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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11309 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA IN - Presidente est-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5749 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio giudiziale - Cessazione effetti civili
[...]
nato il [...] a [...], ed ivi residente a [...]al Corso san Giovanni Parte_1
n.313 ( ), elettivamente domiciliato in Napoli a Via Torre di Franco, 101 presso C.F._1 lo studio dell' avv. Assunta D'Agata (cod fisc. ) C.F._2
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ), residente in Controparte_1 C.F._3
Quarto alla Via Cuccaro 33 ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 53 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Grassi ( ), in sostituzione del precedente difensore Avv. C.F._4
NA EL
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Con ricorso depositato il 27/02/2023 adiva il Tribunale chiedendo la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Pozzuoli in data 18 settembre 2008, Controparte_1
l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso Persona_1 la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere il figlio ogni qualvolta lo desideri ed in Persona_1 ogni caso così come stabilito nella sentenza di separazione (il padre può tenere con se il figlio due pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 20,00 compatibilmente coi suoi impegni lavorativi, nonché a week end alternati, dal 24 a 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì d'Albis e 10 giorni consecutivi nel periodo estivo), la conferma dell'assegno di mantenimento del figlio per la somma di € Persona_1
300,00.
All'udienza del 13.06.2023, constatata la mancata comparizione della resistente e l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione, il Pres. Lupi confermava le condizioni di separazione e rimetteva le parti dinanzi al G.I. Dott. IN per l'udienza del 24 ottobre 2023.
Si costituiva la sig.ra la quale lamentava, in via preliminare, un difetto di contradditorio per CP_1 vizio di notifica del ricorso e chiedeva disporsi la rimessione delle parti innanzi al Presidente per la rinnovazione della fase presidenziale;
nel merito, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi in via temporanea e urgente l'affido esclusivo del minore alla Persona_1 madre con residenza privilegiata presso la casa familiare, il diritto di visita del padre alle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, l'assegno di mantenimento a favore del minore di € 500,00 mensili da rivalutarsi secondo ISTAT, oltre al 50% di spese mediche e straordinarie, da versarsi il giorno 5 di ogni mese. Nella propria memoria difensiva la resistente definiva il ricorrente come un padre assente, non rispettoso delle condizioni di separazione, oltre a dedurre una avvenuta modifica delle condizioni economiche sussistenti al momento della separazione, essendo lei stata costretta a lasciare il proprio lavoro per accudire il figlio, affetto da diverse patologie (ipertensione, rene “a forma di cavallo”, aorta bicuspide).
All'udienza del 24.10.2023 il Giudice rigettava l'eccezione di difetto del contraddittorio formulata da parte resistente, ritenendo valida la notifica effettuata dal ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 08 febbraio 2024. Nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la resistente deduceva il disinteresse del ricorrente rispetto alle diverse problematiche del figlio , anche a seguito di episodi di autolesionismo Persona_1
e minacce di suicidio del figlio, che avevano poi reso necessaria una visita neuropsichiatrica d'urgenza e un ricovero immediato e prolungato di presso il reparto di neuropsichiatria infantile del II Persona_1
Policlinico; insisteva per l'affido esclusivo del minore e per l'aumento dell'assegno di mantenimento alla luce delle mutate condizioni economiche rispetto al momento della separazione;
in via istruttoria, chiedeva disporsi l'audizione del minore, prova testi e interrogatorio formale del ricorrente.
Di converso, il ricorrente nelle proprie memorie deduceva di essere un padre presente, di vedere spesso il figlio partecipando attivamente alle scelte necessarie per la sua vita e la sua salute;
lamentava i continui tentativi della di svalutare la figura paterna agli occhi del figlio;
riconduceva i problemi di CP_1
al periodo dell'adolescenza, descrivendolo come un ragazzo sensibile e ansioso e deduceva Persona_1 come la madre avesse lei imposto la visita neuropsichiatrica, dopo essere stati allertati dalla scuola della richiesta di sostegno psicologico avanzata dallo stesso agli insegnanti. Denunciava, inoltre, la Per_1 tendenza della a prendere decisioni arbitrarie riguardo alla salute del figlio, alle volte spintesi CP_1 al punto di farlo assentare da scuola senza alcuna indicazione medica, generando l'allerta dei servizi sociali;
in via istruttoria, chiedeva assumersi prova testimoniale.
Nelle more dei tempi di scambio tra le parti delle reciproche memorie ex art 183 co. 6 c.p.c., il Giudice richiedeva ai SS di Quarto una dettagliata relazione sulla condizione del minore, acquisendo informazioni anche dalla scuola e dalla NPI dell'Azienda Ospedaliera Vanvitelli dove il minore era stato ricoverato nonché, ai SS di Napoli, una relazione sul contesto abitativo e familiare del sig. con Pt_1 particolare riferimento alla frequentazione del figlio minore . Per_1
Con relazione depositata il 2 gennaio 2024, il Servizio di Quarto raccontavano di conoscere già la famiglia, a seguito di diverse segnalazioni provenute nel tempo sia dal reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico che dalle varie scuole frequentate dal ragazzo durante gli anni. La relazione prosegue descrivendo la relazione madre- figlio come “fortemente disfunzionale”; “la signora – si CP_1 precisa - vuole apparire come madre protettiva, accudente, preoccupata e operativa a sostenere il figlio malato” ma in concreto ha sempre giustificato con la malattia le assenze continue da scuola e il mancato impegno del ragazzo. Secondo la ricostruzione del Servizio la lamentava di essere l'unica a occuparsi del CP_1 figlio e falsamente denunciava un disinteresse del ricorrente, strumentalizzando la presunta assenza del padre per giustificare i problemi comportamentali del ragazzo;
la stessa, a detta del Servizio, si riteneva una madre onnipotente e perfetta, vivendo il figlio come un proprio prolungamento ma poi abbandonandolo a sé stesso, generando così per il ragazzo diversi problemi tra cui frequentazioni con ragazzi più grandi, abuso di social, tabacco e cannabis. A ciò aggiungasi il bullismo e la confusione circa la propria identità di genere, problematiche queste ritenute derivanti, da un lato, dalla relazione materna fortemente disfunzionale e, dall'altro, dalla forte conflittualità della coppia genitoriale che da sempre appariva aver condizionato il ragazzo. Nella relazione si precisava, inoltre, che il ricorrente, apparentemente il genitore versante in una situazione di maggiore stabilità, si era già più volte recato presso il Servizio per chiedere aiuto e sostegno allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale. In conclusione, il Servizio segnalava la necessità di sottoporre la coppia a percorsi di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità ed il figlio ad un percorso di psicoterapia individuale. Inoltre, il Servizio di Quarto depositava la relazione pervenuta dal in cui il dirigente Controparte_2 scolastico evidenziava una adeguata frequenza scolastica e una buona integrazione sociale di Per_1
[...
, mostrando invece preoccupazioni per il suo rendimento e per le sue continue richieste di attenzione, per la mancanza di impegno, il disordine e la disattenzione, seppur segnalandone l'atteggiamento educato e rispettoso verso gli adulti.
Successivamente perveniva agli atti la relazione dei SS di Napoli, da cui era possibile evincere i dettagli della situazione abitativa e familiare del Segnalavano i SS che il ricorrente risultava legato Pt_1 sentimentalmente a nuova compagna con cui non conviveva, abitando invece lui in un appartamento in affitto nel quartiere di San Giovanni a Teduccio al Corso San Giovanni n. 313. Riguardo alla frequentazione con il figlio , padre e figlio si vedevano tutti i weekend, con pernotto di Persona_1
presso il suo appartamento a S. Giovanni ogni 15 giorni e per gli altri weekend senza pernotto Per_1
i due si incontravano a Quarto, abitando il ragazzo nello stesso stabile di residenza dei genitori del
Pt_1
All'udienza del 8 febbraio 2024, dopo aver assunto il libero interrogatorio delle parti, il G.I. demandava ai SS di Quarto di avviare le parti ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, valutando in alternativa anche la possibilità di un percorso di mediazione familiare;
aumentava l'assegno di mantenimento per il figlio ad € 350,00, disponendo che il padre tenesse con sé il figlio a weekend alterni con pernottamento e negli altri due fine settimana il sabato o la domenica per l'intera giornata dalle ore
11.00 alle ore 19.00, senza pernottamento.
In data 17 giugno 2024 i SS di Quarto depositavano relazione sul percorso di mediazione familiare, comunicandone l'esito negativo a causa della conflittualità tra la coppia genitoriale. Si segnalava, in particolare, l'assenteismo della agli incontri e l'atteggiamento passivo e di sfiducia del CP_1 Pt_1 rispetto all'utilità del percorso stesso. La sig.ra era definita come una madre “invischiante, CP_1 confusa, ambivalente, con scarse capacità regolative, contenitive normative”, bisognosa di percorso psicologico individuale. Il sig. era invece descritto come un genitore più adeguato, pur vedendo il figlio Pt_1 meno assiduamente della . I SS concludevano la relazione proponendo la temporanea CP_1 sottrazione del figlio alla madre con collocazione presso il padre;
nelle more di questa collocazione temporanea, suggerivano disporre percorsi di sostegno alla genitorialità a favore del padre, nonché percorso di terapia individuale per la madre.
All'udienza del 20 giugno 2024 le parti, liberamente interrogate, riferivano del fallimento della mediazione familiare a causa del rancore tra i due e di pregresse questioni irrisolte. La resistente si dichiarava disponibile a seguire il percorso di terapia individuale ma chiedeva rinvio per decidere sul temporaneo mutamento di collocazione del figlio e per disporne l'audizione. Il resistente si dichiarava pronto ad accogliere il figlio laddove ne fosse disposta la collocazione temporanea presso di lui.
Con ordinanza del 7 luglio 2024 il G.I. disponeva la temporanea modifica della collocazione prevalente del minore da quella presso la madre a quella presso il padre;
regolava il diritto di visita della madre secondo il calendario in precedenza previsto per il padre;
sospendeva l'obbligo di mantenimento a carico del padre;
disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS, mediante l'avvio di un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali per il padre e di un percorso individuale di terapia per la madre, affiancati dalla prosecuzione del percorso individuale di psicoterapia del figlio.
In data 07 novembre 2024 perveniva agli atti la relazione dei SS di Napoli che, con riferimento al minore, segnalavano come lo stesso avesse manifestato chiaramente il proprio disagio relativamente alla nuova collocazione presso il padre, mostrando una tendenza a strumentalizzare la conflittualità dei genitori. Morboso inoltre appariva il rapporto di con la madre, la quale aveva continuato Per_1 anche da lontano a controllare il ragazzo.
In data 27 novembre 2024 perveniva nuova relazione dei SS di Quarto, che in primis segnalava l'insofferenza del ragazzo rispetto alla collocazione temporanea, sfociata poi nell'attuazione di comportamenti diretti a sabotare l'affidamento al padre per ritornare a Quarto dalla madre. Tuttavia, dalla nuova relazione resa dal frequentato da emergeva un generale CP_2 Per_1 miglioramento del rendimento e dell'atteggiamento del ragazzo a scuola. In ogni caso, i SS concludevano consigliando il prosieguo della collocazione temporanea del minore presso il Pt_1
All'udienza del 18 novembre 2024, stante la perdurante conflittualità tra i coniugi, il G.I. nominava curatore speciale nel presente giudizio l'avv. Paola Janes Carratù, già curatore nell'ambito della procedura pendente presso il Tribunale dei minorenni.
Con comparsa depositata in data 9 gennaio 2025 la curatrice speciale si costituiva in giudizio;
chiedeva l'ascolto del minore, il collocamento del minore presso l'abitazione materna, con contestuale attivazione, a cura del S.S. territorialmente competente, di diverse misure a sostegno della genitorialità
(l'attivazione di un percorso c.d. “di svincolo” reciproco, da porre in essere tramite un parental training della diade madre-figlio; attivazione per il nucleo madre-figlio la c.d. educativa domiciliare;
assiduo monitoraggio da parte dei Servizi con obbligo di segnalazione), nonché la prosecuzione dei percorsi già disposti per i genitori e per il minore.
In data 15 gennaio 2025 i SS di Quarto trasmettevano un aggiornamento sul percorso di terapia individuale del minore, da cui emergeva il raggiungimento di buoni risultati sotto i profili emotivo- affettivo e comportamentale, con evidente ridimensionamento dei comportamenti disfunzionali del ragazzo;
pertanto, si evidenziava la necessità di proseguire il percorso per altri tre mesi al fine di consolidare gli obiettivi raggiunti.
All'udienza del 16 gennaio 2025 il G.I. disponeva l'ascolto del minore per l'udienza successiva, oltre a richiedere ai SS di Quarto il deposito di relazioni sul percorso di sostegno individuale seguito dalla sig.ra e ai SS di Napoli l'avvio urgente del percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali. CP_1
In data 10 febbraio 2025 perveniva agli atti un aggiornamento da parte dei SS di Quarto, che dava atto del proseguimento dei percorsi di terapia individuale del minore e della sig.ra e, Persona_1 CP_1 con particolare riferimento a quest'ultima, ne segnalava la puntualità ai colloqui, la disponibilità a raccontare la propria storia personale e familiare e la presa di coscienza del proprio ruolo genitoriale, specificando la necessità a che la stessa proseguisse il percorso al fine di consolidare i risultati raggiunti.
All'udienza dell'11 febbraio 2025 il G.I. procedeva all'ascolto del minore . Il ragazzo Persona_1 raccontava di aver vissuto con estremo disagio il collocamento presso il padre, per l'assenza di spazi adeguati nell'appartamento paterno, nonché per la lontananza dalla scuola, per cui era costretto ogni giorno a fare 2 ore e mezza di viaggio tra l'andata e il ritorno. Il minore riferiva di aver sempre avuto piacere a trascorrere tempo con il padre ma che avrebbe preferito intensificarvi il rapporto in maniera più graduale, senza subire l'improvviso distacco materno.
All'esito dell'audizione del minore le parti concordavano per il mutamento della collocazione prevalente di presso la madre, accordandosi a che il padre tenesse con sé il figlio un pomeriggio a Persona_1 settimana, variabile a seconda degli impegni lavorativi del padre e scolastici del figlio, nonché, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e corrispondesse per un Persona_1 assegno di mantenimento di € 300 euro.
In data 11 giugno 2025 perveniva in atti un aggiornamento dei SS di Quarto sulla situazione del minore
. I SS evidenziavano che dalla relazione sul percorso terapeutico individuale emergeva un Persona_1 complessivo miglioramento del quadro clinico-comportamentale del ragazzo, con significativa riduzione dei comportamenti disfunzionali. Allo stesso modo, anche il rendimento scolastico del minore appariva migliorato e, in generale, il figlio aveva riferito di vivere una situazione familiare serena, di avere buoni rapporti con il padre e di vederlo spesso. All'udienza del 12 giugno 2025, il G.I. riservava la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Il curatore concludeva chiedendo: conferma dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della mamma;
disporre che il minore possa incontrare il padre con modalità libera e, in ogni caso, almeno un pomeriggio a settimana e a week end alternati con pernottamento presso l'abitazione paterna;
conferma dell'obbligo del a Pt_1 corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio in misura non inferiore ad € 350,00, oltre al
50% delle spese straordinarie;
la prosecuzione dei percorsi e delle misure già disposte a sostegno del nucleo e di , oltre che il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti;
la trasmissione Per_1 degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della procedura di vigilanza.
Il ricorrente concludeva richiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
la possibilità di incontrarlo liberamente, ogni qualvolta – previo impegni scolastici dell'uno e di lavoro dell'altro- lo Persona_2 desiderasse e, ma comunque una volta a settimana ed a week end alterni, oltre a trascorrere col padre ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, nel periodo pasquale il giorno di Pasqua o il lunedì di Albis, il compleanno e l'onomastico alternativamente con la madre e 15 giorni consecutivi nel mese di luglio od agosto a seconda delle ferie lavorative;
la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura di € 300,00; e la partecipazione al 50% di tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per il minore.
La resistente concludeva chiedendo: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conferma dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre;
conferma delle modalità finora applicate, con previsione di incontri liberi in considerazione dell'età del ragazzo, ovvero almeno una volta alla settimana e a fine settimana alternati, nonché la possibilità per il minore di trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni il periodo natalizio dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, nel periodo pasquale il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis e durante il periodo estivo 10 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio precedente;
la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del per il figlio determinato in euro 500,00 mensili, oltre la ripartizione al 50% delle spese Pt_1 straordinarie debitamente concordate e documentate, con obbligo di rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e di corresponsione mediante strumenti tracciabili.
Il P.M. concludeva chiedendo disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolamentare dei rapporti delle parti con il figlio minore in conformità a quanto richiesto dal curatore speciale;
aderiva alla richiesta di apertura, all'esito del giudizio, di una procedura di vigilanza alla luce della persistenza di criticità nei rapporti. Chiedeva altresì che il Tribunale volesse invitare le parti a far proseguire al minore il percorso di psicoterapia in atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 12063/2017, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'affido del figlio , nato a [...] il [...] Persona_1
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei minori, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole, ed avendo anche le parti concordato nel chiedere la conferma del regime di affido previsto in sede di separazione, accordo a cui le parti si sono determinate all'esito della lunga istruttoria processuale, da intendersi in questa sede richiamata;
pertanto, va disposto l'affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri previsto in sede di separazione, ritenuto, anche al fine di supportare i miglioramenti raggiunti nel corso del giudizio per ciò che specificamente attiene al rapporto padre- figlio, il più idoneo a garantire un'equilibrata presenza del nella vita quotidiana di , Pt_1 Persona_1 con diritto del padre di vedere il figlio con modalità libera, e, in ogni caso, almeno un pomeriggio a settimana e a weekend alternati con pernottamento presso l'abitazione; relativamente al periodo estivo il padre avrà i figli con se per 10 (dieci) giorni continuativi nel mese di luglio o di agosto a seconda delle ferie;
per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, il padre trascorrerà con il figlio ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, nel periodo pasquale il giorno di
Pasqua o il lunedì di Albis, il compleanno e l'onomastico alternativamente con la madre.
In questo contesto appare opportuno disporsi il prosieguo del percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali per il sig. (non ancora iniziato e per il cui avvio lo stesso è inserito nelle Pt_1 liste di attesa presso l'UOMI32 dell'ASL Napoli1centro) e dei percorsi individuali di terapia per la sig.ra e per il minore presso l'ASL Napoli2 Nord. CP_1 Persona_1
Per la verifica del rispetto di quanto previsto va ordinata la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Sul mantenimento del minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
Circa le risorse economiche del ricorrente, va evidenziato che lo stesso, nei propri atti, ha dedotto di versare in condizioni economiche precarie, stante il basso reddito percepito per il suo lavoro di operaio
(circa € 1.000,00 mensili, come documentato attraverso l'allegazione di buste paga per l'anno 2023 e CU per gli anni 2021 e 2022) ed essendo tenuto alla corresponsione di un canone mensile di €300,00 per la locazione dell'appartamento dove vive a San Giovanni a Teduccio (cfr. contratto di locazione allegato in atti). Tali circostanze risultano confermate dalla relazione resa dai SS di Napoli (cfr. relazione depositata in atti il 16 gennaio 2024) e dalla lettura delle successive relazioni non appare che la situazione personale del sig. sia mutata nel tempo (cfr. ultima relazione dei SS di Napoli Pt_1 depositata il 4 settembre 2025).
È doveroso, tuttavia, tener conto del lasso di tempo trascorso tra l'omologa della separazione e l'odierna pronuncia, considerato che all'aumentare dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione del figlio, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007) rispetto al 2017, epoca della separazione.
Orbene, considerando come parametri di riferimento la somma prevista in favore del figlio in sede di separazione consensuale, il tempo trascorso, le condizioni economiche del ricorrente, va determinato quale contributo paterno al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta).
Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Controparte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a Parte_1
le spese straordinarie per il figlio, come da protocollo del Tribunale di Napoli Controparte_1 del 07/3/18. Sulla regolamentazione delle spese per il Curatore speciale
Sulle spese relative all'operato del Curatore speciale, alla luce del fatto che l'esigenza di nomina è sorta dalla necessità di tutela del supremo interesse del minore, in occasione di un giudizio particolarmente complesso e impattante sullo stesso dal punto di vista emotivo, il Collegio ritiene opportuno disporne la compensazione.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, della parziale soccombenza reciproca e del sostanziale raggiungimento di un accordo in merito all'affido ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti a Pozzuoli il
18/09/2008 (atto n. 156, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• affida il figlio nato il [...] ad entrambi i genitori con residenza Persona_3 preferenziale presso la madre e prevede, quale regime di frequentazione del padre con il figlio, quello di cui alla parte motiva;
• dispone il prosieguo del percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali per il sig. presso l'UOMI32 dell'ASL Napoli1centro e dei percorsi individuali di terapia per la Pt_1 sig.ra ed il minore presso l'ASL Napoli2 Nord, sollecitando i SS CP_1 Persona_1 competenti al relativo monitoraggio;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Compensa tra le parti le spese per il curatore speciale;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025.
Il Presidente
FA IN
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Claudia Cimmino, MOT in tirocinio mirato presso l'intestata sezione.