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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 97/2023 R.G.
promossa
da
, (P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, il Dott. , giusta Persona_1
procura speciale notaio di Treviso Persona_2
dd.18.12.2014 rep. 186906/racc. 30368, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello dall' avv. Tito Boscarolli, (C.F. – C.F._1
PEC: , di Bolzano, presso lo Email_1
studio del quale in Bolzano, Via Orazio 33, è elettivamente domiciliata, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo di posta elettronica all'indirizzo o a Email_2
1 mezzo fax al n. 0471-279466
- appellante -
contro
Controparte_1
(CF. P.IVA.: – Pec: ,
[...] P.IVA_2 Email_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Magrè sulla strada del Vino, via Anrather n. 7, con l'Avv. Marcel
Moccia, ( del Foro di Bolzano (indicazioni C.F._2
ex artt. 125, 133, 134, 176 c.p.c.: telefono 0471.262385 - fax
0471.283499 - pec ed elettivamente Email_4
domiciliati presso lo studio in Bolzano, P.zza Vittoria n. 47/B
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, - nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa,
accogliere l'appello siccome proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza nr. 232/2023 dd. 20.03.2023 ed, in accoglimento delle conclusioni rassegnate da Parte_1
nel primo grado di giudizio e da aversi in questa sede
[...]
interamente richiamate e riprodotte, respingere le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[... perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle
[...]
spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, condannando altresì alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
di tutto quanto eventualmente percepito da Parte_1
quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
del procuratore di parte appellata:
I. dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto,
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
II. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
III. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, per tutte le fasi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
IV. in via istruttoria l'appellata chiede nuovamente ammettersi i seguenti mezzi di prova: “(…)
1. prova testimoniale sui seguenti capitoli: Vero che 1. nella notte di San Silvestro (31.12) del 2019 veniva organizzato uno spettacolo pirotecnico a beneficio della cittadinanza, in Curon
Venosta;
2. lo spettacolo pirotecnico era autorizzato dal Comune di
Curon Venosta (si mostri al teste il doc. sub 13);
3. l'organizzazione generale dello spettacolo pirotecnico era affidata alla locale associazione turistica che finanziava altresì
l'evento;
4. per la realizzazione dell'evento veniva scelta la ditta RO –
3 FU specializzata nel settore degli spettacoli pirotecnici e nella fornitura di materiale pirotecnico;
5. la ditta organizzava lo spettacolo pirotecnico e CP_1
forniva i fuochi d'artificio ad esso destinati;
6. i fuochi d'artificio destinati allo spettacolo pirotecnico erano del tipo OY RO RE e OY RO ST (si mostri al teste il doc. 14);
7. i fuochi d'artificio destinati all'evento venivano ritirati il
28.12.2019 presso la e conservati chiusi ed CP_3
intonsi fino alla collocazione sul sito dell'evento secondo le indicazioni della ditta RO – FU;
8. dell'accensione dei fuochi si occupavano materialmente i
GG.ri , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
seguendo le indicazioni della ditta e le istruzioni CP_1
d'uso;
9. uno dei fuochi d'artificio utilizzati esplodeva immediatamente all'atto dell'accensione ed investiva il viso del sig.
[...]
che era ancora reclinato su di esso;
CP_4
10. il sig. veniva immediatamente soccorso Controparte_4
ma perdeva irrimediabilmente l'uso dell'occhio destro;
si indicano – su tutti i capitoli di prova - quali testimoni i signori: i GG.ri , e Controparte_4 Controparte_5
di Silandro.” CP_6
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Durante lo spettacolo pirotecnico organizzato a
[...]
[... per la festa di capodanno 2020, mentre era intento ad CP_7
accendere un fuoco artificiale difettoso, è Controparte_4
stato attinto al volto dalla relativa deflagrazione ed ha riportato la frattura del pavimento orbitario destro, la frattura della parete mediale orbitale a destra, la frattura delle ossa nasali e del setto, nonché una contusione all'occhio sinistro con erosione corneale.
L'organizzazione dello spettacolo, autorizzato dal CP_8
è stata curata dalla locale associazione turistica ed il materiale pirotecnico è stato fornito da di Controparte_1 [...]
Controparte_1
Questa società era assicurata presso Parte_1
per la responsabilità civile conseguente all'esercizio di
“un'impresa per la realizzazione di manifestazioni pirotecniche”
(così testualmente nella polizza).
Nell'ambito di un procedimento di mediazione,
l'assicurata ha definito il sinistro con transazione d.d.
29.07.2021, in adempimento della quale ha pagato alla persona danneggiata la somma risarcitoria di € 90.000,00 oltre accessori, per un totale di € 104.000,80.
Con nota d.d. 30.12.2021 l'assicuratore, al quale il sinistro era stato in precedenza denunciato, ha negato la copertura assumendo che l'assicurata avesse indebitamente fornito a personale privo di specifica competenza, materiale riservato a soli “pirotecnici abilitati”.
5 Con citazione d.d. 20.04.2020 l'assicurata ha convenuto in manleva l'assicuratore che non si è costituito in giudizio.
L'adito Tribunale di Bolzano con ordinanza d.d.
22.09.2022 ne ha dichiarato la contumacia ed ha assegnato i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c. per la completa formulazione del thema decidendum et probandum.
Solo con comparsa d.d. 07.03.2023 si è costituito in giudizio l'assicuratore.
Il convenuto ha negato la copertura del sinistro invocando la causa di esclusione prevista dall'art. 3, lett. i) delle condizioni generali di polizza, il quale testualmente prevede:
“L'assicurazione r.c.t. non comprende i danni: (…) i) cagionati da
macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la
consegna a terzi”.
Ha in particolare dedotto l'assicuratore che il rischio nella specie coperto dalla polizza afferiva alla responsabilità civile conseguente all'attività d'impresa concernente la realizzazione di manifestazioni pirotecniche, laddove il sinistro controverso in causa aveva invece ad oggetto il danno che un fuoco artificiale difettoso aveva provocato dopo che l'assicurata lo aveva consegnato a terzi in esecuzione di un contratto di compravendita.
Ha, inoltre, osservato il convenuto che solo con le memorie istruttorie e, dunque tardivamente, l'attrice aveva dedotto ed offerto di provare un proprio concorso nella
6 realizzazione dello spettacolo pirotecnico. Nell'atto introduttivo,
invece, aveva allegato di aver solamente fornito i fuochi artificiali che poi da terzi erano stati utilizzati durante lo spettacolo. In questo modo aveva lei stessa ammesso di non aver erogato alcun servizio organizzativo ma soltanto venduto materiale pirotecnico.
2. Senza svolgere alcuna attività istruttoria, con ordinanza d.d. 20.03.2023 il Tribunale ha fissato l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e l'ha poi definita con la sentenza n. 232 d.d. 20.03.2023.
Con tale pronuncia il primo giudice ha condannato l'assicuratore convenuto al pagamento della somma libellata in citazione oltre alle spese del grado.
Premessa l'acquista dimostrazione documentale del rapporto assicurativo intrattenuto dalle parti in causa, sulla questione se nella specie il sinistro manifestasse gli estremi del rischio come delimitato nel contratto così da potersi riconoscere l'obbligo indennitario dell'assicuratore, il Tribunale si è
pronunciato testualmente come segue.
“La fattispecie dannosa, contrariamente a quanto
sostenuto da rientra nell'ambito della Parte_1
copertura di polizza, atteso che, nelle circostanze descritte sin
dall'atto di citazione (…) la fornitura dei prodotti pirotecnici si è
posta in specifico rapporto strumentale con la “realizzazione”
della manifestazione pirotecnica de qua, con conseguente
7 irrilevanza dell'esclusione invocava dalla Compagnia di
Assicurazioni convenuta, riferita all'attività di mera vendita di
beni (art. 3, lett. i delle condizioni generali di contratto).
Appaiono del resto plausibili le difese addotte da parte
attrice in base alle quali sarebbe uso, nell'ambito imprenditoriale
di riferimento di , contribuire all'evento con la CP_1
realizzazione di un sopralluogo, con l'individuazione dei fuochi
adatti alla manifestazione con riferimento a quantità e qualità,
con la determinazione del perimetro di sicurezza, con la
determinazione della distanza da zona boscata, con
l'individuazione zona sosta per il mezzo adibito al traposto del
materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello
spettacolo ecc., attività che non vi è motivo di dubitare si sano
realizzate anche nel caso di specie. Questo anche laddove, in
relazione alla specifica tipologia di fuochi forniti, non si sia resa
necessaria la partecipazione all'evento di fuochisti incaricati
dall'impresa e, nel prezzo della fornitura dei beni, siano in
sostanza ricomprese per consuetudine le prestazioni sopra
descritte. Va peraltro chiarito che il concetto di “realizzazione”
richiamato dalla polizza è da ritenersi più ampio e non
coincidente con il concetto di “organizzazione”, sì che il ruolo
ricoperto dal e dall' Controparte_9 CP_10
nell'evento non ostano all'effettivo riconoscimento
[...]
dell'attività svolta da ”. CP_1
Il Tribunale ha proseguito osservando che le evidenze
8 documentali dimostrassero come non fosse inappropriato il materiale che l'assicurata aveva fornito per lo spettacolo pirotecnico.
Infine, ha concluso che fosse congrua la somma nella misura corrisposta dall'assicurata al danneggiato a riparazione delle lesioni da lui riportate in esito alla deflagrazione del fuoco artificiale. In relazione a tale importo ha, quindi, disposto la manleva.
3. Avverso questa pronuncia, articolando in pratica un unico motivo d'impugnazione, ha interposto appello
[...]
con citazione d.d. 24.05.2023. Parte_1
Si è costituita l'appellata Controparte_1
chiedendo il rigetto
[...]
dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza dell'08.01.2025.
4. L'unico motivo d'impugnazione dell'assicuratore censura la decisione di primo grado per aver riconosciuto a proprio carico l'obbligo indennitario ritenendo il sinistro contrattualmente incluso nella copertura assicurativa.
Obietta l'assicuratore che nella specie il rischio assicurato
è contrattualmente limitato ai danni cagionati dall'assicurata a terzi nella realizzazione di manifestazioni pirotecniche, mentre è
escluso quello dipendente dalla vendita di prodotti pericolosi.
Tanto sostiene l'assicuratore alla luce della previsione
9 dell'art. 3, lett. i) delle condizioni generali di polizza, volto appunto a delimitare contrattualmente il rischio assicurato escludendo l'obbligo indennitario in relazione ai danni che fossero occorsi dopo che l'assicurata avesse perfezionato la consegna a terzi delle cose da lei prodotte, fabbricate, lavorate o vendute.
In particolare, si duole l'assicuratore perché, secondo le allegazioni dalla stessa assicurata formulate prima della maturazione delle preclusioni assertive, il thema decidendum
era stato da lei circoscritto all'accertamento dell'obbligo indennitario in relazione al danno provocato dal materiale pirotecnico fornito.
Soltanto con le memorie istruttorie e, perciò
tardivamente, l'assicurata ha esteso il dibattito processuale anche al proprio asserito concorso nell'organizzazione dello spettacolo pirotecnico quale antecedente causale del danno.
Prosegue la censura dell'appellante osservando che sul ritenuto concorso dell'assicurata all'organizzazione dello spettacolo il Tribunale ha totalmente omesso qualsiasi accertamento ed anzi ha immotivatamente ed erroneamente recepito le tardive deduzioni in proposito formulate dall'assicurata senza in alcun modo sottoporle alla verifica istruttoria.
Di contro, le evidenze acquisite, in particolare la documentazione contabile emessa dalla stessa assicurata,
10 attesterebbe che l'unica operazione commerciale da lei fatturata e da ritenersi perciò effettivamente espletata è consistita nella fornitura, dunque nella vendita, del materiale pirotecnico, senza indicazione alcuna del corrispettivo preteso a remunerazione di un asserito e tuttavia indimostrato apporto collaborativo nella realizzazione dello spettacolo.
5. Oppone l'assicurata che la clausola di esclusione della copertura assicurativa invocata dall'assicuratore in verità
delimiterebbe eccessivamente il rischio assicurato al punto da neutralizzarlo del tutto.
Trattandosi, a suo avviso, di una clausola non di delimitazione del rischio assicurato ma di limitazione della responsabilità contrattuale dell'assicuratore, l'assicurata, per la prima volta in appello, ne ha eccepito la nullità sotto il profilo della violazione dell'art. 1341, 2 comma, c.c. nonché
dell'inadempimento dell'obbligo formale di redazione “con caratteri di particolare evidenza” del testo della clausola medesima, come previsto dall'art 166, 2 comma, d.lgs. n. 209
del 2005.
Infine, sempre a sostegno dell'eccepita invalidità della clausola, l'assicurata ha invocato C. n. 14595/2020: “In tema di
contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio
sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di
pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del
versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non
11 entra nello scambio privatistico, perché è condizionata da fattori
esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo
contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi
probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei;
la
determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di
stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se
il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato.
Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole
delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la
responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una
corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano
di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in
concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli
obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in
capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per
l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo
di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico
e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di
causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale”.
6. Prioritaria è la trattazione della questione relativa alla validità della clausola prevista dall'art. 3, lett. i) delle condizioni generali di polizza che l'assicurazione invoca per escludere il proprio obbligo indennitario.
Essa stabilisce che “L'assicurazione r.c.t. non comprende i
danni: (…) i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati,
12 lavorati o venduti dopo la consegna a terzi”.
Contrattualmente l'evento oggetto del rischio assicurato con la polizza sottoscritta dalle parti è testualmente definito come segue: “le conseguenze della responsabilità civile (…) per
l'esercizio dell'attività di seguito descritta: esercente un'impresa
per la realizzazione di manifestazioni pirotecniche” (cfr. p. 3 della polizza sub “oggetto dell'assicurazione e descrizione
dell'attività”).
Già con questa premessa di tipo definitorio la polizza ha chiaramente determinato causalmente il rischio assicurato,
contenendolo nei limiti delle conseguenze della responsabilità
civile derivanti dall'esercizio di una specifica ed evidentemente pericolosa attività d'impresa, vale a dire quella afferente alla realizzazione di manifestazioni pirotecniche.
Letta in connessione con la trascritta premessa definitoria, la controversa clausola di cui all'art. 3, lett. i,
assume un chiaro significato delimitativo del rischio assicurato.
Poiché con la polizza è assicurata la responsabilità civile dipendente dalla realizzazione di spettacoli pirotecnici, la clausola coerentemente ed espressamente esclude la copertura della responsabilità civile per i danni provocati da prodotti pericolosi intrinsecamente ovvero a causa di vizi propri e ciò
quando l'assicurata li abbia ceduti a terzi, ivi inclusa l'eventualità che sia stata lei stessa a fabbricarli prima di venderli.
13 È con ciò chiaramente esclusa la copertura della responsabilità civile per i danni ai terzi ai quali i prodotti pericolosi siano pervenuti perché messi in circolazione dall'assicurata e che siano, perciò, definitivamente usciti dalla sua sfera di disposizione e di controllo.
In sintesi, quindi, la tipologia di responsabilità civile coperta dalla polizza è quella che causalmente dipende dall'esecuzione di contratti d'appalto volti all'erogazione di un particolare servizio, quello cioè relativo all'organizzazione di spettacoli pirotecnici, e non invece dalla vendita di prodotti pericolosi.
La clausola controversa è, pertanto, funzionale alla delimitazione causale (appalto e non vendita) del rischio ed è
un'operazione negoziale che ha per effetto quello di circoscrivere l'ampiezza delle obbligazioni dell'assicuratore e, di riflesso,
quelle dell'assicurato e ciò perché una più puntuale delimitazione del rischio inevitabilmente si riflette sulla quantificazione del premio.
Nella specie tale determinazione contrattuale non può
ritenersi finalizzata ad escludere in toto il rischio assicurativo poiché non esclude l'obbligo indennitario con riguardo ai danni da qualsiasi causa siano determinati, ma soltanto lo esclude con riguardo a quelli provocati da prodotti pericolosi che, una volta ceduti, siano usciti dalla sfera di controllo dell'assicurato per entrare in quella dei terzi cessionari.
14 E che sia del tutto razionale tale contrattuale differenziazione del rischio assicurato lo si può argomentare alla luce di C. n. 26236/2021: “Dal momento in cui il produttore di
una cosa in sé pericolosa, la consegni ad altra persona che la
utilizzi autonomamente in un'attività da cui derivi un danno a
terzi, il consegnatario assume un distinto potere di disposizione e
si trasferiscono a suo carico i doveri di custodia, di sorveglianza
e di prudenza;
pertanto, la presunzione di responsabilità di cui
all'art. 2050 c.c. non grava più sul produttore, di cui è cessata
ogni attività, ma sul consegnatario, al quale, in caso di sinistro,
spetta l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato
per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa,
addebitabile unicamente al costruttore”.
L'imputazione della responsabilità per danni a terzi causalmente derivati dall'esercizio di un'attività pericolosa,
come intuitivamente è quella implicante l'uso di materiale pirotecnico, è regolato nei termini rigorosi e gravosi dall'art. 2050 c.c..
È, pertanto, del tutto ragionevole affermare che l'assicuratore abbia accettato di coprire il rischio correlato all'esercizio di questa pericolosa attività d'impresa a condizione che essa sia esercitata dalla propria controparte contrattuale e non invece quando questa ne abbia traslato a terzi il relativo rischio mediante la cessione dei beni pericolosi da lei prodotti o anche solo commercializzati.
15 Conclusivamente, la clausola in parola è da ritenersi un'operazione negoziale che attiene alla libera determinazione del contenuto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti.
Infine, in base ai parametri normativi dedotti dall'assicurata essa non è affatto invalida.
Trattandosi di clausola delimitatrice del rischio, non è
vessatoria (ex art. 1341 c.c.), perché il suo fine non è quello di escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore, ma quello di determinare il contenuto del contratto.
Non essendo limitativa della responsabilità contrattuale dell'assicuratore essa non soggiace nemmeno all'obbligo previsto dall'art. 166, 2 comma d.lgs. n. 209/2005: “Le clausole
che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie
ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono
riportate mediante caratteri di particolare evidenza”.
Da ultimo, essa nemmeno incide negativamente sulla causa del contratto di assicurazione. Anche se non copre la responsabilità per il danno da prodotto pericoloso trasferito a terzi, la polizza ha, infatti, un'indubbia utilità pratica dal momento che rileva l'assicurata dalla responsabilità per i danni cagionati nell'adempimento di contratti d'appalto relativi alla realizzazione di spettacoli pirotecnici.
7. Tanto chiarito e passando alla trattazione del motivo d'appello, occorre rilevare come nella citazione di primo grado d.d. 20.04.2022, a sostegno della propria pretesa l'assicurata
16 abbia in pratica trascritto l'atto di transazione (doc. n. 7) da lei stessa concluso con la persona danneggiata dal sinistro, in particolare laddove si dice che “durante le operazioni di
accensione a causa di un difetto del prodotto, uno dei fuochi
pirotecnici gli sarebbe esploso in faccia determinando la rottura
del bulbo oculare …”.
Inoltre, sempre in primo grado, all'udienza d.d.
20.03.2023 fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'assicurata ha testualmente dedotto a verbale quanto segue.
“Dal tenore delle difese avversarie sembra che sia stata
abbandonata l'originaria eccezione di per la quale i Pt_1
fuochi d'artificio forniti sarebbero di categoria F4 e non F2 e che
pertanto gli stessi sarebbero dovuti essere maneggiati solo da
“pirotecnici abilitati”, si prende atto di un tanto con ogni relativa
conseguenza anche processuale. In sostituzione e solo con la
comparsa in oggetto si contesta la mancata copertura in forza
dell'art. 3 delle condizioni generali di polizza che alla lettera i)
prevede che sono esclusi dalla copertura i danni cagionati da
macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la
consegna a terzi. Sul punto si precisa che sin dall'atto di
citazione l'attrice rappresentava che “Il sinistro è occorso durante
una manifestazione autorizzata dal Comune di Curon Venosta
(doc. 13), in occasione della quale l'attrice forniva il suo servizio
per tramite della locale associazione turistica (doc. 14)”. Sul
17 punto non vi era contestazione e neppure vi era contestazione in
sede di dichiarazione stragiudiziale circa la mancata presa in
carico del sinistro da parte dell'assicurazione (cfr. doc. 12). In
qualità di soggetto professionalmente preposto
all'organizzazione/realizzazione di spettacoli pirotecnici l'attrice
pone in essere tutto quanto necessario per l'evento (sopralluogo,
individuazione dei fuochi adatti alla manifestazione con
riferimento a quantità e qualità, determinazione del perimetro di
sicurezza, determinazione della distanza da zona boscata,
individuazione zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del
materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello
spettacolo ecc.) e mette a disposizione il proprio
fuochista/pirotecnico abilitato laddove necessario per la
categoria dei fuochi d'artificio impiegati. Il fatto che il servizio sia
“affogato” nel prezzo dei fuochi d'artificio è poi una normale
pratica commerciale”.
Orbene, dalle stesse deduzioni in fatto dell'assicurata si desume che il sinistro si è verificato a causa di un prodotto pirotecnico difettoso, la deflagrazione del quale ha attinto al volto la persona danneggiata durante le operazioni di accensione.
Dalle allegazioni dell'assicurata si ricava in pratica che il materiale pirotecnico fornito per la festa di capodanno non era riservato a personale particolarmente specializzato. Tanto trova riscontro nella bolla di consegna della merce, dove la stessa
18 viene contrassegnata come F2, dunque come prodotto non destinato ad essere maneggiato da personale particolarmente qualificato.
Deve, pertanto, concludersi che nella specie non si versasse in una situazione nella quale la fornitrice del materiale pirotecnico fosse tenuta anche a mettere “a disposizione il
proprio fuochista/pirotecnico abilitato”.
Se, dunque, vi è stato davvero un contributo organizzativo dell'assicurata alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico,
stando alle sue stesse allegazioni, questo non ha riguardato direttamente la fase dell'accensione dei fuochi artificiali,
durante la quale, a causa del difetto del materiale fornito, la persona danneggiata ha riportato lesioni gravissime.
Il contributo organizzativo, che l'assicurata ha dettagliato soltanto all'udienza del 20.03.2023 a preclusioni assertive ed istruttorie ormai maturate, sarebbe, infatti, consistito nelle seguenti attività: “sopralluogo, individuazione dei fuochi adatti
alla manifestazione con riferimento a quantità e qualità,
determinazione del perimetro di sicurezza, determinazione della
distanza da zona boscata, individuazione zona sosta per il
mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le
fasi di allestimento dello spettacolo”.
In ordine alle circostanze di tempo e luogo dell'asserito sopralluogo l'assicurata non ha dedotto nulla e tanto meno sul punto ha offerto specifici mezzi di prova orale.
19 Tanto autorizza a concludere come in causa sia rimasto del tutto indimostrato che l'assicurata abbia davvero visitato il luogo dove lo spettacolo pirotecnico si è svolto.
Quanto agli altri asseriti apporti organizzativi, va anzitutto osservato come nei termini in cui essi sono stati dedotti, in definitiva, si risolvano in indicazioni informative di massima, genericamente valide per qualsiasi impiego di materiale pirotecnico.
L'assicurata non ha, invece, saputo chiarire, in relazione allo spettacolo organizzato a Curon Venosta per il capodanno del 2020, come essa abbia specificato quelle indicazioni generali in dettagliate prescrizioni relative alle concrete modalità di conduzione della manifestazione.
Per dimostrare i ridetti apporti organizzativi l'assicurata ha offerto i seguenti capitoli di prova orale.
“
4. Per la realizzazione dell'evento veniva scelta la ditta
RO – FU specializzata nel settore degli spettacoli pirotecnici
e nella fornitura di materiale pirotecnico;
5. La ditta organizzava lo spettacolo CP_1
pirotecnico e forniva i fuochi d'artificio ad esso destinato;
6. I fuochi d'artificio destinati allo spettacolo pirotecnico
erano del tipo OY RO RE e OY RO ST”.
La prova va ricusata per genericità.
Afferma C. n. 11765/2019: “l'esigenza di specificazione
dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se,
20 ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano
esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di
controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la
parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata
prova contraria, giacché la verifica della specificità e della
rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla
stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione
agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché
tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni
ai testi da parte del giudice e dei difensori”.
Com'è evidente, nei capitoli di prova offerti l'assicurata non ha dettagliato in quali prescrizioni concrete si sano tradotte le indicazioni di massima afferenti in generale all'organizzazione di spettacoli pirotecnici.
Nemmeno tali prescrizioni sono estrapolabili dai suoi atti e dalle sue deduzioni ivi tempestivamente formulate.
Il che convince dell'inammissibilità della prova orale offerta non solo per la genericità della sua formulazione, ma soprattutto perché non è sorretta dalla preliminare allegazione delle circostanze di fatto, vale a dire delle informazioni concretamente fornite alla sua controparte contrattuale, sulla cui base andrebbe verificato l'adempimento dell'obbligo di diligente erogazione del servizio organizzativo.
Al di là di queste osservazioni si deve, comunque, qui ribadire che l'antecedente causale dell'evento di danno va
21 individuato in un difetto del materiale pirotecnico che ne ha provocato un'anomala deflagrazione durante la fase di accensione.
Sulla circostanza del proprio apporto organizzativo alla fase di accensione dei fuochi, l'assicurata non ha tempestivamente allegato nulla di specifico ma soltanto offerto la prova orale del seguente tenore letterale.
“
7. I fuochi d'artificio destinati all'evento venivano ritirati il
28.12.2019 presso la RO – FU e conservati chiusi ed intonsi
fino alla collocazione sul sito dell'evento secondo le indicazioni
della ditta RO – FU;
8. dell'accensione dei fuochi si occupavano materialmente i
GG.ri , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
seguendo le indicazioni della ditta RO – FU e le istruzioni
d'uso;
9. uno dei fuochi d'artificio utilizzati esplodeva
immediatamente all'atto dell'accensione ed investiva il viso del
sig. che era ancora reclinato su di esso”. Controparte_4
È, dunque, la stessa assicurata a confermare di aver soltanto indicato le modalità di accensione dei fuochi, senza,
peraltro, aver allegato e tanto meno provato che dall'erroneità di quelle indicazioni sia dipesa la deflagrazione anomala, la causa della quale, come detto, essa stessa ha piuttosto ravvisato in un difetto del prodotto che i GG.ri , Controparte_4 CP_5
ed hanno maneggiato in piena
[...] CP_6
22 autonomia.
Deve, così, concludersi che causa del sinistro sia stato un difetto del prodotto, peraltro già di per sé pericoloso, e che l'evento lesivo che ne è dipeso si è verificato dopo che l'assicurata lo aveva consegnato alla parte danneggiata.
Poiché, per le ragioni sopra esposte, la polizza non copre le conseguenze della responsabilità civile derivanti dai prodotti pericolosi e viziati messi in circolazione dall'assicurata, va disconosciuto l'obbligo indennitario dell'assicuratore.
8. In accoglimento dell'impugnazione, va, pertanto,
riformata la sentenza gravata con conseguente rigetto della domanda attorea.
All'assicurata va ordinata la restituzione di quanto abbia ottenuto da controparte in esecuzione della pronuncia riformata, maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
9. Le spese del doppio grado vanno a carico della parte appellata soccombente.
Sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa di €
118.426,12.
Tenuto conto della non complessità del giudizio appare congrua l'applicazione dei minimi tariffari.
In ordine alle spese relative al giudizio di primo grado,
dalla liquidazione va esclusa la fase istruttoria dal momento che l'assicuratore si è costituito quando questa era ormai conclusa.
23
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 231/2023 del
[...]
20.03.2023 del Tribunale di Bolzano, così provvede
1. in riforma dell'impugnata sentenza disattende la domanda da
Controparte_1
promossa nei confronti di Parte_1
2. ordina a Controparte_1
la restituzione a di quanto abbia
[...] Parte_1
ricevuto in esecuzione della pronuncia riformata, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo;
3. condanna Controparte_1
a rifondere a le spese di giudizio
[...] Parte_1
che si liquidano, per il primo grado, nell'importo complessivo di
€ 4.849,55 oltre IVA e CAP e per il presente grado nell'importo complessivo di € 5.749,55, oltre C.U. (€ 1.138,50) IVA, CAP e spese successive necessarie.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 12.02.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
24 Il Funzionario Giudiziario
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 97/2023 R.G.
promossa
da
, (P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, il Dott. , giusta Persona_1
procura speciale notaio di Treviso Persona_2
dd.18.12.2014 rep. 186906/racc. 30368, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello dall' avv. Tito Boscarolli, (C.F. – C.F._1
PEC: , di Bolzano, presso lo Email_1
studio del quale in Bolzano, Via Orazio 33, è elettivamente domiciliata, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo di posta elettronica all'indirizzo o a Email_2
1 mezzo fax al n. 0471-279466
- appellante -
contro
Controparte_1
(CF. P.IVA.: – Pec: ,
[...] P.IVA_2 Email_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Magrè sulla strada del Vino, via Anrather n. 7, con l'Avv. Marcel
Moccia, ( del Foro di Bolzano (indicazioni C.F._2
ex artt. 125, 133, 134, 176 c.p.c.: telefono 0471.262385 - fax
0471.283499 - pec ed elettivamente Email_4
domiciliati presso lo studio in Bolzano, P.zza Vittoria n. 47/B
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, - nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa,
accogliere l'appello siccome proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza nr. 232/2023 dd. 20.03.2023 ed, in accoglimento delle conclusioni rassegnate da Parte_1
nel primo grado di giudizio e da aversi in questa sede
[...]
interamente richiamate e riprodotte, respingere le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[... perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle
[...]
spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, condannando altresì alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
di tutto quanto eventualmente percepito da Parte_1
quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
del procuratore di parte appellata:
I. dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto,
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
II. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
III. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, per tutte le fasi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
IV. in via istruttoria l'appellata chiede nuovamente ammettersi i seguenti mezzi di prova: “(…)
1. prova testimoniale sui seguenti capitoli: Vero che 1. nella notte di San Silvestro (31.12) del 2019 veniva organizzato uno spettacolo pirotecnico a beneficio della cittadinanza, in Curon
Venosta;
2. lo spettacolo pirotecnico era autorizzato dal Comune di
Curon Venosta (si mostri al teste il doc. sub 13);
3. l'organizzazione generale dello spettacolo pirotecnico era affidata alla locale associazione turistica che finanziava altresì
l'evento;
4. per la realizzazione dell'evento veniva scelta la ditta RO –
3 FU specializzata nel settore degli spettacoli pirotecnici e nella fornitura di materiale pirotecnico;
5. la ditta organizzava lo spettacolo pirotecnico e CP_1
forniva i fuochi d'artificio ad esso destinati;
6. i fuochi d'artificio destinati allo spettacolo pirotecnico erano del tipo OY RO RE e OY RO ST (si mostri al teste il doc. 14);
7. i fuochi d'artificio destinati all'evento venivano ritirati il
28.12.2019 presso la e conservati chiusi ed CP_3
intonsi fino alla collocazione sul sito dell'evento secondo le indicazioni della ditta RO – FU;
8. dell'accensione dei fuochi si occupavano materialmente i
GG.ri , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
seguendo le indicazioni della ditta e le istruzioni CP_1
d'uso;
9. uno dei fuochi d'artificio utilizzati esplodeva immediatamente all'atto dell'accensione ed investiva il viso del sig.
[...]
che era ancora reclinato su di esso;
CP_4
10. il sig. veniva immediatamente soccorso Controparte_4
ma perdeva irrimediabilmente l'uso dell'occhio destro;
si indicano – su tutti i capitoli di prova - quali testimoni i signori: i GG.ri , e Controparte_4 Controparte_5
di Silandro.” CP_6
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Durante lo spettacolo pirotecnico organizzato a
[...]
[... per la festa di capodanno 2020, mentre era intento ad CP_7
accendere un fuoco artificiale difettoso, è Controparte_4
stato attinto al volto dalla relativa deflagrazione ed ha riportato la frattura del pavimento orbitario destro, la frattura della parete mediale orbitale a destra, la frattura delle ossa nasali e del setto, nonché una contusione all'occhio sinistro con erosione corneale.
L'organizzazione dello spettacolo, autorizzato dal CP_8
è stata curata dalla locale associazione turistica ed il materiale pirotecnico è stato fornito da di Controparte_1 [...]
Controparte_1
Questa società era assicurata presso Parte_1
per la responsabilità civile conseguente all'esercizio di
“un'impresa per la realizzazione di manifestazioni pirotecniche”
(così testualmente nella polizza).
Nell'ambito di un procedimento di mediazione,
l'assicurata ha definito il sinistro con transazione d.d.
29.07.2021, in adempimento della quale ha pagato alla persona danneggiata la somma risarcitoria di € 90.000,00 oltre accessori, per un totale di € 104.000,80.
Con nota d.d. 30.12.2021 l'assicuratore, al quale il sinistro era stato in precedenza denunciato, ha negato la copertura assumendo che l'assicurata avesse indebitamente fornito a personale privo di specifica competenza, materiale riservato a soli “pirotecnici abilitati”.
5 Con citazione d.d. 20.04.2020 l'assicurata ha convenuto in manleva l'assicuratore che non si è costituito in giudizio.
L'adito Tribunale di Bolzano con ordinanza d.d.
22.09.2022 ne ha dichiarato la contumacia ed ha assegnato i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c. per la completa formulazione del thema decidendum et probandum.
Solo con comparsa d.d. 07.03.2023 si è costituito in giudizio l'assicuratore.
Il convenuto ha negato la copertura del sinistro invocando la causa di esclusione prevista dall'art. 3, lett. i) delle condizioni generali di polizza, il quale testualmente prevede:
“L'assicurazione r.c.t. non comprende i danni: (…) i) cagionati da
macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la
consegna a terzi”.
Ha in particolare dedotto l'assicuratore che il rischio nella specie coperto dalla polizza afferiva alla responsabilità civile conseguente all'attività d'impresa concernente la realizzazione di manifestazioni pirotecniche, laddove il sinistro controverso in causa aveva invece ad oggetto il danno che un fuoco artificiale difettoso aveva provocato dopo che l'assicurata lo aveva consegnato a terzi in esecuzione di un contratto di compravendita.
Ha, inoltre, osservato il convenuto che solo con le memorie istruttorie e, dunque tardivamente, l'attrice aveva dedotto ed offerto di provare un proprio concorso nella
6 realizzazione dello spettacolo pirotecnico. Nell'atto introduttivo,
invece, aveva allegato di aver solamente fornito i fuochi artificiali che poi da terzi erano stati utilizzati durante lo spettacolo. In questo modo aveva lei stessa ammesso di non aver erogato alcun servizio organizzativo ma soltanto venduto materiale pirotecnico.
2. Senza svolgere alcuna attività istruttoria, con ordinanza d.d. 20.03.2023 il Tribunale ha fissato l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e l'ha poi definita con la sentenza n. 232 d.d. 20.03.2023.
Con tale pronuncia il primo giudice ha condannato l'assicuratore convenuto al pagamento della somma libellata in citazione oltre alle spese del grado.
Premessa l'acquista dimostrazione documentale del rapporto assicurativo intrattenuto dalle parti in causa, sulla questione se nella specie il sinistro manifestasse gli estremi del rischio come delimitato nel contratto così da potersi riconoscere l'obbligo indennitario dell'assicuratore, il Tribunale si è
pronunciato testualmente come segue.
“La fattispecie dannosa, contrariamente a quanto
sostenuto da rientra nell'ambito della Parte_1
copertura di polizza, atteso che, nelle circostanze descritte sin
dall'atto di citazione (…) la fornitura dei prodotti pirotecnici si è
posta in specifico rapporto strumentale con la “realizzazione”
della manifestazione pirotecnica de qua, con conseguente
7 irrilevanza dell'esclusione invocava dalla Compagnia di
Assicurazioni convenuta, riferita all'attività di mera vendita di
beni (art. 3, lett. i delle condizioni generali di contratto).
Appaiono del resto plausibili le difese addotte da parte
attrice in base alle quali sarebbe uso, nell'ambito imprenditoriale
di riferimento di , contribuire all'evento con la CP_1
realizzazione di un sopralluogo, con l'individuazione dei fuochi
adatti alla manifestazione con riferimento a quantità e qualità,
con la determinazione del perimetro di sicurezza, con la
determinazione della distanza da zona boscata, con
l'individuazione zona sosta per il mezzo adibito al traposto del
materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello
spettacolo ecc., attività che non vi è motivo di dubitare si sano
realizzate anche nel caso di specie. Questo anche laddove, in
relazione alla specifica tipologia di fuochi forniti, non si sia resa
necessaria la partecipazione all'evento di fuochisti incaricati
dall'impresa e, nel prezzo della fornitura dei beni, siano in
sostanza ricomprese per consuetudine le prestazioni sopra
descritte. Va peraltro chiarito che il concetto di “realizzazione”
richiamato dalla polizza è da ritenersi più ampio e non
coincidente con il concetto di “organizzazione”, sì che il ruolo
ricoperto dal e dall' Controparte_9 CP_10
nell'evento non ostano all'effettivo riconoscimento
[...]
dell'attività svolta da ”. CP_1
Il Tribunale ha proseguito osservando che le evidenze
8 documentali dimostrassero come non fosse inappropriato il materiale che l'assicurata aveva fornito per lo spettacolo pirotecnico.
Infine, ha concluso che fosse congrua la somma nella misura corrisposta dall'assicurata al danneggiato a riparazione delle lesioni da lui riportate in esito alla deflagrazione del fuoco artificiale. In relazione a tale importo ha, quindi, disposto la manleva.
3. Avverso questa pronuncia, articolando in pratica un unico motivo d'impugnazione, ha interposto appello
[...]
con citazione d.d. 24.05.2023. Parte_1
Si è costituita l'appellata Controparte_1
chiedendo il rigetto
[...]
dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza dell'08.01.2025.
4. L'unico motivo d'impugnazione dell'assicuratore censura la decisione di primo grado per aver riconosciuto a proprio carico l'obbligo indennitario ritenendo il sinistro contrattualmente incluso nella copertura assicurativa.
Obietta l'assicuratore che nella specie il rischio assicurato
è contrattualmente limitato ai danni cagionati dall'assicurata a terzi nella realizzazione di manifestazioni pirotecniche, mentre è
escluso quello dipendente dalla vendita di prodotti pericolosi.
Tanto sostiene l'assicuratore alla luce della previsione
9 dell'art. 3, lett. i) delle condizioni generali di polizza, volto appunto a delimitare contrattualmente il rischio assicurato escludendo l'obbligo indennitario in relazione ai danni che fossero occorsi dopo che l'assicurata avesse perfezionato la consegna a terzi delle cose da lei prodotte, fabbricate, lavorate o vendute.
In particolare, si duole l'assicuratore perché, secondo le allegazioni dalla stessa assicurata formulate prima della maturazione delle preclusioni assertive, il thema decidendum
era stato da lei circoscritto all'accertamento dell'obbligo indennitario in relazione al danno provocato dal materiale pirotecnico fornito.
Soltanto con le memorie istruttorie e, perciò
tardivamente, l'assicurata ha esteso il dibattito processuale anche al proprio asserito concorso nell'organizzazione dello spettacolo pirotecnico quale antecedente causale del danno.
Prosegue la censura dell'appellante osservando che sul ritenuto concorso dell'assicurata all'organizzazione dello spettacolo il Tribunale ha totalmente omesso qualsiasi accertamento ed anzi ha immotivatamente ed erroneamente recepito le tardive deduzioni in proposito formulate dall'assicurata senza in alcun modo sottoporle alla verifica istruttoria.
Di contro, le evidenze acquisite, in particolare la documentazione contabile emessa dalla stessa assicurata,
10 attesterebbe che l'unica operazione commerciale da lei fatturata e da ritenersi perciò effettivamente espletata è consistita nella fornitura, dunque nella vendita, del materiale pirotecnico, senza indicazione alcuna del corrispettivo preteso a remunerazione di un asserito e tuttavia indimostrato apporto collaborativo nella realizzazione dello spettacolo.
5. Oppone l'assicurata che la clausola di esclusione della copertura assicurativa invocata dall'assicuratore in verità
delimiterebbe eccessivamente il rischio assicurato al punto da neutralizzarlo del tutto.
Trattandosi, a suo avviso, di una clausola non di delimitazione del rischio assicurato ma di limitazione della responsabilità contrattuale dell'assicuratore, l'assicurata, per la prima volta in appello, ne ha eccepito la nullità sotto il profilo della violazione dell'art. 1341, 2 comma, c.c. nonché
dell'inadempimento dell'obbligo formale di redazione “con caratteri di particolare evidenza” del testo della clausola medesima, come previsto dall'art 166, 2 comma, d.lgs. n. 209
del 2005.
Infine, sempre a sostegno dell'eccepita invalidità della clausola, l'assicurata ha invocato C. n. 14595/2020: “In tema di
contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio
sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di
pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del
versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non
11 entra nello scambio privatistico, perché è condizionata da fattori
esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo
contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi
probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei;
la
determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di
stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se
il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato.
Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole
delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la
responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una
corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano
di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in
concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli
obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in
capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per
l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo
di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico
e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di
causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale”.
6. Prioritaria è la trattazione della questione relativa alla validità della clausola prevista dall'art. 3, lett. i) delle condizioni generali di polizza che l'assicurazione invoca per escludere il proprio obbligo indennitario.
Essa stabilisce che “L'assicurazione r.c.t. non comprende i
danni: (…) i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati,
12 lavorati o venduti dopo la consegna a terzi”.
Contrattualmente l'evento oggetto del rischio assicurato con la polizza sottoscritta dalle parti è testualmente definito come segue: “le conseguenze della responsabilità civile (…) per
l'esercizio dell'attività di seguito descritta: esercente un'impresa
per la realizzazione di manifestazioni pirotecniche” (cfr. p. 3 della polizza sub “oggetto dell'assicurazione e descrizione
dell'attività”).
Già con questa premessa di tipo definitorio la polizza ha chiaramente determinato causalmente il rischio assicurato,
contenendolo nei limiti delle conseguenze della responsabilità
civile derivanti dall'esercizio di una specifica ed evidentemente pericolosa attività d'impresa, vale a dire quella afferente alla realizzazione di manifestazioni pirotecniche.
Letta in connessione con la trascritta premessa definitoria, la controversa clausola di cui all'art. 3, lett. i,
assume un chiaro significato delimitativo del rischio assicurato.
Poiché con la polizza è assicurata la responsabilità civile dipendente dalla realizzazione di spettacoli pirotecnici, la clausola coerentemente ed espressamente esclude la copertura della responsabilità civile per i danni provocati da prodotti pericolosi intrinsecamente ovvero a causa di vizi propri e ciò
quando l'assicurata li abbia ceduti a terzi, ivi inclusa l'eventualità che sia stata lei stessa a fabbricarli prima di venderli.
13 È con ciò chiaramente esclusa la copertura della responsabilità civile per i danni ai terzi ai quali i prodotti pericolosi siano pervenuti perché messi in circolazione dall'assicurata e che siano, perciò, definitivamente usciti dalla sua sfera di disposizione e di controllo.
In sintesi, quindi, la tipologia di responsabilità civile coperta dalla polizza è quella che causalmente dipende dall'esecuzione di contratti d'appalto volti all'erogazione di un particolare servizio, quello cioè relativo all'organizzazione di spettacoli pirotecnici, e non invece dalla vendita di prodotti pericolosi.
La clausola controversa è, pertanto, funzionale alla delimitazione causale (appalto e non vendita) del rischio ed è
un'operazione negoziale che ha per effetto quello di circoscrivere l'ampiezza delle obbligazioni dell'assicuratore e, di riflesso,
quelle dell'assicurato e ciò perché una più puntuale delimitazione del rischio inevitabilmente si riflette sulla quantificazione del premio.
Nella specie tale determinazione contrattuale non può
ritenersi finalizzata ad escludere in toto il rischio assicurativo poiché non esclude l'obbligo indennitario con riguardo ai danni da qualsiasi causa siano determinati, ma soltanto lo esclude con riguardo a quelli provocati da prodotti pericolosi che, una volta ceduti, siano usciti dalla sfera di controllo dell'assicurato per entrare in quella dei terzi cessionari.
14 E che sia del tutto razionale tale contrattuale differenziazione del rischio assicurato lo si può argomentare alla luce di C. n. 26236/2021: “Dal momento in cui il produttore di
una cosa in sé pericolosa, la consegni ad altra persona che la
utilizzi autonomamente in un'attività da cui derivi un danno a
terzi, il consegnatario assume un distinto potere di disposizione e
si trasferiscono a suo carico i doveri di custodia, di sorveglianza
e di prudenza;
pertanto, la presunzione di responsabilità di cui
all'art. 2050 c.c. non grava più sul produttore, di cui è cessata
ogni attività, ma sul consegnatario, al quale, in caso di sinistro,
spetta l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato
per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa,
addebitabile unicamente al costruttore”.
L'imputazione della responsabilità per danni a terzi causalmente derivati dall'esercizio di un'attività pericolosa,
come intuitivamente è quella implicante l'uso di materiale pirotecnico, è regolato nei termini rigorosi e gravosi dall'art. 2050 c.c..
È, pertanto, del tutto ragionevole affermare che l'assicuratore abbia accettato di coprire il rischio correlato all'esercizio di questa pericolosa attività d'impresa a condizione che essa sia esercitata dalla propria controparte contrattuale e non invece quando questa ne abbia traslato a terzi il relativo rischio mediante la cessione dei beni pericolosi da lei prodotti o anche solo commercializzati.
15 Conclusivamente, la clausola in parola è da ritenersi un'operazione negoziale che attiene alla libera determinazione del contenuto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti.
Infine, in base ai parametri normativi dedotti dall'assicurata essa non è affatto invalida.
Trattandosi di clausola delimitatrice del rischio, non è
vessatoria (ex art. 1341 c.c.), perché il suo fine non è quello di escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore, ma quello di determinare il contenuto del contratto.
Non essendo limitativa della responsabilità contrattuale dell'assicuratore essa non soggiace nemmeno all'obbligo previsto dall'art. 166, 2 comma d.lgs. n. 209/2005: “Le clausole
che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie
ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono
riportate mediante caratteri di particolare evidenza”.
Da ultimo, essa nemmeno incide negativamente sulla causa del contratto di assicurazione. Anche se non copre la responsabilità per il danno da prodotto pericoloso trasferito a terzi, la polizza ha, infatti, un'indubbia utilità pratica dal momento che rileva l'assicurata dalla responsabilità per i danni cagionati nell'adempimento di contratti d'appalto relativi alla realizzazione di spettacoli pirotecnici.
7. Tanto chiarito e passando alla trattazione del motivo d'appello, occorre rilevare come nella citazione di primo grado d.d. 20.04.2022, a sostegno della propria pretesa l'assicurata
16 abbia in pratica trascritto l'atto di transazione (doc. n. 7) da lei stessa concluso con la persona danneggiata dal sinistro, in particolare laddove si dice che “durante le operazioni di
accensione a causa di un difetto del prodotto, uno dei fuochi
pirotecnici gli sarebbe esploso in faccia determinando la rottura
del bulbo oculare …”.
Inoltre, sempre in primo grado, all'udienza d.d.
20.03.2023 fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'assicurata ha testualmente dedotto a verbale quanto segue.
“Dal tenore delle difese avversarie sembra che sia stata
abbandonata l'originaria eccezione di per la quale i Pt_1
fuochi d'artificio forniti sarebbero di categoria F4 e non F2 e che
pertanto gli stessi sarebbero dovuti essere maneggiati solo da
“pirotecnici abilitati”, si prende atto di un tanto con ogni relativa
conseguenza anche processuale. In sostituzione e solo con la
comparsa in oggetto si contesta la mancata copertura in forza
dell'art. 3 delle condizioni generali di polizza che alla lettera i)
prevede che sono esclusi dalla copertura i danni cagionati da
macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la
consegna a terzi. Sul punto si precisa che sin dall'atto di
citazione l'attrice rappresentava che “Il sinistro è occorso durante
una manifestazione autorizzata dal Comune di Curon Venosta
(doc. 13), in occasione della quale l'attrice forniva il suo servizio
per tramite della locale associazione turistica (doc. 14)”. Sul
17 punto non vi era contestazione e neppure vi era contestazione in
sede di dichiarazione stragiudiziale circa la mancata presa in
carico del sinistro da parte dell'assicurazione (cfr. doc. 12). In
qualità di soggetto professionalmente preposto
all'organizzazione/realizzazione di spettacoli pirotecnici l'attrice
pone in essere tutto quanto necessario per l'evento (sopralluogo,
individuazione dei fuochi adatti alla manifestazione con
riferimento a quantità e qualità, determinazione del perimetro di
sicurezza, determinazione della distanza da zona boscata,
individuazione zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del
materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello
spettacolo ecc.) e mette a disposizione il proprio
fuochista/pirotecnico abilitato laddove necessario per la
categoria dei fuochi d'artificio impiegati. Il fatto che il servizio sia
“affogato” nel prezzo dei fuochi d'artificio è poi una normale
pratica commerciale”.
Orbene, dalle stesse deduzioni in fatto dell'assicurata si desume che il sinistro si è verificato a causa di un prodotto pirotecnico difettoso, la deflagrazione del quale ha attinto al volto la persona danneggiata durante le operazioni di accensione.
Dalle allegazioni dell'assicurata si ricava in pratica che il materiale pirotecnico fornito per la festa di capodanno non era riservato a personale particolarmente specializzato. Tanto trova riscontro nella bolla di consegna della merce, dove la stessa
18 viene contrassegnata come F2, dunque come prodotto non destinato ad essere maneggiato da personale particolarmente qualificato.
Deve, pertanto, concludersi che nella specie non si versasse in una situazione nella quale la fornitrice del materiale pirotecnico fosse tenuta anche a mettere “a disposizione il
proprio fuochista/pirotecnico abilitato”.
Se, dunque, vi è stato davvero un contributo organizzativo dell'assicurata alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico,
stando alle sue stesse allegazioni, questo non ha riguardato direttamente la fase dell'accensione dei fuochi artificiali,
durante la quale, a causa del difetto del materiale fornito, la persona danneggiata ha riportato lesioni gravissime.
Il contributo organizzativo, che l'assicurata ha dettagliato soltanto all'udienza del 20.03.2023 a preclusioni assertive ed istruttorie ormai maturate, sarebbe, infatti, consistito nelle seguenti attività: “sopralluogo, individuazione dei fuochi adatti
alla manifestazione con riferimento a quantità e qualità,
determinazione del perimetro di sicurezza, determinazione della
distanza da zona boscata, individuazione zona sosta per il
mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le
fasi di allestimento dello spettacolo”.
In ordine alle circostanze di tempo e luogo dell'asserito sopralluogo l'assicurata non ha dedotto nulla e tanto meno sul punto ha offerto specifici mezzi di prova orale.
19 Tanto autorizza a concludere come in causa sia rimasto del tutto indimostrato che l'assicurata abbia davvero visitato il luogo dove lo spettacolo pirotecnico si è svolto.
Quanto agli altri asseriti apporti organizzativi, va anzitutto osservato come nei termini in cui essi sono stati dedotti, in definitiva, si risolvano in indicazioni informative di massima, genericamente valide per qualsiasi impiego di materiale pirotecnico.
L'assicurata non ha, invece, saputo chiarire, in relazione allo spettacolo organizzato a Curon Venosta per il capodanno del 2020, come essa abbia specificato quelle indicazioni generali in dettagliate prescrizioni relative alle concrete modalità di conduzione della manifestazione.
Per dimostrare i ridetti apporti organizzativi l'assicurata ha offerto i seguenti capitoli di prova orale.
“
4. Per la realizzazione dell'evento veniva scelta la ditta
RO – FU specializzata nel settore degli spettacoli pirotecnici
e nella fornitura di materiale pirotecnico;
5. La ditta organizzava lo spettacolo CP_1
pirotecnico e forniva i fuochi d'artificio ad esso destinato;
6. I fuochi d'artificio destinati allo spettacolo pirotecnico
erano del tipo OY RO RE e OY RO ST”.
La prova va ricusata per genericità.
Afferma C. n. 11765/2019: “l'esigenza di specificazione
dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se,
20 ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano
esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di
controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la
parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata
prova contraria, giacché la verifica della specificità e della
rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla
stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione
agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché
tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni
ai testi da parte del giudice e dei difensori”.
Com'è evidente, nei capitoli di prova offerti l'assicurata non ha dettagliato in quali prescrizioni concrete si sano tradotte le indicazioni di massima afferenti in generale all'organizzazione di spettacoli pirotecnici.
Nemmeno tali prescrizioni sono estrapolabili dai suoi atti e dalle sue deduzioni ivi tempestivamente formulate.
Il che convince dell'inammissibilità della prova orale offerta non solo per la genericità della sua formulazione, ma soprattutto perché non è sorretta dalla preliminare allegazione delle circostanze di fatto, vale a dire delle informazioni concretamente fornite alla sua controparte contrattuale, sulla cui base andrebbe verificato l'adempimento dell'obbligo di diligente erogazione del servizio organizzativo.
Al di là di queste osservazioni si deve, comunque, qui ribadire che l'antecedente causale dell'evento di danno va
21 individuato in un difetto del materiale pirotecnico che ne ha provocato un'anomala deflagrazione durante la fase di accensione.
Sulla circostanza del proprio apporto organizzativo alla fase di accensione dei fuochi, l'assicurata non ha tempestivamente allegato nulla di specifico ma soltanto offerto la prova orale del seguente tenore letterale.
“
7. I fuochi d'artificio destinati all'evento venivano ritirati il
28.12.2019 presso la RO – FU e conservati chiusi ed intonsi
fino alla collocazione sul sito dell'evento secondo le indicazioni
della ditta RO – FU;
8. dell'accensione dei fuochi si occupavano materialmente i
GG.ri , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
seguendo le indicazioni della ditta RO – FU e le istruzioni
d'uso;
9. uno dei fuochi d'artificio utilizzati esplodeva
immediatamente all'atto dell'accensione ed investiva il viso del
sig. che era ancora reclinato su di esso”. Controparte_4
È, dunque, la stessa assicurata a confermare di aver soltanto indicato le modalità di accensione dei fuochi, senza,
peraltro, aver allegato e tanto meno provato che dall'erroneità di quelle indicazioni sia dipesa la deflagrazione anomala, la causa della quale, come detto, essa stessa ha piuttosto ravvisato in un difetto del prodotto che i GG.ri , Controparte_4 CP_5
ed hanno maneggiato in piena
[...] CP_6
22 autonomia.
Deve, così, concludersi che causa del sinistro sia stato un difetto del prodotto, peraltro già di per sé pericoloso, e che l'evento lesivo che ne è dipeso si è verificato dopo che l'assicurata lo aveva consegnato alla parte danneggiata.
Poiché, per le ragioni sopra esposte, la polizza non copre le conseguenze della responsabilità civile derivanti dai prodotti pericolosi e viziati messi in circolazione dall'assicurata, va disconosciuto l'obbligo indennitario dell'assicuratore.
8. In accoglimento dell'impugnazione, va, pertanto,
riformata la sentenza gravata con conseguente rigetto della domanda attorea.
All'assicurata va ordinata la restituzione di quanto abbia ottenuto da controparte in esecuzione della pronuncia riformata, maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
9. Le spese del doppio grado vanno a carico della parte appellata soccombente.
Sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa di €
118.426,12.
Tenuto conto della non complessità del giudizio appare congrua l'applicazione dei minimi tariffari.
In ordine alle spese relative al giudizio di primo grado,
dalla liquidazione va esclusa la fase istruttoria dal momento che l'assicuratore si è costituito quando questa era ormai conclusa.
23
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 231/2023 del
[...]
20.03.2023 del Tribunale di Bolzano, così provvede
1. in riforma dell'impugnata sentenza disattende la domanda da
Controparte_1
promossa nei confronti di Parte_1
2. ordina a Controparte_1
la restituzione a di quanto abbia
[...] Parte_1
ricevuto in esecuzione della pronuncia riformata, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo;
3. condanna Controparte_1
a rifondere a le spese di giudizio
[...] Parte_1
che si liquidano, per il primo grado, nell'importo complessivo di
€ 4.849,55 oltre IVA e CAP e per il presente grado nell'importo complessivo di € 5.749,55, oltre C.U. (€ 1.138,50) IVA, CAP e spese successive necessarie.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 12.02.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
24 Il Funzionario Giudiziario
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