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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 839/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 839 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli (Na) alla Via Napoli n. 172, presso lo studio dell'avv. Monica
Giuliano, che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Mugnano di Napoli (Na) alla Via Dei Fiori n. 22, presso lo studio dell'avv. Umberto
Zucconelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 23.10.2025 esprimeva parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2022 la sig.ra , premetteva che in data Parte_1
25.10.2008 in Caivano (NA) aveva contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 evidenziando che da tale unione erano nati due figli, il 21.03.2009, e il CP_2 Per_1
24.04.2010.
La ricorrente deduceva l'intollerabilità della convivenza coniugale a causa dei continui litigi: in particolare, lamentava di aver subito, in data 02.11.2021, a seguito dell'ennesima discussione, un'aggressione fisica ad opera del marito, che le aveva provocato lesioni personali.
Nell'occasione, il sig. si allontanava dalla casa coniugale senza farvi più ritorno. CP_1
Da allora, il resistente provvedeva al versamento di una somma a titolo di mantenimento solo nei mesi di novembre e dicembre.
Ciò posto, venuta meno l'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, nonché disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale e prevedere a carico del sig. l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei minori mediante il versamento di un importo mensile pari ad euro 1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, stante la richiesta di addebito, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di versare una somma mensile pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge, nonché il pagamento integrale delle utenze domestiche relative alla casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alle presunte cause della crisi coniugale.
Rappresentava infatti che la ricorrente si era mostrata poco incline alla cura dei figli, disinteressandosi delle numerose assenze dalla scuola e dei problemi di socializzazione della prole.
Inoltre, precisava di aver scoperto che la propria moglie percepiva la somma di circa
7.000,00 euro annui a titolo di locazione di un immobile ad uso commerciale di cui la stessa era comproprietaria, circostanza che gli era stata tenuta nascosta in costanza di matrimonio. pag. 2/9 Infine, in sede stragiudiziale, vani erano stati i tentativi del di addivenire ad una CP_1 separazione consensuale, a causa delle pretese economiche sproporzionate avanzate dalla ricorrente.
Per questi motivi
, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso il padre e condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.10.2022, il Presidente f.f., esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, sciolta la riserva, emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza in atti, di seguito trascritti: - autorizza i coniugi a vivere separati;
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori e, per quanto concerne tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore (art. 337 ter, comma 2, c.c.), avranno quale loro dimora stabile l'abitazione della madre e saranno con il padre ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni presso la madre ovvero presso il padre;
per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, i giorni dal 24 al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza con ciascuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra
i coniugi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il
30 maggio di ciascuno anno, e in mancanza di accordo ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto;
- il resistente contribuirà al pag. 3/9 mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli minori corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di 700,00 € (350,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT –
FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche
e/o di istruzione e sanitarie;
- il godimento della casa familiare è attribuito alla ricorrente, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori e di quelli non indipendenti economicamente;
- la ricorrente ha diritto di ricevere dal resistente a titolo di mantenimento personale entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di 200,00 €, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni sanitarie; pertanto, rimetteva le parti innanzi al G.I. all'udienza del 21.03.2023.
Con memoria integrativa parte ricorrente insisteva sulle proprie difese e, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
di converso, parte resistente, a mezzo di comparsa di costituzione in istruttoria, chiedeva ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento a proprio carico in favore dei minori stabilito con ordinanza presidenziale, nonché revocarsi l'obbligo in capo allo stesso di versamento del mantenimento in favore del coniuge.
All'esito dell'udienza del 21.03.2023, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 10.09.2023.
In tale data, onerando le parti al deposito dell'estratto di matrimonio rilasciato dal
Comune di celebrazione, la causa veniva riserva al Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva di separazione.
Con ordinanza di remissione in istruttoria del 11.12.2023 il Collegio, rilevato che le parti non avevano depositato l'estratto di matrimonio, disattendendo le prove articolate per i motivi di cui al provvedimento, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza cartolare del 24.04.2024, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti ed invitando le parti ad attivarsi per un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali.
All'esito dell'udienza figurata del 24.04.2024 il G.I., lette le relazioni depositate dai
S.S., disponeva il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare e rinviava la causa all'udienza cartolare del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. pag. 4/9 In tale data, il G.I., rilevato che entrambe le parti richiedevano una modifica dei provvedimenti assunti in corso di giudizio, rinviava al 22.01.2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza seguente, i procuratori chiedevano un rinvio attese le trattative in corso per un bonario componimento;
quindi, in data 11.04.2025 le parti depositavano note congiunte evidenziando di aver raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie.
Il G.I., preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e ritenuta necessaria la precisazione di cui al provvedimento quanto alla condizione di cui al capo d) del predetto accordo, rinviava la causa all'udienza figurata del 25.09.2025.
Con provvedimento del 21.10.2025, sciogliendo la riserva, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa trasmissione al P.M. per il parere.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta dai coniugi secondo la quale tra gli stessi è cessata l'affectio coniugalis e la cessazione della convivenza costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra le parti sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, le domande di addebito reciprocamente formulate debbano intendersi implicitamente rinunciate, e pertanto la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza, anche in considerazione delle esigenze lavorative e scolastiche dei propri figli e Persona_2 CP_2
b) I coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza con l'obbligo per colui che trasferisce la residenza di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a pag. 5/9 mezzo lettera racc.ta A/R, nonché a scambiarsi un recapito telefonico presso cui rendersi sempre reperibili unicamente per le esigenze familiari.
c) Il SI. esercita la professione di infermiere professionale alle Controparte_1 dipendenze dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 2 Nord e percepisce un emolumento mensile netto pari all'incirca ad € 2.000,00, mentre la SI.ra è Parte_1 casalinga in cerca di occupazione e percepisce un introito economico personale pari ad
€ 600,00 mensili quale quota parte di una rendita dovuta da affitto di locale commerciale che ella ha in comproprietà con le sorelle;
d) il SI. si impegna a pagare a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
e un assegno mensile dell'importo complessivo di € 922,60 (€ Persona_2 CP_2 novecentoventidue/60) – di cui € 205,10 a titolo di mantenimento mensile della coniuge ed € 717,50 (€ 358,75 per ogni figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori - da versarsi alla SI.ra entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, Parte_1 rivalutabile automaticamente ed annualmente in base all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, mediche non coperte dal SSN, di istruzione
e ludico sportive, così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli
Nord con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25/10/2019
e che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto. Tali spese dovranno essere debitamente documentate dalla parte che le richiede mentre quelle non previste nel predetto protocollo dovranno essere preventivamente concordate dalle parti o rimarranno a carico della parte che vorrà egualmente sostenerle.
e) il pagamento di cui al punto d) verrà effettuato dal SI. mediante Controparte_1 bonifico da accreditarsi sulla carta prepagata Postepay Evolution in uso alla SI.ra
ed avente IBAN [...]; Parte_1
f) l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà corrisposto nella misura del
100% in favore della SI.ra , rinunciando espressamente ed Parte_1 irrevocabilmente il SI. alla propria quota pari al 50%; Controparte_1
g) lo sgravio fiscale relativo ai figli minori e verrà equamente Persona_2 CP_2 ripartito tra i genitori e sarà fruibile nella misura del 50% da ognuno;
h) i figli minori e rimarranno affidati in modo condiviso ad Persona_2 CP_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale in pag. 6/9 Mugnano di Napoli (NA) alla Via Eugenio Montale n. 70 regolamentando il diritto di visita del padre nei giorni e con gli orari di seguito indicati:
1) il padre potrà tenere con sé i figli minori il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore
15,00 alle ore 21,30, nonché a settimane alterne il sabato dalle ore 11,00 sino alla domenica alle 19,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori, e i turni lavorativi del padre;
2) durante il periodo feriale estivo il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di giorni 14 continuativi durante il mese di luglio o agosto, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 30 giugno di ciascun anno. In ogni caso, i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove passeranno le vacanze estive;
3) i minori trascorreranno le festività, nonché i periodi feriali, alternativamente con il padre e con la madre;
in particolare trascorreranno le festività di Natale per il periodo dal 24 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 01 gennaio rispettando il principio dell'alternanza da un anno all'altro; trascorreranno le vacanze dell'Epifania nonché di
Pasqua a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore, comprendenti o il giorno di Pasqua
o il lunedì in Albis, rispettando il principio dell'alternanza da un anno all'altro. I minori trascorreranno in compagnia dei rispettivi genitori il compleanno ed onomastico del padre e della madre;
4) qualora per esigenze personali e/o lavorative non fosse possibile rispettare le turnazioni ut sopra, i coniugi si impegnano ad accordarsi nel pieno rispetto reciproco e nell'interesse preminente delle minori.
i) La casa coniugale ubicata a Mugnano di Napoli (NA) in Via Eugenio Montale n. 70 con l'annesso arredamento e le suppellettili ivi esistenti rimarrà assegnata alla SI.ra
che la abiterà unitamente ai propri figli, essendo ad ella già concessa Parte_1 in sede di ordinanza Presidenziale.
l) la SInora si impegna a pagare il canone idrico della casa coniugale, ancora Pt_1 intestato al SI. in quanto il Regolamento idrico del Comune di Mugnano non CP_1 consente l'intestazione a soggetti diversi dal proprietario e dall'enfiteuta, in mancanza le somme si intenderanno automaticamente compensate con decurtazione del relativo importo dall'assegno di mantenimento.
Il Collegio rileva che la condizione di cui alla lett. d) veniva così precisata dalle parti pag. 7/9 con note depositate il 22.09.2025: alla pagina 3, lett. d) l'impegno assunto dal SI. ha ad oggetto il Controparte_1 pagamento di un assegno mensile dell'importo complessivo pari ad € 922,60
(novecentoventidue/60) a titolo di mantenimento sia dei figli che della moglie (a conferma dell'ordinanza Presidenziale) ed è così suddiviso: A) € 205,10 a titolo di mantenimento mensile della coniuge SI.ra . B) € 717,50 (€ 358,75 per Parte_1 ciascun figlio) a titolo dei figli minori e Persona_3 Per_1
Quanto alla condizione di cui alla lett. l), la stessa esula dall'oggetto del presente giudizio e, pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto dai coniugi su tali circostanze.
Relativamente alle altre condizioni, così come sopra precisate, il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e risultano conformi agli interessi dei minori;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal
P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
Si provvede con separato decreto quanto all'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata dalla ricorrente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e nato a Pt_1 Controparte_1
Napoli (Na) il 04.06.1973;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) - (atto n. 157, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2008);
c) spese compensate;
pag. 8/9 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 839/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 839 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli (Na) alla Via Napoli n. 172, presso lo studio dell'avv. Monica
Giuliano, che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Mugnano di Napoli (Na) alla Via Dei Fiori n. 22, presso lo studio dell'avv. Umberto
Zucconelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 23.10.2025 esprimeva parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2022 la sig.ra , premetteva che in data Parte_1
25.10.2008 in Caivano (NA) aveva contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 evidenziando che da tale unione erano nati due figli, il 21.03.2009, e il CP_2 Per_1
24.04.2010.
La ricorrente deduceva l'intollerabilità della convivenza coniugale a causa dei continui litigi: in particolare, lamentava di aver subito, in data 02.11.2021, a seguito dell'ennesima discussione, un'aggressione fisica ad opera del marito, che le aveva provocato lesioni personali.
Nell'occasione, il sig. si allontanava dalla casa coniugale senza farvi più ritorno. CP_1
Da allora, il resistente provvedeva al versamento di una somma a titolo di mantenimento solo nei mesi di novembre e dicembre.
Ciò posto, venuta meno l'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, nonché disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale e prevedere a carico del sig. l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei minori mediante il versamento di un importo mensile pari ad euro 1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, stante la richiesta di addebito, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di versare una somma mensile pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge, nonché il pagamento integrale delle utenze domestiche relative alla casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alle presunte cause della crisi coniugale.
Rappresentava infatti che la ricorrente si era mostrata poco incline alla cura dei figli, disinteressandosi delle numerose assenze dalla scuola e dei problemi di socializzazione della prole.
Inoltre, precisava di aver scoperto che la propria moglie percepiva la somma di circa
7.000,00 euro annui a titolo di locazione di un immobile ad uso commerciale di cui la stessa era comproprietaria, circostanza che gli era stata tenuta nascosta in costanza di matrimonio. pag. 2/9 Infine, in sede stragiudiziale, vani erano stati i tentativi del di addivenire ad una CP_1 separazione consensuale, a causa delle pretese economiche sproporzionate avanzate dalla ricorrente.
Per questi motivi
, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso il padre e condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.10.2022, il Presidente f.f., esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, sciolta la riserva, emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza in atti, di seguito trascritti: - autorizza i coniugi a vivere separati;
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori e, per quanto concerne tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore (art. 337 ter, comma 2, c.c.), avranno quale loro dimora stabile l'abitazione della madre e saranno con il padre ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni presso la madre ovvero presso il padre;
per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, i giorni dal 24 al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza con ciascuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra
i coniugi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il
30 maggio di ciascuno anno, e in mancanza di accordo ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto;
- il resistente contribuirà al pag. 3/9 mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli minori corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese l'importo complessivo di 700,00 € (350,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT –
FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche
e/o di istruzione e sanitarie;
- il godimento della casa familiare è attribuito alla ricorrente, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori e di quelli non indipendenti economicamente;
- la ricorrente ha diritto di ricevere dal resistente a titolo di mantenimento personale entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di 200,00 €, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni sanitarie; pertanto, rimetteva le parti innanzi al G.I. all'udienza del 21.03.2023.
Con memoria integrativa parte ricorrente insisteva sulle proprie difese e, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
di converso, parte resistente, a mezzo di comparsa di costituzione in istruttoria, chiedeva ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento a proprio carico in favore dei minori stabilito con ordinanza presidenziale, nonché revocarsi l'obbligo in capo allo stesso di versamento del mantenimento in favore del coniuge.
All'esito dell'udienza del 21.03.2023, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 10.09.2023.
In tale data, onerando le parti al deposito dell'estratto di matrimonio rilasciato dal
Comune di celebrazione, la causa veniva riserva al Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva di separazione.
Con ordinanza di remissione in istruttoria del 11.12.2023 il Collegio, rilevato che le parti non avevano depositato l'estratto di matrimonio, disattendendo le prove articolate per i motivi di cui al provvedimento, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza cartolare del 24.04.2024, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti ed invitando le parti ad attivarsi per un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali.
All'esito dell'udienza figurata del 24.04.2024 il G.I., lette le relazioni depositate dai
S.S., disponeva il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare e rinviava la causa all'udienza cartolare del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. pag. 4/9 In tale data, il G.I., rilevato che entrambe le parti richiedevano una modifica dei provvedimenti assunti in corso di giudizio, rinviava al 22.01.2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza seguente, i procuratori chiedevano un rinvio attese le trattative in corso per un bonario componimento;
quindi, in data 11.04.2025 le parti depositavano note congiunte evidenziando di aver raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie.
Il G.I., preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e ritenuta necessaria la precisazione di cui al provvedimento quanto alla condizione di cui al capo d) del predetto accordo, rinviava la causa all'udienza figurata del 25.09.2025.
Con provvedimento del 21.10.2025, sciogliendo la riserva, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa trasmissione al P.M. per il parere.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta dai coniugi secondo la quale tra gli stessi è cessata l'affectio coniugalis e la cessazione della convivenza costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra le parti sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, le domande di addebito reciprocamente formulate debbano intendersi implicitamente rinunciate, e pertanto la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza, anche in considerazione delle esigenze lavorative e scolastiche dei propri figli e Persona_2 CP_2
b) I coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza con l'obbligo per colui che trasferisce la residenza di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a pag. 5/9 mezzo lettera racc.ta A/R, nonché a scambiarsi un recapito telefonico presso cui rendersi sempre reperibili unicamente per le esigenze familiari.
c) Il SI. esercita la professione di infermiere professionale alle Controparte_1 dipendenze dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 2 Nord e percepisce un emolumento mensile netto pari all'incirca ad € 2.000,00, mentre la SI.ra è Parte_1 casalinga in cerca di occupazione e percepisce un introito economico personale pari ad
€ 600,00 mensili quale quota parte di una rendita dovuta da affitto di locale commerciale che ella ha in comproprietà con le sorelle;
d) il SI. si impegna a pagare a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
e un assegno mensile dell'importo complessivo di € 922,60 (€ Persona_2 CP_2 novecentoventidue/60) – di cui € 205,10 a titolo di mantenimento mensile della coniuge ed € 717,50 (€ 358,75 per ogni figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori - da versarsi alla SI.ra entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, Parte_1 rivalutabile automaticamente ed annualmente in base all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, mediche non coperte dal SSN, di istruzione
e ludico sportive, così come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli
Nord con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25/10/2019
e che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto. Tali spese dovranno essere debitamente documentate dalla parte che le richiede mentre quelle non previste nel predetto protocollo dovranno essere preventivamente concordate dalle parti o rimarranno a carico della parte che vorrà egualmente sostenerle.
e) il pagamento di cui al punto d) verrà effettuato dal SI. mediante Controparte_1 bonifico da accreditarsi sulla carta prepagata Postepay Evolution in uso alla SI.ra
ed avente IBAN [...]; Parte_1
f) l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà corrisposto nella misura del
100% in favore della SI.ra , rinunciando espressamente ed Parte_1 irrevocabilmente il SI. alla propria quota pari al 50%; Controparte_1
g) lo sgravio fiscale relativo ai figli minori e verrà equamente Persona_2 CP_2 ripartito tra i genitori e sarà fruibile nella misura del 50% da ognuno;
h) i figli minori e rimarranno affidati in modo condiviso ad Persona_2 CP_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale in pag. 6/9 Mugnano di Napoli (NA) alla Via Eugenio Montale n. 70 regolamentando il diritto di visita del padre nei giorni e con gli orari di seguito indicati:
1) il padre potrà tenere con sé i figli minori il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore
15,00 alle ore 21,30, nonché a settimane alterne il sabato dalle ore 11,00 sino alla domenica alle 19,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori, e i turni lavorativi del padre;
2) durante il periodo feriale estivo il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di giorni 14 continuativi durante il mese di luglio o agosto, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 30 giugno di ciascun anno. In ogni caso, i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove passeranno le vacanze estive;
3) i minori trascorreranno le festività, nonché i periodi feriali, alternativamente con il padre e con la madre;
in particolare trascorreranno le festività di Natale per il periodo dal 24 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 01 gennaio rispettando il principio dell'alternanza da un anno all'altro; trascorreranno le vacanze dell'Epifania nonché di
Pasqua a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore, comprendenti o il giorno di Pasqua
o il lunedì in Albis, rispettando il principio dell'alternanza da un anno all'altro. I minori trascorreranno in compagnia dei rispettivi genitori il compleanno ed onomastico del padre e della madre;
4) qualora per esigenze personali e/o lavorative non fosse possibile rispettare le turnazioni ut sopra, i coniugi si impegnano ad accordarsi nel pieno rispetto reciproco e nell'interesse preminente delle minori.
i) La casa coniugale ubicata a Mugnano di Napoli (NA) in Via Eugenio Montale n. 70 con l'annesso arredamento e le suppellettili ivi esistenti rimarrà assegnata alla SI.ra
che la abiterà unitamente ai propri figli, essendo ad ella già concessa Parte_1 in sede di ordinanza Presidenziale.
l) la SInora si impegna a pagare il canone idrico della casa coniugale, ancora Pt_1 intestato al SI. in quanto il Regolamento idrico del Comune di Mugnano non CP_1 consente l'intestazione a soggetti diversi dal proprietario e dall'enfiteuta, in mancanza le somme si intenderanno automaticamente compensate con decurtazione del relativo importo dall'assegno di mantenimento.
Il Collegio rileva che la condizione di cui alla lett. d) veniva così precisata dalle parti pag. 7/9 con note depositate il 22.09.2025: alla pagina 3, lett. d) l'impegno assunto dal SI. ha ad oggetto il Controparte_1 pagamento di un assegno mensile dell'importo complessivo pari ad € 922,60
(novecentoventidue/60) a titolo di mantenimento sia dei figli che della moglie (a conferma dell'ordinanza Presidenziale) ed è così suddiviso: A) € 205,10 a titolo di mantenimento mensile della coniuge SI.ra . B) € 717,50 (€ 358,75 per Parte_1 ciascun figlio) a titolo dei figli minori e Persona_3 Per_1
Quanto alla condizione di cui alla lett. l), la stessa esula dall'oggetto del presente giudizio e, pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto dai coniugi su tali circostanze.
Relativamente alle altre condizioni, così come sopra precisate, il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e risultano conformi agli interessi dei minori;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal
P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
Si provvede con separato decreto quanto all'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata dalla ricorrente, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e nato a Pt_1 Controparte_1
Napoli (Na) il 04.06.1973;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) - (atto n. 157, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2008);
c) spese compensate;
pag. 8/9 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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