Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 18993/2024 R.G. promossa da:
E nella qualità Controparte_1 Controparte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore PE
, con il patrocinio dell'avv.
[...] CodiceFiscale_1
NOVIELLO ORIANA, con elezione di domicilio in VIA GUITMONDO
1, AVERSA (CE);
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio del funzionario dott.ssa CP_3 Per_2
, con elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI 55,
[...]
NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda del 24/02/2023 di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento depositata il 5/09/2025 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo.
In tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali per gli invalidi civili secondo la disciplina di cui all'art. 130 del d. lgs. n. 112/98 la legittimazione passiva compete all' in CP_3 quanto ente deputato a pagare la prestazione (Cass. lav., n. 6565/2004; n.
15347/2004; n. 12681/2002).
326 (art. 10, comma 4). Con DPCM 30-3-2007, di attuazione dell'art. 10 comma 4, l' è CP_3 subentrato con decorrenza dall'1 aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1
DPCM citato).
Nel merito, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto –seppure per un importo minore rispetto a quello dedotto in ricorso, nei cui limiti la parte ha, comunque inteso limitare la domanda- dopo la proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3 Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661;
Cass., 14.11.77, n. 4923). In considerazione dell'epoca in cui è intervenuto l'adempimento dell'Istituto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna inoltre l' al CP_3 pagamento per intero delle spese di lite che liquida complessivamente in euro € 950,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 26/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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