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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1555/2025 V.G.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Giudice est. Dott.ssa Michela Grillo
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, nel proc. n. 1555/2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
"nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in SORA Parte 1
(FR) alla via Piemonte n. 37, presso lo studio dell'Avv. SARRECCHIA CRISTIAN che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in ISOLA DEL CP_1
LIRI (FR) alla via Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'Avv. TATANGELO STELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12/11/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21/08/2022 in PESCOSOLIDO (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli Per 1 (nato il [...]), Per 2 (nato il [...]) e Per 3 (nato il
25/07/2021), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento. La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1555/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
12/11/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in PESCOSOLIDO il 21/08/2022, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di PESCOSOLIDO dell'anno 2022, al n. 3, parte II, serie A, Uff. 1);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Giudice est. Dott.ssa Michela Grillo
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, nel proc. n. 1555/2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
"nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in SORA Parte 1
(FR) alla via Piemonte n. 37, presso lo studio dell'Avv. SARRECCHIA CRISTIAN che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in ISOLA DEL CP_1
LIRI (FR) alla via Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'Avv. TATANGELO STELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12/11/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21/08/2022 in PESCOSOLIDO (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli Per 1 (nato il [...]), Per 2 (nato il [...]) e Per 3 (nato il
25/07/2021), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento. La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1555/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
12/11/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in PESCOSOLIDO il 21/08/2022, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di PESCOSOLIDO dell'anno 2022, al n. 3, parte II, serie A, Uff. 1);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi