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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4690/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4690/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SPISANI SONIA e dell'avv. IZZO ALFREDO ( ) VIA C.F._1
DELLA VITTORIA 189 PESARO;
( VIA BORGO Parte_2 C.F._2 DEI LEONI N. 32 44121 FERRARA;
elettVAmente domiciliato in VIA D'AZEGLIO N. 27 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. SPISANI SONIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNI STEFANO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRASSILLI MAURO ( ) VIA D'AZEGLIO, 34 BOLOGNA;
C.F._3 elettVAmente domiciliato in VIA D'AZEGLIO N.34 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VANNI STEFANO
CONVENUTO
avente ad oggetto: diritto d'autore – illecita utilizzazione di opere/fonogrammi musicali
CONCLUSIONI
Decisa sulle seguenti conclusioni, cui le parti si sono riportate all'udienza del 18.09.2025, che vengono di seguito riportate:
Parte attrice:
- accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione delle opere/fonogrammi musicali “Synchronism” e
“Communication” sincronizzate, riprodotte e pubblicate ai filmati promo-pubblicitari di CP_1
così come contestata con il presente atto e costituente violazione dei diritti di utilizzazione
[...] economica spettanti in via esclusVA alla società concludente e, quindi pagina 1 di 8 - inibire alla in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_1 legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA , ogni ulteriore utilizzazione, nelle P.IVA_2 forme qui contestate, delle opere/fonogrammi musicali “Synchronism” e “Communication” dell'esponente;
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con CP_1 CP_1 sede legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA al risarcimento di tutti i P.IVA_2 danni subiti dall'attrice, nella misura di 25.000,00 Euro, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli interessi legali e la rVAlutazione monetaria dall'illecito al saldo effettivo;
- ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese della Controparte_1
[...
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA , ex artt. 120 c.p.c. e 166 LDA, sui quotidiani “Corriere della P.IVA_2
Sera” e “La Repubblica” e sul periodico “TV Sorrisi e Canzoni”, ovvero su altri giornali, con fissazione del termine di cui al capoverso del precitato art. 120 c.p.c.;
- disporre, ex art. 163 n. 2 LDA, a carico della in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA
, la fissazione di una penale, nella misura di Euro 1.000,00 a favore dell'attrice, o nella P.IVA_2 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa.
In via subordinata:
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 sede legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA , alla rifusione dell'indebito P.IVA_2 arricchimento ex art. 2041 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni e più ampia riserva di articolare i mezzi istruttori nei prefiggendi termini di cui all'art. 183 c.p.c. Già da ora in caso di contestazione si chiede CTU tecnica sullo slide show de quo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Con ogni e più ampia riserva di altro ed anche diversamente dedurre, articolare mezzi istruttori, indicare testi, produrre e concludere. Si producono la Procura alle liti con informatVA, ex art. 4, III comma D. Lgs.
4.3.2010 n. 28, e i documenti ivi indicati, per i quali si richiede l'autorizzazione al deposito del/i supporto/i fonografico/CD (Compact Disc contenente i brani in oggetto cfr. doc. n. 1) e del DVD-ROM contenente i documenti con i files non supportati dalla Consolle corrispondenti ai docc.ti n. 4,5,6,7
Parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale di Bologna, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna declaratoria di Legge e del caso:
IN VIA PRINCIPALE pagina 2 di 8 A. accertare e dichiarare, preliminarmente, che la non è passVAmente Controparte_1 legittimata, con riguardo alle domande tutte azionate in giudizio dalla
[...]
Parte_1
B. comunque (quindi, anche a prescindere ed indipendentemente dall'accertamento e declaratoria di cui alla precedente lettera “A”) rigettare le domande tutte proposte dalla Pt_1 [...]
poiché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate e/o Parte_1 comunque perché non meritevoli di tutela per i motivi esposti;
C. accertare e dichiarare, inoltre, che il presente procedimento è stato introdotto con colpa grave e, conseguentemente, condannare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dalla e CP_1
danni da liquidarsi d'ufficio, ex art. 96 c.p.c.; CP_1
IN SUBORDINE E CON SALVEZZA DI CP_2
D. nella non creduta ipotesi in cui, per qualsiasi titolo o ragione, dovesse essere accertata una responsabilità della e in relazione ai fatti dedotti dalla CP_1 CP_1 [...]
contenere e ridurre l'importo di ogni denegato risarcimento e/o Parte_1 indennizzo che dovesse essere liquidato in favore della società attrice, in considerazione di tutti i danni che controparte avrebbe potuto evitare, usando la normale diligenza, ex art. 1227 c.c..;
IN OGNI CASO
E. con condanna dell'attrice alla integrale refusione delle spese e del compenso professionale di avvocato relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma 2° D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
IN VIA ISTRUTTORIA, riservata ogni più ampia e consentita facoltà di dedurre e produrre entro i termini di rito, la sin d'ora: si oppone all'accoglimento dell'istanza depositata Controparte_1 dall'attrice in data 4.05.2021, tesa alla “autorizzazione deposito in cancelleria di file mp3, mp4, cd, e altri non supportati dalla Consolle”, in quanto avente ad oggetto prove atipiche, comunque irrilevanti al fine del decidere, specie alla luce dell'assorbente eccezione di difetto di legittimazione passVA, sollevata dalla società convenuta;
si oppone sin d'ora all'ammissione della consulenza richiesta da parte attrice, in quanto l'indagine che la vorrebbe fosse assegnata al C.T.U. risulta irrilevante al fine del decidere, generica e di Pt_1 tenore manifestamente esplorativo, profili che - come costantemente ammonito dalla giurisprudenza - determinano la radicale inammissibilità della consulenza;
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12 aprile 2021, Parte_1 ha adito il Tribunale di Bologna al fine di accertare la responsabilità della società e CP_1 per la dedotta illecita utilizzazione dei brani “Syncronism” e “Communication”, CP_1
pagina 3 di 8 allegando la loro sincronizzazione e diffusione all'interno di video promozionali relativi ai prodotti della convenuta ad opera della ditta individuale polacca e della società CP_3 francese tramite i loro canali pubblicizzati sul sito internet “YouTube”. L'attrice CP_4 domandava l'inibitoria dell'ulteriore utilizzo dei brani, la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 25.000, la pubblicazione della sentenza e la fissazione di una penale per ogni futura violazione.
2. Si costituVA in giudizio la società società attVA sul mercato nazionale e Controparte_1 internazionale della costruzione, vendita e riparazione di macchine agricole, con comparsa di risposta del 26 luglio 2021, eccependo il proprio difetto di legittimazione passVA e contestando integralmente le domande attoree in ragione della propria totale estraneità alla produzione, commissione e pubblicazione dei video oggetto di causa, attribuiti a soggetti terzi operanti in autonomia e privi di ogni rapporto di controllo o direzione da parte della convenuta. Inoltre, la società convenuta evidenziava come i rapporti con tali soggetti si fossero limitati a mere vendite di macchinari, risalenti ad anni precedenti, senza configurare rapporti di distribuzione o agenzia idonei a fondare obblighi di vigilanza. Peraltro, parte convenuta allegava di avere provveduto a trasmettere ai soggetti terzi le contestazioni sollevate dalla società invitandoli, ove Pt_1 ritenuto opportuno, ad adottare le conseguenti iniziative.
3. All'udienza del 16 settembre 2021 venVA esperito tentativo di conciliazione, rinviandosi alla successVA udienza del 14 dicembre 2021 per valutare in concreto ipotesi transattive tra le parti, tuttavia, a tale udienza, si dava atto della impossibilità di addivenire alla conciliazione della lite, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., che venVAno tempestVAmente depositate. Con la memoria n. 1 di cui sopra, poi, parte attrice estendeva le proprie contestazioni richiamando un collegamento al sito internet di altra impresa denominata ritenuta responsabile della diffusione dei video contestati. In Parte_3 particolare, evidenziava come all'interno dei filmati pubblicizzati su internet fossero presenti loghi animati, marchi e prodotti della convenuta e come gli stessi identici filmati fossero stati pubblicati da più soggetti e e il francese Persona_1 Parte_3 CP_4
, anche di paesi diversi (Polonia e Francia) ai fini commerciali. Inoltre, evidenziava come
[...] tutti gli audiovisivi utilizzassero brani di proprietà di Pt_1
La convenuta, quindi, con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. eccepVA l'irritualità dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali esterni al sistema del PCT e ribadVA l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, anche occasionale, con la società
[...]
Parte_3
pagina 4 di 8 All'esito dell'udienza cartolare del 22 novembre 2022, la giudice all'epoca procedente, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rigettava le istanze istruttorie di entrambe le parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.4.2025, poi rinviata dalla scrivente relatrice, nel frattempo subentrata nel ruolo, all'udienza del 18 settembre 2025, nella quale le parti precisavano le rispettive conclusioni richiamando gli atti introduttivi e, quanto alla convenuta, anche le istanze istruttorie già proposte. La causa venVA quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dagli articoli 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Sulla legittimazione passVA della convenuta e sul merito delle domande formulate da parte attrice
Le questioni relative al difetto di legittimazione passVA della convenuta ed al merito della controversia possono essere trattate congiuntamente, giacché l'eccezione della convenuta, come noto, è in realtà eccezione che attiene appunto al merito della controversia.
Infatti, mentre la "legitimatio ad causam", attVA e passVA, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettVA titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, la questione della legittimazione passVA riguarda la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attVA e passVA ed attiene, quindi, al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettVA, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda, diversamente dalla questione della legittimazione passVA che, invece, attiene alla prova in concreto della titolarità del rapporto giuridico sostanziale (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024; Cass. 30/05/2008 n. 14468; Cass. 10/5/10 n.11284,
Cass. 27/6/11 n.14177).
Chiarito che parte convenuta, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passVA, ha inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
pagina 5 di 8 Ritiene il Collegio che le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento, non risultando provato l'illecito utilizzo delle musiche delle quali si controverte da parte della convenuta, in violazione della normatVA del diritto d'autore.
Va premesso che anche i casi di asserito illecito utilizzo di opere o fonogrammi musicali soggiacciono ai principi generali in materia di responsabilità da fatto illecito, che presuppongono il carattere personale della condotta e richiedono l'accertamento di un nesso causale diretto ed effettivo tra il comportamento ascritto al soggetto e il danno lamentato, nonché la sussistenza di un profilo soggettivo di rimproverabilità, quantomeno sotto il profilo della colpa, anche nella forma della omessa o inadeguata vigilanza.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si trae che la società Controparte_1 gestisce, in effetti, tramite rete internet, un canale “YouTube” con finalità promozionali,
[...] ma non può ritenersi provato che la stessa abbia utilizzato tale canale riproducendo le musiche in contestazione ed in assenza di autorizzazione. Infatti, gli audiovisivi oggetto della controversia non risultano prodotti né pubblicati dalla convenuta, bensì da soggetti terzi, autonomi e indipendenti, attraverso i rispettivi canali “YouTube”.
In tal senso, la mera presenza dei beni prodotti dalla e negli audiovisivi realizzati CP_1 CP_1 da terzi non appare idonea a fondare un nesso causale tra la condotta della società convenuta e l'eventuale illecito, né può essere sufficiente a giustificare una pretesa di responsabilità, in assenza di rapporti contrattuali o di direzione delle attività dei terzi. Pertanto, le doglianze della società fondate sull'assunto secondo cui la comparsa di un bene o marchio in un Pt_1 audiovisivo comporterebbe automaticamente la responsabilità della convenuta, non appaiono fondate, poiché nessun elemento probatorio offerto dall'attrice consente di ricondurre alla convenuta la realizzazione o la diffusione degli audiovisivi contestati, né risultano indizi di una sua autorizzazione, direzione o ingerenza nelle condotte altrui ed in particolare nelle condotte dei soggetti ai quali appare riferibile l'utilizzo delle musiche, quali la ditta e la CP_3 società CP_4
E' pacifico che, nel caso di specie, la dimostrazione della sussistenza dei dedotti illeciti gravi integralmente sull'attrice, la quale avrebbe dovuto fornire elementi idonei a comprovare l'effettVA violazione dei propri diritti e la diretta riferibilità di queste violazioni in capo alla società convenuta. Tuttavia, dalla documentazione acquisita si trae che i video contestati risultano caricati su canali “YouTube” riferibili ad e e non sul sito CP_3 CP_4 internet della società e Né dalle risultanze processuali emergono elementi CP_1 CP_1 idonei a dimostrare che i video siano stati realizzati su commissione o per conto della convenuta pagina 6 di 8 e non risultano provati contratti di distribuzione, rapporti di agenzia, ovvero vincoli di direzione o coordinamento tali da consentire di ricondurre alla e la pubblicazione del CP_1 CP_1 materiale contestato. Gli unici rapporti intercorsi tra la società convenuta e le due società estere titolari dei canali YouTube risultano avere avuto ad oggetto la fornitura di macchinari, in un contesto occasionale e da tempo esaurito. Il Collegio osserva, pertanto, che le società terze erano libere di utilizzare i macchinari e promuoverli attraverso autonome iniziative commerciali, delle quali esse sole rispondono. Non risultano, inoltre, prove che la società convenuta abbia tratto alcun beneficio economico dai video contestati.
Va poi rilevata la circostanza, introdotta dalla società attrice con la prima memoria, con cui essa ha ampliato il perimetro delle proprie doglianze mediante il richiamo a un link riconducibile al sito web di un'impresa asseritamente con sede in Polonia, denominata (di Parte_3 seguito, ). Secondo la prospettazione di il predetto sito avrebbe utilizzato gli Pt_3 Pt_1 audiovisivi oggetto di causa per la presentazione dei prodotti della convenuta, integrando così un ulteriore e autonomo episodio di illecito utilizzo dei brani dell'attrice, da ascrivere comunque alla responsabilità della e Tale allegazione non trova, tuttavia, CP_1 CP_1 riscontro. In primo luogo, non risulta che tra la convenuta e la società sia mai intercorso Pt_3 alcun rapporto, neppure di natura commerciale o di vendita. In secondo luogo, l'asserito utilizzo degli audiovisivi sul sito sarebbe avvenuto, secondo quanto dedotto dalla stessa attrice, Pt_3 mediante la tecnica dell'embed, ossia tramite l'incorporazione di filmati già pubblicati su
YouTube da soggetti terzi all'interno di un sito web, senza che vi sia un nuovo caricamento del file né un'autonoma attività di pubblicazione. In tale ipotesi, il soggetto che incorpora il contenuto non ne acquisisce la titolarità, non può modificarlo e non esercita alcun potere sulla sua permanenza online, che resta integralmente rimessa all'autore della pubblicazione originaria. Tali caratteristiche tecniche determinano, allora, che l'eventuale responsabilità per l'utilizzazione degli audiovisivi incorporati non può che gravare sul soggetto che ha proceduto al caricamento originario del contenuto sulla piattaforma di hosting e non su chi si limiti a richiamarlo tramite embed. Ne consegue che nessuna responsabilità può essere ascritta alla in relazione ai contenuti visualizzati sul sito CP_1 CP_1 Pt_3
Va infine osservato che la società non ha in ogni caso assolto l'onere probatorio Pt_1 gravante su di essa in ordine alla dedotta violazione dei propri diritti. La documentazione versata in atti dall'attrice, infatti, consiste in screenshots ed altre riproduzioni informatiche dei presunti audiovisivi illeciti, che non consentono di garantirne l'autenticità e la riferibilità ai contenuti originariamente presenti in rete, come rilevato dalla convenuta. Inoltre, non emerge pagina 7 di 8 alcuna prova certa sulla data di pubblicazione dei video, sulla loro durata o permanenza sulle piattaforme digitali, rendendo impossibile ricostruire l'estensione temporale delle condotte dedotte e, conseguentemente, l'asserito danno lamentato.
Ulteriormente, deve rilevarsi che le tracce audio oggetto di lite, denominate “Synchronism” e
“Communication”, non risultano opere note o agevolmente identificabili, né è stato dimostrato che la convenuta fosse tenuta o comunque in grado di accertarne autonomamente la presenza o la sincronizzazione all'interno dei video contestati.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice volte all'accertamento dell'illiceità dell'utilizzazione dei fonogrammi “Synchronism” e “Communication”, all'inibitoria di ogni ulteriore utilizzo e alla condanna al risarcimento dei danni.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste, dunque, a carico di parte attrice. Le stesse sono determinate secondo i parametri medi dello scaglione di valore indicato dall'attrice nell'atto introduttivo (€ 25.000,00) e vengono quindi liquidate nella somma di €
5.838,55, comprensVA dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 previsto in ragione all'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, oltre 15% di spese generali, oltre i.v.a. e C.P.A. se dovute.
Infine, deve rigettarsi la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta, difettandone i presupposti sotto il profilo della mala fede e colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate dalla società Parte_1
nei confronti della convenuta;
[...]
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta, liquidate in € 5838,55, oltre 15% di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di
Bologna del 17 dicembre 2025.
Il Presidente La Giudice relatrice dott. Michele Guernelli dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4690/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SPISANI SONIA e dell'avv. IZZO ALFREDO ( ) VIA C.F._1
DELLA VITTORIA 189 PESARO;
( VIA BORGO Parte_2 C.F._2 DEI LEONI N. 32 44121 FERRARA;
elettVAmente domiciliato in VIA D'AZEGLIO N. 27 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. SPISANI SONIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNI STEFANO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRASSILLI MAURO ( ) VIA D'AZEGLIO, 34 BOLOGNA;
C.F._3 elettVAmente domiciliato in VIA D'AZEGLIO N.34 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VANNI STEFANO
CONVENUTO
avente ad oggetto: diritto d'autore – illecita utilizzazione di opere/fonogrammi musicali
CONCLUSIONI
Decisa sulle seguenti conclusioni, cui le parti si sono riportate all'udienza del 18.09.2025, che vengono di seguito riportate:
Parte attrice:
- accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione delle opere/fonogrammi musicali “Synchronism” e
“Communication” sincronizzate, riprodotte e pubblicate ai filmati promo-pubblicitari di CP_1
così come contestata con il presente atto e costituente violazione dei diritti di utilizzazione
[...] economica spettanti in via esclusVA alla società concludente e, quindi pagina 1 di 8 - inibire alla in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_1 legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA , ogni ulteriore utilizzazione, nelle P.IVA_2 forme qui contestate, delle opere/fonogrammi musicali “Synchronism” e “Communication” dell'esponente;
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con CP_1 CP_1 sede legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA al risarcimento di tutti i P.IVA_2 danni subiti dall'attrice, nella misura di 25.000,00 Euro, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli interessi legali e la rVAlutazione monetaria dall'illecito al saldo effettivo;
- ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese della Controparte_1
[...
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA , ex artt. 120 c.p.c. e 166 LDA, sui quotidiani “Corriere della P.IVA_2
Sera” e “La Repubblica” e sul periodico “TV Sorrisi e Canzoni”, ovvero su altri giornali, con fissazione del termine di cui al capoverso del precitato art. 120 c.p.c.;
- disporre, ex art. 163 n. 2 LDA, a carico della in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA
, la fissazione di una penale, nella misura di Euro 1.000,00 a favore dell'attrice, o nella P.IVA_2 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa.
In via subordinata:
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 sede legale in Via Guizzardi, 38 - 40054 BU (BO) P.VA , alla rifusione dell'indebito P.IVA_2 arricchimento ex art. 2041 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni e più ampia riserva di articolare i mezzi istruttori nei prefiggendi termini di cui all'art. 183 c.p.c. Già da ora in caso di contestazione si chiede CTU tecnica sullo slide show de quo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Con ogni e più ampia riserva di altro ed anche diversamente dedurre, articolare mezzi istruttori, indicare testi, produrre e concludere. Si producono la Procura alle liti con informatVA, ex art. 4, III comma D. Lgs.
4.3.2010 n. 28, e i documenti ivi indicati, per i quali si richiede l'autorizzazione al deposito del/i supporto/i fonografico/CD (Compact Disc contenente i brani in oggetto cfr. doc. n. 1) e del DVD-ROM contenente i documenti con i files non supportati dalla Consolle corrispondenti ai docc.ti n. 4,5,6,7
Parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale di Bologna, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna declaratoria di Legge e del caso:
IN VIA PRINCIPALE pagina 2 di 8 A. accertare e dichiarare, preliminarmente, che la non è passVAmente Controparte_1 legittimata, con riguardo alle domande tutte azionate in giudizio dalla
[...]
Parte_1
B. comunque (quindi, anche a prescindere ed indipendentemente dall'accertamento e declaratoria di cui alla precedente lettera “A”) rigettare le domande tutte proposte dalla Pt_1 [...]
poiché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate e/o Parte_1 comunque perché non meritevoli di tutela per i motivi esposti;
C. accertare e dichiarare, inoltre, che il presente procedimento è stato introdotto con colpa grave e, conseguentemente, condannare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dalla e CP_1
danni da liquidarsi d'ufficio, ex art. 96 c.p.c.; CP_1
IN SUBORDINE E CON SALVEZZA DI CP_2
D. nella non creduta ipotesi in cui, per qualsiasi titolo o ragione, dovesse essere accertata una responsabilità della e in relazione ai fatti dedotti dalla CP_1 CP_1 [...]
contenere e ridurre l'importo di ogni denegato risarcimento e/o Parte_1 indennizzo che dovesse essere liquidato in favore della società attrice, in considerazione di tutti i danni che controparte avrebbe potuto evitare, usando la normale diligenza, ex art. 1227 c.c..;
IN OGNI CASO
E. con condanna dell'attrice alla integrale refusione delle spese e del compenso professionale di avvocato relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma 2° D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
IN VIA ISTRUTTORIA, riservata ogni più ampia e consentita facoltà di dedurre e produrre entro i termini di rito, la sin d'ora: si oppone all'accoglimento dell'istanza depositata Controparte_1 dall'attrice in data 4.05.2021, tesa alla “autorizzazione deposito in cancelleria di file mp3, mp4, cd, e altri non supportati dalla Consolle”, in quanto avente ad oggetto prove atipiche, comunque irrilevanti al fine del decidere, specie alla luce dell'assorbente eccezione di difetto di legittimazione passVA, sollevata dalla società convenuta;
si oppone sin d'ora all'ammissione della consulenza richiesta da parte attrice, in quanto l'indagine che la vorrebbe fosse assegnata al C.T.U. risulta irrilevante al fine del decidere, generica e di Pt_1 tenore manifestamente esplorativo, profili che - come costantemente ammonito dalla giurisprudenza - determinano la radicale inammissibilità della consulenza;
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12 aprile 2021, Parte_1 ha adito il Tribunale di Bologna al fine di accertare la responsabilità della società e CP_1 per la dedotta illecita utilizzazione dei brani “Syncronism” e “Communication”, CP_1
pagina 3 di 8 allegando la loro sincronizzazione e diffusione all'interno di video promozionali relativi ai prodotti della convenuta ad opera della ditta individuale polacca e della società CP_3 francese tramite i loro canali pubblicizzati sul sito internet “YouTube”. L'attrice CP_4 domandava l'inibitoria dell'ulteriore utilizzo dei brani, la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 25.000, la pubblicazione della sentenza e la fissazione di una penale per ogni futura violazione.
2. Si costituVA in giudizio la società società attVA sul mercato nazionale e Controparte_1 internazionale della costruzione, vendita e riparazione di macchine agricole, con comparsa di risposta del 26 luglio 2021, eccependo il proprio difetto di legittimazione passVA e contestando integralmente le domande attoree in ragione della propria totale estraneità alla produzione, commissione e pubblicazione dei video oggetto di causa, attribuiti a soggetti terzi operanti in autonomia e privi di ogni rapporto di controllo o direzione da parte della convenuta. Inoltre, la società convenuta evidenziava come i rapporti con tali soggetti si fossero limitati a mere vendite di macchinari, risalenti ad anni precedenti, senza configurare rapporti di distribuzione o agenzia idonei a fondare obblighi di vigilanza. Peraltro, parte convenuta allegava di avere provveduto a trasmettere ai soggetti terzi le contestazioni sollevate dalla società invitandoli, ove Pt_1 ritenuto opportuno, ad adottare le conseguenti iniziative.
3. All'udienza del 16 settembre 2021 venVA esperito tentativo di conciliazione, rinviandosi alla successVA udienza del 14 dicembre 2021 per valutare in concreto ipotesi transattive tra le parti, tuttavia, a tale udienza, si dava atto della impossibilità di addivenire alla conciliazione della lite, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., che venVAno tempestVAmente depositate. Con la memoria n. 1 di cui sopra, poi, parte attrice estendeva le proprie contestazioni richiamando un collegamento al sito internet di altra impresa denominata ritenuta responsabile della diffusione dei video contestati. In Parte_3 particolare, evidenziava come all'interno dei filmati pubblicizzati su internet fossero presenti loghi animati, marchi e prodotti della convenuta e come gli stessi identici filmati fossero stati pubblicati da più soggetti e e il francese Persona_1 Parte_3 CP_4
, anche di paesi diversi (Polonia e Francia) ai fini commerciali. Inoltre, evidenziava come
[...] tutti gli audiovisivi utilizzassero brani di proprietà di Pt_1
La convenuta, quindi, con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. eccepVA l'irritualità dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali esterni al sistema del PCT e ribadVA l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, anche occasionale, con la società
[...]
Parte_3
pagina 4 di 8 All'esito dell'udienza cartolare del 22 novembre 2022, la giudice all'epoca procedente, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rigettava le istanze istruttorie di entrambe le parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.4.2025, poi rinviata dalla scrivente relatrice, nel frattempo subentrata nel ruolo, all'udienza del 18 settembre 2025, nella quale le parti precisavano le rispettive conclusioni richiamando gli atti introduttivi e, quanto alla convenuta, anche le istanze istruttorie già proposte. La causa venVA quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dagli articoli 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
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Sulla legittimazione passVA della convenuta e sul merito delle domande formulate da parte attrice
Le questioni relative al difetto di legittimazione passVA della convenuta ed al merito della controversia possono essere trattate congiuntamente, giacché l'eccezione della convenuta, come noto, è in realtà eccezione che attiene appunto al merito della controversia.
Infatti, mentre la "legitimatio ad causam", attVA e passVA, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettVA titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, la questione della legittimazione passVA riguarda la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attVA e passVA ed attiene, quindi, al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettVA, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda, diversamente dalla questione della legittimazione passVA che, invece, attiene alla prova in concreto della titolarità del rapporto giuridico sostanziale (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024; Cass. 30/05/2008 n. 14468; Cass. 10/5/10 n.11284,
Cass. 27/6/11 n.14177).
Chiarito che parte convenuta, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passVA, ha inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
pagina 5 di 8 Ritiene il Collegio che le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento, non risultando provato l'illecito utilizzo delle musiche delle quali si controverte da parte della convenuta, in violazione della normatVA del diritto d'autore.
Va premesso che anche i casi di asserito illecito utilizzo di opere o fonogrammi musicali soggiacciono ai principi generali in materia di responsabilità da fatto illecito, che presuppongono il carattere personale della condotta e richiedono l'accertamento di un nesso causale diretto ed effettivo tra il comportamento ascritto al soggetto e il danno lamentato, nonché la sussistenza di un profilo soggettivo di rimproverabilità, quantomeno sotto il profilo della colpa, anche nella forma della omessa o inadeguata vigilanza.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si trae che la società Controparte_1 gestisce, in effetti, tramite rete internet, un canale “YouTube” con finalità promozionali,
[...] ma non può ritenersi provato che la stessa abbia utilizzato tale canale riproducendo le musiche in contestazione ed in assenza di autorizzazione. Infatti, gli audiovisivi oggetto della controversia non risultano prodotti né pubblicati dalla convenuta, bensì da soggetti terzi, autonomi e indipendenti, attraverso i rispettivi canali “YouTube”.
In tal senso, la mera presenza dei beni prodotti dalla e negli audiovisivi realizzati CP_1 CP_1 da terzi non appare idonea a fondare un nesso causale tra la condotta della società convenuta e l'eventuale illecito, né può essere sufficiente a giustificare una pretesa di responsabilità, in assenza di rapporti contrattuali o di direzione delle attività dei terzi. Pertanto, le doglianze della società fondate sull'assunto secondo cui la comparsa di un bene o marchio in un Pt_1 audiovisivo comporterebbe automaticamente la responsabilità della convenuta, non appaiono fondate, poiché nessun elemento probatorio offerto dall'attrice consente di ricondurre alla convenuta la realizzazione o la diffusione degli audiovisivi contestati, né risultano indizi di una sua autorizzazione, direzione o ingerenza nelle condotte altrui ed in particolare nelle condotte dei soggetti ai quali appare riferibile l'utilizzo delle musiche, quali la ditta e la CP_3 società CP_4
E' pacifico che, nel caso di specie, la dimostrazione della sussistenza dei dedotti illeciti gravi integralmente sull'attrice, la quale avrebbe dovuto fornire elementi idonei a comprovare l'effettVA violazione dei propri diritti e la diretta riferibilità di queste violazioni in capo alla società convenuta. Tuttavia, dalla documentazione acquisita si trae che i video contestati risultano caricati su canali “YouTube” riferibili ad e e non sul sito CP_3 CP_4 internet della società e Né dalle risultanze processuali emergono elementi CP_1 CP_1 idonei a dimostrare che i video siano stati realizzati su commissione o per conto della convenuta pagina 6 di 8 e non risultano provati contratti di distribuzione, rapporti di agenzia, ovvero vincoli di direzione o coordinamento tali da consentire di ricondurre alla e la pubblicazione del CP_1 CP_1 materiale contestato. Gli unici rapporti intercorsi tra la società convenuta e le due società estere titolari dei canali YouTube risultano avere avuto ad oggetto la fornitura di macchinari, in un contesto occasionale e da tempo esaurito. Il Collegio osserva, pertanto, che le società terze erano libere di utilizzare i macchinari e promuoverli attraverso autonome iniziative commerciali, delle quali esse sole rispondono. Non risultano, inoltre, prove che la società convenuta abbia tratto alcun beneficio economico dai video contestati.
Va poi rilevata la circostanza, introdotta dalla società attrice con la prima memoria, con cui essa ha ampliato il perimetro delle proprie doglianze mediante il richiamo a un link riconducibile al sito web di un'impresa asseritamente con sede in Polonia, denominata (di Parte_3 seguito, ). Secondo la prospettazione di il predetto sito avrebbe utilizzato gli Pt_3 Pt_1 audiovisivi oggetto di causa per la presentazione dei prodotti della convenuta, integrando così un ulteriore e autonomo episodio di illecito utilizzo dei brani dell'attrice, da ascrivere comunque alla responsabilità della e Tale allegazione non trova, tuttavia, CP_1 CP_1 riscontro. In primo luogo, non risulta che tra la convenuta e la società sia mai intercorso Pt_3 alcun rapporto, neppure di natura commerciale o di vendita. In secondo luogo, l'asserito utilizzo degli audiovisivi sul sito sarebbe avvenuto, secondo quanto dedotto dalla stessa attrice, Pt_3 mediante la tecnica dell'embed, ossia tramite l'incorporazione di filmati già pubblicati su
YouTube da soggetti terzi all'interno di un sito web, senza che vi sia un nuovo caricamento del file né un'autonoma attività di pubblicazione. In tale ipotesi, il soggetto che incorpora il contenuto non ne acquisisce la titolarità, non può modificarlo e non esercita alcun potere sulla sua permanenza online, che resta integralmente rimessa all'autore della pubblicazione originaria. Tali caratteristiche tecniche determinano, allora, che l'eventuale responsabilità per l'utilizzazione degli audiovisivi incorporati non può che gravare sul soggetto che ha proceduto al caricamento originario del contenuto sulla piattaforma di hosting e non su chi si limiti a richiamarlo tramite embed. Ne consegue che nessuna responsabilità può essere ascritta alla in relazione ai contenuti visualizzati sul sito CP_1 CP_1 Pt_3
Va infine osservato che la società non ha in ogni caso assolto l'onere probatorio Pt_1 gravante su di essa in ordine alla dedotta violazione dei propri diritti. La documentazione versata in atti dall'attrice, infatti, consiste in screenshots ed altre riproduzioni informatiche dei presunti audiovisivi illeciti, che non consentono di garantirne l'autenticità e la riferibilità ai contenuti originariamente presenti in rete, come rilevato dalla convenuta. Inoltre, non emerge pagina 7 di 8 alcuna prova certa sulla data di pubblicazione dei video, sulla loro durata o permanenza sulle piattaforme digitali, rendendo impossibile ricostruire l'estensione temporale delle condotte dedotte e, conseguentemente, l'asserito danno lamentato.
Ulteriormente, deve rilevarsi che le tracce audio oggetto di lite, denominate “Synchronism” e
“Communication”, non risultano opere note o agevolmente identificabili, né è stato dimostrato che la convenuta fosse tenuta o comunque in grado di accertarne autonomamente la presenza o la sincronizzazione all'interno dei video contestati.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice volte all'accertamento dell'illiceità dell'utilizzazione dei fonogrammi “Synchronism” e “Communication”, all'inibitoria di ogni ulteriore utilizzo e alla condanna al risarcimento dei danni.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste, dunque, a carico di parte attrice. Le stesse sono determinate secondo i parametri medi dello scaglione di valore indicato dall'attrice nell'atto introduttivo (€ 25.000,00) e vengono quindi liquidate nella somma di €
5.838,55, comprensVA dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 previsto in ragione all'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, oltre 15% di spese generali, oltre i.v.a. e C.P.A. se dovute.
Infine, deve rigettarsi la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta, difettandone i presupposti sotto il profilo della mala fede e colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate dalla società Parte_1
nei confronti della convenuta;
[...]
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta, liquidate in € 5838,55, oltre 15% di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di
Bologna del 17 dicembre 2025.
Il Presidente La Giudice relatrice dott. Michele Guernelli dott.ssa Roberta Dioguardi
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