CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SCANDURRA DONATELLA, Presidente
AN EL, RE
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 337/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0076165 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0076165 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, in relazione alla proposta di variazione DoCFa proposta dalla parte per l'unità immobiliare sita in Foligno, Indirizzo_1, Dati catastali_1.
L'Agenzia delle Entrate di Perugia produceva proposta di conciliazione accettata dalla ricorrente.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Perugia, sezione I, ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti emerge la sussistenza dei presupposti onde poter dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e compensare le spese come richiesto dalle parti.
Si deve pertanto concludere dichiarando cessata la materia del contendere e compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SCANDURRA DONATELLA, Presidente
AN EL, RE
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 337/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0076165 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0076165 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia, in relazione alla proposta di variazione DoCFa proposta dalla parte per l'unità immobiliare sita in Foligno, Indirizzo_1, Dati catastali_1.
L'Agenzia delle Entrate di Perugia produceva proposta di conciliazione accettata dalla ricorrente.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Perugia, sezione I, ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti emerge la sussistenza dei presupposti onde poter dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e compensare le spese come richiesto dalle parti.
Si deve pertanto concludere dichiarando cessata la materia del contendere e compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.