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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3410/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250002409916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964259492308 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964015921062 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania in data
25.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in pari data, la parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00024099 16 000, notificata in data 15/07/2025 limitatamente alle tasse automobilistiche di euro 240/18 per l'anno 2019– veicolo tg. Targa_1 e di 300/74 per l'anno 2019– veicolo tg. Targa_2 ;.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione del tributo.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti che deducevano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 10.12.2025 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata è atto della riscossione emesso successivamente ai prodromici AVVISI DI
ACCERTAMENTO n. 964259492308 e n. 964015921062 relativi a tasse automobilistiche annualità 2019, non corrisposta.
La Regione Campania ha prodotto entrambi gli avvisi di accertamento con le rispettive relate delle raccomandate per posta ordinaria attestanti la notifica di entrambi gli avvisi in data 8.8.2022 con consegna alla destinataria, con corrispondenza del codice a barre riportato sugli avvisi di accertamento con quelli indicati nelle rispettive relate.
Pertanto la mancata tempestiva impugnazione di tali atti preclude al contribuente la possibilità di far valere attraverso l'impugnazione della successiva cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, le contestazioni relative al merito della pretesa impositiva . Nè per il carico tributario oggetto di causa risultano decorsi i termini triennali di prescrizione alla data della notifica dell'atto impugnato, 15.7.2025, e a far data dalla notifica degli atti di accertamento in data 8.8.2022.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e della Regione Campania in 150,00 ciascuna per compensi .
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Giudice monocraticodott. Maria Grazia Savastano
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3410/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250002409916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964259492308 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964015921062 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania in data
25.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in pari data, la parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00024099 16 000, notificata in data 15/07/2025 limitatamente alle tasse automobilistiche di euro 240/18 per l'anno 2019– veicolo tg. Targa_1 e di 300/74 per l'anno 2019– veicolo tg. Targa_2 ;.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione del tributo.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti che deducevano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 10.12.2025 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata è atto della riscossione emesso successivamente ai prodromici AVVISI DI
ACCERTAMENTO n. 964259492308 e n. 964015921062 relativi a tasse automobilistiche annualità 2019, non corrisposta.
La Regione Campania ha prodotto entrambi gli avvisi di accertamento con le rispettive relate delle raccomandate per posta ordinaria attestanti la notifica di entrambi gli avvisi in data 8.8.2022 con consegna alla destinataria, con corrispondenza del codice a barre riportato sugli avvisi di accertamento con quelli indicati nelle rispettive relate.
Pertanto la mancata tempestiva impugnazione di tali atti preclude al contribuente la possibilità di far valere attraverso l'impugnazione della successiva cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, le contestazioni relative al merito della pretesa impositiva . Nè per il carico tributario oggetto di causa risultano decorsi i termini triennali di prescrizione alla data della notifica dell'atto impugnato, 15.7.2025, e a far data dalla notifica degli atti di accertamento in data 8.8.2022.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e della Regione Campania in 150,00 ciascuna per compensi .
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Giudice monocraticodott. Maria Grazia Savastano