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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 151 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), con l'avv. CHILLEMI Parte_6 C.F._6
CRISTIAN; attore contro
(c.f. ), con l'avv. CASTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANINO; convenuto avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09.01.2019, , Parte_1 Parte_2
, , , e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2346/2018, emesso dal
Tribunale di Ragusa su istanza di con il quale era Controparte_1
stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di € 103.168,77, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in relazione alla polizza fideiussoria n. IH200350 stipulata a garanzia di un finanziamento AGEA in favore della società di Parte_7 Parte_5
Gli opponenti hanno dedotto l'inesistenza, inefficacia, nullità e/o annullabilità della polizza IH200350 e delle relative fideiussioni, rilevando che il contratto di polizza non risulta sottoscritto dalla società contraente e che le fideiussioni presentano vizi formali (deposito in copia, mancanza di sottoscrizione in ogni pagina, assenza di luogo e data, carenza di certificazione di firma). Hanno contestato la conformità delle copie prodotte agli originali e si sono riservati di disconoscere le sottoscrizioni. Gli opponenti hanno inoltre eccepito la carenza di titolo della società opposta nei loro confronti, in quanto la fideiussione non sarebbe valida in assenza di valida obbligazione principale. Hanno infine contestato il diritto di
AGEA di richiedere il rimborso integrale delle somme erogate, sostenendo che la società beneficiaria aveva effettuato investimenti solo parziali e che non vi è prova della ricezione delle comunicazioni da parte degli opponenti.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1
integralmente le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ha sostenuto la validità della polizza fideiussoria n. IH200350, evidenziando che la società ha ricevuto l'anticipazione Parte_7
AGEA solo a seguito della costituzione della cauzione e che i fideiussori hanno sottoscritto l'atto di coobbligazione, dichiarando di conoscere e accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza. Ha inoltre prodotto documentazione attestante la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte dei coobbligati e ha contestato la fondatezza delle eccezioni relative ai vizi formali delle fideiussioni.
L'opposta ha infine dedotto che la richiesta di rimborso da parte di AGEA era legittima e che la società beneficiaria aveva manifestato la volontà di restituire le somme ricevute, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese, nonché al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.
Alla prima udienza, il giudice, rilevato che la causa rientrava tra quelle per cui l'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava all'opponente termine per l'introduzione del relativo procedimento.
All'udienza successiva, non avendo l'opponente introdotto il procedimento ed essendo nel frattempo intervenute le Sezioni Unite affermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la mediazione spetta all'opposto, il relativo termine è stato riassegnato a quest'ultimo.
Successivamente, gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda non avendo l'opposta partecipato alla all'incontro di mediazione tramite il proprio legale rappresentante o un suo procuratore sostanziale.
***
L'opposizione è infondata.
L'eccezione di improcedibilità è infondata.
È vero che la Corte di Cassazione ha affermato che anche prima della riforma
Cartabia a parte dovesse partecipare all'incontro di mediazione personalmente o tramite un proprio procuratore (C. 8473/2019).
Tuttavia, nel caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria. Infatti l'art. 5 co. 1bis d.lgs. 28/2010, nel testo allora vigente, imponeva la condizione di procedibilità con riferimento a controversie in tema di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
Nel caso di specie, l'unica ipotesi astrattamente configurabile è quella dei contratti assicurativi, avendo l'opposta azionato una polizza fideiussoria. Tuttavia, in questo giudizio l'assicuratore agisce non nei confronti della società assicurata (ossia della controparte del contratto di assicurazione) ma dei coobbligati di questa (gli opponenti stessi si definiscono fideiussori, e e sono Parte_6 CP_2
convenuti quali accomandatari quindi comunque si tratta di soggetti diversi dalla parte del contratto assicurativo).
Orbene, “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (C. , C. 26821/2024); ed il medesimo principio non P.IVA_2
può che valere anche rispetto al fideiussore dell'assicurato.
Pertanto, la mancata partecipazione personale dell'opposta alla procedura di mediazione è irrilevante, non ricorrendo nel caso in esame la condizione di procedibilità.
Non può in senso contrario ritenersi che il giudice abbia imposto l'esperimento della mediazione demandata nei confronti dei fideiussori (il cui mancato esperimento determinerebbe comunque l'improcedibilità: cfr. art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010 ratione temporis vigente). Infatti la motivazione dell'ordinanza richiama esclusivamente la disciplina della mediazione obbligatoria, e quindi si tratta di erroneo provvedimento ex art. 5 co. 1 bis quarto periodo e non di provvedimento ex art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010.
Nel merito, l'opposizione è manifestamente infondata.
Su istanza dell'opposta, è stato ordinato ad AGEA la produzione della copia della polizza, che risulta regolarmente sottoscritta dalla società Parte_7
in persona del suo legale rappresentante e la sottoscrizione non è stata disconosciuta.
Le eccezioni relative alle fideiussioni sono infondate:
- la contestazione di conformità delle copie agli originali è generica e come tale irrilevante (C. 7775/2014, C. 29993/2017);
- la deduzione della mancanza della sottoscrizione in ogni pagina è irrilevante non essendo accompagnata dalla deduzione per cui le pagine non firmate prodotte siano diverse da quelle del documento originale;
- la mancanza di luogo e data è parimenti irrilevante, essendo pacifica l'esistenza di un solo rapporto per ciascuno degli opponenti (i quali infatti non spiegano quale sia la rilevanza di quanto allegato);
- la mancata certificazione di firma è irrilevante essendo le sottoscrizioni tacitamente riconosciute in giudizio;
- il numero di polizza indicato nelle fideiussioni è quello indicato nella polizza prodotta in atti (cfr. pag. 9 della produzione di AGEA dove si legge “si conferma che la garanzia n. IH200350…”.
Infondata è pure la contestazione del diritto di AGEA di escutere la polizza, non avendo gli opposti contestato la riferibilità alla società debitrice principale della lettera prodotta dall'opposta (doc. F) con cui i suoi difensori avevano manifestato l'intenzione della stessa di pagare la somma ingiunta.
e , convenuti non quali coobbligati-fideiussori bensì Parte_6 CP_2
quali soci accomandatari della società, non hanno svolto alcuna eccezione specifica relativa alla propria posizione, attenendo i motivi di opposizione all'esistenza del rapporto principale e alla validità delle fideiussioni.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.
L'opposizione appare inoltre temeraria, perché l'eccezione di mancata sottoscrizione della polizza è stata subito smentita documentalmente (e l'accomandataria indicata nel timbro della società è parte di questo giudizio); e le eccezioni relative alle fideiussioni sono risultate generiche o anche astrattamente irrilevanti;
e la società aveva riconosciuto, tramite i propri difensori, il proprio debito (circostanza non contestata); il che mostra l'inconsistenza sostanziale delle contestazioni mosse dagli opponenti, rendendone evidente la temerarietà. La condanna si stima equa nella metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in € 12.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%;
- condanna gli opponenti in solido a pagare all'opposta la somma di € 6000 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 151 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), con l'avv. CHILLEMI Parte_6 C.F._6
CRISTIAN; attore contro
(c.f. ), con l'avv. CASTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANINO; convenuto avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09.01.2019, , Parte_1 Parte_2
, , , e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2346/2018, emesso dal
Tribunale di Ragusa su istanza di con il quale era Controparte_1
stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di € 103.168,77, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in relazione alla polizza fideiussoria n. IH200350 stipulata a garanzia di un finanziamento AGEA in favore della società di Parte_7 Parte_5
Gli opponenti hanno dedotto l'inesistenza, inefficacia, nullità e/o annullabilità della polizza IH200350 e delle relative fideiussioni, rilevando che il contratto di polizza non risulta sottoscritto dalla società contraente e che le fideiussioni presentano vizi formali (deposito in copia, mancanza di sottoscrizione in ogni pagina, assenza di luogo e data, carenza di certificazione di firma). Hanno contestato la conformità delle copie prodotte agli originali e si sono riservati di disconoscere le sottoscrizioni. Gli opponenti hanno inoltre eccepito la carenza di titolo della società opposta nei loro confronti, in quanto la fideiussione non sarebbe valida in assenza di valida obbligazione principale. Hanno infine contestato il diritto di
AGEA di richiedere il rimborso integrale delle somme erogate, sostenendo che la società beneficiaria aveva effettuato investimenti solo parziali e che non vi è prova della ricezione delle comunicazioni da parte degli opponenti.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1
integralmente le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ha sostenuto la validità della polizza fideiussoria n. IH200350, evidenziando che la società ha ricevuto l'anticipazione Parte_7
AGEA solo a seguito della costituzione della cauzione e che i fideiussori hanno sottoscritto l'atto di coobbligazione, dichiarando di conoscere e accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza. Ha inoltre prodotto documentazione attestante la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte dei coobbligati e ha contestato la fondatezza delle eccezioni relative ai vizi formali delle fideiussioni.
L'opposta ha infine dedotto che la richiesta di rimborso da parte di AGEA era legittima e che la società beneficiaria aveva manifestato la volontà di restituire le somme ricevute, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese, nonché al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.
Alla prima udienza, il giudice, rilevato che la causa rientrava tra quelle per cui l'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava all'opponente termine per l'introduzione del relativo procedimento.
All'udienza successiva, non avendo l'opponente introdotto il procedimento ed essendo nel frattempo intervenute le Sezioni Unite affermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la mediazione spetta all'opposto, il relativo termine è stato riassegnato a quest'ultimo.
Successivamente, gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda non avendo l'opposta partecipato alla all'incontro di mediazione tramite il proprio legale rappresentante o un suo procuratore sostanziale.
***
L'opposizione è infondata.
L'eccezione di improcedibilità è infondata.
È vero che la Corte di Cassazione ha affermato che anche prima della riforma
Cartabia a parte dovesse partecipare all'incontro di mediazione personalmente o tramite un proprio procuratore (C. 8473/2019).
Tuttavia, nel caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria. Infatti l'art. 5 co. 1bis d.lgs. 28/2010, nel testo allora vigente, imponeva la condizione di procedibilità con riferimento a controversie in tema di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
Nel caso di specie, l'unica ipotesi astrattamente configurabile è quella dei contratti assicurativi, avendo l'opposta azionato una polizza fideiussoria. Tuttavia, in questo giudizio l'assicuratore agisce non nei confronti della società assicurata (ossia della controparte del contratto di assicurazione) ma dei coobbligati di questa (gli opponenti stessi si definiscono fideiussori, e e sono Parte_6 CP_2
convenuti quali accomandatari quindi comunque si tratta di soggetti diversi dalla parte del contratto assicurativo).
Orbene, “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (C. , C. 26821/2024); ed il medesimo principio non P.IVA_2
può che valere anche rispetto al fideiussore dell'assicurato.
Pertanto, la mancata partecipazione personale dell'opposta alla procedura di mediazione è irrilevante, non ricorrendo nel caso in esame la condizione di procedibilità.
Non può in senso contrario ritenersi che il giudice abbia imposto l'esperimento della mediazione demandata nei confronti dei fideiussori (il cui mancato esperimento determinerebbe comunque l'improcedibilità: cfr. art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010 ratione temporis vigente). Infatti la motivazione dell'ordinanza richiama esclusivamente la disciplina della mediazione obbligatoria, e quindi si tratta di erroneo provvedimento ex art. 5 co. 1 bis quarto periodo e non di provvedimento ex art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010.
Nel merito, l'opposizione è manifestamente infondata.
Su istanza dell'opposta, è stato ordinato ad AGEA la produzione della copia della polizza, che risulta regolarmente sottoscritta dalla società Parte_7
in persona del suo legale rappresentante e la sottoscrizione non è stata disconosciuta.
Le eccezioni relative alle fideiussioni sono infondate:
- la contestazione di conformità delle copie agli originali è generica e come tale irrilevante (C. 7775/2014, C. 29993/2017);
- la deduzione della mancanza della sottoscrizione in ogni pagina è irrilevante non essendo accompagnata dalla deduzione per cui le pagine non firmate prodotte siano diverse da quelle del documento originale;
- la mancanza di luogo e data è parimenti irrilevante, essendo pacifica l'esistenza di un solo rapporto per ciascuno degli opponenti (i quali infatti non spiegano quale sia la rilevanza di quanto allegato);
- la mancata certificazione di firma è irrilevante essendo le sottoscrizioni tacitamente riconosciute in giudizio;
- il numero di polizza indicato nelle fideiussioni è quello indicato nella polizza prodotta in atti (cfr. pag. 9 della produzione di AGEA dove si legge “si conferma che la garanzia n. IH200350…”.
Infondata è pure la contestazione del diritto di AGEA di escutere la polizza, non avendo gli opposti contestato la riferibilità alla società debitrice principale della lettera prodotta dall'opposta (doc. F) con cui i suoi difensori avevano manifestato l'intenzione della stessa di pagare la somma ingiunta.
e , convenuti non quali coobbligati-fideiussori bensì Parte_6 CP_2
quali soci accomandatari della società, non hanno svolto alcuna eccezione specifica relativa alla propria posizione, attenendo i motivi di opposizione all'esistenza del rapporto principale e alla validità delle fideiussioni.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.
L'opposizione appare inoltre temeraria, perché l'eccezione di mancata sottoscrizione della polizza è stata subito smentita documentalmente (e l'accomandataria indicata nel timbro della società è parte di questo giudizio); e le eccezioni relative alle fideiussioni sono risultate generiche o anche astrattamente irrilevanti;
e la società aveva riconosciuto, tramite i propri difensori, il proprio debito (circostanza non contestata); il che mostra l'inconsistenza sostanziale delle contestazioni mosse dagli opponenti, rendendone evidente la temerarietà. La condanna si stima equa nella metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in € 12.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%;
- condanna gli opponenti in solido a pagare all'opposta la somma di € 6000 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)