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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 72571/2019 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Misiani, come da procura Parte_1
in atti;
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Barca, come da procura in Controparte_1
atti; resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione non erano nati figli, di avere ottenuto decreto di omologa della separazione consensuale da questo Tribunale in data
11.2.2014, nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi, e chiedeva la pronuncia di divorzio. Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda circa la pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile pari alla medesima somma già statuita quale assegno di mantenimento, euro 400,00 mensili, come rivalutata.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale, che prevedevano un assegno per la moglie di euro 400,00 mensili e l'assegnazione al marito della casa coniugale (domanda qui non svolta, a prescindere dalla sua accoglibilità in quanto la coppia non ha avuto figli).
In questo giudizio è stata già emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, in ordine all'unica domanda qui avanzata inerente l'assegno divorzile per le
, si osserva che è onere di chi chiede l'assegno prospettare la propria condizione CP_1
patrimoniale in modo trasparente, così da consentire al Tribunale di poter valutare i relativi presupposti (“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito
l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent. del 19.12.2023, n. 35434).
Ebbene, innanzitutto, vi è da osservare che la non ha giustificato come possa CP_1
avere ad oggi per anni provveduto alle proprie esigenze di vita con la sola somma indicata come entrata, cioè l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, atteso che non ha dedotto aiuti stabili da parte di terzi o statali e solo per la locazione dell'immobile dove vive, sito in Orte Scalo (VT), la resistente corrisponde euro 410,00 mensili (cfr. contratto di locazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti); inoltre, la sua posizione patrimoniale non emerge in modo chiaro, in quanto dall'estratto conto, in atti, si evidenzia un'entrata non giustificata di euro 51.666,00 a maggio 2023, non corrispondente alle somme dedotte anche nella memoria conclusionale come pervenute alla stessa, pari ad euro 35.000,00 (dovutale dal coniuge in osservanza dei patti stipulati in sede di separazione e corrispostale anni fa) e pari ad euro 49.000,00 per la vendita dell'unico bene in proprietà, di cui era titolare per la quota di 1/9 (non risulta, in ogni caso, allegato il relativo contratto di compravendita). Tuttavia, pur volendo aderire alla deduzione della , di cui alla memoria conclusionale di replica circa il fatto che il CP_1
saldo del conto corrente a settembre 2023 di euro 50.000,00 (49.072,00, cfr. estratto conto, in atti) era dovuto alle somme citate incassate dal coniuge e per la vendita della sua quota dell'immobile (dunque con imputazione della somma sopra detta di euro
51.666,00 al ricavato dalla vendita), occorre sempre valutare il fatto che non risulta verosimile che fino ad allora le sue esigenze di vita siano state soddisfatte solo attraverso la somma percepita a titolo di assegno di mantenimento, tanto più che la somma di euro
35.000,00 era stata versata alla vari anni fa (euro 15.000,00 a febbraio 2021 ed CP_1
euro 20.000,00 a maggio 2020, cfr. bonifici, in atti).
Ritiene questo Collegio, tutto ciò premesso, di dover rigettare la domanda di assegno divorzile, con revoca dell'assegno di mantenimento a far data dalla sentenza di divorzio.
In vista della natura della causa e della soccombenza della resistente, le spese di lite sostenute dal sono poste per la metà a carico della , liquidate come in Pt_1 CP_1
dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
CP_1
-revoca l'assegno previsto in suo favore a far data dalla sentenza di divorzio;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura CP_1 CP_2
della metà, liquidate in euro 1.777,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 11.2.2025 IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 72571/2019 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Misiani, come da procura Parte_1
in atti;
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Barca, come da procura in Controparte_1
atti; resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione non erano nati figli, di avere ottenuto decreto di omologa della separazione consensuale da questo Tribunale in data
11.2.2014, nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi, e chiedeva la pronuncia di divorzio. Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda circa la pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile pari alla medesima somma già statuita quale assegno di mantenimento, euro 400,00 mensili, come rivalutata.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale, che prevedevano un assegno per la moglie di euro 400,00 mensili e l'assegnazione al marito della casa coniugale (domanda qui non svolta, a prescindere dalla sua accoglibilità in quanto la coppia non ha avuto figli).
In questo giudizio è stata già emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, in ordine all'unica domanda qui avanzata inerente l'assegno divorzile per le
, si osserva che è onere di chi chiede l'assegno prospettare la propria condizione CP_1
patrimoniale in modo trasparente, così da consentire al Tribunale di poter valutare i relativi presupposti (“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito
l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent. del 19.12.2023, n. 35434).
Ebbene, innanzitutto, vi è da osservare che la non ha giustificato come possa CP_1
avere ad oggi per anni provveduto alle proprie esigenze di vita con la sola somma indicata come entrata, cioè l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, atteso che non ha dedotto aiuti stabili da parte di terzi o statali e solo per la locazione dell'immobile dove vive, sito in Orte Scalo (VT), la resistente corrisponde euro 410,00 mensili (cfr. contratto di locazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti); inoltre, la sua posizione patrimoniale non emerge in modo chiaro, in quanto dall'estratto conto, in atti, si evidenzia un'entrata non giustificata di euro 51.666,00 a maggio 2023, non corrispondente alle somme dedotte anche nella memoria conclusionale come pervenute alla stessa, pari ad euro 35.000,00 (dovutale dal coniuge in osservanza dei patti stipulati in sede di separazione e corrispostale anni fa) e pari ad euro 49.000,00 per la vendita dell'unico bene in proprietà, di cui era titolare per la quota di 1/9 (non risulta, in ogni caso, allegato il relativo contratto di compravendita). Tuttavia, pur volendo aderire alla deduzione della , di cui alla memoria conclusionale di replica circa il fatto che il CP_1
saldo del conto corrente a settembre 2023 di euro 50.000,00 (49.072,00, cfr. estratto conto, in atti) era dovuto alle somme citate incassate dal coniuge e per la vendita della sua quota dell'immobile (dunque con imputazione della somma sopra detta di euro
51.666,00 al ricavato dalla vendita), occorre sempre valutare il fatto che non risulta verosimile che fino ad allora le sue esigenze di vita siano state soddisfatte solo attraverso la somma percepita a titolo di assegno di mantenimento, tanto più che la somma di euro
35.000,00 era stata versata alla vari anni fa (euro 15.000,00 a febbraio 2021 ed CP_1
euro 20.000,00 a maggio 2020, cfr. bonifici, in atti).
Ritiene questo Collegio, tutto ciò premesso, di dover rigettare la domanda di assegno divorzile, con revoca dell'assegno di mantenimento a far data dalla sentenza di divorzio.
In vista della natura della causa e della soccombenza della resistente, le spese di lite sostenute dal sono poste per la metà a carico della , liquidate come in Pt_1 CP_1
dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
CP_1
-revoca l'assegno previsto in suo favore a far data dalla sentenza di divorzio;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura CP_1 CP_2
della metà, liquidate in euro 1.777,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 11.2.2025 IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi