
La difesa di parte ricorrente ha allegato altresì che i convenuti avrebbero in effetti fin da subito utilizzato la provvista per estinguere loro pregresse personali esposizioni debitorie per un importo complessivo di € 80.015,75.
Il residuo importo erogato a titolo di mutuo era poi utilizzato quanto ad € 32.448,6 nell'interesse del compendio immobiliare e delle parti comuni di Via Magnanelli per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della proprietà e delle pertinenze comuni (le matrici degli pagina 6 di 10 assegni prodotti da controparte - cfr docc. 11- 15 memoria;
il residuo importo di € Controparte_2
41.231,42 rimaneva nella disponibilità dei coniugi che lo utilizzavano in modo Parte_7 esclusivo.
La difesa del convenuto ha fornito una ricostruzione della vicenda sostanzialmente adesiva a CP_1 quella della ricorrente, evidenziando che il mutuo in contestazione era stato garantito dalla proprietà immobiliare dei genitori, solo in parte utilizzato per estinguere un prestito contratto dalla ricorrente nell'esercizio della propria attività lavorativa e, comunque, sempre pagato in vario modo con provvista proveniente dalla ricorrente.
È evidente dalla semplice lettura della ricostruzione dei fatti riferita dalle parti, che l'odierna controversia si inserisce nell'ambito di un contesto familiare venutosi a degradare a seguito della crisi coniugale insorta tra i due resistenti.
In effetti, dai documenti in atti emerge che le parti si sono versati vicendevolmente somme di denaro nel corso degli anni (cfr. doc.ti 10-17 allegati al ricorso introduttivo;
doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta , come del resto normale in un contesto familiare. CP_2
Si evidenzia, tuttavia, che le parti non hanno offerto un quadro ben delineato dei fatti realmente occorsi inter partes, in ogni caso, ciò che qui rileva è accertare l'esistenza di un controcredito in capo ai convenuti sufficiente ad estinguere come allegato per compensazione il dovuto saldo del prezzo in relazione all'atto di compravendita per cui è causa.
Ora, secondo consolidata giurisprudenza chi sostiene di aver mutuato una somma di denaro è tenuto a provare tutti gli elementi della domanda (o eccezione nel caso di specie) e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma altresì la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato un determinato importo;
in altri termini, l'esistenza del mutuo, ove contestata, non può essere desunta neppure dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (Corte di Cassazione sentenza n. 35959/2021; Corte di Cassazione ordinanza n. 16332/2024).
Si afferma cioè che la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, anche ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova;
ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, pagina 7 di 10 ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (vedi tra le ultime Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 20964 del 23/07/2025).
Nessuna prova ha, al riguardo, fornito la resistente in questa sede a ciò onerata, in ordine agli CP_2 accordi esistenti al momento della stipula del contratto di mutuo, da cui assume derivare il controcredito opposto in compensazione e, quindi, anche in particolare all'impegno restitutorio assunto dalla ricorrente, né invero in ordine all'assunzione in proprio del pagamento delle rate di mutuo e dei relativi interessi, risultando peraltro almeno in parte non contestato oltre che documentato, che almeno da luglio 2017 - quindi pochi mesi dopo l'accensione del mutuo - la provvista del pagamento provenisse dalla ricorrente e dal marito (v. doc. 9 costituzione nonché dalle distinte Controparte_2 dei bonifici prodotte dalla ricorrente (v. docc. 10-17 memoria . Parte_1
Nessuna prova è stata, peraltro, fornita dalla che antecedentemente a tale data, per i pochi mesi CP_2 antecedenti alla conclusione del mutuo, le relative rate siano state pagate da lei e dal marito.
Anche quindi aderendo alla prospettazione della resistente ovvero che il mutuo in CP_2 contestazione sia stato contratto nell'interesse della per far fronte alla sua esposizione Pt_1 debitoria pregressa, risulta documentato che quest'ultima sia fatta carico e tuttora continui a farsi carico del pagamento delle relative rate.
Dunque, è presumibile, da quanto sopra riportato, che le parti, in un contesto familiare ancora non deteriorato, abbiano deciso di sostenersi reciprocamente per poter far fronte alle rispettive difficoltà economiche, senza assumere accordi in ordine ad eventuali impegni restitutori, muovendosi, quindi, nell'ambito delle obbligazioni naturali.
Pertanto, in ragione delle superiori argomentazioni, in difetto di chiara dimostrazione del controcredito opposto in compensazione, seppure risulti agli atti che abbia versato l'acconto non contestato CP_2 di € 15.000,00, permane il grave inadempimento imputabile per non aver versato ad oggi il residuo saldo dovuto.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 29 marzo 2019 per grave inadempimento delle parti acquirenti, con conseguente condanna delle parti resistenti al rilascio immediato in favore della ricorrente, quale usufruttuaria, libero da persone e cose, dell'immobile oggetto dello stesso contratto, con fissazione del termine di esecuzione che si ritiene equo determinare per la data del 31/03/2026.
2. In ordine alla domanda di risarcimento dei danni.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente non è fondata per i seguenti motivi.
Parte ricorrente ha asserito di avere diritto a ricevere, in via equitativa, l'importo di € 50.000,00 pagina 8 di 10 corrispondente al canone di occupazione in relazione al godimento del bene che e CP_2 CP_1 hanno avuto;
a tal proposito ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite da ultimo espresso con sentenza n. 33654 del 15.11.2022.
Se è vero che la Corte di Cassazione a SS.UU. si è espressa rilevando che il Giudice possa liquidare equitativamente il danno, qualora questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è altrettanto vero che, in ogni caso, la parte che chiede il risarcimento deve provare lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Infatti, in relazione all'onere della prova, le Sezioni Unite hanno stabilito che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (Cass. SS.UU. sentenza del 15 novembre 2022, n. 33645).
Nel caso di specie, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su non avendo Parte_1 quest'ultima neppure allegato fatti che possano far presumere l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto. A ben vedere le parti, cioè i resistenti e hanno adibito l'immobile a CP_2 CP_1 casa coniugale ivi vivendoci con i figli almeno sino al provvedimento di allontanamento del CP_1
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Non è poi escluso ed anzi presumibile che la ricorrente voglia poi concedere la detenzione dell'immobile al figlio, perché continui a viverci dopo la separazione in atto.
Va, pertanto, rigettata la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile in contestazione avanzata dalla ricorrente.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di compravendita inter partes stipulato in data 29 marzo 2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Casalecchio di Reno (BO) Via Magnanelli n. 6 (in catasto n. 4) costituita da un appartamento al piano terra distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 1 mappale 56 sub
5 cat. A/3 cl 3 vani 6 RCE 728,20 - proveniente dai mappali 56 sub 3 e 56 sub 4, nonché dal mappale
407 (cat. C/6 mq 17), per grave inadempimento imputabile ai resistenti e Controparte_1 CP_2
e per l'effetto condanna i predetti all'immediato rilascio in favore della ricorrente dello stesso
[...]
pagina 9 di 10 immobile, libero da persone e cose, entro la data del 31/03/2026;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
BOLOGNA, 26 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14656/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSENGA Parte_1 C.F._1
RT, elettivamente domiciliato in VIA BONAVIA N. 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA, presso il difensore avv. MUSENGA RT
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Controparte_1 C.F._2
RO, elettivamente domiciliato in VIA PESCHERIE VECCHIE N. 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CAPPELLO RO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETROIUSTI Controparte_2 C.F._3
ER, elettivamente domiciliato in viale Panzacchi n. 25 BOLOGNA presso il difensore avv.
PIETROIUSTI ER
RESISTENTI
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
<<voglia l'ill.mo tribunale di bologna, contrariis reiectis - accertare l'intervenuta risoluzione del contratto compravendita intervenuto tra le parti per grave inadempimento delle acquirenti non avendo stesse provveduto al pagamento prezzo compravendita;
< i>
- conseguentemente dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_2 restituire, alla Sig.ra l'immobile loro ceduto in data 29 marzo 2010 con atto a rogito Parte_1
Notaio Dott. (rep. n. 1433 – fascicolo 6873) costituito da una porzione del fabbricato Persona_1 posto in Casalecchio di Reno (BO) Via Magnanelli n. 6 (in catasto n. 4) costituita da un appartamento al piano terra distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 1 mappale 56 sub 5 cat. A/3 cl 3 vani 6 RCE
728,20 - proveniente dai mappali 56 sub 3 e 56 sub 4, nonché dal mappale 407 (cat. C/6 mq 17);
- dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra a causa del loro inadempimento e meglio Parte_1 descritti in narrativa da valutarsi in via equitativa nell'importo di Euro 50.000,00 (Euro cinquanta mila/00) ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite>>.
Parte resistente ha così concluso: Controparte_2
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, ogni contraria domanda, istanza eccezione reietta e disattesa, per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e per qualsiasi altro motivo di legge,
➢ in via preliminare di rito:
- ove il Tribunale ritenga d'ufficio la causa rientrante nella materia dei diritti reali, dichiarare
l'improcedibilità dell'azione giudiziale avversaria, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi di legge;
➢ nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie svolte da e in quanto Parte_1 Controparte_1 infondate, per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e per qualsiasi altro motivo di legge;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio>>.
Parte resistente ha così concluso: Controparte_1
<CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contriis reiectiis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI pagina 2 di 10 -accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile di cui è causa individuato nell'atto di compravendita a rogito notaio Dott. repertorio n. 13433 – Persona_1 fascicolo n. 6873 del 29.03.210 e, per l'effetto, -dichiarare tenuti e Controparte_1 Controparte_2
a restituire a l'immobile individuato nell'atto di compravendita a rogito notaio Dott. Parte_1 repertorio n. 13433- fascicolo n. 6873 del 29.03.2010. -con vittoria di spese e compenso Persona_1 di causa >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 7 novembre 2023, ha chiesto, Parte_1 previo accertamento della risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita stipulato in data 29 marzo 2019 con atto a rogito Notaio Dott. (rep. n. 1433 – fascicolo Persona_1
6873 –) con e la condanna di questi ultimi alla restituzione Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6, come meglio descritto in ricorso, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa del loro inadempimento da valutare in via equitativa nell'importo di € 50.000,00.
La ricorrente ha dedotto che il prezzo della compravendita pari ad € 160.000,00 non è mai stato corrisposto dagli acquirenti, nonostante i ripetuti solleciti, e di aver, dunque, comunicato formalmente in data 3.10.2023 l'intenzione di avvalersi della risoluzione del contratto di compravendita stipulato inter partes.
Instaurato il contraddittorio, in data 26 gennaio 2026 si è costituita tempestivamente in giudizio la resistente la quale ha dedotto di aver pagato in data 28 aprile 2011 a Controparte_2 Parte_1 la somma di € 15.000,00 a titolo di primo acconto del prezzo, eccependo altresì l'estinzione della obbligazione di pagamento del prezzo residuo pari ad € 145.000,00 per compensazione con controcredito di e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
In particolare, la resistente ha asserito di aver contratto con l'ex marito un mutuo con la Banca
NI (rep. N. 63336 / racc. n. 30090 di € 370.000,00) al fine di prestare a denaro Parte_1 affinché quest'ultima potesse estinguere propri debiti. Nello specifico, la resistente ha affermato che e avevano versato a titolo di mutuo in favore di dapprima l'importo di € CP_2 CP_1 Pt_1
216.304,23 (mediante 5 assegni circolari), che si è compensato fino alla concorrenza con il debito di €
145.000,00 avente ad oggetto il prezzo della compravendita, residuando un credito restitutorio di €
71.304,23 e, successivamente, l'importo complessivo di € 53.453,85.
La resistente ha altresì dedotto che a partire dal mese di luglio 2017 aveva iniziato a restituire Pt_1 parzialmente il dovuto tramite bonifici bancari corrispondenti alla rata del mutuo, i quali alla fine di novembre 2023 ammontavano a complessivi € 116.940,00. pagina 3 di 10 Quindi, stante l'avvenuta compensazione dei rispettivi crediti, concludeva chiedendo il rigetto CP_2 delle domande della ricorrente.
In data 17 aprile 2024 si è costituito tardivamente il resistente il quale non ha Controparte_1 contestato l'eccepito inadempimento, deducendo, quanto all'eccepito controcredito opposto dalla di aver richiesto, congiuntamente a quest'ultima, nel 2016, in ragione di difficoltà personali, CP_2 un mutuo all'istituto di credito NI Banca S.p.a. dell'importo di € 370.000,00, dando a garanzia il comparto immobiliare di e mutuo peraltro sempre pagato da Parte_1 Parte_2 questi ultimi.
Concludeva pertanto aderendo alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita di causa avanzata dalla ricorrente.
A seguito di diversi rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
1. In punto alla risoluzione del contratto di compravendita.
La domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. è fondata e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
In tema di obbligazioni nascenti da contratto vige il riparto dell'onere della prova secondo il quale, come è noto, il creditore che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale, nonché per il risarcimento del danno, deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto-resistente è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
È documentato, oltre che non contestato, che in data 29 marzo 2010 con atto a rogito Notaio Dott.
(rep. n. 1433 – fascicolo 6873 – doc. 1) e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 acquistavano dall'odierna ricorrente e dal marito (nato a [...] il 19 febbraio Parte_2
1942 e deceduto a Bologna in data 28 luglio 2021 come da dichiarazione di successione che si produce
– doc. 2) nella loro qualità, rispettivamente, di usufruttuaria e di nudo proprietario, il seguente immobile: “porzione del fabbricato posto in Casalecchio di Reno (BO) Via Ma-gnanelli n. 6 (in catasto
n. 4) costituita da un appartamento al piano terra distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 1 mappale
56 sub 5 cat. A/3 cl 3 vani 6 RCE 728,20 - proveniente dai mappali 56 sub 3 e 56 sub 4, nonché dal mappale 407 (cat. C/6 mq 17). In confine con beni comuni, residua proprietà dei venditori e beni
(cfr. doc.to 1). Parte_3 Parte_4
Il prezzo della compravendita era convenuto in € 160.000,00 che i compratori si sono impegnati a versare, senza decorrenza di interessi, entro 5 anni dalla conclusione del rogito, quindi entro la data del pagina 4 di 10 18 marzo 2015.
Orbene, la ricorrente ha allegato l'inadempimento dei resistenti consistente nel mancato pagamento del prezzo pattuito.
La convenuta ha dedotto, quanto all'adempimento in ordine al versamento del prezzo, di aver CP_2 versato un anticipo di € 15.000,00 mediante assegno bancario, nonché eccepito l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del residuo prezzo per avvenuta compensazione con controcrediti vantati nei confronti della ricorrente per somme prestatele per il pagamento di suoi debiti personali.
Sostiene, quindi, che in data 28 ottobre 2016 gli allora coniugi - oggi resistenti - avevano a loro volta stipulato il mutuo ipotecario NI rep. n. 63336 / racc. n. 30090 di € 370.000,00, allo scopo di ottenere le risorse per aiutare seppure a titolo di prestito, per far fronte alla sua Parte_1 rilevante esposizione debitoria.
In particolare, grazie alla provvista derivante dal predetto mutuo, sostiene di avere estinto CP_2 tramite 5 assegni circolari di complessivi € 216.304,23 addebitati sul proprio c/c NI n.
104416630 (cfr. doc. 9bis) alcuni debiti gravanti sulla (c.f. ) e, Parte_5 P.IVA_1 personalmente e solidalmente ai sensi dell'art. 38 c.c., su quale suo legale Parte_1 rappresentante ovvero € 123.151,26, quale debito residuo – al 28-10-2016 – del suddetto mutuo BPI rep. n. 10269/4526 garantito dall'ipoteca reg. gen. n. 24670 / reg. part. n. 5858 iscritta il 17 aprile 2007 su alcuni immobili di e € 93.152,97, quale debito residuo – al 28-10-2016 – del suddetto Pt_2 Pt_1 mutuo BPL rep. n. 13434/6874 garantito dall'ipoteca reg. gen. n. 16311 / reg. part. n. 3390 iscritta il 12 aprile 2010 sull'Immobile e concessa dai terzi datori di ipoteca e (con conseguente CP_2 CP_1 applicazione dell'art. 2871 c.c.) (cfr. doc. 9 di , con conseguente cancellazione delle ipoteche CP_2 de quibus sempre in data 28 ottobre 2016 (doc. 10 di – atto di consenso a cancellazione di CP_2 ipoteche, rep. n. 63335 / racc. n. 30089; doc. 10 bis – comunicazione dott. di Banco PM (già CP_3
Banca Popolari di Lodi).
Sostiene, dunque, la difesa di che con il diritto di ottenere dalla ricorrente la restituzione della CP_2 suddetta somma di € 216.304,23, si sarebbe compensato legalmente, fino alla sua concorrenza, con il debito di € 145.000,00 dei resistenti, avente ad oggetto il suddetto prezzo residuo della vendita del 29 marzo 2010, con conseguente, peraltro, ulteriore diritto dei resistenti medesimi di ottenere dalla il pagamento della differenza, pari a € 71.304,23. Pt_1
Sosteneva che i resistenti avevano, inoltre, prestato, nel novembre 2016 a anche tramite Parte_1 la ulteriori somme a titolo di prestito per un totale di complessivi € 53.453,85 (vedi per CP_4 il dettaglio pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione).
A titolo di controcredito opponeva altresì gli interessi dovuti a NI per il suddetto mutuo rep. n. pagina 5 di 10 63336 / racc. n. 30090 a copertura del piano di ammortamento (doc. 16 di parte ricorrente), in quanto contratto nell'interesse della ricorrente Pt_1
La difesa della sostiene, dunque, che la ricorrente era ben consapevole del CP_2 Pt_1 complessivo debito a proprio carico, a titolo di restituzione dovuta, nei confronti dei resistenti, tanto che, a partire dal luglio 2017 aveva iniziato a restituire loro parzialmente il dovuto, tramite bonifici bancari mensili corrispondenti alla rata di mutuo, sul suddetto c/c NI n. 104416630, i quali, alla fine di novembre 2023, ammontavano a complessivi € 116.940,00 (cfr. doc. 9 della difesa di ). CP_2
La difesa di parte ricorrente, pur nella sostanza non escludendo di avere ricevuto l'acconto di €
15.000,00 in ordine al corrispettivo della vendita in contestazione (vedi doc.ti 6 e 27 di parte convenuta), contesta che il mutuo contratto dai resistenti sia avvenuto nel suo interesse, assumendo che si trattava in realtà di una operazione attuata per ripianare il forte indebitamento della resistente
CP_2
Secondo la difesa della ricorrente venne proposto dai resistenti a lei ed al marito Parte_2 di contrarre un mutuo dando a garanzia il loro comparto immobiliare, che tuttavia era già stato dato a garanzia di alcuni finanziamenti, per cui era in corso regolare pagamento delle rate.
Per questo i coniugi pur di venire incontro alle esigenze del figlio e della nuora, una Parte_6 volta constatato che questi ultimi, a causa del forte indebitamento non potevano più accedere al credito, si determinarono ad aderire all'operazione di finanziamento prospettata, accettando di fare da garanti e consentendo che l'istituto di credito che avrebbe effettuato il finanziamento, vale a dire NI
Banca S.p.A., iscrivesse ipoteca sui beni di loro proprietà, a garanzia di un finanziamento che solo formalmente, era stato richiesto dai coniugi Parte_7
Allega, dunque, che per poter iscrivere ipoteca era necessario cancellare quelle in essere al momento del finanziamento, e, per tale motivo, al momento della concessione del mutuo vennero saldati i mutui ipotecari, che ancora sussistevano sulle proprietà della Solo per tale motivo, una parte Parte_1 del finanziamento ottenuto da NI Banca SpA venne utilizzata per cancellare le ipoteche al momento esistenti su tali immobili, così escludendosi la sussistenza di qualsiasi ipotesi di prestito in suo favore.
La difesa di parte ricorrente ha allegato altresì che i convenuti avrebbero in effetti fin da subito utilizzato la provvista per estinguere loro pregresse personali esposizioni debitorie per un importo complessivo di € 80.015,75.
Il residuo importo erogato a titolo di mutuo era poi utilizzato quanto ad € 32.448,6 nell'interesse del compendio immobiliare e delle parti comuni di Via Magnanelli per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della proprietà e delle pertinenze comuni (le matrici degli pagina 6 di 10 assegni prodotti da controparte - cfr docc. 11- 15 memoria;
il residuo importo di € Controparte_2
41.231,42 rimaneva nella disponibilità dei coniugi che lo utilizzavano in modo Parte_7 esclusivo.
La difesa del convenuto ha fornito una ricostruzione della vicenda sostanzialmente adesiva a CP_1 quella della ricorrente, evidenziando che il mutuo in contestazione era stato garantito dalla proprietà immobiliare dei genitori, solo in parte utilizzato per estinguere un prestito contratto dalla ricorrente nell'esercizio della propria attività lavorativa e, comunque, sempre pagato in vario modo con provvista proveniente dalla ricorrente.
È evidente dalla semplice lettura della ricostruzione dei fatti riferita dalle parti, che l'odierna controversia si inserisce nell'ambito di un contesto familiare venutosi a degradare a seguito della crisi coniugale insorta tra i due resistenti.
In effetti, dai documenti in atti emerge che le parti si sono versati vicendevolmente somme di denaro nel corso degli anni (cfr. doc.ti 10-17 allegati al ricorso introduttivo;
doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta , come del resto normale in un contesto familiare. CP_2
Si evidenzia, tuttavia, che le parti non hanno offerto un quadro ben delineato dei fatti realmente occorsi inter partes, in ogni caso, ciò che qui rileva è accertare l'esistenza di un controcredito in capo ai convenuti sufficiente ad estinguere come allegato per compensazione il dovuto saldo del prezzo in relazione all'atto di compravendita per cui è causa.
Ora, secondo consolidata giurisprudenza chi sostiene di aver mutuato una somma di denaro è tenuto a provare tutti gli elementi della domanda (o eccezione nel caso di specie) e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma altresì la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato un determinato importo;
in altri termini, l'esistenza del mutuo, ove contestata, non può essere desunta neppure dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (Corte di Cassazione sentenza n. 35959/2021; Corte di Cassazione ordinanza n. 16332/2024).
Si afferma cioè che la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, anche ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova;
ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, pagina 7 di 10 ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (vedi tra le ultime Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 20964 del 23/07/2025).
Nessuna prova ha, al riguardo, fornito la resistente in questa sede a ciò onerata, in ordine agli CP_2 accordi esistenti al momento della stipula del contratto di mutuo, da cui assume derivare il controcredito opposto in compensazione e, quindi, anche in particolare all'impegno restitutorio assunto dalla ricorrente, né invero in ordine all'assunzione in proprio del pagamento delle rate di mutuo e dei relativi interessi, risultando peraltro almeno in parte non contestato oltre che documentato, che almeno da luglio 2017 - quindi pochi mesi dopo l'accensione del mutuo - la provvista del pagamento provenisse dalla ricorrente e dal marito (v. doc. 9 costituzione nonché dalle distinte Controparte_2 dei bonifici prodotte dalla ricorrente (v. docc. 10-17 memoria . Parte_1
Nessuna prova è stata, peraltro, fornita dalla che antecedentemente a tale data, per i pochi mesi CP_2 antecedenti alla conclusione del mutuo, le relative rate siano state pagate da lei e dal marito.
Anche quindi aderendo alla prospettazione della resistente ovvero che il mutuo in CP_2 contestazione sia stato contratto nell'interesse della per far fronte alla sua esposizione Pt_1 debitoria pregressa, risulta documentato che quest'ultima sia fatta carico e tuttora continui a farsi carico del pagamento delle relative rate.
Dunque, è presumibile, da quanto sopra riportato, che le parti, in un contesto familiare ancora non deteriorato, abbiano deciso di sostenersi reciprocamente per poter far fronte alle rispettive difficoltà economiche, senza assumere accordi in ordine ad eventuali impegni restitutori, muovendosi, quindi, nell'ambito delle obbligazioni naturali.
Pertanto, in ragione delle superiori argomentazioni, in difetto di chiara dimostrazione del controcredito opposto in compensazione, seppure risulti agli atti che abbia versato l'acconto non contestato CP_2 di € 15.000,00, permane il grave inadempimento imputabile per non aver versato ad oggi il residuo saldo dovuto.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 29 marzo 2019 per grave inadempimento delle parti acquirenti, con conseguente condanna delle parti resistenti al rilascio immediato in favore della ricorrente, quale usufruttuaria, libero da persone e cose, dell'immobile oggetto dello stesso contratto, con fissazione del termine di esecuzione che si ritiene equo determinare per la data del 31/03/2026.
2. In ordine alla domanda di risarcimento dei danni.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente non è fondata per i seguenti motivi.
Parte ricorrente ha asserito di avere diritto a ricevere, in via equitativa, l'importo di € 50.000,00 pagina 8 di 10 corrispondente al canone di occupazione in relazione al godimento del bene che e CP_2 CP_1 hanno avuto;
a tal proposito ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite da ultimo espresso con sentenza n. 33654 del 15.11.2022.
Se è vero che la Corte di Cassazione a SS.UU. si è espressa rilevando che il Giudice possa liquidare equitativamente il danno, qualora questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è altrettanto vero che, in ogni caso, la parte che chiede il risarcimento deve provare lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Infatti, in relazione all'onere della prova, le Sezioni Unite hanno stabilito che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (Cass. SS.UU. sentenza del 15 novembre 2022, n. 33645).
Nel caso di specie, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su non avendo Parte_1 quest'ultima neppure allegato fatti che possano far presumere l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto. A ben vedere le parti, cioè i resistenti e hanno adibito l'immobile a CP_2 CP_1 casa coniugale ivi vivendoci con i figli almeno sino al provvedimento di allontanamento del CP_1
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Non è poi escluso ed anzi presumibile che la ricorrente voglia poi concedere la detenzione dell'immobile al figlio, perché continui a viverci dopo la separazione in atto.
Va, pertanto, rigettata la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile in contestazione avanzata dalla ricorrente.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di compravendita inter partes stipulato in data 29 marzo 2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Casalecchio di Reno (BO) Via Magnanelli n. 6 (in catasto n. 4) costituita da un appartamento al piano terra distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 1 mappale 56 sub
5 cat. A/3 cl 3 vani 6 RCE 728,20 - proveniente dai mappali 56 sub 3 e 56 sub 4, nonché dal mappale
407 (cat. C/6 mq 17), per grave inadempimento imputabile ai resistenti e Controparte_1 CP_2
e per l'effetto condanna i predetti all'immediato rilascio in favore della ricorrente dello stesso
[...]
pagina 9 di 10 immobile, libero da persone e cose, entro la data del 31/03/2026;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
BOLOGNA, 26 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
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