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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3169/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20.03.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3169/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA assistito e difeso dall'Avv. Achille Pascià, elett.te dom.to in San Parte_1
Giuseppe Ves.no, alla via Scudieri, n. 185, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
- Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
, CP_2
- Appellati contumaci
avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
4799/2017 depositata in data 26.10.2017 sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009.
pagina 1 di 7 In via del tutto preliminare, verificata la tempestività e la procedibilità dell'appello principale, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c., deve evidenziarsi che risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata, mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass., n.
7773/2004, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi
d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass., n.
11781/2005).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente con riguardo alla mancata valutazione dei danni da inabilità permanente– consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
Venendo al merito, nella vicenda odierna si verte in tema di lesioni personali da circolazione stradale in ipotesi di cui all'art. 283, lett. a), d.lgs. 209/2005.
Ebbene, l'odierna parte appellante si duole della errata valutazione in ordine alla prova di danni da inabilità permanente in base alla quale il giudice di pace, pur avendo ritenuto provato che il sinistro – occorso in data 26.02.2008, in San Gennaro Ves.no (NA) alla via Ottaviano, alle ore
10.00 circa mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali – fosse stato cagionato per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore Fiat Punto NAW60868, dopo aver disposto CTU medica, condannava la al pagamento dell'importo Controparte_3
pari a € 855,56, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale da inabilità temporanea ma non anche da invalidità permanente.
pagina 2 di 7 Non si costituivano in giudizio le parti appellate e Controparte_1 CP_2
nonostante la regolarità della notifica nei loro confronti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In primo luogo, deve osservarsi che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni non oggetto di puntuale impugnazione e, nel caso di specie, riguardo a quelle concernenti l'accertamento dei fatti e la relativa responsabilità del conducente il veicolo identificato come in atti.
Per quanto concerne i motivi di appello e, segnatamente, la mancata valutazione dei postumi permanenti riportati da parte appellante, va precisato, innanzitutto, in ordine all'applicazione dei commi 3 ter e quater dell'art. 32 del D.L. 24.01.2012, n. 1 ai danni provocati da sinistri accaduti nella vigenza della preesistente normativa, rispetto ai quali, peraltro, non sia stata ancora promossa alcuna azione giudiziaria (sinistro del 26.02.08 e notifica atto di citazione
04.09.2014), che secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, “in tema di ius superveniens in materia di diritto sostanziale, il principio fondamentale della irretroattività della legge, enunciato nell'art. 11 preleggi, comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti esauriti, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi dell'atto (o del fatto) o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali o future di esse;
dall'altro, che la nuova legge possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi prescindendo dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica dell'atto (o del fatto) generatore” (Cassazione Civile, Sez. I, 25.07.1978 n.
3709 più recentemente, Cassazione Civile, Sez. III, 16.04.2008 n. 9972) per cui il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c, implica l'applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei pagina 3 di 7 medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati.
Orbene, il novellato art. 139 del Codice delle Assicurazioni non incide sulla “consistenza” del diritto al risarcimento delle lesioni fisiche di lieve entità. La norma sopravvenuta, peraltro coerentemente all'indirizzo giurisprudenziale che oramai qualifica il pregiudizio non patrimoniale alla stregua di un danno conseguenza da potersi liquidare solo se provato, si limita a regolare una situazione, la menomazione fisica tanto più se permanente, i cui effetti sono ontologicamente destinati a durare nel tempo, almeno sino al suo definitivo riconoscimento mediante una liquidazione stragiudiziale ovvero giudiziale di un giusto ristoro.
In altri termini, la legge nuova non modifica in alcun modo il diritto originario, ad esempio restringendone e/o limitandone la risarcibilità, ma regola in maniera diversa un momento successivo al sorgere del diritto medesimo, e cioè quello dell'accertamento in concreto della alterazione psicofisica valutabile come danno biologico.
Poiché il legislatore, mantenendo fermo il diritto al risarcimento del danno biologico da lesioni fisiche di lieve entità, ne ha regolato diversamente le modalità di tutela, richiedendo che la menomazione sia dimostrata attraverso accertamenti medico – legali con precise caratteristiche, violerebbe il principio di uguaglianza una interpretazione che, circoscrivendo la portata della norma, escluda dall'ambito di operatività della nuova legge le controversie ancora pendenti, consentendo che diritti identici siano trattati in maniera difforme.
Ritenuta dunque applicabile la normativa richiamata alla fattispecie in esame, in relazione alla richiesta prova rigorosa dell'effettiva sussistenza della lesione, la Suprema Corte (già sul punto
Cass. sent. n.18773/2016, sent. n. 1272/2018; ord. n.22066/2018, 5820/2019, 11218/2019 e
7753/2020), ha chiarito che il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.).
Dunque, per la Cassazione, è l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. In definitiva, l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-
pagina 4 di 7 permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali.
Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo)
e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo la legis artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi.
Pertanto, in considerazione della relazione di CTU medica disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado, allegata agli atti, ha errato il giudice di prime cure nell'accogliere le determinazioni del CTU solo in parte, poiché prescindevano dalle risultanze di esami strumentali, mentre invero tali conclusioni vengono condivise dal Giudicante in quanto adeguatamente motivate e possono essere assunte come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento anche del danno biologico da invalidità permanente.
Secondo quanto dichiarato nella relazione medica, l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato postumi permanenti quantificati in una percentuale di invalidità del 2%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale di 2 e parziale di 25 giorni, di cui 15 valutabili al 75% ed ulteriori 10 valutabili in 50%.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta.
Tali essendo i principi a cui questo Giudicante ritiene di doversi uniformare, ne deriva che nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (2%) risultante dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione, vertendosi in tema di cd. lesioni micro permanenti, delle tabelle allegate alla legge 57/2001 (ora dlgs.209/2005), giacché il sinistro per cui è causa attiene alla materia degli incidenti stradali.
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attore è determinato, in aggiunta a quanto già riconosciuto per invalidità temporanea, nell'importo complessivo di €. 1.594,31.
pagina 5 di 7 Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili”
(cfr., Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003,
11712/2002, 883/2002, 10300/2001) sulla somma predetta dalla data del sinistro (26.02.2008) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
In applicazione dell'articolo 336 c.p.c. e in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello nel caso in cui riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento di dette spese tenendo conto dell'esito complessivo della lite: pagina 6 di 7 la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese [Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07].
Le spese del primo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza. Esse si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri pro tempore vigenti e in considerazione della natura e del valore della controversia nonché delle fasi effettivamente espletate, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Nulla per le spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia delle parti appellate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Ordinario di Nola, nella persona del giudice dott.ssa Valeria Ferraro, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto, condanna in p.l.r.p.t. e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 CP_2
favore di in aggiunta a quanto già riconosciuto per invalidità temporanea, Parte_1 della somma di €. 1.594,31, oltre interessi al tasso (medio) annuo sulla predetta somma dalla data del fatto (26.02.2008) al soddisfo;
-condanna in p.l.r.p.t. e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida, in €. 671,00, per onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
- nulla per le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Nola, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
Si dà atto che, per problemi tecnici, il deposito del giorno 20.3.2025 non è andato a buon fine pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20.03.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3169/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA assistito e difeso dall'Avv. Achille Pascià, elett.te dom.to in San Parte_1
Giuseppe Ves.no, alla via Scudieri, n. 185, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
- Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
, CP_2
- Appellati contumaci
avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
4799/2017 depositata in data 26.10.2017 sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009.
pagina 1 di 7 In via del tutto preliminare, verificata la tempestività e la procedibilità dell'appello principale, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c., deve evidenziarsi che risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata, mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass., n.
7773/2004, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi
d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass., n.
11781/2005).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente con riguardo alla mancata valutazione dei danni da inabilità permanente– consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
Venendo al merito, nella vicenda odierna si verte in tema di lesioni personali da circolazione stradale in ipotesi di cui all'art. 283, lett. a), d.lgs. 209/2005.
Ebbene, l'odierna parte appellante si duole della errata valutazione in ordine alla prova di danni da inabilità permanente in base alla quale il giudice di pace, pur avendo ritenuto provato che il sinistro – occorso in data 26.02.2008, in San Gennaro Ves.no (NA) alla via Ottaviano, alle ore
10.00 circa mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali – fosse stato cagionato per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore Fiat Punto NAW60868, dopo aver disposto CTU medica, condannava la al pagamento dell'importo Controparte_3
pari a € 855,56, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale da inabilità temporanea ma non anche da invalidità permanente.
pagina 2 di 7 Non si costituivano in giudizio le parti appellate e Controparte_1 CP_2
nonostante la regolarità della notifica nei loro confronti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In primo luogo, deve osservarsi che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni non oggetto di puntuale impugnazione e, nel caso di specie, riguardo a quelle concernenti l'accertamento dei fatti e la relativa responsabilità del conducente il veicolo identificato come in atti.
Per quanto concerne i motivi di appello e, segnatamente, la mancata valutazione dei postumi permanenti riportati da parte appellante, va precisato, innanzitutto, in ordine all'applicazione dei commi 3 ter e quater dell'art. 32 del D.L. 24.01.2012, n. 1 ai danni provocati da sinistri accaduti nella vigenza della preesistente normativa, rispetto ai quali, peraltro, non sia stata ancora promossa alcuna azione giudiziaria (sinistro del 26.02.08 e notifica atto di citazione
04.09.2014), che secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, “in tema di ius superveniens in materia di diritto sostanziale, il principio fondamentale della irretroattività della legge, enunciato nell'art. 11 preleggi, comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti esauriti, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi dell'atto (o del fatto) o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali o future di esse;
dall'altro, che la nuova legge possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi prescindendo dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica dell'atto (o del fatto) generatore” (Cassazione Civile, Sez. I, 25.07.1978 n.
3709 più recentemente, Cassazione Civile, Sez. III, 16.04.2008 n. 9972) per cui il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c, implica l'applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei pagina 3 di 7 medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati.
Orbene, il novellato art. 139 del Codice delle Assicurazioni non incide sulla “consistenza” del diritto al risarcimento delle lesioni fisiche di lieve entità. La norma sopravvenuta, peraltro coerentemente all'indirizzo giurisprudenziale che oramai qualifica il pregiudizio non patrimoniale alla stregua di un danno conseguenza da potersi liquidare solo se provato, si limita a regolare una situazione, la menomazione fisica tanto più se permanente, i cui effetti sono ontologicamente destinati a durare nel tempo, almeno sino al suo definitivo riconoscimento mediante una liquidazione stragiudiziale ovvero giudiziale di un giusto ristoro.
In altri termini, la legge nuova non modifica in alcun modo il diritto originario, ad esempio restringendone e/o limitandone la risarcibilità, ma regola in maniera diversa un momento successivo al sorgere del diritto medesimo, e cioè quello dell'accertamento in concreto della alterazione psicofisica valutabile come danno biologico.
Poiché il legislatore, mantenendo fermo il diritto al risarcimento del danno biologico da lesioni fisiche di lieve entità, ne ha regolato diversamente le modalità di tutela, richiedendo che la menomazione sia dimostrata attraverso accertamenti medico – legali con precise caratteristiche, violerebbe il principio di uguaglianza una interpretazione che, circoscrivendo la portata della norma, escluda dall'ambito di operatività della nuova legge le controversie ancora pendenti, consentendo che diritti identici siano trattati in maniera difforme.
Ritenuta dunque applicabile la normativa richiamata alla fattispecie in esame, in relazione alla richiesta prova rigorosa dell'effettiva sussistenza della lesione, la Suprema Corte (già sul punto
Cass. sent. n.18773/2016, sent. n. 1272/2018; ord. n.22066/2018, 5820/2019, 11218/2019 e
7753/2020), ha chiarito che il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.).
Dunque, per la Cassazione, è l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. In definitiva, l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-
pagina 4 di 7 permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali.
Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo)
e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo la legis artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi.
Pertanto, in considerazione della relazione di CTU medica disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado, allegata agli atti, ha errato il giudice di prime cure nell'accogliere le determinazioni del CTU solo in parte, poiché prescindevano dalle risultanze di esami strumentali, mentre invero tali conclusioni vengono condivise dal Giudicante in quanto adeguatamente motivate e possono essere assunte come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento anche del danno biologico da invalidità permanente.
Secondo quanto dichiarato nella relazione medica, l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato postumi permanenti quantificati in una percentuale di invalidità del 2%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale di 2 e parziale di 25 giorni, di cui 15 valutabili al 75% ed ulteriori 10 valutabili in 50%.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta.
Tali essendo i principi a cui questo Giudicante ritiene di doversi uniformare, ne deriva che nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (2%) risultante dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione, vertendosi in tema di cd. lesioni micro permanenti, delle tabelle allegate alla legge 57/2001 (ora dlgs.209/2005), giacché il sinistro per cui è causa attiene alla materia degli incidenti stradali.
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attore è determinato, in aggiunta a quanto già riconosciuto per invalidità temporanea, nell'importo complessivo di €. 1.594,31.
pagina 5 di 7 Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili”
(cfr., Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003,
11712/2002, 883/2002, 10300/2001) sulla somma predetta dalla data del sinistro (26.02.2008) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
In applicazione dell'articolo 336 c.p.c. e in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello nel caso in cui riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento di dette spese tenendo conto dell'esito complessivo della lite: pagina 6 di 7 la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese [Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07].
Le spese del primo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza. Esse si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri pro tempore vigenti e in considerazione della natura e del valore della controversia nonché delle fasi effettivamente espletate, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Nulla per le spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia delle parti appellate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Ordinario di Nola, nella persona del giudice dott.ssa Valeria Ferraro, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto, condanna in p.l.r.p.t. e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 CP_2
favore di in aggiunta a quanto già riconosciuto per invalidità temporanea, Parte_1 della somma di €. 1.594,31, oltre interessi al tasso (medio) annuo sulla predetta somma dalla data del fatto (26.02.2008) al soddisfo;
-condanna in p.l.r.p.t. e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida, in €. 671,00, per onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
- nulla per le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Nola, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
Si dà atto che, per problemi tecnici, il deposito del giorno 20.3.2025 non è andato a buon fine pagina 7 di 7