Articolo 71 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 70Articolo 72 bis
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27 aprile 2001
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7 febbraio 2014
Art. 71.

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.
Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa ((responsabilita' genitoriale)) e l'apertura della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all' articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale , la pena e' raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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